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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2695 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 di Gotto il 14/10/1966 e residente in [...]del Mela C.so LM AT n. 131
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela Parte_2
(ME) C.so LM AT n. 131 (c.f. ), elettivamente domiciliati ad C.F._2
Alcamo n Via S. Pellico n. 49 presso lo studio dell'avv. AR Claudia D'Anna, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORI -
E
, persona del Ministro pro tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , presso il C.F._3 cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille Is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 31 Con atto di citazione del 26/04/2018, ritualmente notificato, per Parte_1 sé e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Parte_2 citava in giudizio il al fine di avere riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali, subiti iure proprio, per la morte del congiunto , avvenuta Persona_1 in data 26/05/2013, e quantificati in complessivi euro 594.342,00 o nella somma maggiore o minore da determinarsi in giudizio.
L'attrice deduceva che il marito, (matricola 61ME0525 in Controparte_2 qualità “SSP/MC ossia – meccanico), dal 23/10/1979 al 07/11/2011 (data in cui cessava dal servizio per inidoneità permanente), ha prestato servizio nella Marina Militare in qualità di meccanico navale come addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno della nave.
Aggiungeva che il marito svolgeva il suo lavoro imbarcato sulle navi operando principalmente nello scafo delle navi, in cui era a utilizzato l'amianto per la coibentazione degli apparati posti nei locali apparato-motore, per la coibentazione dei condotti di carico dei motori delle tubolature, oltre che per gli indumenti protettivi antincendio e anticalore e per le tappezzerie delle cabine e degli interni.
A seguito dei disturbi di tipo respiratorio, in data 29/09/2011, presso il PO “Garibaldi-
Nesima di Catania” il veniva sottoposto a Pet, che evidenziava “Aumentata Controparte_2 attività metabolica in corrispondenza di una formazione nodulare polmonare a margini speculati, localizzata tra i segmenti apicale e posteriore del lobo superiore di destra, del diametro assiale massimo di circa 26 mm. Nel medesimo segmento è presente ulteriore nodulo caratterizzato da aumentata attività metabolica del diametro di circa 8 mm;
si associano alcuni micronoduli priva di significativa attività metabolica in entrambi i polmoni.
Multiple aree focali di aumentata attività metabolica sono evidenti in corrispondenza di linfonodi in sede sovraclaveare destra, nel mediastino superiore tra i vasi epiaortici, nel mediastino anteriore, nella riflessione aortica, nella finestra aorto-polmonare, in sede paratracheale destra (ove assumono aspetto conglobato) ed ilare polmonare bilaterale.
Linfonodi caratterizzati da debole captazione del tracciante metabolico, pertanto, di incerto significato si apprezzano in sede latero cervicale bilaterale. Ulteriore area focale di aumentata attività metabolica si documenta in corrispondenza di un nodulo 1 cm localizzata a
pagina 2 di 31 livello del surrene di sinistra. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm), non si rilevano significative anomalie della distribuzione del tracciante nelle restanti regioni corporee indagate”
In data 04/10/2011 presso il PO “G. Fogliari” di Milazzo, veniva Persona_1 sottoposto a TC cranio- torace -addome nel cui referto si legge “Strie fibrotico-disventilatorie si segnalano in corrispondenza degli sfondati costofrenici posteriori”.
Il Servizio sanitario di Maribase Augusta, con verbale mod. BL/S n. 2011/9665 del
24/10/2011, riconosceva il m.ll LI affetto da “T.V.P. vena poplitea sinistra in soggetto con presenza di patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno”.
In data 01/11/2011, presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina, veniva diagnosticata al
LI “Metastasi di adenocarcinoma ad immunofenotipo compatibile per primitività polmonare” e riteneva che “la patologia di cui è affetto ha un forte nesso causale con la lunga esposizione del paziente per motivi professionali all'amianto”; successivamente, con verbale mod. BL/S n. C/2011/3034 del 07/11/2011, la Commissione medica ospedaliera di Augusta riscontrava il affetto da “T.V.P. vena poplitea sx in soggetto con presenza di Per_1 patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno” e lo giudicava “permanentemente non idoneo al servizio
M.M.- non idoneo nella riserva- da collocare in congedo assoluto- non idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del difesa ai sensi del Controparte_1
D.M. 18/04/2002 G.U. n. 113 del 16.05.2002 art. 14 comma 5 legge 28.07.1999 n. 266”.
In data 08/11/2011 il C.V. nel suo rapporto informativo, relativamente Persona_2 alle cause dell'insorgenza della patologia nel affermava “non è da escludere a Per_1 priori che il Sottoufficiale di cui trattasi, nello svolgimento degli incarichi a bordo di UU.NN della vecchia generazione, possa essere stato a contatto/esposto a materiali nocivi per la salute”
Con decreto del 12/10/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze - comitato di verifica per le cause di servizio deliberava di esprimere il chiesto parere sostenendo che
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è
pagina 3 di 31 dato da ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque , gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione”.
Con verbale del 27/03/2012 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Messina riconosceva il “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Per_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Successivamente, con verbale mod. BL/G n. 996 del 15/06/2016 (citato nel decreto del
Ministero della difesa n. 215 del 03/08/2017), la Commissione medica ospedaliera di Messina certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la patologia
“carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus”.
Con provvedimento prot. N. M D GPREV REG2016 0185266 del 27/12/2016 il
[...]
comunicava che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. CP_1
767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, “ha espresso parere positivo circa
l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione tenuto altresì conto del servizio prestato a bordo di unità navali, ai sensi del DPR 243/2006” riconoscendo, pertanto, il “Equiparato a Vittima Controparte_2 del dovere”.
Parte attrice deduceva, pertanto, la responsabilità del convenuto per Controparte_1 non aver adottato alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente in violazione dell'art. 2087 c.c., avendolo, colpevolmente, esposto Controparte_2 all'amianto nel corso del servizio prestato presso la Marina Militare, in qualità di meccanico navale.
In subordine chiedeva di riconoscere la responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2043 c.c., rappresentando che per la morte del marito è pendente, presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, il procedimento n. 1146/14 RGNR, contro ignoti, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
pagina 4 di 31 Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata, oltre il pagamento delle spese del giudizio.
Deduceva l'insussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato presso la Marina
Militare e l'insorgenza della patologia e del decesso e la non conoscenza/non conoscibilità del rischio amianto in ambito navale.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice ed escussa la testimone dalla predetta indicata.
Con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne, di costituirsi autonomamente.
All'udienza del 6.11.2025 la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
In tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento dovuto, sulla scorta del criterio del "più probabile che non"
(cfr. Cass. 23197/2018).
Ciò posto, giova ricordare che “in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” (cfr. Cass. n. 9067/2018).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2043 c.c. può configurarsi anche in relazione a una condotta omissiva, ma l'illiceità dell'omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso secondo il principio della causalità omissiva esplicitato dall'art. 40 cpv. c.p.
Nel caso di specie, parte attrice lamenta la violazione, da parte del Controparte_1
(alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa il , dell'obbligo di Per_1 adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare la salute del proprio pagina 5 di 31 dipendente e, quindi, ad evitare l'esposizione del maresciallo all'amianto o comunque attenuarne gli effetti nocivi per la salute.
Invero, il contenuto dell'obbligo di protezione, gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (cfr. Cass. n. 29909/2021).
In particolare, in tema di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. n. 24217/2017).
Nel caso di specie risulta comprovato dalla documentazione in atti che , Persona_1 maresciallo in servizio presso la Marina Militare dal 23/10/1979 al 07/11/2011, sia deceduto in data 26/05/2013, a causa del carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus diagnosticatogli nell'anno 2011.
Risulta, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto dovuta alle particolari condizioni ambientali di lavoro e l'insorgenza della patologia diagnosticata.
In particolare, nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nel verbale di adunanza del 12.19.2012 n. 398/2012 (vd. Allegato all'atto di citazione),
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato” era riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in
pagina 6 di 31 rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso”.
Inoltre, anche dal testo del decreto di “Riconoscimento di vittima del dovere”, emesso dallo stesso , nel quale si legge “il Comitato di Verifica per le Cause di Controparte_1
Servizio, con parere n. 767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, ha espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006” (vd. Allegato all'atto di citazione), emerge che la patologia sofferta dal fosse dipendente dal Per_1 servizio prestato in ambienti non consoni e salubri ove erano presenti componenti strutturali contenenti amianto.
Il non ha fornito, poi, validi argomenti di prova contraria, idonei a Controparte_1 confutare le risultanze della documentazione (peraltro di provenienza della stessa
Amministrazione convenuta) allegata da parte attrice. In particolare, il convenuto si è limitato a contestare la responsabilità della P.A. e il nesso eziologico tra la patologia diagnosticata al e il lavoro svolto dallo stesso in ragione del fatto che il M.llo Per_1 Persona_1 era stato destinato presso Comandi a bordo e a terra e contestando, altresì, che il periodo di servizio di imbarco - calcolato per un totale di 20 anni, 5 mesi e 8 giorni - non poteva classificarsi come “imbarco” non avendo, il predetto, effettivamente sostenuto la navigazione per un lungo periodo, essendo ricompresi, nel computo degli anni di servizio, sia i periodi di assenza del militare, i permessi, le licenze ed eventuali convalescenze, sia i periodi di sosta della nave.
A nulla valgono, però, le argomentazioni del convenuto - secondo le Controparte_1 quali non sussisterebbe il nesso eziologico perché il non avrebbe lavorato per Per_1
l'intera carriera a bordo delle navi - considerato che in tema di risarcimento danni da esposizione ad amianto e nesso di causa nelle malattie asbesto-correlate la Suprema Corte (v.
Cass., sez. lav., sent. n. 4092/2025) ha anche di recente sostenuto che solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
pagina 7 di 31 23990/2014); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (v. Cass. n.
7551/1987; Cass. n. 21021/2007).
Il convenuto contestava, altresì, la non conoscenza o conoscibilità del detto rischio in ambito navale ovvero dell'esistenza del “rischio amianto” per i marinai fino alla metà degli anni '80.
Alla luce dei rilievi che precedono, può, senz'altro ritenersi accertato che, all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa del in servizio presso la Marina Militare, la Per_1 pericolosità della lavorazione dell'amianto era un fatto ampiamente noto (sia nella letteratura scientifica che a livello normativo).
