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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 4158/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 10945/2024
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Biagio Sagliocco, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia,
Itala De Benedictis, LU PO, DE AN e NI UM, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto CP_1
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
1 compiti propri della sua età, grave 100%, ma senza il riconoscimento della prestazione assistenziale suddetta.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1 espressa dall' escludendo, vale a dire, il diritto del periziato all'indennità di CP_1
accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 21.03.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 30.09.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 10945/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione 2 dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la superficialità ed erroneità della consulenza tecnica in quanto, oltre ad essere presenti in essa considerazioni generiche ed incongruenti, sarebbe stata eseguita senza l'utilizzo di quelli che sono i principi cardine richiesti, ossia senza scienza e coscienza. Pur avendo, in particolare, il c.t.u. rilevato, in occasione della visita peritale, l'impossibilità per il periziato di deambulare in autonomia senza ricorrere all'ausilio di terze persone, avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti per l'accompagnamento sulla base di motivazioni contraddittorie ed incondivisibili. In ragione di tali evidenze, si renderebbe, quindi, necessaria l'integrazione o il rinnovo della consulenza.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 14.02.2025)
3 Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “esiti di ictus ischemico nel 2022 con residui segni di vasculopatia cerebrale cronica + afasia;
cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in esiti di pregresso impianto di ICD + sostituzione di valvola mitralica
e con frequenti episodi di fibrillazione atriale, inquadrabile in II classe NYHA;
diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, in assenza di complicanze micro- macroangiopatiche;
difficoltà deambulatorie di grado moderato in esiti di pregresso ictus ischemico ed ipoacusia, già trattata con impianto cocleare a destra.”
Nel merito, ha osservato: “Il complesso menomativo del signor non Parte_1
determina il presupposto sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i motivi che qui di seguito verranno esposti. -Egli ha difficoltà deambulatorie di grado moderato-severo in esiti di un pregresso ictus ischemico. Ciò lo rende un soggetto che, con difficoltà, riesce ad eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. -La cardiopatia in II classe NYHA è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. -Gli esiti neurologici e psichiatrici del pregresso ictus ischemico non inficiano l'autonoma adesione al regime terapeutico e l'utilizzo di un telefonino in caso di necessità. -In aggiunta agli aspetti sopra indicati si precisa che non è stato possibile attribuire l'indennità di accompagnamento per via: dell'età relativamente giovane del paziente (soggetto 68enne, ovvero soggetto da intendersi giovane per il riconoscimento della prestazione di cui alla legge 18/80) e delle lacune documentali. Difatti sebbene si siano apprezzate rilevanti sequele neurologiche e psichiatriche, conseguenti a questo ictus ischemico, non è stato possibile andare oltre quanto già stabilito dai sanitari della preposta commissione perché non si dispone di adeguata documentazione medica di supporto. Vi è una visita geriatrica del 7-8-2024, ma nulla di più. L'evento ischemico fu un fatto accessorio verificatosi in occasione del ricovero, presso il P.O. di Pineta Grande dell'ottobre 2022. A riguardo i sanitari si espresso nel modo seguente: durante la degenza da ictus minor di tipo ischemico risolto senza esiti.
Non essendo presente: una cartella clinica relativa ad eventuale ricovero conseguente all'ictus ischemico;
visite neurologiche successive;
esecuzione di trattamenti riabilitativi né prescrizione di eventuali presidi (carrozzina, pannoloni etc.) diviene
4 incauto riconoscere l'indennità di accompagnamento. In conclusione, le lacune documentali in uno con l'età mi obbligano a confermare il giudizio dei sanitari che mi hanno preceduto: soggetto invalido di grado grave, privo del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
All'esito, poi, del ricevimento da parte del procuratore del ricorrente, di note critiche alla bozza, il c.t.u. ha potuto ulteriormente specificare il proprio convincimento nel seguente modo: “In sede di visita effettivamente ho esaminato un soggetto con le compromissioni indicate dall'avvocato, del resto sono state indicate nell'esame obiettivo (si veda apparato osteo-articolare e quello psichico). Sulla scorta di quanto apprezzato in sede di visita mi sarei aspettato una documentazione neurologica, seriata nel tempo, in cui lo specialista prescriva eventuali cicli di fisioterapia ed eventualmente di logopedia. Nulla di tutto ciò è indicato nella documentazione medica in atti. Orbene, non trovando alcuna conferma documentale (nemmeno nell'obiettività clinica annotata dai sanitari dell' non ho potuto dare seguito a quanto CP_1
apprezzato in sede di visita. Il principio seguito è elementare: un grave disturbo si apprezza indirettamente da documentazione medica seriata nel tempo, in caso contrario si deve per forza di cose ipotizzare che il disturbo è a moderato impegno funzionale e non può prevedere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'analisi quanto mai approfondita delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Appaiono chiari, in particolare, i motivi che hanno indotto il c.t.u. ad escludere la sussistenza dei requisiti per l'accompagnamento pur a fronte delle difficoltà deambulatorie manifestate dal ricorrente durante l'esame obiettivo.
Se, infatti, il consulente ha espressamente escluso l'incidenza degli esiti neurologici e psichiatrici del pregresso ictus ischemico sulla capacità del periziato di attendere agli atti quotidiani della vita, per quanto concerne, viceversa, le conseguenze del predetto episodio ischemico sulla capacità deambulatoria, egli ha condivisibilmente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che il periziato fosse impossibilitato a deambulare in autonomia, vista la totale assenza in atti di documentazione medica
5 (attestante ricoveri, visite, trattamenti riabilitativi o prescrizione di ausili) che potesse confermare le difficoltà motorie rilevate in occasione della visita peritale.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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