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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1864/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1864/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del , e vertente TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Parte_1
LANATA' AN e dall'avv. MICHELE CIMMINO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SOLINI Controparte_1 CP_2
OL RE presso il cui domicilio digitale sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti OGGETTO: proprietà CONCLUSIONI: per “Accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del Parte_1 comportamento tenuto dai Sig.ri e rispetto ai beni di proprietà della Sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
e così come meglio descritto nei documenti versati in atti, in particolare nella sentenza del Tribunale Civile di Orvieto del 17.4.2012 n.79 (doc. 1) e successiva variazione (doc.2), nella planimetria della CTU identificata sub tavola 9 bis ed infine nell'ultimo accatastamento di cui al foglio 119 part. 112 sub 4 che definisce la proprietà della Sig.a (doc.3); - per l'effetto, condannare i Sig.ri Parte_1
e a cessare ogni uso degli immobili e dei beni di proprietà della stessa e dunque a CP_1 CP_2 porre fine ad ogni violazione dei diritti proprietari di parte attrice, in particolare condannarli a cessare di transitare sulla proprietà della Sig.ra , a cessare di utilizzare l'accesso e il Parte_1 cancello identificato al civico 63 di via delle Capannelle, a cessare di usare il locale magazzino meglio descritto nel testo del presente atto, nonché a liberarlo da ogni loro bene ivi posizionato e a cessare di transitare nella proprietà esclusiva di parte attrice;
- condannare altresì i Sig.ri CP_1
e al risarcimento del danno della somma complessiva di euro 21.600,00 in ragione CP_2 dell'illegittimo uso dei beni di proprietà della Sig.ra e in ragione dei danni provocati agli Parte_1 stessi meglio descritti nel testo del presente atto, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa;
- accertata l'illegittimità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dai Sig.ri
1 e , condannare gli stessi al risarcimento del danno ex art. 872 c.c. a favore della CP_1 CP_2
Sig.ra per la somma di euro 5.000,00 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore Parte_1 che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; per e : “per l'ammissione delle prove escluse dal Controparte_1 CP_2
Giudice nella Ordinanza del 15/11/2024, e nel merito come da memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.” (“In via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria Parte_2 Controparte_1 di spese e compensi professionali di causa”);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Terni e per ivi sentir Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del comportamento tenuto dai Sig.ri e rispetto ai beni di proprietà della Sig.ra e così come CP_1 CP_2 Parte_1 meglio descritto nei documenti versati in atti, in particolare nella sentenza del Tribunale Civile di Orvieto del 17.4.2012 n.79 (doc. 1) e successiva variazione (doc.2), nella planimetria della CTU identificata sub tavola 9 bis ed infine nell'ultimo accatastamento di cui al foglio 119 part. 112 sub 4 che definisce la proprietà della Sig.a (doc.3); - per l'effetto, condannare i Sig.ri e Parte_1 CP_1
a cessare ogni uso degli immobili e dei beni di proprietà della stessa e dunque a porre fine CP_2 ad ogni violazione dei diritti proprietari di parte attrice, in particolare condannarli a cessare di transitare sulla proprietà della Sig.ra , a cessare di utilizzare l'accesso e il cancello Parte_1 identificato al civico 63 di via delle Capannelle, a cessare di usare il locale magazzino meglio descritto nel testo del presente atto, nonché a liberarlo da ogni loro bene ivi posizionato e a cessare di transitare nella proprietà esclusiva di parte attrice;
- condannare altresì i Sig.ri e CP_1 CP_2 al risarcimento del danno della somma complessiva di euro 21.600,00 in ragione dell'illegittimo uso dei beni di proprietà della Sig.ra e in ragione dei danni provocati agli stessi meglio descritti Parte_1 nel testo del presente atto, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa;
- accertata l'illegittimità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dai Sig.ri e , condannare CP_1 CP_2 gli stessi al risarcimento del danno ex art. 872 c.c. a favore della Sig.ra per la somma di Parte_1 euro 5.000,00 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attrice deduceva: - di essere la proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare sita in Castel Giorno (TR), Via delle Capannelle n. 63-65, piano terra, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 19, part. 112, sub. 2, cat. A/2, cl. 3, e delle relative pertinenze, giusta sentenza accertativa del Tribunale di Orvieto n. 79/2012, successiva correzione e variazione catastale (foglio 119, part. 112, sub. 4); - che, in particolare, tale sentenza aveva accertato
2 l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva in capo all'attrice anche in relazione alla pertinenza di 170 mq, costituita dal vano-ripostiglio posto sul lato sud-ovest e della relativa scala di accesso;
- che il suo diritto di proprietà era leso dalla condotta dei convenuti, che abitavano al piano superiore del medesimo fabbricato (foglio 19, part. 112 e 88), a cui si accedeva in modo autonomo dal civico 69 (erroneamente registrato come 67); - che i convenuti utilizzavano sine titulo il vano ripostiglio dell'attrice, ove avevano allocato una caldaia ed una lavatrice, e, per accedere a tale vano, usavano la scala di collegamento al giardino superiore e transitavano frequentemente per la corte esclusiva dell'attrice al civico 63; - che l'immobile a pian terreno dell'attrice era stato locato alla sig.ra con contratto di locazione del 25.3.2021; - che le diffide inoltrate dall'attrice Persona_1 ai convenuti erano rimaste prive di riscontro ed il tentativo di mediazione svolto dinnanzi all'organismo di Terni si era concluso senza esito positivo per mancata partecipazione dei convenuti;
- che il contratto di locazione con la sig.ra si era risolto per esercizio da parte della conduttrice Per_1 del diritto di recesso a causa del pregiudizio provocato dal continuo ed abusivo accesso al bene locato da parte dei convenuti. Pertanto, l'attrice chiedeva ai convenuti il ristoro dei danni subiti per la risoluzione anticipata del negozio locatizio, quantificati in € 5.600,00, pari alle somme che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto di locazione (31.3.2024). Ulteriore pretesa risarcitoria si fonda sull'asserito deprezzamento dell'immobile dovuto alle opere abusive realizzate dai convenuti nell'immobile posto al primo piano (tamponatura del portico mediante chiusure verticali in alluminio e vetro, con conseguente abusivo incremento volumetrico, ed edificazione abusiva di un magazzino), incidenti sulle porzioni comuni del fabbricato e, in particolare, sulla facciata. Aggiunge che il danno era stato quantificato dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Orvieto in € 5.000,00. Chiedeva, a tal fine, la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica e ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2023 – in vista della prima udienza del 18.1.2023 - si costituivano in giudizio , chiedendo Controparte_3 al Tribunale: “in via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria Parte_2 Controparte_1 di spese e compensi professionali di causa”. A tal fine, argomentavano l'eccepita improcedibilità per mancata specifica indicazione dell'oggetto della controversia nell'istanza di mediazione, nella quale si faceva riferimento ad una generica