In Italia, infatti, le prime produzioni di studi epidemiologici veri e propri – cioè di studi che prendono in considerazione gruppi di soggetti esposti all'asbesto – compaiono attorno agli anni '70; in particolare, a Trieste, è noto che la prima indagine epidemiologica risale al 1972 e che già alla fine degli anni '70, nel cantiere San Marco, si giungeva a stipulare accordi sindacali sul non uso dell'asbesto.
Pertanto, se l'inalazione di amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute e se la tipica malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del Novecento ed inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943, n. 455), è reputata conseguenza diretta, potenzialmente mortale e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita a causa delle patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate, allora la mancata eliminazione - o riduzione significativa - delle fonti di produzione ha comportato il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori;
il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non può escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo;
non c'è ragione di escluderlo, nello specifico, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della l. 27 marzo
1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti. Ne deriva, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo pagina 8 di 31 soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.
Risulta senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello - l'homo eiusdem condicionis et professionis - a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui
è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento. Tuttavia, il tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero mal posto allorché si accerti che le condizioni di lavoro erano pessime e che nulla o pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.
Infatti, la pericolosità delle polveri dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo, tanto che il legislatore, da tempo, aveva previsto particolari cautele a tutela dei lavoratori esposti a polveri di amianto.
In tal senso, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4721/1998; n.
14010/2005), già il R.D. 14 giugno 1909 n.442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele. Analogamente, il R.D. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri contemplava proprio la lavorazione dell'amianto.
Ancora, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, al fine di ridurle per quanto possibile.
In epoca più recente, il DPR 19 marzo 1956 n. 303 ha stabilito (art. 21) che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, aggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
pagina 9 di 31 Lo stesso DPR 303/1956 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, predisponendo, a tal fine, adeguate cautele tra le quali: il ricambio d'aria (art. 9), la riduzione al minimo del sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori (art. 15), il divieto di accumulo delle sostanze nocive (art. 18), l'obbligo di adibire i locali separati per le lavorazioni insalubri (art. 19), l'impiego di aspiratori per purificare l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20), la fornitura, ai lavoratori, di apparecchi di protezione, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera (art. 25).
Nel caso concreto, lungi dall'essere stati adottati provvedimenti strutturali, non sarebbero state neppure effettuate dal delle ricognizioni sui luoghi di lavoro o Controparte_1 predisposte quelle minime misure precauzionali che avrebbero potuto limitare in maniera efficace la permanenza o il contatto con il materiale tossico;
difatti, se - come già detto - in tutti gli ambienti di lavoro si fossero adottate le opportune precauzioni si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento;
o l'obbligo dell'uso di mascherine altamente filtranti in relazione a tutte le lavorazioni implicanti la dispersione di polveri visibili ed invisibili, se - in altri termini
- si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più impegnative, si sarebbe raggiunto - con elevato grado di probabilità - un risultato significativo in termini quantomeno di sensibile contenimento del rischio di inalazione delle polveri.
Per quanto concerne, invece, il contestato periodo di servizio c.d. “imbarco”, dal documento matricolare allegato agli atti dallo stesso convenuto, risultano effettuati CP_1 periodi abbastanza lunghi di navigazione e la stessa qualifica di addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno delle navi appare significativa. Peraltro, la stessa
Cassazione più volte ha affermato che l'esposizione ad amianto, anche se non costante ma ricorrente e ciclica, può essere causa di patologie professionali e fonda il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali e del risarcimento danni.
Inoltre, dalla documentazione medica allegata da parte attrice non emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza della diagnosi di carcinoma polmone destro plurimetastasizzato e si ritiene sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del maresciallo e la patologia allo stesso diagnosticata, nonché il Persona_1
pagina 10 di 31 nesso tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro dove lo stesso ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare.
Nella specie, come sopra anticipato, non vi è prova che l'Amministrazione convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire l'insorgenza della patologia contratta dal Per_1
a causa dell'esposizione continuativa all'amianto, sebbene i rischi per la salute connessi al contatto con l'amianto fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso la Marina Militare.
Posto che la pericolosità delle polveri di amianto era senz'altro conosciuta al tempo in cui il prestava servizio, in ogni caso “l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle Per_1 necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (Cass. n. 14010/2005).
Pertanto, deve ritenersi che l'insorgenza della patologia contratta dal e il suo Per_1 conseguente decesso siano imputabili alla colposa omissione da parte del Controparte_1
convenuto delle misure necessarie a tutelare la salute del dipendente dall'esposizione
[...] all'amianto.
Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto, quanto al danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale costituisce una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e la stabilità del rapporto familiare (artt. 2 e 29 Cost.), riconducibile quindi alla unitaria categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr.
Cass. n. 25351/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame
pagina 11 di 31 parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 28989/2019; in senso conforme, Cass. n.
20287/2019; Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010).
Nella specie, lo stretto rapporto di parentela tra gli attori (moglie e figlio) e il defunto, la durata e l'intensità del vincolo familiare, la stabile convivenza, l'assenza di altri componenti del nucleo familiare, nonché la costante assistenza e vicinanza prestata al durante la Per_1 malattia, costituiscono, ad avviso del Tribunale, elementi sufficienti a presumere che la morte del predetto abbia causato alla moglie e all'unico figlio (avuto dopo 21 anni di matrimonio) una profonda sofferenza.
Va, altresì, evidenziato che nel corso del giudizio, durante la fase istruttoria, è emersa la sofferenza e il disagio che il decesso del ha comportato nella vita del minore Per_1
. La teste dott.ssa , all'udienza del 23 giugno 2020, ha riferito che Pt_2 Testimone_1
è stato portato presso il mio studio inizialmente per una consulenza in Parte_2 quanto altra collega mi aveva mandato la madre che mi ha detto che il figlio aveva problemi relativi alla sua insicurezza e alla su autostima. Dopo aver parlato con il minore più volte lo stesso ha insistito a confidarsi con me … posso dire che il ragazzo soffre di un disturbo da lutto persistente e complicati, in quanto il minore non ha elaborato la perdita del padre... il minore prima della morte del padre svolgeva determinate attività con lo stesso e dopo la sua morte non ha più fatto…”.
Si evidenzia, inoltre, che la Cassazione ha stabilito che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità
pagina 12 di 31 della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C.
Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo un criterio che ha trovato riconoscimento anche presso il Giudice di legittimità a decorrere dalla sentenza
12408/11, che ha attribuito alle tabelle milanesi una vocazione nazionale in grado di garantire un'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano, in adesione alle indicazioni della Suprema Corte (sent. 10579/2021), fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare pagina 13 di 31 primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze…), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
Ai fini della perdita del danno parentale gli attori devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato essenziale, ma può essere utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr.
Cass. 7743/2000).
Pertanto, ricordato che gli attori agiscono per ottenere il risarcimento del danno “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del proprio congiunto, occorre dare atto che è pacifico e incontestato che gli stessi sono rispettivamente, la moglie ( Parte_1
e il figlio ( ) di , nato a [...] il
[...] Parte_2 Persona_1
12/08/1961 e deceduto il 26/05/2013, all'età di 51 anni.
Pertanto, a (moglie del defunto), considerata l'età di quest'ultima Parte_1 al momento della perdita del coniuge (quarantasei anni), nonché l'età di Persona_1
(cinquantuno anni) alla data della sua morte (26/05/2013), la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (figlio ), applicando la tabella in uso Pt_2 presso il Tribunale di Milano (anno 2024), si ritiene equo liquidare l'importo di euro
324.613,00 al valore attuale ( attribuendo ad ogni punto base il valore di euro 3.911,00; 20 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
In favore di (figlio del defunto), considerata l'età di quest'ultimo al Parte_2 momento della perdita del genitore (nove anni), nonché l'età di al Persona_1 momento della morte, la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la madre , applicando la tabella in uso presso questo Parte_1
Tribunale, si reputa equo liquidare la somma di € 355.901,00 al valore attuale (attribuendo, ad ogni punto base, il valore di euro 3.911,00; 28 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base pagina 14 di 31 al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del decesso (26/05/2013) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 266.076,23 e rivalutata in complessivi Parte_1
€ 368.683,56; per la somma va devalutata in € 291.722,13 e rivalutata in Parte_2 complessivi € 404.219,29.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda degli attori e per il decesso di il va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo e, in favore di , la somma di € 404.219,29, oltre interessi legali Parte_2 dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, il va condannato Controparte_1
a pagare, in favore di e di , le spese di lite Parte_1 Parte_2 liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione da € 520.001,00 fino a 1.000.000, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 29.193,00 oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per bollo, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per un totale di euro 29.738,00 per onorario e spese, oltre spese generali, iva e cpa
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2695/2018 r.g., vertente tra e (attori) e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
pagina 15 di 31 1. dichiara la responsabilità del nella causazione della morte di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore di Persona_1 Controparte_1
la somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo;
condanna, altresì, il a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_2 la somma di € 404.219,29 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il a pagare le spese processuali in favore solidale di Controparte_1
e di , che liquida complessivamente in € Parte_1 Parte_2
29.738,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. AR Claudia
D'Anna.
Così deciso in Messina il 9.12.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 di Gotto il 14/10/1966 e residente in [...]del Mela C.so LM AT n. 131
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela Parte_2
(ME) C.so LM AT n. 131 (c.f. ), elettivamente domiciliati ad C.F._2
Alcamo n Via S. Pellico n. 49 presso lo studio dell'avv. AR Claudia D'Anna, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORI -
E
, persona del Ministro pro tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , presso il C.F._3 cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille Is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale pagina 16 di 31 CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 26/04/2018, ritualmente notificato, per Parte_1 sé e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Parte_2 citava in giudizio il al fine di avere riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali, subiti iure proprio, per la morte del congiunto , avvenuta Persona_1 in data 26/05/2013, e quantificati in complessivi euro 594.342,00 o nella somma maggiore o minore da determinarsi in giudizio.
L'attrice deduceva che il marito, (matricola 61ME0525 in Controparte_2 qualità “SSP/MC ossia – meccanico), dal 23/10/1979 al 07/11/2011 (data in cui cessava dal servizio per inidoneità permanente), ha prestato servizio nella Marina Militare in qualità di meccanico navale come addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno della nave.
