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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12915/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 12915/2021 avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione mobiliare (art.615, 2' comma c.p.c.)” e pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Aversa (CE) alla via N. Pelliccia n. 100, in persona dell'Amm.re p.t.
[...]
(Amm.re e l.r.p.t. sig. ), con studio Controparte_1 Controparte_2 in Aversa alla Via N. Pelliccia n. 100, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento in Aversa alla Via Roma n. 263, presso l'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in opposizione e resa su foglio separato;
-Attore- CONTRO Controparte_3
in persona del legale rapp. te p. t.
[...] dott. con sede in RU EV (Na) Piazza Cirillo n. 3, CP_4 codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e P.IVA_2
Partita Iva n. , elett. dom.ta in Caivano alla via Gramsci n.35 P.IVA_3 presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, C.f: , giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_3 dott. c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Domenico CP_5 P.IVA_4
IG (c.f. e dall'avv. Giuseppe Nerone (c.f. C.F._3
, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, tutti C.F._4 elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
AVVERSO L'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1954 del 27/07/2021 Cod. Identi. 165 notificato a mezzo pec in data 05.11.2021, con il quale è stato n. 12915/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
intimato il pagamento dell'importo di € 17.367,17 relativo a consumi idrici inerenti agli anni 2012, 2013 e 2014.
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione notificato in data 3.12.2021 il Parte_1
, in persona dell'Amm.re p.t., (C.F. , proponeva
[...] P.IVA_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1954 del 27/07/2021 Cod. Identi. 165 notificato a mezzo pec in data 05.11.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 17.367,17 relativo a consumi idrici inerenti agli anni 2012, 2013 e 2014. A sostegno della spiegata opposizione, l'attore deduceva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione totale e/o parziale del credito vantato ex art. 2948 cc. Al riguardo l'ente opponente eccepiva non essergli stati regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale di cui al richiamato articolo con conseguente prescrizione del relativo diritto vantato dall'ente comunale. In secondo luogo, eccepiva la tardiva fatturazione in relazione agli anni richiesti. All'uopo contestava non essere mai state notificate e/o semplicemente comunicate le fatture richiamate nell'avviso di accertamento. Contestava in ogni caso, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento, la tardiva fatturazione degli importi pretesi in relazione agli anni effettivi in cui si sarebbe verificato il consumo idrico. Sul punto argomentava che l'ARERA (Autorità governativa di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nell'ambito della propria attività di regolazione e controllo nel settore dei servizi idrici, con atto n.ro 655/2015/R/idr. (articoli 36, 37 e 38 Allegato A – V. doc. 3 e 4 Nostr. Prod.) ha espressamente previsto la regolamentazione dei tempi di fatturazione inerenti ai consumi idrici, precisando che “il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità” e che “i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti”. Di contro eccepiva che, nel caso di specie, l' nella CP_6 determinazione degli importi richiesti, non si era uniformato all'applicazione di tali criteri e dunque opponeva essere onere dell'ente stesso, fornire la prova della corretta applicazione della normativa vigente. In tale ottica, ricordava n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto (seppur per le sole fatture successive al gennaio 2020) la prescrizione biennale per i consumi idrici. Circa il merito della pretesa, contestava la rilevazione dei consumi e la mancata e/o corretta funzionalità del contatore, argomentando che per i contratti di somministrazione, grava sul somministrante ente comunale, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, in quanto sosteneva che l'Ente comunale è titolare dello strumento di misurazione che è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento. Contestava pertanto l'eccessività dei consumi quantificati nell'avviso di accertamento opposto per le annualità richiamate. Eccepiva altresì la nullità dell'avviso di accertamento notificatogli per la mancanza di requisiti essenziali richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della Legge 160/2019, segnatamente per la carenza di motivazione laddove, rilevava che ai sensi del citato articolo, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Contestava inoltre che in caso di utilizzo della motivazione per relationem lo stesso comma, inoltre, sancisce che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Da ultimo formulava istanza di sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, quindi citando le parti opposte, in epigrafe indicate, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 4.4.2022, concludeva:
-In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo per le ragioni esposte nel corpo del presente atto. -Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale, dei crediti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- annullare e comunque dichiarare inefficace, anche parzialmente, l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti. -Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva la la quale in ordine ai motivi di opposizione Controparte_3 riguardanti la pretesa sostanziale dedotta in lite, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero concessionario alla riscossione, in favore della legittimazione passiva del solo ente impositore, effettivo titolare della relativa pretesa creditoria. Quanto al merito chiariva che il per la fornitura idrica Controparte_3 emetteva e comunicava al fruitore del servizio idrico, le seguenti fatture per gli anni dal 2012 al 2014 e precisamente -Anno 2012 Fattura 5398 del 14/1/2013 scadente il 14/1/2013 e Fattura 10984 del 19/4/2013 scadente 19/5/2013; -Anno 2013 Fattura 5474 del 14/4/2014 scadente 14/5/2014 e Fattura 11106 del 17/7/2014 scadente 16/8/2014 e Fattura 16587 del 12/12/2013 scadente il 11/1/2014 e Fattura 16752 del 22/10/2014