“turbativa della proprietà”. Eccepivano, quindi, l'improcedibilità delle domande nuove proposte in giudizio. Nel merito, esponevano: - di abitare l'immobile sito in Castel Giorgio dagli anni 2007 e 2008; - che al tempo pendeva una causa tra la e la precedente proprietaria Parte_1 dell'immobile da loro occupato (sig.ra per l'accertamento della proprietà dell'appartamento Per_2 sito al piano terra e delle relative pertinenze (“passaggio in comune” e “corte”); - che dopo il decesso della sig.ra la controversia si era conclusa in data 4.10.2010 con un accordo transattivo tra Per_2 la e gli eredi della sig.ra in forza del quale e Parte_1 Per_2 CP_2 CP_1
avevano riconosciuto la proprietà esclusiva dell'appartamento al civico n. 65 in capo alla
[...]
e la proprietà comune del cancello d'ingresso dalla via pubblica, dell'area di passaggio Parte_1
e del vano sito a piano terra ed adibito a lavanderia e centrale termica, con rinuncia agli atti del
3 giudizio. Evidenziavano che soltanto i convenuti avevano rinunciato agli atti del giudizio. Sostenevano, quindi, che la avesse violato l'accordo transattivo. Aggiungevano di Parte_1 utilizzare il vano ripostiglio e, per il transito, la vicina corte sin dal 2007/2008, sul presupposto della comunione di detti beni, così come prima di loro aveva fatto la sig.ra La circostanza era Per_2 dimostrata anche dal fatto che il civico dell'abitazione dei convenuti era il 63. Con ordinanza del 27.2.2023 il giudice assegnava alle parti termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice sosteneva che l'accordo transattivo raggiunto nel 2010 era stato superato dalla sentenza del Tribunale di Orvieto n. 79/2012, passata in giudicato, con cui era stata attribuita in via esclusiva alla anche la proprietà delle pertinenze Parte_1 dell'immobile sito in Via delle Capannelle n. 63, come documentate nella tavola del C.T.U., da cui emergeva che il ripostiglio è parte integrante della particella n. 112, sub.
4. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. i convenuti precisavano le conclusioni come di seguito:
“In via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria di spese e Parte_2 Controparte_1 compensi professionali di causa”. La causa veniva istruita anche mediante assunzione di prove orali (testi e Testimone_1 [...]
all'udienza del 19.3.2025); con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – comunicata alle parti il Tes_2
16/06/2025 - veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla questione pregiudiziale di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti (originariamente argomentata sulla violazione degli artt. 4 e 8, co. 1, d.lgs. n. 28/2010), va osservato che con ordinanza del 24.2.2023 – le cui motivazioni devono considerarsi qui integralmente trascritte
- il giudice assegnava a parte attrice termine al fine di sanare i vizi della mediazione esperita stragiudizialmente. Il nuovo incontro di mediazione si svolgeva in data 7.7.2023, senza esito favorevole. All'udienza del 21/09/2023 i convenuti insistevano nell'eccezione di improcedibilità argomentandola sulla invalidità del verbale di mediazione ai sensi dell'art. 8 bis d.lgs. n. 28/2010, essendo stata la sig.ra rappresentata all'incontro di mediazione dall'avv. Francesco Lanatà sulla scorta Parte_1 della procura già in atti, priva dei dati anagrafici di rappresentata e rappresentante richiesti dall'art. 8, oltre che legittimante il difensore a partecipare solo ad incontri in presenza, non via Teams. Va, allora, esaminato il vizio di procura che, secondo i convenuti, ha determinato l'invalidità derivata del verbale del 07/07/2023. Ebbene, all'epoca non era ancora vigente il comma 4 bis dell'art. 8 d.lgs. n. 28/2010 – introdotto con il d.lgs. 216/2024 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali formatisi sulla questione della procura – il quale, oggi, prevede che la delega per la partecipazione all'incontro in luogo della parte (che vi sarebbe tenuta personalmente) sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante. Tenuto conto del dettato normativo vigente ratione temporis, in ordine ai requisiti di forma e contenuto che deve avere l'atto di delega per la partecipazione ad un incontro di mediazione – pur non occorrendo l'autentica notarile (cfr. Trib. Torino 14.1.2021 n. 120) - merita condivisione il
4 principio di diritto affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e non integrano tali requisiti né la procura alle liti” (cfr. ex multis Trib. Torino del 18.3.2022 n. 31491). Nel caso di specie, la procura alle liti conferita all'avv. Lanatà e Cimmino del 28.7.2022 non includeva il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della sig.ra . Parte_1
Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, a decorrere dal 28.2.2023, l'art. 8 bis d.lgs. n. 28/2010 e con esso la possibilità di svolgere il tentativo di mediazione in modalità telematica, come quello che si è tenuto il 7.7.2023. Come eccepito dai convenuti (per la prima volta in giudizio e non in occasione dell'incontro di mediazione), la delega non consentiva ai difensori di sostituire l'attrice all'incontro svoltosi via Microsoft Teams. Per tutti i motivi suesposti in assenza di valida procura sostanziale la deve considerarsi Parte_1 assente ingiustificata all'incontro del 7.7.2023. Nondimeno, anche in base alla disciplina all'epoca vigenza la conseguenza di detta ingiustificata assenza non è l'improcedibilità della domanda, avendo la ritualmente e Parte_1 tempestivamente esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 (come risulta dal verbale del 7.7.2023 e dai docc. 2 e 3 depositati in data 22.5.2023); l'art. 12 bis circoscrive le conseguenze processuali della mancata partecipazione all'incontro di mediazione sul piano probatorio, potendo il giudice da ciò desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.. Ancor più esplicitamente al comma 2 viene regolata l'ipotesi di assenza ingiustificata della parte costituita - senza distinguere tra attore e convenuto - all'incontro quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda: da essa discende la condanna della parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato. L'eccezione pregiudiziale non può, quindi, essere accolta.