Aggiungeva che il marito svolgeva il suo lavoro imbarcato sulle navi operando principalmente nello scafo delle navi, in cui era a utilizzato l'amianto per la coibentazione degli apparati posti nei locali apparato-motore, per la coibentazione dei condotti di carico dei motori delle tubolature, oltre che per gli indumenti protettivi antincendio e anticalore e per le tappezzerie delle cabine e degli interni.
A seguito dei disturbi di tipo respiratorio, in data 29/09/2011, presso il PO “Garibaldi-
Nesima di Catania” il veniva sottoposto a Pet, che evidenziava “Aumentata Controparte_2 attività metabolica in corrispondenza di una formazione nodulare polmonare a margini speculati, localizzata tra i segmenti apicale e posteriore del lobo superiore di destra, del diametro assiale massimo di circa 26 mm. Nel medesimo segmento è presente ulteriore nodulo caratterizzato da aumentata attività metabolica del diametro di circa 8 mm;
si associano alcuni micronoduli priva di significativa attività metabolica in entrambi i polmoni.
Multiple aree focali di aumentata attività metabolica sono evidenti in corrispondenza di linfonodi in sede sovraclaveare destra, nel mediastino superiore tra i vasi epiaortici, nel mediastino anteriore, nella riflessione aortica, nella finestra aorto-polmonare, in sede paratracheale destra (ove assumono aspetto conglobato) ed ilare polmonare bilaterale.
Linfonodi caratterizzati da debole captazione del tracciante metabolico, pertanto, di incerto
pagina 17 di 31 significato si apprezzano in sede latero cervicale bilaterale. Ulteriore area focale di aumentata attività metabolica si documenta in corrispondenza di un nodulo 1 cm localizzata a livello del surrene di sinistra. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm), non si rilevano significative anomalie della distribuzione del tracciante nelle restanti regioni corporee indagate”
In data 04/10/2011 presso il PO “G. Fogliari” di Milazzo, veniva Persona_1 sottoposto a TC cranio- torace -addome nel cui referto si legge “Strie fibrotico-disventilatorie si segnalano in corrispondenza degli sfondati costofrenici posteriori”.
Il Servizio sanitario di Maribase Augusta, con verbale mod. BL/S n. 2011/9665 del
24/10/2011, riconosceva il m.ll LI affetto da “T.V.P. vena poplitea sinistra in soggetto con presenza di patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno”.
In data 01/11/2011, presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina, veniva diagnosticata al
LI “Metastasi di adenocarcinoma ad immunofenotipo compatibile per primitività polmonare” e riteneva che “la patologia di cui è affetto ha un forte nesso causale con la lunga esposizione del paziente per motivi professionali all'amianto”; successivamente, con verbale mod. BL/S n. C/2011/3034 del 07/11/2011, la Commissione medica ospedaliera di Augusta riscontrava il affetto da “T.V.P. vena poplitea sx in soggetto con presenza di Per_1 patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno” e lo giudicava “permanentemente non idoneo al servizio
M.M.- non idoneo nella riserva- da collocare in congedo assoluto- non idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del difesa ai sensi del Controparte_1
D.M. 18/04/2002 G.U. n. 113 del 16.05.2002 art. 14 comma 5 legge 28.07.1999 n. 266”.
In data 08/11/2011 il C.V. nel suo rapporto informativo, relativamente Persona_2 alle cause dell'insorgenza della patologia nel affermava “non è da escludere a Per_1 priori che il Sottoufficiale di cui trattasi, nello svolgimento degli incarichi a bordo di UU.NN della vecchia generazione, possa essere stato a contatto/esposto a materiali nocivi per la salute”
Con decreto del 12/10/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze - comitato di verifica per le cause di servizio deliberava di esprimere il chiesto parere sostenendo che pagina 18 di 31 “l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è dato da ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque , gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione”.
Con verbale del 27/03/2012 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Messina riconosceva il “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Per_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Successivamente, con verbale mod. BL/G n. 996 del 15/06/2016 (citato nel decreto del
Ministero della difesa n. 215 del 03/08/2017), la Commissione medica ospedaliera di Messina certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la patologia
“carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus”.
Con provvedimento prot. N. M D GPREV REG2016 0185266 del 27/12/2016 il
[...]
comunicava che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. CP_1
767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, “ha espresso parere positivo circa
l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione tenuto altresì conto del servizio prestato a bordo di unità navali, ai sensi del DPR 243/2006” riconoscendo, pertanto, il “Equiparato a Vittima Controparte_2 del dovere”.
Parte attrice deduceva, pertanto, la responsabilità del convenuto per Controparte_1 non aver adottato alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente in violazione dell'art. 2087 c.c., avendolo, colpevolmente, esposto Controparte_2 all'amianto nel corso del servizio prestato presso la Marina Militare, in qualità di meccanico navale.
In subordine chiedeva di riconoscere la responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2043 c.c., rappresentando che per la morte del marito è pendente, presso il Tribunale di pagina 19 di 31 Barcellona Pozzo di Gotto, il procedimento n. 1146/14 RGNR, contro ignoti, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata, oltre il pagamento delle spese del giudizio.
Deduceva l'insussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato presso la Marina
Militare e l'insorgenza della patologia e del decesso e la non conoscenza/non conoscibilità del rischio amianto in ambito navale.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice ed escussa la testimone dalla predetta indicata.
Con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne, di costituirsi autonomamente.
All'udienza del 6.11.2025 la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
In tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento dovuto, sulla scorta del criterio del "più probabile che non"
(cfr. Cass. 23197/2018).
Ciò posto, giova ricordare che “in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” (cfr. Cass. n. 9067/2018).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2043 c.c. può configurarsi anche in relazione a una condotta omissiva, ma l'illiceità dell'omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso secondo il principio della causalità omissiva esplicitato dall'art. 40 cpv. c.p.
pagina 20 di 31 Nel caso di specie, parte attrice lamenta la violazione, da parte del Controparte_1
(alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa il , dell'obbligo di Per_1 adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare la salute del proprio dipendente e, quindi, ad evitare l'esposizione del maresciallo all'amianto o comunque attenuarne gli effetti nocivi per la salute.
Invero, il contenuto dell'obbligo di protezione, gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (cfr. Cass. n. 29909/2021).
In particolare, in tema di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. n. 24217/2017).
Nel caso di specie risulta comprovato dalla documentazione in atti che , Persona_1 maresciallo in servizio presso la Marina Militare dal 23/10/1979 al 07/11/2011, sia deceduto in data 26/05/2013, a causa del carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus diagnosticatogli nell'anno 2011.
Risulta, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto dovuta alle particolari condizioni ambientali di lavoro e l'insorgenza della patologia diagnosticata.
In particolare, nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nel verbale di adunanza del 12.19.2012 n. 398/2012 (vd. Allegato all'atto di citazione),
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato” era riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla
pagina 21 di 31 documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso”.
Inoltre, anche dal testo del decreto di “Riconoscimento di vittima del dovere”, emesso dallo stesso , nel quale si legge “il Comitato di Verifica per le Cause di Controparte_1
Servizio, con parere n. 767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, ha espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006” (vd. Allegato all'atto di citazione), emerge che la patologia sofferta dal fosse dipendente dal Per_1 servizio prestato in ambienti non consoni e salubri ove erano presenti componenti strutturali contenenti amianto.
Il non ha fornito, poi, validi argomenti di prova contraria, idonei a Controparte_1 confutare le risultanze della documentazione (peraltro di provenienza della stessa
Amministrazione convenuta) allegata da parte attrice. In particolare, il convenuto si è limitato a contestare la responsabilità della P.A. e il nesso eziologico tra la patologia diagnosticata al e il lavoro svolto dallo stesso in ragione del fatto che il M.llo Per_1 Persona_1 era stato destinato presso Comandi a bordo e a terra e contestando, altresì, che il periodo di servizio di imbarco - calcolato per un totale di 20 anni, 5 mesi e 8 giorni - non poteva classificarsi come “imbarco” non avendo, il predetto, effettivamente sostenuto la navigazione per un lungo periodo, essendo ricompresi, nel computo degli anni di servizio, sia i periodi di assenza del militare, i permessi, le licenze ed eventuali convalescenze, sia i periodi di sosta della nave.
A nulla valgono, però, le argomentazioni del convenuto - secondo le Controparte_1 quali non sussisterebbe il nesso eziologico perché il non avrebbe lavorato per Per_1
l'intera carriera a bordo delle navi - considerato che in tema di risarcimento danni da esposizione ad amianto e nesso di causa nelle malattie asbesto-correlate la Suprema Corte (v.
Cass., sez. lav., sent. n. 4092/2025) ha anche di recente sostenuto che solo qualora possa pagina 22 di 31 ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
23990/2014); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (v. Cass. n.
7551/1987; Cass. n. 21021/2007).
Il convenuto contestava, altresì, la non conoscenza o conoscibilità del detto rischio in ambito navale ovvero dell'esistenza del “rischio amianto” per i marinai fino alla metà degli anni '80.
Alla luce dei rilievi che precedono, può, senz'altro ritenersi accertato che, all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa del in servizio presso la Marina Militare, la Per_1 pericolosità della lavorazione dell'amianto era un fatto ampiamente noto (sia nella letteratura scientifica che a livello normativo).
In Italia, infatti, le prime produzioni di studi epidemiologici veri e propri – cioè di studi che prendono in considerazione gruppi di soggetti esposti all'asbesto – compaiono attorno agli anni '70; in particolare, a Trieste, è noto che la prima indagine epidemiologica risale al 1972 e che già alla fine degli anni '70, nel cantiere San Marco, si giungeva a stipulare accordi sindacali sul non uso dell'asbesto.
Pertanto, se l'inalazione di amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute e se la tipica malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del Novecento ed inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943, n. 455), è reputata conseguenza diretta, potenzialmente mortale e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita a causa delle patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate, allora la mancata eliminazione - o riduzione significativa - delle fonti di produzione ha comportato il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori;
il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non può escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo;
non c'è ragione di escluderlo, nello specifico, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della l. 27 marzo pagina 23 di 31 1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti. Ne deriva, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.
Risulta senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello - l'homo eiusdem condicionis et professionis - a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui
è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento. Tuttavia, il tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero mal posto allorché si accerti che le condizioni di lavoro erano pessime e che nulla o pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.