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scadente 21/11/2014; -Anno 2014 Fattura 20141102687 del 26/7/2016 scadente 30/9/2016. Esponeva che, stante l'omesso pagamento delle fatture sopra identificate, l'Ente al fine di riscuotere il credito per le predette annualità dovuto emetteva di pagamento n. 2017/1619 notificato il 6/3/2018. Considerato il Parte_2 perdurare dello stato di insolvenza da parte del fruitore del servizio idrico, l'ente comunale, giusto contratto di affidamento in concessione alla CP_3
aveva trasmesso al concessionario la lista di carico dei morosi, nei quali
[...] era ricompresa la posizione dell'odierno ricorrente. Pertanto, la al fine CP_3 di riscuotere il credito dell'ente aveva emesso e notificato l'avviso di accertamento per annualità 2012/2013/2014 ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, N. 160 n. 2021/1954 – oggetto di impugnativa. Rivendicava che la pretesa di cui all'avviso di accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato dall'ente l'atto prodromico (sollecito di pagamento), per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile. Eccepiva pertanto la tardività delle contestazioni eccepite ex adverso, relative alla quantificazione dei consumi, all'omesso servizio delle acque reflue, al funzionamento del contatore, alle letture effettuate e alla fatturazione. All'uopo rilevava, che sugli atti prodromici all'atto impugnato, si era formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
dunque che dalla mancata proposizione della opposizione derivava la irretrattabilità del credito. Contestava altresì l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito, opposta dal ricorrente, giacché non formulata in modo chiaro e preciso e, in ogni caso non decorso il termine quinquennale. A tale scopo rilevava che nel caso de quo il ricorrente si era limitato a richiedere, la nullità per prescrizione senza indicare le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua pretesa né tantomeno il termine iniziale e finale utile al calcolo. In ogni caso argomentava che il dies a quo dal quale far partire la prescrizione corrisponde al giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, a corroborare tale assunto richiamava la pronuncia della Suprema Corte n. 6966 del 20.03.2018. Dunque, rilevava che nel caso di cui si tratta, il credito non fosse prescritto, poiché prima della scadenza del termine di pagamento l'ente creditore non poteva far valere il relativo diritto, come deducibile dalla notifica del sollecito intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la prescrizione quinquennale, legittimando diritto alla riscossione del canone idrico. In merito alla sollevata eccezione di prescrizione per mero scrupolo difensivo rappresentava la sospensione intervenuta in base all'art.67 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Specificamente riportava: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”. Nel caso de quo evidenziava che, a fronte delle fatture e del sollecito di pagamento emesse dall'ente per le annualità 2012/2013/2014 e dal concessionario con la notifica dell'atto impugnato, il termine di prescrizione era stato correttamente interrotto, pertanto insisteva per il rigetto della eccezione di prescrizione. Riguardo le eccezioni relative mancata prova del regolare funzionamento del contatore-la tardività della fatturazione- e i consumi rilevati, l'ente riscossore ribadiva essere attività dell'ente impositore e non rientrare nelle competenze del concessionario, né dover essere contenute nell'atto impugnato quale atto di riscossione ordinaria. Eccepiva l'inammissibilità e la tardività delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto impugnato ex art. 617 cpc, rilevando la mancanza del visto di esecutorietà dell'atto, si può esperire solo attraverso opposizione ex art. 617 cpc, assoggettata al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto, termine che eccepiva spirato nel caso di specie. Da ultimo resisteva alla richiesta di sospensione cautelare dell'atto impugnato e concludeva: In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito -Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
- Rigettare la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario. Con ogni più ampia riserva di precisare le proprie eccezioni in ragione delle difese di controparte e di depositare ulteriori documenti e/o richiedere nuovi mezzi istruttori entro i termini di legge. Si costituiva altresì il in persona del suo legale rapp.te p.t, Controparte_3 come sopra rapp.to e difeso, il quale impugnava e contestava in toto l'atto di citazione, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
ed insisteva per il suo rigetto. In primis eccepiva inammissibili ex art. 617 c.p.c, le contestazioni in ordine ai presunti vizi formali dei ruoli e delle relative cartelle esattoriali in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo non essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo. In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza delle deduzioni avverse relative alla prescrizione del diritto di credito, all'uopo il rilevava di Controparte_3 aver notificato al Condominio ricorrente le seguenti messe in mora: - costituzione in mora inviata tramite raccomandata a.r. CRS01D271117002428AR del 22/12/2017, regolarmente ricevuta (docc. n° 2 e 2 bis); - costituzione in mora inviata tramite raccomandata a.r. del 27/09/2019, regolarmente ricevuta.