3. Passando al merito, è opportuno un primo inquadramento dogmatico della prima domanda attorea. 3.1. Essa appare sussumibile nell'art. 949 c.p.c., come actio negatoria servitutis. Invero, essa comprende non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta all'eliminazione di una situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal convenuto, al fine di ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto esercitato dal convenuto, corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa un domani comportare l'acquisto per usucapione (cfr. Cass. n. 27405 del 29/12/2014; conf. Cass. n. 24028/2004 e Cass. n. 16495/2005). Nel caso di specie la mira ad Parte_1 accertare l'antigiuridicità della condotta dei convenuti in relazione alle pertinenze dell'immobile sito in Castel Giorno (TR), Via delle Capannelle n. 63-65, di cui ella si afferma proprietaria esclusiva. Esaminando la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, va segnalato la prova della proprietà non è qui rigorosa come nell'azione di rivendica, essendo sufficiente che l'attore fornisca con ogni mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, la prova del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 12166/2002; Cass. 4120/2001; Cass. 4803/92). Proprio perché detta azione non tende all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva altrui, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (cfr. Cass. n. 1905/2023).
5 Pertanto, l'attore non ha l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo: attribuendo la proprietà un diritto esclusivo, la prova di un eventuale diritto limitativo grava sul convenuto, che è tenuto a dimostrare l'esistenza del diritto a lui spettante (in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale) che lo legittima a compiere l'attività che l'attore lamenta come lesiva (cfr. Cass. n. 10149/2004; conf. Cass. n. 1905/2023). Difatti, tale azione ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. n. 19709/2020; conf. Cass. n. 31382/2018). Di contro, non può essere proposta per far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa da parte di terzi (cfr. Cass. n. 12607/2002). In tal caso difetterebbe l'interesse ad agire dell'attore (cfr. Cass. n. 19709/2020), che sussiste, invece, in caso di inequivoche pretese reali affermate dal terzo. In tal caso, attraverso l'actio negatoria servitutis l'attore coltiva il legittimo diritto a far chiarezza con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (cfr. Cass. n. 19709/2020; conf. Cass. n. 5569/2010). Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato (cfr. all. 1 citazione) di essere proprietaria dell'unità immobiliare in questione giusta sentenza del Tribunale di Orvieto del 17.4.2012 n. 70 e successiva variazione catastale che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore della medesima. La sentenza del Tribunale di Orvieto n. 70/2012 ha riconosciuto l'acquisto per usucapione in capo alla “dell'unità immobiliare sita in Castel Giorgio, via delle Capannelle nn. 63-65, Parte_1 piano terra, attualmente distinta al catasto fabbricati del Comune di Castel Giorgio al foglio 19 particella n. 112 sub. 2 categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani e rendita catastale euro 557,77, e delle relative pertinenze così come individuate nel progetto di frazionamento di cui alla tavola 9 bis della integrazione della consulenza depositata in data 5.04.2011”. Ciò posto costituisce circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che le pertinenze dell'immobile e, in particolare, il ripostiglio di cui alla particella n. 112, sub. 4, risultino occupate da una caldaia ed una lavatrice dei convenuti, i quali, peraltro, hanno ammesso di utilizzare l'accesso di cui al civico n. 63 per entrare nella loro abitazione. Ebbene, secondo la prospettazione di parte convenuta, le condotte addebitate e non contestate nel corso del giudizio sarebbero legittime in virtù di un accordo transattivo stipulato tra le parti il 4.10.2010, in forza del quale era stata riconosciuta in capo alla la proprietà esclusiva Parte_1 dell'immobile sito in Castel Giorgio (TR), Via Capannelle n. 63-65, piano terra (distinto catastalmente al foglio 19, part. 112, sub. 2) e, al contempo, la proprietà in comunione tra le odierne parti del cancello d'ingresso dalla via pubblica, dell'area di passaggio ad esso successiva e di un vano sito al piano terra all'epoca adibito a lavanderia e centrale termica. Tale accordo costituisce il titolo negoziale in forza del quale i convenuti reputano la propria condotta legittima. Nell'accordo in esame, e si erano impegnati a notificare Controparte_1 CP_2 alla (e alla di lei figlia) una rinuncia agli atti del giudizio r.g. 608/2007 e, al contempo, Parte_1 queste ultime si erano impegnate a comportarsi nel prosieguo del giudizio in modo tale da assicurare il riconoscimento della proprietà comune sulle porzioni dell'immobile sopra descritte. Secondo i convenuti, parte attrice si è resa inadempiente, proseguendo il giudizio in spregio delle condizioni pattuite. L'attrice ha lamentato la tardività dell'eccezione di transazione sul presupposto del tardivo deposito della comparsa di costituzione dei convenuti. La doglianza, però, non è fondata: l'eccezione di