Infatti, la pericolosità delle polveri dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo, tanto che il legislatore, da tempo, aveva previsto particolari cautele a tutela dei lavoratori esposti a polveri di amianto.
In tal senso, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4721/1998; n.
14010/2005), già il R.D. 14 giugno 1909 n.442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele. Analogamente, il R.D. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri contemplava proprio la lavorazione dell'amianto.
Ancora, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, al fine di ridurle per quanto possibile.
In epoca più recente, il DPR 19 marzo 1956 n. 303 ha stabilito (art. 21) che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è
pagina 24 di 31 tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, aggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Lo stesso DPR 303/1956 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, predisponendo, a tal fine, adeguate cautele tra le quali: il ricambio d'aria (art. 9), la riduzione al minimo del sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori (art. 15), il divieto di accumulo delle sostanze nocive (art. 18), l'obbligo di adibire i locali separati per le lavorazioni insalubri (art. 19), l'impiego di aspiratori per purificare l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20), la fornitura, ai lavoratori, di apparecchi di protezione, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera (art. 25).
Nel caso concreto, lungi dall'essere stati adottati provvedimenti strutturali, non sarebbero state neppure effettuate dal delle ricognizioni sui luoghi di lavoro o Controparte_1 predisposte quelle minime misure precauzionali che avrebbero potuto limitare in maniera efficace la permanenza o il contatto con il materiale tossico;
difatti, se - come già detto - in tutti gli ambienti di lavoro si fossero adottate le opportune precauzioni si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento;
o l'obbligo dell'uso di mascherine altamente filtranti in relazione a tutte le lavorazioni implicanti la dispersione di polveri visibili ed invisibili, se - in altri termini
- si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più impegnative, si sarebbe raggiunto - con elevato grado di probabilità - un risultato significativo in termini quantomeno di sensibile contenimento del rischio di inalazione delle polveri.
Per quanto concerne, invece, il contestato periodo di servizio c.d. “imbarco”, dal documento matricolare allegato agli atti dallo stesso convenuto, risultano effettuati CP_1 periodi abbastanza lunghi di navigazione e la stessa qualifica di addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno delle navi appare significativa. Peraltro, la stessa
Cassazione più volte ha affermato che l'esposizione ad amianto, anche se non costante ma ricorrente e ciclica, può essere causa di patologie professionali e fonda il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali e del risarcimento danni.
pagina 25 di 31 Inoltre, dalla documentazione medica allegata da parte attrice non emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza della diagnosi di carcinoma polmone destro plurimetastasizzato e si ritiene sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del maresciallo e la patologia allo stesso diagnosticata, nonché il Persona_1 nesso tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro dove lo stesso ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare.
Nella specie, come sopra anticipato, non vi è prova che l'Amministrazione convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire l'insorgenza della patologia contratta dal Per_1
a causa dell'esposizione continuativa all'amianto, sebbene i rischi per la salute connessi al contatto con l'amianto fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso la Marina Militare.
Posto che la pericolosità delle polveri di amianto era senz'altro conosciuta al tempo in cui il prestava servizio, in ogni caso “l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle Per_1 necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (Cass. n. 14010/2005).
Pertanto, deve ritenersi che l'insorgenza della patologia contratta dal e il suo Per_1 conseguente decesso siano imputabili alla colposa omissione da parte del Controparte_1
convenuto delle misure necessarie a tutelare la salute del dipendente dall'esposizione
[...] all'amianto.
Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto, quanto al danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale costituisce una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e la stabilità del rapporto familiare (artt. 2 e 29 Cost.), riconducibile quindi alla unitaria categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr.
Cass. n. 25351/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno
pagina 26 di 31 non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 28989/2019; in senso conforme, Cass. n.
20287/2019; Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010).
Nella specie, lo stretto rapporto di parentela tra gli attori (moglie e figlio) e il defunto, la durata e l'intensità del vincolo familiare, la stabile convivenza, l'assenza di altri componenti del nucleo familiare, nonché la costante assistenza e vicinanza prestata al durante la Per_1 malattia, costituiscono, ad avviso del Tribunale, elementi sufficienti a presumere che la morte del predetto abbia causato alla moglie e all'unico figlio (avuto dopo 21 anni di matrimonio) una profonda sofferenza.
Va, altresì, evidenziato che nel corso del giudizio, durante la fase istruttoria, è emersa la sofferenza e il disagio che il decesso del ha comportato nella vita del minore Per_1
. La teste dott.ssa , all'udienza del 23 giugno 2020, ha riferito che Pt_2 Testimone_1
è stato portato presso il mio studio inizialmente per una consulenza in Parte_2 quanto altra collega mi aveva mandato la madre che mi ha detto che il figlio aveva problemi relativi alla sua insicurezza e alla su autostima. Dopo aver parlato con il minore più volte lo stesso ha insistito a confidarsi con me … posso dire che il ragazzo soffre di un disturbo da lutto persistente e complicati, in quanto il minore non ha elaborato la perdita del padre... il minore prima della morte del padre svolgeva determinate attività con lo stesso e dopo la sua morte non ha più fatto…”.
Si evidenzia, inoltre, che la Cassazione ha stabilito che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
pagina 27 di 31 nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C.
Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo un criterio che ha trovato riconoscimento anche presso il Giudice di legittimità a decorrere dalla sentenza
12408/11, che ha attribuito alle tabelle milanesi una vocazione nazionale in grado di garantire un'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
pagina 28 di 31 La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano, in adesione alle indicazioni della Suprema Corte (sent. 10579/2021), fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze…), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
Ai fini della perdita del danno parentale gli attori devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato essenziale, ma può essere utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr.
Cass. 7743/2000).
Pertanto, ricordato che gli attori agiscono per ottenere il risarcimento del danno “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del proprio congiunto, occorre dare atto che è pacifico e incontestato che gli stessi sono rispettivamente, la moglie ( Parte_1
e il figlio ( ) di , nato a [...] il
[...] Parte_2 Persona_1
12/08/1961 e deceduto il 26/05/2013, all'età di 51 anni.
Pertanto, a (moglie del defunto), considerata l'età di quest'ultima Parte_1 al momento della perdita del coniuge (quarantasei anni), nonché l'età di Persona_1
(cinquantuno anni) alla data della sua morte (26/05/2013), la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (figlio ), applicando la tabella in uso Pt_2 presso il Tribunale di Milano (anno 2024), si ritiene equo liquidare l'importo di euro
324.613,00 al valore attuale ( attribuendo ad ogni punto base il valore di euro 3.911,00; 20 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
In favore di (figlio del defunto), considerata l'età di quest'ultimo al Parte_2 momento della perdita del genitore (nove anni), nonché l'età di al Persona_1 momento della morte, la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la madre , applicando la tabella in uso presso questo Parte_1
pagina 29 di 31 Tribunale, si reputa equo liquidare la somma di € 355.901,00 al valore attuale (attribuendo, ad ogni punto base, il valore di euro 3.911,00; 28 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del decesso (26/05/2013) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 266.076,23 e rivalutata in complessivi Parte_1
€ 368.683,56; per la somma va devalutata in € 291.722,13 e rivalutata in Parte_2 complessivi € 404.219,29.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda degli attori e per il decesso di il va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo e, in favore di , la somma di € 404.219,29, oltre interessi legali Parte_2 dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, il va condannato Controparte_1
a pagare, in favore di e di , le spese di lite Parte_1 Parte_2 liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione da € 520.001,00 fino a 1.000.000, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 29.193,00 oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per bollo, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per un totale di euro 29.738,00 per onorario e spese, oltre spese generali, iva e cpa
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2695/2018 r.g., vertente tra e (attori) e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 30 di 31 Difesa (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la responsabilità del nella causazione della morte di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore di Persona_1 Controparte_1
la somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo;
condanna, altresì, il a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_2 la somma di € 404.219,29 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2.condanna il a pagare le spese processuali in favore solidale di Controparte_1
e di , che liquida complessivamente in € Parte_1 Parte_2
29.738,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. AR Claudia
D'Anna.
Così deciso in Messina il 9.12.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2695 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 di Gotto il 14/10/1966 e residente in [...]del Mela C.so LM AT n. 131
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela Parte_2
(ME) C.so LM AT n. 131 (c.f. ), elettivamente domiciliati ad C.F._2
Alcamo n Via S. Pellico n. 49 presso lo studio dell'avv. AR Claudia D'Anna, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORI -
E
, persona del Ministro pro tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , presso il C.F._3 cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille Is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 31 Con atto di citazione del 26/04/2018, ritualmente notificato, per Parte_1 sé e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Parte_2 citava in giudizio il al fine di avere riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali, subiti iure proprio, per la morte del congiunto , avvenuta Persona_1 in data 26/05/2013, e quantificati in complessivi euro 594.342,00 o nella somma maggiore o minore da determinarsi in giudizio.
L'attrice deduceva che il marito, (matricola 61ME0525 in Controparte_2 qualità “SSP/MC ossia – meccanico), dal 23/10/1979 al 07/11/2011 (data in cui cessava dal servizio per inidoneità permanente), ha prestato servizio nella Marina Militare in qualità di meccanico navale come addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno della nave.
Aggiungeva che il marito svolgeva il suo lavoro imbarcato sulle navi operando principalmente nello scafo delle navi, in cui era a utilizzato l'amianto per la coibentazione degli apparati posti nei locali apparato-motore, per la coibentazione dei condotti di carico dei motori delle tubolature, oltre che per gli indumenti protettivi antincendio e anticalore e per le tappezzerie delle cabine e degli interni.
A seguito dei disturbi di tipo respiratorio, in data 29/09/2011, presso il PO “Garibaldi-
Nesima di Catania” il veniva sottoposto a Pet, che evidenziava “Aumentata Controparte_2 attività metabolica in corrispondenza di una formazione nodulare polmonare a margini speculati, localizzata tra i segmenti apicale e posteriore del lobo superiore di destra, del diametro assiale massimo di circa 26 mm. Nel medesimo segmento è presente ulteriore nodulo caratterizzato da aumentata attività metabolica del diametro di circa 8 mm;
si associano alcuni micronoduli priva di significativa attività metabolica in entrambi i polmoni.
