Articolo 36 del Codice di giustizia contabile
Articolo 35Articolo 37
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 36

(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)


1. Salvo che la legge disponga altrimenti, ((la citazione, il ricorso e la comparsa)) indicano il giudice adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; ((l'originale e' sottoscritto)) dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata.


2. La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.


3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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