6 transazione non è qualificabile come “in senso stretto” e, pertanto, non soggiace alla decadenza di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice purché i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass. n. 15589 del 11.6.2025). Ogni questione relativa all'inadempimento dell'accordo transattivo rimane, comunque, estranea al presente giudizio, poiché i rapporti tra le parti in ordine all'immobile conteso sono stati definitivamente accertati dal Tribunale di Orvieto con una sentenza che i convenuti non hanno impugnato e che non si è pronunciata sull'intervenuta transazione trattandosi di circostanza sopravvenuta che, però, nessuna delle parti ha dedotto e sottoposto al vaglio giudiziale. Occorre, infatti, rilevare che poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia ancora stata definitivamente decisa, deve ritenersi che ove, nonostante l'intervenuta transazione, la controversia non venga abbandonata dalle parti, ma definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna di esse abbia invocato la transazione nel corso del giudizio, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale vogliono farsi rivivere gli effetti dell'accordo transattivo che è rimasto vanificato (cfr. Cass. n. 2155/2012, Cass. n. 3026/2005, Cass. n. 372/2023); non è qui consentito di apprezzare e rilevare il contenuto dell'accordo transattivo. Pertanto, stante la dedotta irrilevanza dell'accordo transattivo del 2010, deve essere accolta la domanda giudiziale promossa dalla di accertamento dell'insussistenza di diritti dei Parte_1 convenuti sugli immobili di cui è proprietaria, con conseguente condanna degli stessi a cessare ogni turbativa e, in particolare, a rimuovere i beni mobili (caldaia e lavatrice) ivi allocati, astenendosi dall'utilizzare l'ingresso di cui al civico n.63 di proprietà dell'attrice. 3.2. La domanda risarcitoria è, invece, immeritevole di accoglimento. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per la risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte della conduttrice, avvenuto nel mese di dicembre 2022, quantificando la pretesa in
€ 5.600,00, pari ai canoni che la avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del Parte_1 contratto di locazione (marzo 2024), senza tuttavia provare – né a monte allegare - di non aver tentato senza successo a locare a terze persone l'immobile nel periodo in questione. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, anche se solo con riferimento al danno patrimoniale, il principio secondo cui la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il cui risarcimento il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 12630/2019; 21501/2018; 25575/2010; per la riferibilità del principio solo al danno patrimoniale v. Cass. 24724/2019). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha negato l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra “condotta materiale”,
“evento lesivo” e “conseguenza dannosa” (cfr. Cass. n. 31233/2018; Cass. n. 13071/2018). Nel caso di specie, manca la prova del danno-conseguenza subito derivante dalla condotta dei convenuti, che, per avendo determinato il recesso della conduttrice dal contratto locatizio, non v'è prova che abbia impedito alla di concedere nuovamente in godimento il bene, in favore Parte_1 di soggetti diversi dalla sig.ra Di ciò i convenuti non possono, quindi, rispondere. Spettava Per_1 all'attrice dimostrare il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato, oltre a quest'ultimo, dando prova di non esser stata in grado di locare medio tempore l'immobile ad altri
7 soggetti e, così, le cause del suo mancato guadagno per via della presenza frequente dei convenuti, della caldaia e della lavatrice di questi ultimi. Pertanto, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in parte qua. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto concerne l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità edilizia e urbanistica delle opere dei convenuti relative all'immobile posto al primo piano e che inciderebbero sulle porzioni comuni del fabbricato, non essendo stata fornita la prova degli abusi allegati da parte attrice e non rinvenendosi alcuna statuizione in proposito nella sentenza n. 70/2012 del Tribunale di Orvieto. Di contro ed a confutazione di quanto dedotto dall'attrice, parte convenuta ha prodotto in atti la SCIA sia del magazzino, sia del portico realizzati dalla precedente proprietaria, a conferma della regolarità urbanistica delle opere in questione (cfr. 1a e 2 fascicolo convenuti).