Multiple aree focali di aumentata attività metabolica sono evidenti in corrispondenza di linfonodi in sede sovraclaveare destra, nel mediastino superiore tra i vasi epiaortici, nel mediastino anteriore, nella riflessione aortica, nella finestra aorto-polmonare, in sede paratracheale destra (ove assumono aspetto conglobato) ed ilare polmonare bilaterale.
Linfonodi caratterizzati da debole captazione del tracciante metabolico, pertanto, di incerto significato si apprezzano in sede latero cervicale bilaterale. Ulteriore area focale di aumentata attività metabolica si documenta in corrispondenza di un nodulo 1 cm localizzata a
pagina 2 di 31 livello del surrene di sinistra. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm), non si rilevano significative anomalie della distribuzione del tracciante nelle restanti regioni corporee indagate”
In data 04/10/2011 presso il PO “G. Fogliari” di Milazzo, veniva Persona_1 sottoposto a TC cranio- torace -addome nel cui referto si legge “Strie fibrotico-disventilatorie si segnalano in corrispondenza degli sfondati costofrenici posteriori”.
Il Servizio sanitario di Maribase Augusta, con verbale mod. BL/S n. 2011/9665 del
24/10/2011, riconosceva il m.ll LI affetto da “T.V.P. vena poplitea sinistra in soggetto con presenza di patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno”.
In data 01/11/2011, presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina, veniva diagnosticata al
LI “Metastasi di adenocarcinoma ad immunofenotipo compatibile per primitività polmonare” e riteneva che “la patologia di cui è affetto ha un forte nesso causale con la lunga esposizione del paziente per motivi professionali all'amianto”; successivamente, con verbale mod. BL/S n. C/2011/3034 del 07/11/2011, la Commissione medica ospedaliera di Augusta riscontrava il affetto da “T.V.P. vena poplitea sx in soggetto con presenza di Per_1 patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno” e lo giudicava “permanentemente non idoneo al servizio
M.M.- non idoneo nella riserva- da collocare in congedo assoluto- non idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del difesa ai sensi del Controparte_1
D.M. 18/04/2002 G.U. n. 113 del 16.05.2002 art. 14 comma 5 legge 28.07.1999 n. 266”.
In data 08/11/2011 il C.V. nel suo rapporto informativo, relativamente Persona_2 alle cause dell'insorgenza della patologia nel affermava “non è da escludere a Per_1 priori che il Sottoufficiale di cui trattasi, nello svolgimento degli incarichi a bordo di UU.NN della vecchia generazione, possa essere stato a contatto/esposto a materiali nocivi per la salute”
Con decreto del 12/10/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze - comitato di verifica per le cause di servizio deliberava di esprimere il chiesto parere sostenendo che
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è
pagina 3 di 31 dato da ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque , gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione”.
Con verbale del 27/03/2012 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Messina riconosceva il “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Per_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Successivamente, con verbale mod. BL/G n. 996 del 15/06/2016 (citato nel decreto del
Ministero della difesa n. 215 del 03/08/2017), la Commissione medica ospedaliera di Messina certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la patologia
“carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus”.
Con provvedimento prot. N. M D GPREV REG2016 0185266 del 27/12/2016 il
[...]
comunicava che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. CP_1
767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, “ha espresso parere positivo circa
l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione tenuto altresì conto del servizio prestato a bordo di unità navali, ai sensi del DPR 243/2006” riconoscendo, pertanto, il “Equiparato a Vittima Controparte_2 del dovere”.
Parte attrice deduceva, pertanto, la responsabilità del convenuto per Controparte_1 non aver adottato alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente in violazione dell'art. 2087 c.c., avendolo, colpevolmente, esposto Controparte_2 all'amianto nel corso del servizio prestato presso la Marina Militare, in qualità di meccanico navale.
In subordine chiedeva di riconoscere la responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2043 c.c., rappresentando che per la morte del marito è pendente, presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, il procedimento n. 1146/14 RGNR, contro ignoti, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
pagina 4 di 31 Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata, oltre il pagamento delle spese del giudizio.
Deduceva l'insussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato presso la Marina
Militare e l'insorgenza della patologia e del decesso e la non conoscenza/non conoscibilità del rischio amianto in ambito navale.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice ed escussa la testimone dalla predetta indicata.
Con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne, di costituirsi autonomamente.
All'udienza del 6.11.2025 la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
In tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento dovuto, sulla scorta del criterio del "più probabile che non"
(cfr. Cass. 23197/2018).
Ciò posto, giova ricordare che “in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” (cfr. Cass. n. 9067/2018).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2043 c.c. può configurarsi anche in relazione a una condotta omissiva, ma l'illiceità dell'omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso secondo il principio della causalità omissiva esplicitato dall'art. 40 cpv. c.p.
Nel caso di specie, parte attrice lamenta la violazione, da parte del Controparte_1
(alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa il , dell'obbligo di Per_1 adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare la salute del proprio pagina 5 di 31 dipendente e, quindi, ad evitare l'esposizione del maresciallo all'amianto o comunque attenuarne gli effetti nocivi per la salute.
Invero, il contenuto dell'obbligo di protezione, gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (cfr. Cass. n. 29909/2021).
In particolare, in tema di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. n. 24217/2017).
Nel caso di specie risulta comprovato dalla documentazione in atti che , Persona_1 maresciallo in servizio presso la Marina Militare dal 23/10/1979 al 07/11/2011, sia deceduto in data 26/05/2013, a causa del carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus diagnosticatogli nell'anno 2011.
Risulta, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto dovuta alle particolari condizioni ambientali di lavoro e l'insorgenza della patologia diagnosticata.
In particolare, nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nel verbale di adunanza del 12.19.2012 n. 398/2012 (vd. Allegato all'atto di citazione),
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato” era riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in
pagina 6 di 31 rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso”.
Inoltre, anche dal testo del decreto di “Riconoscimento di vittima del dovere”, emesso dallo stesso , nel quale si legge “il Comitato di Verifica per le Cause di Controparte_1
Servizio, con parere n. 767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, ha espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006” (vd. Allegato all'atto di citazione), emerge che la patologia sofferta dal fosse dipendente dal Per_1 servizio prestato in ambienti non consoni e salubri ove erano presenti componenti strutturali contenenti amianto.
Il non ha fornito, poi, validi argomenti di prova contraria, idonei a Controparte_1 confutare le risultanze della documentazione (peraltro di provenienza della stessa
Amministrazione convenuta) allegata da parte attrice. In particolare, il convenuto si è limitato a contestare la responsabilità della P.A. e il nesso eziologico tra la patologia diagnosticata al e il lavoro svolto dallo stesso in ragione del fatto che il M.llo Per_1 Persona_1 era stato destinato presso Comandi a bordo e a terra e contestando, altresì, che il periodo di servizio di imbarco - calcolato per un totale di 20 anni, 5 mesi e 8 giorni - non poteva classificarsi come “imbarco” non avendo, il predetto, effettivamente sostenuto la navigazione per un lungo periodo, essendo ricompresi, nel computo degli anni di servizio, sia i periodi di assenza del militare, i permessi, le licenze ed eventuali convalescenze, sia i periodi di sosta della nave.
A nulla valgono, però, le argomentazioni del convenuto - secondo le Controparte_1 quali non sussisterebbe il nesso eziologico perché il non avrebbe lavorato per Per_1
l'intera carriera a bordo delle navi - considerato che in tema di risarcimento danni da esposizione ad amianto e nesso di causa nelle malattie asbesto-correlate la Suprema Corte (v.
Cass., sez. lav., sent. n. 4092/2025) ha anche di recente sostenuto che solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
pagina 7 di 31 23990/2014); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (v. Cass. n.
7551/1987; Cass. n. 21021/2007).
Il convenuto contestava, altresì, la non conoscenza o conoscibilità del detto rischio in ambito navale ovvero dell'esistenza del “rischio amianto” per i marinai fino alla metà degli anni '80.
Alla luce dei rilievi che precedono, può, senz'altro ritenersi accertato che, all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa del in servizio presso la Marina Militare, la Per_1 pericolosità della lavorazione dell'amianto era un fatto ampiamente noto (sia nella letteratura scientifica che a livello normativo).
In Italia, infatti, le prime produzioni di studi epidemiologici veri e propri – cioè di studi che prendono in considerazione gruppi di soggetti esposti all'asbesto – compaiono attorno agli anni '70; in particolare, a Trieste, è noto che la prima indagine epidemiologica risale al 1972 e che già alla fine degli anni '70, nel cantiere San Marco, si giungeva a stipulare accordi sindacali sul non uso dell'asbesto.
Pertanto, se l'inalazione di amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute e se la tipica malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del Novecento ed inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943, n. 455), è reputata conseguenza diretta, potenzialmente mortale e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita a causa delle patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate, allora la mancata eliminazione - o riduzione significativa - delle fonti di produzione ha comportato il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori;
il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non può escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo;
non c'è ragione di escluderlo, nello specifico, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della l. 27 marzo
1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti. Ne deriva, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo pagina 8 di 31 soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.
Risulta senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello - l'homo eiusdem condicionis et professionis - a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui
è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento. Tuttavia, il tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero mal posto allorché si accerti che le condizioni di lavoro erano pessime e che nulla o pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.
Infatti, la pericolosità delle polveri dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo, tanto che il legislatore, da tempo, aveva previsto particolari cautele a tutela dei lavoratori esposti a polveri di amianto.
In tal senso, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4721/1998; n.
14010/2005), già il R.D. 14 giugno 1909 n.442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele. Analogamente, il R.D. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri contemplava proprio la lavorazione dell'amianto.
Ancora, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, al fine di ridurle per quanto possibile.
In epoca più recente, il DPR 19 marzo 1956 n. 303 ha stabilito (art. 21) che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, aggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
pagina 9 di 31 Lo stesso DPR 303/1956 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, predisponendo, a tal fine, adeguate cautele tra le quali: il ricambio d'aria (art. 9), la riduzione al minimo del sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori (art. 15), il divieto di accumulo delle sostanze nocive (art. 18), l'obbligo di adibire i locali separati per le lavorazioni insalubri (art. 19), l'impiego di aspiratori per purificare l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20), la fornitura, ai lavoratori, di apparecchi di protezione, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera (art. 25).