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Contestava in ogni caso che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche, e dunque soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo. Tuttavia, contestava in ogni caso non potersi accogliere la sollevata eccezione di controparte, rilevandone l'estrema genericità. Eccepiva l'assoluta infondatezza della contestazione relativa all'erroneità dei conteggi dei consumi sarebbero errati, all'uopo si riportava al principio giuridico che sancisce che nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore è l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile. (Cass. civ. sez. III ord. 19 gennaio 2021 n. 836). Ciò posto, in ogni caso, eccepiva che il misuratore del risultava funzionante e correttamente installato. Parte_1
Aggiungeva inoltre che il Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile (approvato con Delibera del C.S. n° 135 del 04/06/2019), all'art. 13, comma 9 (doc. n° 4), statuisce che: “In caso di mancata lettura del contatore, l CP_6 fattura come consumo una media dei consumi storici registrati dall'utenza, salvo conguaglio”. Pertanto, relativamente al tema oggetto di indagine, evidenziava che - proprio in considerazione della circostanza che il Controparte_3 aveva approvato un regolamento di distribuzione in conformità alle norme che disciplinano la distribuzione dell'acqua potabile, che in quanto servizio pubblico, emesse dal nell'esercizio della potestà regolamentare CP_3 attribuita all'ente territoriale. Circa le doglianze, aventi ad oggetto attività ed atti relativi alla riscossione del credito, il eccepiva le stesse di esclusiva competenza del convenuto CP_3 agente della riscossione Da ultimo, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione precisava che sul punto non vi era necessità di provvedere atteso che la procedura si era estinta per intervenuta revoca dell'atto di pignoramento da parte del Concessionario. In ogni caso argomentava circa l'infondatezza dei presupposti. Concludeva, chiedendo : rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge;
rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.24, il precedente G.E. disponeva trasmettersi gli atti al Presidente Coordinatore dell'Area Civile ai fini dell'eventuale assegnazione del presente procedimento alla 2 a Sezione Civile. Assegnato il presente giudizio con provvedimento del n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
06.12.22 alla scrivente giudicante, disposta la trattazione scritta veniva fissata per la prosecuzione del procedimento in epigrafe indicato l'udienza del 03.04.2023. Indi, all'udienza cartolare del 26.9.24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c 2.Questioni Preliminari.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_7
Invero, costituisce principio unanimemente condiviso quello in base al quale il contribuente, nell'agire in giudizio, come nel caso in esame, può farlo indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Ed invero, posto che la legittimazione passiva spetta al primo e non già al concessionario, questo - in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva - ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633 -01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata). Va evidenziato che, secondo il prevalente e qui condiviso orientamento giurisprudenziale, “allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo, e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa P.A. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 1999, n. 7179; nello stesso senso, di recente, cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9989, secondo cui “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”). 3.Nel merito Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di Parte_1 accertamento negativo del credito di cui agli avvisi di accertamento esecutivi per consumi idrici. Al riguardo la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimi, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". Il , in particolare, ha eccepito la prescrizione quinquennale del Parte_1 credito. Per quanto concerne la prescrizione quinquennale, si rileva che per giurisprudenza consolidata quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209). Ai sensi dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 cc il termine può essere interrotto dal titolare del credito con la notificazione di atto introduttivo del giudizio o con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ovvero dal medesimo, con riconoscimento del diritto. Giova ricordare che, come sancito dalla corte di legittimità a Sezioni Unite, l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione è una
contro
-eccezione non assimilabile all'eccezione di prescrizione, che è un'eccezione propria o in senso stretto: la
contro
-eccezione di interruzione del termine di prescrizione, di contro, è un'eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo purché il fatto interruttivo sia stato dedotto e provato nel rispetto dei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie: '..l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sul-la base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti..' (Cass. civ. SS.UU. n. 25661 del 27.07.2005; conf.: Cass. civ. sez. L n. 9053 del 16.04.2007; Cass. civ. sez. L n. 16542 del 14.07.201; Cass. civ. sez. L n. 9226 del 13.04.2018).