4. Stante il parziale accoglimento solo di alcune delle domande attoree sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accertata l'inesistenza di qualsivoglia diritto di e Controparte_1 CP_2 sull'unità immobiliare sita in Castel Giorgio (TR), Via delle Capannelle nn. 63-65, censita al catasto fabbricati del Comune di Castel Giorgio (TR), al foglio 19, part. 112, sub. 2, cat. A/2, classe 3, 6 vani, r.c. € 557,77 e delle relative pertinenze, così come individuate nella sentenza n. 70/2012 del Tribunale di Orvieto e, per l'effetto, ordina a e Controparte_1
la cessazione immediata di ogni turbativa, con divieto di utilizzare CP_2
l'accesso e il cancello identificato al civico 63 di Via delle Capannelle, Castel Giorgio (TR), nonché il locale magazzino, che dovrà essere liberato da ogni loro bene;
- rigetta le domande risarcitorie spiegate da nei confronti Parte_1 di e;
Controparte_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 03/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1864/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del , e vertente TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Parte_1
LANATA' AN e dall'avv. MICHELE CIMMINO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice E
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SOLINI Controparte_1 CP_2
OL RE presso il cui domicilio digitale sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti OGGETTO: proprietà CONCLUSIONI: per “Accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del Parte_1 comportamento tenuto dai Sig.ri e rispetto ai beni di proprietà della Sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
e così come meglio descritto nei documenti versati in atti, in particolare nella sentenza del Tribunale Civile di Orvieto del 17.4.2012 n.79 (doc. 1) e successiva variazione (doc.2), nella planimetria della CTU identificata sub tavola 9 bis ed infine nell'ultimo accatastamento di cui al foglio 119 part. 112 sub 4 che definisce la proprietà della Sig.a (doc.3); - per l'effetto, condannare i Sig.ri Parte_1
e a cessare ogni uso degli immobili e dei beni di proprietà della stessa e dunque a CP_1 CP_2 porre fine ad ogni violazione dei diritti proprietari di parte attrice, in particolare condannarli a cessare di transitare sulla proprietà della Sig.ra , a cessare di utilizzare l'accesso e il Parte_1 cancello identificato al civico 63 di via delle Capannelle, a cessare di usare il locale magazzino meglio descritto nel testo del presente atto, nonché a liberarlo da ogni loro bene ivi posizionato e a cessare di transitare nella proprietà esclusiva di parte attrice;
- condannare altresì i Sig.ri CP_1
e al risarcimento del danno della somma complessiva di euro 21.600,00 in ragione CP_2 dell'illegittimo uso dei beni di proprietà della Sig.ra e in ragione dei danni provocati agli Parte_1 stessi meglio descritti nel testo del presente atto, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa;
- accertata l'illegittimità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dai Sig.ri
1 e , condannare gli stessi al risarcimento del danno ex art. 872 c.c. a favore della CP_1 CP_2
Sig.ra per la somma di euro 5.000,00 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore Parte_1 che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”; per e : “per l'ammissione delle prove escluse dal Controparte_1 CP_2
Giudice nella Ordinanza del 15/11/2024, e nel merito come da memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.” (“In via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria Parte_2 Controparte_1 di spese e compensi professionali di causa”);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Terni e per ivi sentir Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità del comportamento tenuto dai Sig.ri e rispetto ai beni di proprietà della Sig.ra e così come CP_1 CP_2 Parte_1 meglio descritto nei documenti versati in atti, in particolare nella sentenza del Tribunale Civile di Orvieto del 17.4.2012 n.79 (doc. 1) e successiva variazione (doc.2), nella planimetria della CTU identificata sub tavola 9 bis ed infine nell'ultimo accatastamento di cui al foglio 119 part. 112 sub 4 che definisce la proprietà della Sig.a (doc.3); - per l'effetto, condannare i Sig.ri e Parte_1 CP_1
a cessare ogni uso degli immobili e dei beni di proprietà della stessa e dunque a porre fine CP_2 ad ogni violazione dei diritti proprietari di parte attrice, in particolare condannarli a cessare di transitare sulla proprietà della Sig.ra , a cessare di utilizzare l'accesso e il cancello Parte_1 identificato al civico 63 di via delle Capannelle, a cessare di usare il locale magazzino meglio descritto nel testo del presente atto, nonché a liberarlo da ogni loro bene ivi posizionato e a cessare di transitare nella proprietà esclusiva di parte attrice;
- condannare altresì i Sig.ri e CP_1 CP_2 al risarcimento del danno della somma complessiva di euro 21.600,00 in ragione dell'illegittimo uso dei beni di proprietà della Sig.ra e in ragione dei danni provocati agli stessi meglio descritti Parte_1 nel testo del presente atto, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa;
- accertata l'illegittimità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate dai Sig.ri e , condannare CP_1 CP_2 gli stessi al risarcimento del danno ex art. 872 c.c. a favore della Sig.ra per la somma di Parte_1 euro 5.000,00 ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio secondo i criteri di determinazione che saranno indicati in corso di causa o eventualmente accertati dal Giudice a seguito di C.T.U., ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attrice deduceva: - di essere la proprietaria esclusiva dell'unità immobiliare sita in Castel Giorno (TR), Via delle Capannelle n. 63-65, piano terra, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 19, part. 112, sub. 2, cat. A/2, cl. 3, e delle relative pertinenze, giusta sentenza accertativa del Tribunale di Orvieto n. 79/2012, successiva correzione e variazione catastale (foglio 119, part. 112, sub. 4); - che, in particolare, tale sentenza aveva accertato
2 l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva in capo all'attrice anche in relazione alla pertinenza di 170 mq, costituita dal vano-ripostiglio posto sul lato sud-ovest e della relativa scala di accesso;
- che il suo diritto di proprietà era leso dalla condotta dei convenuti, che abitavano al piano superiore del medesimo fabbricato (foglio 19, part. 112 e 88), a cui si accedeva in modo autonomo dal civico 69 (erroneamente registrato come 67); - che i convenuti utilizzavano sine titulo il vano ripostiglio dell'attrice, ove avevano allocato una caldaia ed una lavatrice, e, per accedere a tale vano, usavano la scala di collegamento al giardino superiore e transitavano frequentemente per la corte esclusiva dell'attrice al civico 63; - che l'immobile a pian terreno dell'attrice era stato locato alla sig.ra con contratto di locazione del 25.3.2021; - che le diffide inoltrate dall'attrice Persona_1 ai convenuti erano rimaste prive di riscontro ed il tentativo di mediazione svolto dinnanzi all'organismo di Terni si era concluso senza esito positivo per mancata partecipazione dei convenuti;