Nel caso concreto, lungi dall'essere stati adottati provvedimenti strutturali, non sarebbero state neppure effettuate dal delle ricognizioni sui luoghi di lavoro o Controparte_1 predisposte quelle minime misure precauzionali che avrebbero potuto limitare in maniera efficace la permanenza o il contatto con il materiale tossico;
difatti, se - come già detto - in tutti gli ambienti di lavoro si fossero adottate le opportune precauzioni si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento;
o l'obbligo dell'uso di mascherine altamente filtranti in relazione a tutte le lavorazioni implicanti la dispersione di polveri visibili ed invisibili, se - in altri termini
- si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più impegnative, si sarebbe raggiunto - con elevato grado di probabilità - un risultato significativo in termini quantomeno di sensibile contenimento del rischio di inalazione delle polveri.
Per quanto concerne, invece, il contestato periodo di servizio c.d. “imbarco”, dal documento matricolare allegato agli atti dallo stesso convenuto, risultano effettuati CP_1 periodi abbastanza lunghi di navigazione e la stessa qualifica di addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno delle navi appare significativa. Peraltro, la stessa
Cassazione più volte ha affermato che l'esposizione ad amianto, anche se non costante ma ricorrente e ciclica, può essere causa di patologie professionali e fonda il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali e del risarcimento danni.
Inoltre, dalla documentazione medica allegata da parte attrice non emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza della diagnosi di carcinoma polmone destro plurimetastasizzato e si ritiene sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del maresciallo e la patologia allo stesso diagnosticata, nonché il Persona_1
pagina 10 di 31 nesso tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro dove lo stesso ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare.
Nella specie, come sopra anticipato, non vi è prova che l'Amministrazione convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire l'insorgenza della patologia contratta dal Per_1
a causa dell'esposizione continuativa all'amianto, sebbene i rischi per la salute connessi al contatto con l'amianto fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso la Marina Militare.
Posto che la pericolosità delle polveri di amianto era senz'altro conosciuta al tempo in cui il prestava servizio, in ogni caso “l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle Per_1 necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (Cass. n. 14010/2005).
Pertanto, deve ritenersi che l'insorgenza della patologia contratta dal e il suo Per_1 conseguente decesso siano imputabili alla colposa omissione da parte del Controparte_1
convenuto delle misure necessarie a tutelare la salute del dipendente dall'esposizione
[...] all'amianto.
Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto, quanto al danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale costituisce una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e la stabilità del rapporto familiare (artt. 2 e 29 Cost.), riconducibile quindi alla unitaria categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr.
Cass. n. 25351/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame
pagina 11 di 31 parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 28989/2019; in senso conforme, Cass. n.
20287/2019; Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010).
Nella specie, lo stretto rapporto di parentela tra gli attori (moglie e figlio) e il defunto, la durata e l'intensità del vincolo familiare, la stabile convivenza, l'assenza di altri componenti del nucleo familiare, nonché la costante assistenza e vicinanza prestata al durante la Per_1 malattia, costituiscono, ad avviso del Tribunale, elementi sufficienti a presumere che la morte del predetto abbia causato alla moglie e all'unico figlio (avuto dopo 21 anni di matrimonio) una profonda sofferenza.
Va, altresì, evidenziato che nel corso del giudizio, durante la fase istruttoria, è emersa la sofferenza e il disagio che il decesso del ha comportato nella vita del minore Per_1
. La teste dott.ssa , all'udienza del 23 giugno 2020, ha riferito che Pt_2 Testimone_1
è stato portato presso il mio studio inizialmente per una consulenza in Parte_2 quanto altra collega mi aveva mandato la madre che mi ha detto che il figlio aveva problemi relativi alla sua insicurezza e alla su autostima. Dopo aver parlato con il minore più volte lo stesso ha insistito a confidarsi con me … posso dire che il ragazzo soffre di un disturbo da lutto persistente e complicati, in quanto il minore non ha elaborato la perdita del padre... il minore prima della morte del padre svolgeva determinate attività con lo stesso e dopo la sua morte non ha più fatto…”.
Si evidenzia, inoltre, che la Cassazione ha stabilito che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità
pagina 12 di 31 della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C.
Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo un criterio che ha trovato riconoscimento anche presso il Giudice di legittimità a decorrere dalla sentenza
12408/11, che ha attribuito alle tabelle milanesi una vocazione nazionale in grado di garantire un'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano, in adesione alle indicazioni della Suprema Corte (sent. 10579/2021), fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare pagina 13 di 31 primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze…), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
Ai fini della perdita del danno parentale gli attori devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato essenziale, ma può essere utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr.
Cass. 7743/2000).
Pertanto, ricordato che gli attori agiscono per ottenere il risarcimento del danno “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del proprio congiunto, occorre dare atto che è pacifico e incontestato che gli stessi sono rispettivamente, la moglie ( Parte_1
e il figlio ( ) di , nato a [...] il
[...] Parte_2 Persona_1
12/08/1961 e deceduto il 26/05/2013, all'età di 51 anni.
Pertanto, a (moglie del defunto), considerata l'età di quest'ultima Parte_1 al momento della perdita del coniuge (quarantasei anni), nonché l'età di Persona_1
(cinquantuno anni) alla data della sua morte (26/05/2013), la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (figlio ), applicando la tabella in uso Pt_2 presso il Tribunale di Milano (anno 2024), si ritiene equo liquidare l'importo di euro
324.613,00 al valore attuale ( attribuendo ad ogni punto base il valore di euro 3.911,00; 20 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
In favore di (figlio del defunto), considerata l'età di quest'ultimo al Parte_2 momento della perdita del genitore (nove anni), nonché l'età di al Persona_1 momento della morte, la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la madre , applicando la tabella in uso presso questo Parte_1
Tribunale, si reputa equo liquidare la somma di € 355.901,00 al valore attuale (attribuendo, ad ogni punto base, il valore di euro 3.911,00; 28 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base pagina 14 di 31 al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del decesso (26/05/2013) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 266.076,23 e rivalutata in complessivi Parte_1
€ 368.683,56; per la somma va devalutata in € 291.722,13 e rivalutata in Parte_2 complessivi € 404.219,29.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda degli attori e per il decesso di il va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo e, in favore di , la somma di € 404.219,29, oltre interessi legali Parte_2 dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, il va condannato Controparte_1
a pagare, in favore di e di , le spese di lite Parte_1 Parte_2 liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione da € 520.001,00 fino a 1.000.000, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 29.193,00 oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per bollo, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per un totale di euro 29.738,00 per onorario e spese, oltre spese generali, iva e cpa
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2695/2018 r.g., vertente tra e (attori) e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
pagina 15 di 31 1. dichiara la responsabilità del nella causazione della morte di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore di Persona_1 Controparte_1
la somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo;
condanna, altresì, il a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_2 la somma di € 404.219,29 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il a pagare le spese processuali in favore solidale di Controparte_1
e di , che liquida complessivamente in € Parte_1 Parte_2
29.738,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. AR Claudia
D'Anna.
Così deciso in Messina il 9.12.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
(c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1 di Gotto il 14/10/1966 e residente in [...]del Mela C.so LM AT n. 131
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Mela Parte_2
(ME) C.so LM AT n. 131 (c.f. ), elettivamente domiciliati ad C.F._2
Alcamo n Via S. Pellico n. 49 presso lo studio dell'avv. AR Claudia D'Anna, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORI -
E
, persona del Ministro pro tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , presso il C.F._3 cui Ufficio Distrettuale di Messina, in Via dei Mille Is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale pagina 16 di 31 CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 26/04/2018, ritualmente notificato, per Parte_1 sé e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Parte_2 citava in giudizio il al fine di avere riconosciuto il risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali, subiti iure proprio, per la morte del congiunto , avvenuta Persona_1 in data 26/05/2013, e quantificati in complessivi euro 594.342,00 o nella somma maggiore o minore da determinarsi in giudizio.
L'attrice deduceva che il marito, (matricola 61ME0525 in Controparte_2 qualità “SSP/MC ossia – meccanico), dal 23/10/1979 al 07/11/2011 (data in cui cessava dal servizio per inidoneità permanente), ha prestato servizio nella Marina Militare in qualità di meccanico navale come addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno della nave.
Aggiungeva che il marito svolgeva il suo lavoro imbarcato sulle navi operando principalmente nello scafo delle navi, in cui era a utilizzato l'amianto per la coibentazione degli apparati posti nei locali apparato-motore, per la coibentazione dei condotti di carico dei motori delle tubolature, oltre che per gli indumenti protettivi antincendio e anticalore e per le tappezzerie delle cabine e degli interni.
A seguito dei disturbi di tipo respiratorio, in data 29/09/2011, presso il PO “Garibaldi-
Nesima di Catania” il veniva sottoposto a Pet, che evidenziava “Aumentata Controparte_2 attività metabolica in corrispondenza di una formazione nodulare polmonare a margini speculati, localizzata tra i segmenti apicale e posteriore del lobo superiore di destra, del diametro assiale massimo di circa 26 mm. Nel medesimo segmento è presente ulteriore nodulo caratterizzato da aumentata attività metabolica del diametro di circa 8 mm;
si associano alcuni micronoduli priva di significativa attività metabolica in entrambi i polmoni.
Multiple aree focali di aumentata attività metabolica sono evidenti in corrispondenza di linfonodi in sede sovraclaveare destra, nel mediastino superiore tra i vasi epiaortici, nel mediastino anteriore, nella riflessione aortica, nella finestra aorto-polmonare, in sede paratracheale destra (ove assumono aspetto conglobato) ed ilare polmonare bilaterale.
Linfonodi caratterizzati da debole captazione del tracciante metabolico, pertanto, di incerto
pagina 17 di 31 significato si apprezzano in sede latero cervicale bilaterale. Ulteriore area focale di aumentata attività metabolica si documenta in corrispondenza di un nodulo 1 cm localizzata a livello del surrene di sinistra. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm), non si rilevano significative anomalie della distribuzione del tracciante nelle restanti regioni corporee indagate”
In data 04/10/2011 presso il PO “G. Fogliari” di Milazzo, veniva Persona_1 sottoposto a TC cranio- torace -addome nel cui referto si legge “Strie fibrotico-disventilatorie si segnalano in corrispondenza degli sfondati costofrenici posteriori”.