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Il Tribunale osserva che il credito dedotto in giudizio è relativo a corrispettivi per contratto di somministrazione di acqua con erogazione continuativa e con pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, come si ricava dalle fatture stesse, onde il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc, come è del resto pacifico tra le parti.
Nel caso della riscossione delle fatture di acqua, luce e gas la prescrizione applicabile è sempre stata quinquennale (breve), ma dal 1° gennaio 2020 è stata ridotta a due anni, ma solo per i gestori ritardatari nell'emissione della fatturazione, che in tal caso perdono il diritto alla riscossione degli importi antecedenti agli ultimi due anni, per effetto della legge n. 205/2017 articolo 1 commi da 4 a 10 (legge di bilancio 2018). Il meccanismo della prescrizione breve si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, per entrate tributarie ed extratributarie (Corte di Cassazione Sezioni Unite – sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Orbene, nel caso di specie le fatture azionate sono scadenti dal 2012 al 2016 e per il credito portato da ciascuna fattura il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza. L'unico valido atto interruttivo della prescrizione, oltre all'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione è rappresentato dall'atto di costituzione in mora recapitato al tramite Parte_1 raccomandata a.r. del 27/09/2019 (cfr. doc2 e 2 bis produzione CP_3
[...]
Ora, fissato in quello quinquennale il termine di prescrizione del credito qui oggetto di esame (ex art. 2948, n. 3, c.c.), si ricava agevolmente che risultano certamente prescritti i canoni maturati per le annualità 2012 e 2013, per intero, e per l'annualità 2014 sino al mese di settembre;
ed invero, i detti canoni risultavano già prescritti al momento della notificazione del sollecito di pagamento recapitato all'attore in data 27/09/2019 (il quale risulta aver interrotto la prescrizione dei soli canoni di locazione risalenti ai cinque anni addietro e, dunque, tutt'al più sino al settembre dell'anno 2014). L'ulteriore atto interruttivo della prescrizione va rinvenuto direttamente nello stesso avviso di accertamento qui oggetto di impugnazione, risalente al 05/11/2021 (e di cui parte attrice non ha mai contestato, ma anzi sostanzialmente confermato, l'avvenuta notificazione nei propri confronti). Restano, dunque, “scoperti” i canoni maturati per le annualità 2012 e 2013, per l'intero, nonché 2014, ma per le mensilità precedenti al settembre, per i quali non risulta essere stato prodotto in atti alcun atto interruttivo della prescrizione risalente ad epoca antecedente allo spirare del termine quinquennale previsto per legge. In definitiva, dunque, dall'importo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato va detratta la somma corrispondente alla parte del credito soggetta a prescrizione, con la conseguenza che l'importo effettivamente dovuto da parte attrice alle convenute, per le causali innanzi indicate, ammonta al n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
credito portato dalle Fatture. 16752 del 22/10/2014 scadente 21/11/2014. - Anno 2014 Fattura 20141102687 del 26/7/2016 scadente 30/9/2016 ed è quindi pari ad € 9.151,96. Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati all'attore. In particolare, il sul punto, ha Controparte_8 lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione. Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che quello di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di con-trollo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Nel caso di specie l'attore, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata all'attore. Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nelle fatture prodotte agli atti (cfr. produzione
. Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la Controparte_3 suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero,
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anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha formulato contestazioni specifiche. Spese di Lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea, sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà va posta a carico delle soccombenti e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55 tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 12915/2021, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la somma oggetto della intimazione di pagamento indicata nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione in complessivi euro 9.151,96, oltre spese di notifica, interessi, sino alla data di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, nonché i successivi interessi scaduti e scadere, dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento medesimo e sino all'effettivo soddisfo, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.;
2-per l'effetto, accerta la debenza da parte del in Parte_1 persona dell'Amm.re p.t., in favore dei convenuti, e Controparte_9
(nelle rispettive qualità di concessionario alla riscossione e Controparte_3 di ente impositore), delle somme innanzi indicate;
3 - Compensa per metà le spese di lite;
4- Condanna la e il in persona del l.r.p.t. in CP_3 Controparte_3 solido fra loro al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del (C.F. ), che liquida in euro Parte_1 P.IVA_1
130, 00 per spese vive ed euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Gaetano Bottigliero dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 12915/2021 avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione mobiliare (art.615, 2' comma c.p.c.)” e pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Aversa (CE) alla via N. Pelliccia n. 100, in persona dell'Amm.re p.t.