- che il contratto di locazione con la sig.ra si era risolto per esercizio da parte della conduttrice Per_1 del diritto di recesso a causa del pregiudizio provocato dal continuo ed abusivo accesso al bene locato da parte dei convenuti. Pertanto, l'attrice chiedeva ai convenuti il ristoro dei danni subiti per la risoluzione anticipata del negozio locatizio, quantificati in € 5.600,00, pari alle somme che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto di locazione (31.3.2024). Ulteriore pretesa risarcitoria si fonda sull'asserito deprezzamento dell'immobile dovuto alle opere abusive realizzate dai convenuti nell'immobile posto al primo piano (tamponatura del portico mediante chiusure verticali in alluminio e vetro, con conseguente abusivo incremento volumetrico, ed edificazione abusiva di un magazzino), incidenti sulle porzioni comuni del fabbricato e, in particolare, sulla facciata. Aggiunge che il danno era stato quantificato dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Orvieto in € 5.000,00. Chiedeva, a tal fine, la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica e ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2023 – in vista della prima udienza del 18.1.2023 - si costituivano in giudizio , chiedendo Controparte_3 al Tribunale: “in via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria Parte_2 Controparte_1 di spese e compensi professionali di causa”. A tal fine, argomentavano l'eccepita improcedibilità per mancata specifica indicazione dell'oggetto della controversia nell'istanza di mediazione, nella quale si faceva riferimento ad una generica
“turbativa della proprietà”. Eccepivano, quindi, l'improcedibilità delle domande nuove proposte in giudizio. Nel merito, esponevano: - di abitare l'immobile sito in Castel Giorgio dagli anni 2007 e 2008; - che al tempo pendeva una causa tra la e la precedente proprietaria Parte_1 dell'immobile da loro occupato (sig.ra per l'accertamento della proprietà dell'appartamento Per_2 sito al piano terra e delle relative pertinenze (“passaggio in comune” e “corte”); - che dopo il decesso della sig.ra la controversia si era conclusa in data 4.10.2010 con un accordo transattivo tra Per_2 la e gli eredi della sig.ra in forza del quale e Parte_1 Per_2 CP_2 CP_1
avevano riconosciuto la proprietà esclusiva dell'appartamento al civico n. 65 in capo alla
[...]
e la proprietà comune del cancello d'ingresso dalla via pubblica, dell'area di passaggio Parte_1
e del vano sito a piano terra ed adibito a lavanderia e centrale termica, con rinuncia agli atti del
3 giudizio. Evidenziavano che soltanto i convenuti avevano rinunciato agli atti del giudizio. Sostenevano, quindi, che la avesse violato l'accordo transattivo. Aggiungevano di Parte_1 utilizzare il vano ripostiglio e, per il transito, la vicina corte sin dal 2007/2008, sul presupposto della comunione di detti beni, così come prima di loro aveva fatto la sig.ra La circostanza era Per_2 dimostrata anche dal fatto che il civico dell'abitazione dei convenuti era il 63. Con ordinanza del 27.2.2023 il giudice assegnava alle parti termine per introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice sosteneva che l'accordo transattivo raggiunto nel 2010 era stato superato dalla sentenza del Tribunale di Orvieto n. 79/2012, passata in giudicato, con cui era stata attribuita in via esclusiva alla anche la proprietà delle pertinenze Parte_1 dell'immobile sito in Via delle Capannelle n. 63, come documentate nella tavola del C.T.U., da cui emergeva che il ripostiglio è parte integrante della particella n. 112, sub.
4. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. i convenuti precisavano le conclusioni come di seguito:
“In via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 5 co.1 bis del d.lgs 28/2010 per i motivi sopra esposti;
nel merito per il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
nel merito in via subordinata perché venga accertata la buona fede del comportamento tenuto dai Sigg.ri e . Con vittoria di spese e Parte_2 Controparte_1 compensi professionali di causa”. La causa veniva istruita anche mediante assunzione di prove orali (testi e Testimone_1 [...]
all'udienza del 19.3.2025); con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – comunicata alle parti il Tes_2
16/06/2025 - veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla questione pregiudiziale di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti (originariamente argomentata sulla violazione degli artt. 4 e 8, co. 1, d.lgs. n. 28/2010), va osservato che con ordinanza del 24.2.2023 – le cui motivazioni devono considerarsi qui integralmente trascritte
- il giudice assegnava a parte attrice termine al fine di sanare i vizi della mediazione esperita stragiudizialmente. Il nuovo incontro di mediazione si svolgeva in data 7.7.2023, senza esito favorevole. All'udienza del 21/09/2023 i convenuti insistevano nell'eccezione di improcedibilità argomentandola sulla invalidità del verbale di mediazione ai sensi dell'art. 8 bis d.lgs. n. 28/2010, essendo stata la sig.ra rappresentata all'incontro di mediazione dall'avv. Francesco Lanatà sulla scorta Parte_1 della procura già in atti, priva dei dati anagrafici di rappresentata e rappresentante richiesti dall'art. 8, oltre che legittimante il difensore a partecipare solo ad incontri in presenza, non via Teams. Va, allora, esaminato il vizio di procura che, secondo i convenuti, ha determinato l'invalidità derivata del verbale del 07/07/2023. Ebbene, all'epoca non era ancora vigente il comma 4 bis dell'art. 8 d.lgs. n. 28/2010 – introdotto con il d.lgs. 216/2024 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali formatisi sulla questione della procura – il quale, oggi, prevede che la delega per la partecipazione all'incontro in luogo della parte (che vi sarebbe tenuta personalmente) sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del delegante. Tenuto conto del dettato normativo vigente ratione temporis, in ordine ai requisiti di forma e contenuto che deve avere l'atto di delega per la partecipazione ad un incontro di mediazione – pur non occorrendo l'autentica notarile (cfr. Trib. Torino 14.1.2021 n. 120) - merita condivisione il
4 principio di diritto affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e non integrano tali requisiti né la procura alle liti” (cfr. ex multis Trib. Torino del 18.3.2022 n. 31491). Nel caso di specie, la procura alle liti conferita all'avv. Lanatà e Cimmino del 28.7.2022 non includeva il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della sig.ra . Parte_1
Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, a decorrere dal 28.2.2023, l'art. 8 bis d.lgs. n. 28/2010 e con esso la possibilità di svolgere il tentativo di mediazione in modalità telematica, come quello che si è tenuto il 7.7.2023. Come eccepito dai convenuti (per la prima volta in giudizio e non in occasione dell'incontro di mediazione), la delega non consentiva ai difensori di sostituire l'attrice all'incontro svoltosi via Microsoft Teams. Per tutti i motivi suesposti in assenza di valida procura sostanziale la deve considerarsi Parte_1 assente ingiustificata all'incontro del 7.7.2023. Nondimeno, anche in base alla disciplina all'epoca vigenza la conseguenza di detta ingiustificata assenza non è l'improcedibilità della domanda, avendo la ritualmente e Parte_1 tempestivamente esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 (come risulta dal verbale del 7.7.2023 e dai docc. 2 e 3 depositati in data 22.5.2023); l'art. 12 bis circoscrive le conseguenze processuali della mancata partecipazione all'incontro di mediazione sul piano probatorio, potendo il giudice da ciò desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.. Ancor più esplicitamente al comma 2 viene regolata l'ipotesi di assenza ingiustificata della parte costituita - senza distinguere tra attore e convenuto - all'incontro quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda: da essa discende la condanna della parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato. L'eccezione pregiudiziale non può, quindi, essere accolta.
