TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n.4641/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 16.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4641 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
rappr.to e difeso dall'avv. Andrea Presicce;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Dimitry Conte;
CP_1
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 17.04.2024 da a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento della provvisionale di CP_1
€50.000,00 cui era stato condannato in forza della sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce – Seconda Sezione penale. 1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, evidenziando, in particolare: a) l'insussistenza del diritto di a procedere all'esecuzione, essendo egli CP_1 titolare di un controcredito certo, liquido, esigibile e superiore a quello vantato dal CP_1
pagina 1 di 3 n.4641/2024 R.G.
derivante dalla sentenza n. 142/2012 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, pronunciata nel giudizio n. 726/10 R.G.; b) l'assoluta mala fede del reo di aver proposto un'azione esecutiva per la quale CP_1 non aveva alcun diritto, al solo fine di danneggiarlo, con conseguente legittimazione dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
1.2. Per tali ragioni, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza Parte_1 della pretesa rivendicata da ad agire esecutivamente nei suoi confronti e di CP_1 dichiarare, quindi, la nullità del precetto notificatogli il 17.04.2024, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre che con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando come il suo diritto a procedere ad CP_1 esecuzione trovasse fondamento nella sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce. Sottolineava, altresì, l'opposto come il avesse portato in compensazione un credito Pt_1 rinveniente da una sentenza civile di natura usuraria, reiterando con la sua condotta il medesimo reato di usura accertato in sede penale. Con riferimento, invece, alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., il convenuto evidenziava, da un lato, di essersi limitato ad esercitare un proprio diritto, non essendo configurabile alcuna lesione all'immagine del e, dall'altro, come avendo ricevuto tardivamente la Pt_1 dichiarazione del terzo non vi era ragione per iscrivere a ruolo il pignoramento. Rilevava, infine, che, non avendo iscritto a ruolo il pignoramento ed essendo il precetto scaduto, sarebbe stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere.
2.1. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi l'opposizione ex adverso CP_1 formulata, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
3. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 16.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. 4.1. Deve, infatti, rilevarsi l'insussistenza del diritto di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, essendo titolare nei suoi confronti di un Parte_1 controcredito certo, liquido ed esigibile, rinveniente dalla sentenza - passata in giudicato - n. 142/2012 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, a mezzo della quale il è stato condannato a restituire al i seguenti importi: CP_1 Pt_1
- € 25.000,00 quale somma interamente versata per l'acquisto dei terreni di cui al preliminare di compravendita sottoscritto in data 25.02.2009;
- € 25.000,00 a titolo di penale;
- € 3.308,90 quali spese sopportate dal relativamente al giudizio n. 726/2010 R.G.. Pt_1
Anche a voler considerare l'intervenuto saldo delle spese di procedura e di quelle di precetto, nonché il parziale pagamento effettuato dal delle spese legali del suddetto CP_1
pagina 2 di 3 n.4641/2024 R.G.
giudizio, l'odierno convenuto rimane comunque debitore nei confronti di Parte_1 del complessivo importo di € 52.472,66.
[...]
Sul punto, non risultano condivisibili le considerazioni svolte dalla parte opposta, secondo cui la sentenza civile posta in compensazione costituirebbe il corpo del reato di usura accertato con sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce – seconda sezione penale, rispetto alla quale è tuttora pendente appello. È il caso di rilevare come ai sensi dell'art. 651 c.p.p. possa essere riconosciuta efficacia di giudicato nel giudizio civile unicamente alla sentenza penale irrevocabile di condanna, non potendosi estendere tale effetto anche ad una sentenza non definitiva, qual è quella pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce. Risulta evidente, allora, come non vi sia alcuna norma o provvedimento giudiziario idoneo a privare di efficacia la sentenza civile opposta in compensazione. Da quanto evidenziato deriva che non possa attribuirsi carattere usurario all'eccezione di compensazione formulata in questa sede dall'opponente, che merita, pertanto, di essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto del 9.04.2024. 4.2. Con riferimento, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
4.3. Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di cessata materia del contendere, formulata in via subordinata dal ai fini del cui superamento pare CP_1 sufficiente rilevare come nella presente fattispecie si verta in tema di opposizione all'esecuzione relativa al diritto dell'odierno convenuto a procedere in executivis.
5. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
6. La particolarità della questione trattata rappresenta giusta ragione per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'atto di precetto del 9.04.2024;
2. spese compensate.