[...]
(Amm.re e l.r.p.t. sig. ), con studio Controparte_1 Controparte_2 in Aversa alla Via N. Pelliccia n. 100, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento in Aversa alla Via Roma n. 263, presso l'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. che lo rappresenta e difende in virtù C.F._1 di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione in opposizione e resa su foglio separato;
-Attore- CONTRO Controparte_3
in persona del legale rapp. te p. t.
[...] dott. con sede in RU EV (Na) Piazza Cirillo n. 3, CP_4 codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese e P.IVA_2
Partita Iva n. , elett. dom.ta in Caivano alla via Gramsci n.35 P.IVA_3 presso lo studio dall'Avv. Roberto Russo, C.f: , giusta C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_3 dott. c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Domenico CP_5 P.IVA_4
IG (c.f. e dall'avv. Giuseppe Nerone (c.f. C.F._3
, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, tutti C.F._4 elett.te dom.ti in Aversa alla Piazza Municipio, giusta deliberazione di incarico allegata alla comparsa di costituzione;
-convenuta-
AVVERSO L'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1954 del 27/07/2021 Cod. Identi. 165 notificato a mezzo pec in data 05.11.2021, con il quale è stato n. 12915/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
intimato il pagamento dell'importo di € 17.367,17 relativo a consumi idrici inerenti agli anni 2012, 2013 e 2014.
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione notificato in data 3.12.2021 il Parte_1
, in persona dell'Amm.re p.t., (C.F. , proponeva
[...] P.IVA_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/1954 del 27/07/2021 Cod. Identi. 165 notificato a mezzo pec in data 05.11.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 17.367,17 relativo a consumi idrici inerenti agli anni 2012, 2013 e 2014. A sostegno della spiegata opposizione, l'attore deduceva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione totale e/o parziale del credito vantato ex art. 2948 cc. Al riguardo l'ente opponente eccepiva non essergli stati regolarmente notificati gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale di cui al richiamato articolo con conseguente prescrizione del relativo diritto vantato dall'ente comunale. In secondo luogo, eccepiva la tardiva fatturazione in relazione agli anni richiesti. All'uopo contestava non essere mai state notificate e/o semplicemente comunicate le fatture richiamate nell'avviso di accertamento. Contestava in ogni caso, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento, la tardiva fatturazione degli importi pretesi in relazione agli anni effettivi in cui si sarebbe verificato il consumo idrico. Sul punto argomentava che l'ARERA (Autorità governativa di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) nell'ambito della propria attività di regolazione e controllo nel settore dei servizi idrici, con atto n.ro 655/2015/R/idr. (articoli 36, 37 e 38 Allegato A – V. doc. 3 e 4 Nostr. Prod.) ha espressamente previsto la regolamentazione dei tempi di fatturazione inerenti ai consumi idrici, precisando che “il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità” e che “i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti”. Di contro eccepiva che, nel caso di specie, l' nella CP_6 determinazione degli importi richiesti, non si era uniformato all'applicazione di tali criteri e dunque opponeva essere onere dell'ente stesso, fornire la prova della corretta applicazione della normativa vigente. In tale ottica, ricordava n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