3. Passando al merito, è opportuno un primo inquadramento dogmatico della prima domanda attorea. 3.1. Essa appare sussumibile nell'art. 949 c.p.c., come actio negatoria servitutis. Invero, essa comprende non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta all'eliminazione di una situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal convenuto, al fine di ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto esercitato dal convenuto, corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa un domani comportare l'acquisto per usucapione (cfr. Cass. n. 27405 del 29/12/2014; conf. Cass. n. 24028/2004 e Cass. n. 16495/2005). Nel caso di specie la mira ad Parte_1 accertare l'antigiuridicità della condotta dei convenuti in relazione alle pertinenze dell'immobile sito in Castel Giorno (TR), Via delle Capannelle n. 63-65, di cui ella si afferma proprietaria esclusiva. Esaminando la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, va segnalato la prova della proprietà non è qui rigorosa come nell'azione di rivendica, essendo sufficiente che l'attore fornisca con ogni mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, la prova del proprio diritto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 12166/2002; Cass. 4120/2001; Cass. 4803/92). Proprio perché detta azione non tende all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva altrui, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (cfr. Cass. n. 1905/2023).
5 Pertanto, l'attore non ha l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo: attribuendo la proprietà un diritto esclusivo, la prova di un eventuale diritto limitativo grava sul convenuto, che è tenuto a dimostrare l'esistenza del diritto a lui spettante (in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale) che lo legittima a compiere l'attività che l'attore lamenta come lesiva (cfr. Cass. n. 10149/2004; conf. Cass. n. 1905/2023). Difatti, tale azione ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. n. 19709/2020; conf. Cass. n. 31382/2018). Di contro, non può essere proposta per far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa da parte di terzi (cfr. Cass. n. 12607/2002). In tal caso difetterebbe l'interesse ad agire dell'attore (cfr. Cass. n. 19709/2020), che sussiste, invece, in caso di inequivoche pretese reali affermate dal terzo. In tal caso, attraverso l'actio negatoria servitutis l'attore coltiva il legittimo diritto a far chiarezza con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (cfr. Cass. n. 19709/2020; conf. Cass. n. 5569/2010). Nel caso di specie, l'attrice ha dimostrato (cfr. all. 1 citazione) di essere proprietaria dell'unità immobiliare in questione giusta sentenza del Tribunale di Orvieto del 17.4.2012 n. 70 e successiva variazione catastale che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore della medesima. La sentenza del Tribunale di Orvieto n. 70/2012 ha riconosciuto l'acquisto per usucapione in capo alla “dell'unità immobiliare sita in Castel Giorgio, via delle Capannelle nn. 63-65, Parte_1 piano terra, attualmente distinta al catasto fabbricati del Comune di Castel Giorgio al foglio 19 particella n. 112 sub. 2 categoria A/2, classe 3, consistenza 6 vani e rendita catastale euro 557,77, e delle relative pertinenze così come individuate nel progetto di frazionamento di cui alla tavola 9 bis della integrazione della consulenza depositata in data 5.04.2011”. Ciò posto costituisce circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che le pertinenze dell'immobile e, in particolare, il ripostiglio di cui alla particella n. 112, sub. 4, risultino occupate da una caldaia ed una lavatrice dei convenuti, i quali, peraltro, hanno ammesso di utilizzare l'accesso di cui al civico n. 63 per entrare nella loro abitazione. Ebbene, secondo la prospettazione di parte convenuta, le condotte addebitate e non contestate nel corso del giudizio sarebbero legittime in virtù di un accordo transattivo stipulato tra le parti il 4.10.2010, in forza del quale era stata riconosciuta in capo alla la proprietà esclusiva Parte_1 dell'immobile sito in Castel Giorgio (TR), Via Capannelle n. 63-65, piano terra (distinto catastalmente al foglio 19, part. 112, sub. 2) e, al contempo, la proprietà in comunione tra le odierne parti del cancello d'ingresso dalla via pubblica, dell'area di passaggio ad esso successiva e di un vano sito al piano terra all'epoca adibito a lavanderia e centrale termica. Tale accordo costituisce il titolo negoziale in forza del quale i convenuti reputano la propria condotta legittima. Nell'accordo in esame, e si erano impegnati a notificare Controparte_1 CP_2 alla (e alla di lei figlia) una rinuncia agli atti del giudizio r.g. 608/2007 e, al contempo, Parte_1 queste ultime si erano impegnate a comportarsi nel prosieguo del giudizio in modo tale da assicurare il riconoscimento della proprietà comune sulle porzioni dell'immobile sopra descritte. Secondo i convenuti, parte attrice si è resa inadempiente, proseguendo il giudizio in spregio delle condizioni pattuite. L'attrice ha lamentato la tardività dell'eccezione di transazione sul presupposto del tardivo deposito della comparsa di costituzione dei convenuti. La doglianza, però, non è fondata: l'eccezione di
