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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 04/02/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, è comparso il solo procuratore del resistente avv. TIS
LAURA.
Il procuratore del convenuto opposto precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella memoria difensiva.
Il Giudice invita il procuratore presente a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2802/2024 del R.G. in data 2
novembre 2024, iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
d a
- , con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_1
COSATTINI GIOVANNA per procura speciale a margine del ricorso introduttivo,
r i c o r r e n t e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- , con i procuratori e domiciliatari avvocato Controparte_1
BUDAI GIANNI e avvocato TIS LAURA, per procura speciale a margine della memoria difensiva,
r e s i s t e n t e – o p p o s t o
avente per oggetto: pagamento del corrispettivo – 1.44.032.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza dal resistente e in atti dal ricorrente e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
o s s e r v a
, che con contratto concluso in data 7.9.2020 ha preso in Parte_1
SENTENZA 11.2.2025 N° 2802/24 R.G. Pag. 1 locazione per uso abitativo da l'immobile sito a Udine in Controparte_1
via San Rocco n. 364, ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del locatore della somma di
€ 4.694,25, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di canoni e oneri accessori non pagati.
L'opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la nullità del contratto di locazione e, nel merito, ha contestato la debenza delle somme richiestegli e ha chiesto che il locatore venga condannato a restituire la cauzione versata all'inizio della locazione.
si è costituito nel presente giudizio, eccependo in via Controparte_1
pregiudiziale la tardività della opposizione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 641 c.p.c., contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedendo comunque la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nella udienza di prima comparizione è stata inutilmente tentata la conciliazione delle parti e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Per completezza, si rileva la infondatezza della eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., formulata dall'opponente sull'assunto che la relata non conterrebbe la menzione della affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale sulla porta dell'abitazione del destinatario, né quella dell'invio della raccomandata.
La stampigliatura apposta dall'Ufficiale giudiziario sull'atto notificato (doc.
28 di parte convenuta) dà infatti contezza del compimento di entrambe le attività.
Quella notifica non assume comunque rilevanza ai fini della presente decisione: è infatti fondata la eccezione del convenuto opposto di tardività
della opposizione stessa.
SENTENZA 11.2.2025 N° 2802/24 R.G. Pag. 2 Prima della notifica eseguita presso la abitazione del debitore ingiunto, il creditore ha infatti validamente notificato il decreto ingiuntivo nel domicilio eletto nel contratto di locazione dal conduttore.
L'art. 15 del contratto di locazione concluso dalle parti (doc. 3 di parte opponente) prevede infatti che “A tutti gli effetti del presente contratto,
compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a
giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove più
non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato”.
Lo stesso opponente ha dedotto di avere lasciato l'immobile locato in data
20.6.2023, come risulta dal verbale di consegna anticipata da lui prodotto
(suo doc. 2), sicché alla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non “occupava” né “deteneva” l'immobile in precedenza locato.
Correttamente, in conformità alla previsione contrattuale, il decreto ingiuntivo gli è stato pertanto notificato presso la segreteria del Parte_2
in data 12 settembre 2024.
[...]
Non vi è ragione per ritenere tale notifica invalida, come eccepito dal procuratore dell'opponente nella udienza di prima comparizione delle parti,
atteso che non vi sono divieti di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 141
comma 2 c.p.c. presso un pubblico ufficio e, ai sensi del comma successivo,
“La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della
persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario”.
Nel caso di specie, la relata di notifica redatta dall'Ufficiale giudiziario dà
atto della avvenuta consegna del plico contenente il decreto ingiuntivo a mani di persona addetta all'ufficio protocollo del Comune in data 12
settembre 2024.
Il termine per proporre opposizione è pertanto scaduto il 22 ottobre 2024 e la presente opposizione, proposta nelle forme del rito locatizio e dunque con
SENTENZA 11.2.2025 N° 2802/24 R.G. Pag. 3 ricorso, avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro tale data, mentre la iscrizione a ruolo è avvenuta il 2 novembre 2024.
La tardività della opposizione, in assenza delle prove richieste dall'art. 650
c.p.c., ha determinato la irrevocabilità del decreto e, di conseguenza, la inammissibilità della opposizione.
Un tanto va qui dichiarato, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Alla inammissibilità della opposizione segue la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della mancata assunzione di prove costituende.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara inammissibile la opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal giudice designato di questo tribunale in data 30-31 agosto 2024 nei suoi confronti che, per l'effetto,
integralmente conferma;
2) Condanna a rifondere ad le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in € 22,75 per esborsi, in € 400,00 per la fase di studio, in € 400,00 per la fase introduttiva, in € 500,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 700,00 per la fase decisionale e in € 300,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 11/02/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 11.2.2025 N° 2802/24 R.G. Pag. 4