che la legge di bilancio del 2018 ha introdotto (seppur per le sole fatture successive al gennaio 2020) la prescrizione biennale per i consumi idrici. Circa il merito della pretesa, contestava la rilevazione dei consumi e la mancata e/o corretta funzionalità del contatore, argomentando che per i contratti di somministrazione, grava sul somministrante ente comunale, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, in quanto sosteneva che l'Ente comunale è titolare dello strumento di misurazione che è tenuto a mantenere in perfetto stato di funzionamento. Contestava pertanto l'eccessività dei consumi quantificati nell'avviso di accertamento opposto per le annualità richiamate. Eccepiva altresì la nullità dell'avviso di accertamento notificatogli per la mancanza di requisiti essenziali richiesti dal comma 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, nonché dal comma 792 della Legge 160/2019, segnatamente per la carenza di motivazione laddove, rilevava che ai sensi del citato articolo, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Contestava inoltre che in caso di utilizzo della motivazione per relationem lo stesso comma, inoltre, sancisce che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. Da ultimo formulava istanza di sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato, quindi citando le parti opposte, in epigrafe indicate, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 4.4.2022, concludeva:
-In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento esecutivo per le ragioni esposte nel corpo del presente atto. -Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza anche parziale, dei crediti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare come non dovute tutte ovvero parte delle somme oggetto dell'avviso di accertamento impugnato;
- annullare e comunque dichiarare inefficace, anche parzialmente, l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, dei crediti. -Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva la la quale in ordine ai motivi di opposizione Controparte_3 riguardanti la pretesa sostanziale dedotta in lite, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero concessionario alla riscossione, in favore della legittimazione passiva del solo ente impositore, effettivo titolare della relativa pretesa creditoria. Quanto al merito chiariva che il per la fornitura idrica Controparte_3 emetteva e comunicava al fruitore del servizio idrico, le seguenti fatture per gli anni dal 2012 al 2014 e precisamente -Anno 2012 Fattura 5398 del 14/1/2013 scadente il 14/1/2013 e Fattura 10984 del 19/4/2013 scadente 19/5/2013; -Anno 2013 Fattura 5474 del 14/4/2014 scadente 14/5/2014 e Fattura 11106 del 17/7/2014 scadente 16/8/2014 e Fattura 16587 del 12/12/2013 scadente il 11/1/2014 e Fattura 16752 del 22/10/2014
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scadente 21/11/2014; -Anno 2014 Fattura 20141102687 del 26/7/2016 scadente 30/9/2016. Esponeva che, stante l'omesso pagamento delle fatture sopra identificate, l'Ente al fine di riscuotere il credito per le predette annualità dovuto emetteva di pagamento n. 2017/1619 notificato il 6/3/2018. Considerato il Parte_2 perdurare dello stato di insolvenza da parte del fruitore del servizio idrico, l'ente comunale, giusto contratto di affidamento in concessione alla CP_3
aveva trasmesso al concessionario la lista di carico dei morosi, nei quali
[...] era ricompresa la posizione dell'odierno ricorrente. Pertanto, la al fine CP_3 di riscuotere il credito dell'ente aveva emesso e notificato l'avviso di accertamento per annualità 2012/2013/2014 ex art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, N. 160 n. 2021/1954 – oggetto di impugnativa. Rivendicava che la pretesa di cui all'avviso di accertamento era divenuta definitiva e incontestabile poiché all'opponente era stato notificato dall'ente l'atto prodromico (sollecito di pagamento), per cui il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile. Eccepiva pertanto la tardività delle contestazioni eccepite ex adverso, relative alla quantificazione dei consumi, all'omesso servizio delle acque reflue, al funzionamento del contatore, alle letture effettuate e alla fatturazione. All'uopo rilevava, che sugli atti prodromici all'atto impugnato, si era formato il giudicato per difetto di impugnativa nei termini;