6 transazione non è qualificabile come “in senso stretto” e, pertanto, non soggiace alla decadenza di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice purché i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass. n. 15589 del 11.6.2025). Ogni questione relativa all'inadempimento dell'accordo transattivo rimane, comunque, estranea al presente giudizio, poiché i rapporti tra le parti in ordine all'immobile conteso sono stati definitivamente accertati dal Tribunale di Orvieto con una sentenza che i convenuti non hanno impugnato e che non si è pronunciata sull'intervenuta transazione trattandosi di circostanza sopravvenuta che, però, nessuna delle parti ha dedotto e sottoposto al vaglio giudiziale. Occorre, infatti, rilevare che poiché nel contratto di transazione la causa del negozio si fonda sul presupposto che la lite non sia ancora stata definitivamente decisa, deve ritenersi che ove, nonostante l'intervenuta transazione, la controversia non venga abbandonata dalle parti, ma definita con sentenza passata in giudicato, senza che alcuna di esse abbia invocato la transazione nel corso del giudizio, la situazione così accertata diviene intangibile, in quanto il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la conseguenza che detta situazione non potrà essere rimessa in discussione in un successivo giudizio nel quale vogliono farsi rivivere gli effetti dell'accordo transattivo che è rimasto vanificato (cfr. Cass. n. 2155/2012, Cass. n. 3026/2005, Cass. n. 372/2023); non è qui consentito di apprezzare e rilevare il contenuto dell'accordo transattivo. Pertanto, stante la dedotta irrilevanza dell'accordo transattivo del 2010, deve essere accolta la domanda giudiziale promossa dalla di accertamento dell'insussistenza di diritti dei Parte_1 convenuti sugli immobili di cui è proprietaria, con conseguente condanna degli stessi a cessare ogni turbativa e, in particolare, a rimuovere i beni mobili (caldaia e lavatrice) ivi allocati, astenendosi dall'utilizzare l'ingresso di cui al civico n.63 di proprietà dell'attrice. 3.2. La domanda risarcitoria è, invece, immeritevole di accoglimento. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per la risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte della conduttrice, avvenuto nel mese di dicembre 2022, quantificando la pretesa in
€ 5.600,00, pari ai canoni che la avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del Parte_1 contratto di locazione (marzo 2024), senza tuttavia provare – né a monte allegare - di non aver tentato senza successo a locare a terze persone l'immobile nel periodo in questione. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, anche se solo con riferimento al danno patrimoniale, il principio secondo cui la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il cui risarcimento il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 12630/2019; 21501/2018; 25575/2010; per la riferibilità del principio solo al danno patrimoniale v. Cass. 24724/2019). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha negato l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra “condotta materiale”,
“evento lesivo” e “conseguenza dannosa” (cfr. Cass. n. 31233/2018; Cass. n. 13071/2018). Nel caso di specie, manca la prova del danno-conseguenza subito derivante dalla condotta dei convenuti, che, per avendo determinato il recesso della conduttrice dal contratto locatizio, non v'è prova che abbia impedito alla di concedere nuovamente in godimento il bene, in favore Parte_1 di soggetti diversi dalla sig.ra Di ciò i convenuti non possono, quindi, rispondere. Spettava Per_1 all'attrice dimostrare il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno lamentato, oltre a quest'ultimo, dando prova di non esser stata in grado di locare medio tempore l'immobile ad altri
7 soggetti e, così, le cause del suo mancato guadagno per via della presenza frequente dei convenuti, della caldaia e della lavatrice di questi ultimi. Pertanto, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in parte qua. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto concerne l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno fondata sull'illegittimità edilizia e urbanistica delle opere dei convenuti relative all'immobile posto al primo piano e che inciderebbero sulle porzioni comuni del fabbricato, non essendo stata fornita la prova degli abusi allegati da parte attrice e non rinvenendosi alcuna statuizione in proposito nella sentenza n. 70/2012 del Tribunale di Orvieto. Di contro ed a confutazione di quanto dedotto dall'attrice, parte convenuta ha prodotto in atti la SCIA sia del magazzino, sia del portico realizzati dalla precedente proprietaria, a conferma della regolarità urbanistica delle opere in questione (cfr. 1a e 2 fascicolo convenuti).
4. Stante il parziale accoglimento solo di alcune delle domande attoree sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accertata l'inesistenza di qualsivoglia diritto di e Controparte_1 CP_2 sull'unità immobiliare sita in Castel Giorgio (TR), Via delle Capannelle nn. 63-65, censita al catasto fabbricati del Comune di Castel Giorgio (TR), al foglio 19, part. 112, sub. 2, cat. A/2, classe 3, 6 vani, r.c. € 557,77 e delle relative pertinenze, così come individuate nella sentenza n. 70/2012 del Tribunale di Orvieto e, per l'effetto, ordina a e Controparte_1
la cessazione immediata di ogni turbativa, con divieto di utilizzare CP_2
l'accesso e il cancello identificato al civico 63 di Via delle Capannelle, Castel Giorgio (TR), nonché il locale magazzino, che dovrà essere liberato da ogni loro bene;
- rigetta le domande risarcitorie spiegate da nei confronti Parte_1 di e;
Controparte_1 CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 03/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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