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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RICCI FILIPPO, Relatore
RIVERSO TO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 14104-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 14104-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nella richiesta di condanna dell'ufficio resistente all'erogazione del rimborso richiesto e alla corresponsione dei relativi interessi legali.
Resistente: il Resistente insiste nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, tempestivamente e ritualmente, impugnava per l'annullamento diniego parziale opposto dalla convenuta Agenzia ad istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011, di € 11.314,66 con riguardo ad utenze di potenza superiore a 200 kW rifornite nel primo trimestre 2010 e di € 11.183,23 con riguardo ad utenze con potenza uguale o inferiore 200 kW, per le quali l'Ufficio disconosceva la propria legittimazione passiva.
La ricorrente produceva in giudizio le fatture (emesse a gennaio-marzo 2010) che provano il credito di
€ 11.314,66 e e quando all'altra partita (€ 11.183,23) deduceva illegittimità del diniego per violazione dell'art. 14, comma 4, T.U.A. (D.Lgs. 504/1995), essendo stata condannata con sentenza definitiva (della Corte di
Appello di Milano, n. 1671/2024) alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale, giudicata incompatibile con la normativa europea (Direttiva 2008/118/CE) e disapplicata conformemente alla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale ed avendo presentato l'istanza di rimborso entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza civile.
Agenzia dogane, argomentandone l'infondatezza in fatto e diritto con riguardo al rimborso di € 11.183,23 per forniture con potenza uguale o inferiore 200 kW, per le quali, ad onta di Cass. n. 21883/2024, sarebbe debitore la Provincia di Ravenna, che, illo tempore, incassò il tributo (autonomo), chiedeva rigettarsi il ricorso in parte qua e dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'altra voce, di € 11.314,66 per forniture di potenza superiore a 200 kW del primo trimestre 2010, avendone la parte, solo successivamente alla proposizione del ricorso, documentato la debenza con la produzione in giudizio delle correlate fatture.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente, manente iudicio, Agenzia Dogane ha esteso l'autotutela all'annullamento integrale del diniego di rimborso e chiedeva dichiararsi in toto cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio, come deve statuirsi perché, essendo il diniego in origine legittimo con riguardo al rimborso dell'addizionale relativa a forniture di potenza superiore a 200 kW del primo trimestre
2010, la soccombenza virtuale è reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTIGNOLA PIETRO, Presidente
RICCI FILIPPO, Relatore
RIVERSO TO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 14104-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 14104-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nella richiesta di condanna dell'ufficio resistente all'erogazione del rimborso richiesto e alla corresponsione dei relativi interessi legali.
Resistente: il Resistente insiste nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, tempestivamente e ritualmente, impugnava per l'annullamento diniego parziale opposto dalla convenuta Agenzia ad istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011, di € 11.314,66 con riguardo ad utenze di potenza superiore a 200 kW rifornite nel primo trimestre 2010 e di € 11.183,23 con riguardo ad utenze con potenza uguale o inferiore 200 kW, per le quali l'Ufficio disconosceva la propria legittimazione passiva.
La ricorrente produceva in giudizio le fatture (emesse a gennaio-marzo 2010) che provano il credito di
€ 11.314,66 e e quando all'altra partita (€ 11.183,23) deduceva illegittimità del diniego per violazione dell'art. 14, comma 4, T.U.A. (D.Lgs. 504/1995), essendo stata condannata con sentenza definitiva (della Corte di
Appello di Milano, n. 1671/2024) alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale, giudicata incompatibile con la normativa europea (Direttiva 2008/118/CE) e disapplicata conformemente alla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale ed avendo presentato l'istanza di rimborso entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza civile.
Agenzia dogane, argomentandone l'infondatezza in fatto e diritto con riguardo al rimborso di € 11.183,23 per forniture con potenza uguale o inferiore 200 kW, per le quali, ad onta di Cass. n. 21883/2024, sarebbe debitore la Provincia di Ravenna, che, illo tempore, incassò il tributo (autonomo), chiedeva rigettarsi il ricorso in parte qua e dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'altra voce, di € 11.314,66 per forniture di potenza superiore a 200 kW del primo trimestre 2010, avendone la parte, solo successivamente alla proposizione del ricorso, documentato la debenza con la produzione in giudizio delle correlate fatture.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente, manente iudicio, Agenzia Dogane ha esteso l'autotutela all'annullamento integrale del diniego di rimborso e chiedeva dichiararsi in toto cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di giudizio, come deve statuirsi perché, essendo il diniego in origine legittimo con riguardo al rimborso dell'addizionale relativa a forniture di potenza superiore a 200 kW del primo trimestre
2010, la soccombenza virtuale è reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.