dunque che dalla mancata proposizione della opposizione derivava la irretrattabilità del credito. Contestava altresì l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito, opposta dal ricorrente, giacché non formulata in modo chiaro e preciso e, in ogni caso non decorso il termine quinquennale. A tale scopo rilevava che nel caso de quo il ricorrente si era limitato a richiedere, la nullità per prescrizione senza indicare le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua pretesa né tantomeno il termine iniziale e finale utile al calcolo. In ogni caso argomentava che il dies a quo dal quale far partire la prescrizione corrisponde al giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, a corroborare tale assunto richiamava la pronuncia della Suprema Corte n. 6966 del 20.03.2018. Dunque, rilevava che nel caso di cui si tratta, il credito non fosse prescritto, poiché prima della scadenza del termine di pagamento l'ente creditore non poteva far valere il relativo diritto, come deducibile dalla notifica del sollecito intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la prescrizione quinquennale, legittimando diritto alla riscossione del canone idrico. In merito alla sollevata eccezione di prescrizione per mero scrupolo difensivo rappresentava la sospensione intervenuta in base all'art.67 del Decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Specificamente riportava: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello”. Nel caso de quo evidenziava che, a fronte delle fatture e del sollecito di pagamento emesse dall'ente per le annualità 2012/2013/2014 e dal concessionario con la notifica dell'atto impugnato, il termine di prescrizione era stato correttamente interrotto, pertanto insisteva per il rigetto della eccezione di prescrizione. Riguardo le eccezioni relative mancata prova del regolare funzionamento del contatore-la tardività della fatturazione- e i consumi rilevati, l'ente riscossore ribadiva essere attività dell'ente impositore e non rientrare nelle competenze del concessionario, né dover essere contenute nell'atto impugnato quale atto di riscossione ordinaria. Eccepiva l'inammissibilità e la tardività delle contestazioni sulla regolarità formale dell'atto impugnato ex art. 617 cpc, rilevando la mancanza del visto di esecutorietà dell'atto, si può esperire solo attraverso opposizione ex art. 617 cpc, assoggettata al termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto, termine che eccepiva spirato nel caso di specie. Da ultimo resisteva alla richiesta di sospensione cautelare dell'atto impugnato e concludeva: In via preliminare -Rigettare la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito -Dichiarare comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa;
- Rigettare la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario. Con ogni più ampia riserva di precisare le proprie eccezioni in ragione delle difese di controparte e di depositare ulteriori documenti e/o richiedere nuovi mezzi istruttori entro i termini di legge. Si costituiva altresì il in persona del suo legale rapp.te p.t, Controparte_3 come sopra rapp.to e difeso, il quale impugnava e contestava in toto l'atto di citazione, unitamente alla documentazione richiamata ed allegata alla produzione di parte attrice, poiché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
ed insisteva per il suo rigetto. In primis eccepiva inammissibili ex art. 617 c.p.c, le contestazioni in ordine ai presunti vizi formali dei ruoli e delle relative cartelle esattoriali in quanto le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo non essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo. In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza delle deduzioni avverse relative alla prescrizione del diritto di credito, all'uopo il rilevava di Controparte_3 aver notificato al Condominio ricorrente le seguenti messe in mora: - costituzione in mora inviata tramite raccomandata a.r. CRS01D271117002428AR del 22/12/2017, regolarmente ricevuta (docc. n° 2 e 2 bis); - costituzione in mora inviata tramite raccomandata a.r. del 27/09/2019, regolarmente ricevuta.