Il Servizio sanitario di Maribase Augusta, con verbale mod. BL/S n. 2011/9665 del
24/10/2011, riconosceva il m.ll LI affetto da “T.V.P. vena poplitea sinistra in soggetto con presenza di patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno”.
In data 01/11/2011, presso il P.O. “San Vincenzo” di Taormina, veniva diagnosticata al
LI “Metastasi di adenocarcinoma ad immunofenotipo compatibile per primitività polmonare” e riteneva che “la patologia di cui è affetto ha un forte nesso causale con la lunga esposizione del paziente per motivi professionali all'amianto”; successivamente, con verbale mod. BL/S n. C/2011/3034 del 07/11/2011, la Commissione medica ospedaliera di Augusta riscontrava il affetto da “T.V.P. vena poplitea sx in soggetto con presenza di Per_1 patologia neoplastica a livello polmonare, linfonodale e surrenalico TAC evidenziate in completamento diagnostico esterno” e lo giudicava “permanentemente non idoneo al servizio
M.M.- non idoneo nella riserva- da collocare in congedo assoluto- non idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del difesa ai sensi del Controparte_1
D.M. 18/04/2002 G.U. n. 113 del 16.05.2002 art. 14 comma 5 legge 28.07.1999 n. 266”.
In data 08/11/2011 il C.V. nel suo rapporto informativo, relativamente Persona_2 alle cause dell'insorgenza della patologia nel affermava “non è da escludere a Per_1 priori che il Sottoufficiale di cui trattasi, nello svolgimento degli incarichi a bordo di UU.NN della vecchia generazione, possa essere stato a contatto/esposto a materiali nocivi per la salute”
Con decreto del 12/10/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze - comitato di verifica per le cause di servizio deliberava di esprimere il chiesto parere sostenendo che pagina 18 di 31 “l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è dato da ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque , gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione”.
Con verbale del 27/03/2012 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di
Messina riconosceva il “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al Per_1
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Successivamente, con verbale mod. BL/G n. 996 del 15/06/2016 (citato nel decreto del
Ministero della difesa n. 215 del 03/08/2017), la Commissione medica ospedaliera di Messina certificava l'esistenza di un nesso eziopatogenetico tra il decesso del militare e la patologia
“carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus”.
Con provvedimento prot. N. M D GPREV REG2016 0185266 del 27/12/2016 il
[...]
comunicava che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. CP_1
767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, “ha espresso parere positivo circa
l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione tenuto altresì conto del servizio prestato a bordo di unità navali, ai sensi del DPR 243/2006” riconoscendo, pertanto, il “Equiparato a Vittima Controparte_2 del dovere”.
Parte attrice deduceva, pertanto, la responsabilità del convenuto per Controparte_1 non aver adottato alcuna misura idonea a tutelare l'integrità fisica del proprio dipendente in violazione dell'art. 2087 c.c., avendolo, colpevolmente, esposto Controparte_2 all'amianto nel corso del servizio prestato presso la Marina Militare, in qualità di meccanico navale.
In subordine chiedeva di riconoscere la responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2043 c.c., rappresentando che per la morte del marito è pendente, presso il Tribunale di pagina 19 di 31 Barcellona Pozzo di Gotto, il procedimento n. 1146/14 RGNR, contro ignoti, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata, oltre il pagamento delle spese del giudizio.
Deduceva l'insussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato presso la Marina
Militare e l'insorgenza della patologia e del decesso e la non conoscenza/non conoscibilità del rischio amianto in ambito navale.
Nel corso del giudizio venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice ed escussa la testimone dalla predetta indicata.
Con ordinanza dell'1.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne, di costituirsi autonomamente.
All'udienza del 6.11.2025 la causa veniva assunta in decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
In tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone, al posto dell'omissione, il comportamento dovuto, sulla scorta del criterio del "più probabile che non"
(cfr. Cass. 23197/2018).
Ciò posto, giova ricordare che “in tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto” (cfr. Cass. n. 9067/2018).
In altri termini, la responsabilità ex art. 2043 c.c. può configurarsi anche in relazione a una condotta omissiva, ma l'illiceità dell'omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso secondo il principio della causalità omissiva esplicitato dall'art. 40 cpv. c.p.
pagina 20 di 31 Nel caso di specie, parte attrice lamenta la violazione, da parte del Controparte_1
(alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa il , dell'obbligo di Per_1 adottare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., le misure necessarie a tutelare la salute del proprio dipendente e, quindi, ad evitare l'esposizione del maresciallo all'amianto o comunque attenuarne gli effetti nocivi per la salute.
Invero, il contenuto dell'obbligo di protezione, gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (cfr. Cass. n. 29909/2021).
In particolare, in tema di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (Cass. n. 24217/2017).
Nel caso di specie risulta comprovato dalla documentazione in atti che , Persona_1 maresciallo in servizio presso la Marina Militare dal 23/10/1979 al 07/11/2011, sia deceduto in data 26/05/2013, a causa del carcinoma polmonare plurimetastatizzato-exitus diagnosticatogli nell'anno 2011.
Risulta, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto dovuta alle particolari condizioni ambientali di lavoro e l'insorgenza della patologia diagnosticata.
In particolare, nel parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, espresso nel verbale di adunanza del 12.19.2012 n. 398/2012 (vd. Allegato all'atto di citazione),
“l'infermità carcinoma polmone destro plurimetastasizzato” era riconosciuta dipendente da fatti di servizio, “in quanto dalla relazione trasmessa dall'Amministrazione e dalla
pagina 21 di 31 documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso”.
Inoltre, anche dal testo del decreto di “Riconoscimento di vittima del dovere”, emesso dallo stesso , nel quale si legge “il Comitato di Verifica per le Cause di Controparte_1
Servizio, con parere n. 767522016 emesso nell'adunanza n. 97 del 15/12/2016, ha espresso parere positivo circa l'interdipendenza della causa del decesso del militare in oggetto e la patologia sofferta dallo stesso in vita e già riconosciuta riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006” (vd. Allegato all'atto di citazione), emerge che la patologia sofferta dal fosse dipendente dal Per_1 servizio prestato in ambienti non consoni e salubri ove erano presenti componenti strutturali contenenti amianto.
Il non ha fornito, poi, validi argomenti di prova contraria, idonei a Controparte_1 confutare le risultanze della documentazione (peraltro di provenienza della stessa
Amministrazione convenuta) allegata da parte attrice. In particolare, il convenuto si è limitato a contestare la responsabilità della P.A. e il nesso eziologico tra la patologia diagnosticata al e il lavoro svolto dallo stesso in ragione del fatto che il M.llo Per_1 Persona_1 era stato destinato presso Comandi a bordo e a terra e contestando, altresì, che il periodo di servizio di imbarco - calcolato per un totale di 20 anni, 5 mesi e 8 giorni - non poteva classificarsi come “imbarco” non avendo, il predetto, effettivamente sostenuto la navigazione per un lungo periodo, essendo ricompresi, nel computo degli anni di servizio, sia i periodi di assenza del militare, i permessi, le licenze ed eventuali convalescenze, sia i periodi di sosta della nave.
A nulla valgono, però, le argomentazioni del convenuto - secondo le Controparte_1 quali non sussisterebbe il nesso eziologico perché il non avrebbe lavorato per Per_1
l'intera carriera a bordo delle navi - considerato che in tema di risarcimento danni da esposizione ad amianto e nesso di causa nelle malattie asbesto-correlate la Suprema Corte (v.
Cass., sez. lav., sent. n. 4092/2025) ha anche di recente sostenuto che solo qualora possa pagina 22 di 31 ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. Cass. n. 6105/2015; Cass. n.
23990/2014); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (v. Cass. n.
7551/1987; Cass. n. 21021/2007).
Il convenuto contestava, altresì, la non conoscenza o conoscibilità del detto rischio in ambito navale ovvero dell'esistenza del “rischio amianto” per i marinai fino alla metà degli anni '80.
Alla luce dei rilievi che precedono, può, senz'altro ritenersi accertato che, all'epoca in cui si svolse la prestazione lavorativa del in servizio presso la Marina Militare, la Per_1 pericolosità della lavorazione dell'amianto era un fatto ampiamente noto (sia nella letteratura scientifica che a livello normativo).
In Italia, infatti, le prime produzioni di studi epidemiologici veri e propri – cioè di studi che prendono in considerazione gruppi di soggetti esposti all'asbesto – compaiono attorno agli anni '70; in particolare, a Trieste, è noto che la prima indagine epidemiologica risale al 1972 e che già alla fine degli anni '70, nel cantiere San Marco, si giungeva a stipulare accordi sindacali sul non uso dell'asbesto.
Pertanto, se l'inalazione di amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute e se la tipica malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del Novecento ed inserita nelle malattie professionali dalla l. 12 aprile 1943, n. 455), è reputata conseguenza diretta, potenzialmente mortale e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita a causa delle patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate, allora la mancata eliminazione - o riduzione significativa - delle fonti di produzione ha comportato il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori;
il fatto che solo successivamente siano state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non può escludere il rapporto di causalità con l'evento ed il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo;
non c'è ragione di escluderlo, nello specifico, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della l. 27 marzo pagina 23 di 31 1992, n. 257, che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti. Ne deriva, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.
Risulta senz'altro esatta l'affermazione che l'agente modello - l'homo eiusdem condicionis et professionis - a cui fare riferimento per la prevedibilità di un evento ed ai fini della colpa o, meglio, ai fini dell'esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta sia generiche (dettate dalla comune prudenza), sia specifiche (dettate dal legislatore), è l'agente del momento in cui
è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare e, quindi, l'agente modello che tenga conto dello stato della scienza e della tecnica in quel determinato settore e in quel determinato momento. Tuttavia, il tema della ritenuta non esigibilità della condotta è davvero mal posto allorché si accerti che le condizioni di lavoro erano pessime e che nulla o pressoché nulla era stato fatto in ordine al problema polveri.
Infatti, la pericolosità delle polveri dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo, tanto che il legislatore, da tempo, aveva previsto particolari cautele a tutela dei lavoratori esposti a polveri di amianto.
In tal senso, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4721/1998; n.
14010/2005), già il R.D. 14 giugno 1909 n.442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, includeva la filatura e la tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele. Analogamente, il R.D. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri contemplava proprio la lavorazione dell'amianto.