Lecce, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 16.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4641 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
rappr.to e difeso dall'avv. Andrea Presicce;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Dimitry Conte;
CP_1
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 17.04.2024 da a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento della provvisionale di CP_1
€50.000,00 cui era stato condannato in forza della sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce – Seconda Sezione penale. 1.1. A sostegno della propria domanda, l'opponente contestava la legittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, evidenziando, in particolare: a) l'insussistenza del diritto di a procedere all'esecuzione, essendo egli CP_1 titolare di un controcredito certo, liquido, esigibile e superiore a quello vantato dal CP_1
pagina 1 di 3 n.4641/2024 R.G.
derivante dalla sentenza n. 142/2012 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, pronunciata nel giudizio n. 726/10 R.G.; b) l'assoluta mala fede del reo di aver proposto un'azione esecutiva per la quale CP_1 non aveva alcun diritto, al solo fine di danneggiarlo, con conseguente legittimazione dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
1.2. Per tali ragioni, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza Parte_1 della pretesa rivendicata da ad agire esecutivamente nei suoi confronti e di CP_1 dichiarare, quindi, la nullità del precetto notificatogli il 17.04.2024, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre che con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando come il suo diritto a procedere ad CP_1 esecuzione trovasse fondamento nella sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce. Sottolineava, altresì, l'opposto come il avesse portato in compensazione un credito Pt_1 rinveniente da una sentenza civile di natura usuraria, reiterando con la sua condotta il medesimo reato di usura accertato in sede penale. Con riferimento, invece, alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., il convenuto evidenziava, da un lato, di essersi limitato ad esercitare un proprio diritto, non essendo configurabile alcuna lesione all'immagine del e, dall'altro, come avendo ricevuto tardivamente la Pt_1 dichiarazione del terzo non vi era ragione per iscrivere a ruolo il pignoramento. Rilevava, infine, che, non avendo iscritto a ruolo il pignoramento ed essendo il precetto scaduto, sarebbe stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere.
2.1. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi l'opposizione ex adverso CP_1 formulata, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere.
3. Concessi i termini ex art. 189 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 16.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. 4.1. Deve, infatti, rilevarsi l'insussistenza del diritto di a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, essendo titolare nei suoi confronti di un Parte_1 controcredito certo, liquido ed esigibile, rinveniente dalla sentenza - passata in giudicato - n. 142/2012 del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie, a mezzo della quale il è stato condannato a restituire al i seguenti importi: CP_1 Pt_1
- € 25.000,00 quale somma interamente versata per l'acquisto dei terreni di cui al preliminare di compravendita sottoscritto in data 25.02.2009;
- € 25.000,00 a titolo di penale;
- € 3.308,90 quali spese sopportate dal relativamente al giudizio n. 726/2010 R.G.. Pt_1
Anche a voler considerare l'intervenuto saldo delle spese di procedura e di quelle di precetto, nonché il parziale pagamento effettuato dal delle spese legali del suddetto CP_1
pagina 2 di 3 n.4641/2024 R.G.
giudizio, l'odierno convenuto rimane comunque debitore nei confronti di Parte_1 del complessivo importo di € 52.472,66.
[...]
Sul punto, non risultano condivisibili le considerazioni svolte dalla parte opposta, secondo cui la sentenza civile posta in compensazione costituirebbe il corpo del reato di usura accertato con sentenza n. 834/24 del Tribunale di Lecce – seconda sezione penale, rispetto alla quale è tuttora pendente appello. È il caso di rilevare come ai sensi dell'art. 651 c.p.p. possa essere riconosciuta efficacia di giudicato nel giudizio civile unicamente alla sentenza penale irrevocabile di condanna, non potendosi estendere tale effetto anche ad una sentenza non definitiva, qual è quella pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce. Risulta evidente, allora, come non vi sia alcuna norma o provvedimento giudiziario idoneo a privare di efficacia la sentenza civile opposta in compensazione. Da quanto evidenziato deriva che non possa attribuirsi carattere usurario all'eccezione di compensazione formulata in questa sede dall'opponente, che merita, pertanto, di essere accolta, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto del 9.04.2024. 4.2. Con riferimento, invece, alla domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
4.3. Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda di cessata materia del contendere, formulata in via subordinata dal ai fini del cui superamento pare CP_1 sufficiente rilevare come nella presente fattispecie si verta in tema di opposizione all'esecuzione relativa al diritto dell'odierno convenuto a procedere in executivis.
5. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
6. La particolarità della questione trattata rappresenta giusta ragione per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'atto di precetto del 9.04.2024;
2. spese compensate.
Lecce, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
pagina 3 di 3