Ancora, il R.D. 14 aprile 1927 n. 530 conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, al fine di ridurle per quanto possibile.
In epoca più recente, il DPR 19 marzo 1956 n. 303 ha stabilito (art. 21) che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è
pagina 24 di 31 tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, aggiungendo che le misure da adottare a tal fine devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Lo stesso DPR 303/1956 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive, predisponendo, a tal fine, adeguate cautele tra le quali: il ricambio d'aria (art. 9), la riduzione al minimo del sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori (art. 15), il divieto di accumulo delle sostanze nocive (art. 18), l'obbligo di adibire i locali separati per le lavorazioni insalubri (art. 19), l'impiego di aspiratori per purificare l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi (art. 20), la fornitura, ai lavoratori, di apparecchi di protezione, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera (art. 25).
Nel caso concreto, lungi dall'essere stati adottati provvedimenti strutturali, non sarebbero state neppure effettuate dal delle ricognizioni sui luoghi di lavoro o Controparte_1 predisposte quelle minime misure precauzionali che avrebbero potuto limitare in maniera efficace la permanenza o il contatto con il materiale tossico;
difatti, se - come già detto - in tutti gli ambienti di lavoro si fossero adottate le opportune precauzioni si sarebbe ridotta la fonte di inquinamento;
o l'obbligo dell'uso di mascherine altamente filtranti in relazione a tutte le lavorazioni implicanti la dispersione di polveri visibili ed invisibili, se - in altri termini
- si fossero adottate misure di prevenzione dalle più semplici ed evidenti a quelle tecnologicamente più impegnative, si sarebbe raggiunto - con elevato grado di probabilità - un risultato significativo in termini quantomeno di sensibile contenimento del rischio di inalazione delle polveri.
Per quanto concerne, invece, il contestato periodo di servizio c.d. “imbarco”, dal documento matricolare allegato agli atti dallo stesso convenuto, risultano effettuati CP_1 periodi abbastanza lunghi di navigazione e la stessa qualifica di addetto alla manutenzione degli strumenti e dei motori all'interno delle navi appare significativa. Peraltro, la stessa
Cassazione più volte ha affermato che l'esposizione ad amianto, anche se non costante ma ricorrente e ciclica, può essere causa di patologie professionali e fonda il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali e del risarcimento danni.
pagina 25 di 31 Inoltre, dalla documentazione medica allegata da parte attrice non emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza della diagnosi di carcinoma polmone destro plurimetastasizzato e si ritiene sufficientemente provato il nesso di causalità materiale tra il decesso del maresciallo e la patologia allo stesso diagnosticata, nonché il Persona_1 nesso tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro dove lo stesso ha prestato servizio alle dipendenze della Marina Militare.
Nella specie, come sopra anticipato, non vi è prova che l'Amministrazione convenuta abbia adottato alcuna misura idonea a prevenire l'insorgenza della patologia contratta dal Per_1
a causa dell'esposizione continuativa all'amianto, sebbene i rischi per la salute connessi al contatto con l'amianto fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso la Marina Militare.
Posto che la pericolosità delle polveri di amianto era senz'altro conosciuta al tempo in cui il prestava servizio, in ogni caso “l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle Per_1 necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (Cass. n. 14010/2005).
Pertanto, deve ritenersi che l'insorgenza della patologia contratta dal e il suo Per_1 conseguente decesso siano imputabili alla colposa omissione da parte del Controparte_1
convenuto delle misure necessarie a tutelare la salute del dipendente dall'esposizione
[...] all'amianto.
Accertata, quindi, la responsabilità del convenuto, quanto al danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale costituisce una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali l'intangibilità della sfera degli affetti e la stabilità del rapporto familiare (artt. 2 e 29 Cost.), riconducibile quindi alla unitaria categoria di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr.
Cass. n. 25351/2015).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno
pagina 26 di 31 non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 28989/2019; in senso conforme, Cass. n.
20287/2019; Cass. n. 4253/2012; Cass. n. 16018/2010).
Nella specie, lo stretto rapporto di parentela tra gli attori (moglie e figlio) e il defunto, la durata e l'intensità del vincolo familiare, la stabile convivenza, l'assenza di altri componenti del nucleo familiare, nonché la costante assistenza e vicinanza prestata al durante la Per_1 malattia, costituiscono, ad avviso del Tribunale, elementi sufficienti a presumere che la morte del predetto abbia causato alla moglie e all'unico figlio (avuto dopo 21 anni di matrimonio) una profonda sofferenza.
Va, altresì, evidenziato che nel corso del giudizio, durante la fase istruttoria, è emersa la sofferenza e il disagio che il decesso del ha comportato nella vita del minore Per_1
. La teste dott.ssa , all'udienza del 23 giugno 2020, ha riferito che Pt_2 Testimone_1
è stato portato presso il mio studio inizialmente per una consulenza in Parte_2 quanto altra collega mi aveva mandato la madre che mi ha detto che il figlio aveva problemi relativi alla sua insicurezza e alla su autostima. Dopo aver parlato con il minore più volte lo stesso ha insistito a confidarsi con me … posso dire che il ragazzo soffre di un disturbo da lutto persistente e complicati, in quanto il minore non ha elaborato la perdita del padre... il minore prima della morte del padre svolgeva determinate attività con lo stesso e dopo la sua morte non ha più fatto…”.
Si evidenzia, inoltre, che la Cassazione ha stabilito che tale danno si concreta “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
pagina 27 di 31 nell'alterazione di una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Risulta principio ormai consolidato il riconoscimento di un danno in favore dei prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia (ex multis: C.
Cass. n. 1203/2007), che va graduato in ragione del diverso rapporto di parentela dedotto.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (C. Cass., Sez. L., n. 14655/2017).
Sia il danno morale da perdita del congiunto sia il danno parentale rientrano nell'unica categoria del danno non patrimoniale risarcibile in modo unitario proprio per evitare duplicazioni di voci e di liquidazioni.
Per ottenere il risarcimento l'istante deve fornire la prova dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, la qualità e l'intensità della lesione derivante dal fatto illecito.
La quantificazione del risarcimento avviene in base a criteri equitativi e si prendono come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, secondo un criterio che ha trovato riconoscimento anche presso il Giudice di legittimità a decorrere dalla sentenza
12408/11, che ha attribuito alle tabelle milanesi una vocazione nazionale in grado di garantire un'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
pagina 28 di 31 La liquidazione dipende da una serie di fattori, ai quali le Tabelle di Milano, in adesione alle indicazioni della Suprema Corte (sent. 10579/2021), fanno riferimento: la relazione di parentela con la vittima, l'età del defunto, l'età del danneggiato superstite, la situazione di convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite nel nucleo familiare primario e la quantità e intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato (tenuto conto delle frequentazioni, dei contatti, della condivisione di festività e ricorrenze…), fattori ai quali vengono attribuiti determinati punti.
Ai fini della perdita del danno parentale gli attori devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato essenziale, ma può essere utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr.
Cass. 7743/2000).
Pertanto, ricordato che gli attori agiscono per ottenere il risarcimento del danno “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del proprio congiunto, occorre dare atto che è pacifico e incontestato che gli stessi sono rispettivamente, la moglie ( Parte_1
e il figlio ( ) di , nato a [...] il
[...] Parte_2 Persona_1
12/08/1961 e deceduto il 26/05/2013, all'età di 51 anni.
Pertanto, a (moglie del defunto), considerata l'età di quest'ultima Parte_1 al momento della perdita del coniuge (quarantasei anni), nonché l'età di Persona_1
(cinquantuno anni) alla data della sua morte (26/05/2013), la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (figlio ), applicando la tabella in uso Pt_2 presso il Tribunale di Milano (anno 2024), si ritiene equo liquidare l'importo di euro
324.613,00 al valore attuale ( attribuendo ad ogni punto base il valore di euro 3.911,00; 20 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
In favore di (figlio del defunto), considerata l'età di quest'ultimo al Parte_2 momento della perdita del genitore (nove anni), nonché l'età di al Persona_1 momento della morte, la presenza di convivenza, e la presenza di un'altra persona nel nucleo familiare (la madre , applicando la tabella in uso presso questo Parte_1
pagina 29 di 31 Tribunale, si reputa equo liquidare la somma di € 355.901,00 al valore attuale (attribuendo, ad ogni punto base, il valore di euro 3.911,00; 28 punti in base all'età del congiunto, 18 punti in base all'età della vittima, 16 punti per la convivenza tra congiunto e vittima, 14 punti in base al numero di familiari, 15 in base all'intensità della relazione ritenendo, in mancanza di elementi specifici di prova, il rapporto esistente, di media intensità).
Tali somme, vanno poi devalutate alla data del decesso (26/05/2013) e rivalutate secondo gli indici ISTAT e considerate comprensive di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Ne consegue che gli importi sopra calcolati devono in tal senso essere riconsiderati: per la somma va devalutata in € 266.076,23 e rivalutata in complessivi Parte_1
€ 368.683,56; per la somma va devalutata in € 291.722,13 e rivalutata in Parte_2 complessivi € 404.219,29.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice accoglie la domanda degli attori e per il decesso di il va condannata a pagare a Parte_2 Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo e, in favore di , la somma di € 404.219,29, oltre interessi legali Parte_2 dalla decisione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, il va condannato Controparte_1
a pagare, in favore di e di , le spese di lite Parte_1 Parte_2 liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, in relazione al decisum (scaglione da € 520.001,00 fino a 1.000.000, applicando i valori medi) nel seguente modo: € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 29.193,00 oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per bollo, da distrarre in favore del procuratore antistatario, per un totale di euro 29.738,00 per onorario e spese, oltre spese generali, iva e cpa
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2695/2018 r.g., vertente tra e (attori) e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 30 di 31 Difesa (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara la responsabilità del nella causazione della morte di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il a pagare, in favore di Persona_1 Controparte_1
la somma di € 368.683,56 oltre interessi legali dalla decisione al Parte_1 soddisfo;
condanna, altresì, il a pagare, in favore di , Controparte_1 Parte_2 la somma di € 404.219,29 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2.condanna il a pagare le spese processuali in favore solidale di Controparte_1
e di , che liquida complessivamente in € Parte_1 Parte_2
29.738,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. AR Claudia
D'Anna.
Così deciso in Messina il 9.12.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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