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Contestava in ogni caso che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di proventi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, la cui disciplina, perciò, è soggetta alle comuni regole civilistiche, e dunque soggetto alla prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando lo stesso una prestazione periodica dipendente da una "causa debendi" a carattere continuativo. Tuttavia, contestava in ogni caso non potersi accogliere la sollevata eccezione di controparte, rilevandone l'estrema genericità. Eccepiva l'assoluta infondatezza della contestazione relativa all'erroneità dei conteggi dei consumi sarebbero errati, all'uopo si riportava al principio giuridico che sancisce che nell'ambito della fornitura idrica, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, viene normalmente accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte a consumi abnormi e alla conseguente pretesa creditoria del fornitore è l'utente che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile. (Cass. civ. sez. III ord. 19 gennaio 2021 n. 836). Ciò posto, in ogni caso, eccepiva che il misuratore del risultava funzionante e correttamente installato. Parte_1
Aggiungeva inoltre che il Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile (approvato con Delibera del C.S. n° 135 del 04/06/2019), all'art. 13, comma 9 (doc. n° 4), statuisce che: “In caso di mancata lettura del contatore, l CP_6 fattura come consumo una media dei consumi storici registrati dall'utenza, salvo conguaglio”. Pertanto, relativamente al tema oggetto di indagine, evidenziava che - proprio in considerazione della circostanza che il Controparte_3 aveva approvato un regolamento di distribuzione in conformità alle norme che disciplinano la distribuzione dell'acqua potabile, che in quanto servizio pubblico, emesse dal nell'esercizio della potestà regolamentare CP_3 attribuita all'ente territoriale. Circa le doglianze, aventi ad oggetto attività ed atti relativi alla riscossione del credito, il eccepiva le stesse di esclusiva competenza del convenuto CP_3 agente della riscossione Da ultimo, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione precisava che sul punto non vi era necessità di provvedere atteso che la procedura si era estinta per intervenuta revoca dell'atto di pignoramento da parte del Concessionario. In ogni caso argomentava circa l'infondatezza dei presupposti. Concludeva, chiedendo : rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge;
rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 15.11.24, il precedente G.E. disponeva trasmettersi gli atti al Presidente Coordinatore dell'Area Civile ai fini dell'eventuale assegnazione del presente procedimento alla 2 a Sezione Civile. Assegnato il presente giudizio con provvedimento del n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
06.12.22 alla scrivente giudicante, disposta la trattazione scritta veniva fissata per la prosecuzione del procedimento in epigrafe indicato l'udienza del 03.04.2023. Indi, all'udienza cartolare del 26.9.24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c 2.Questioni Preliminari.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_7
Invero, costituisce principio unanimemente condiviso quello in base al quale il contribuente, nell'agire in giudizio, come nel caso in esame, può farlo indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. Ed invero, posto che la legittimazione passiva spetta al primo e non già al concessionario, questo - in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva - ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633 -01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata). Va evidenziato che, secondo il prevalente e qui condiviso orientamento giurisprudenziale, “allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo, e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa P.A. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 1999, n. 7179; nello stesso senso, di recente, cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9989, secondo cui “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”). 3.Nel merito Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di Parte_1 accertamento negativo del credito di cui agli avvisi di accertamento esecutivi per consumi idrici. Al riguardo la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimi, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". Il , in particolare, ha eccepito la prescrizione quinquennale del Parte_1 credito. Per quanto concerne la prescrizione quinquennale, si rileva che per giurisprudenza consolidata quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ. sez. 2 del 21.06.2009 n. 6209). Ai sensi dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ai sensi degli artt. 2943 e 2944 cc il termine può essere interrotto dal titolare del credito con la notificazione di atto introduttivo del giudizio o con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, ovvero dal medesimo, con riconoscimento del diritto. Giova ricordare che, come sancito dalla corte di legittimità a Sezioni Unite, l'eccezione di interruzione del termine di prescrizione è una
contro
-eccezione non assimilabile all'eccezione di prescrizione, che è un'eccezione propria o in senso stretto: la
contro
-eccezione di interruzione del termine di prescrizione, di contro, è un'eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo purché il fatto interruttivo sia stato dedotto e provato nel rispetto dei termini delle preclusioni assertive ed istruttorie: '..l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sul-la base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti..' (Cass. civ. SS.UU. n. 25661 del 27.07.2005; conf.: Cass. civ. sez. L n. 9053 del 16.04.2007; Cass. civ. sez. L n. 16542 del 14.07.201; Cass. civ. sez. L n. 9226 del 13.04.2018).
n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
Il Tribunale osserva che il credito dedotto in giudizio è relativo a corrispettivi per contratto di somministrazione di acqua con erogazione continuativa e con pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, come si ricava dalle fatture stesse, onde il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cc, come è del resto pacifico tra le parti.
Nel caso della riscossione delle fatture di acqua, luce e gas la prescrizione applicabile è sempre stata quinquennale (breve), ma dal 1° gennaio 2020 è stata ridotta a due anni, ma solo per i gestori ritardatari nell'emissione della fatturazione, che in tal caso perdono il diritto alla riscossione degli importi antecedenti agli ultimi due anni, per effetto della legge n. 205/2017 articolo 1 commi da 4 a 10 (legge di bilancio 2018). Il meccanismo della prescrizione breve si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, per entrate tributarie ed extratributarie (Corte di Cassazione Sezioni Unite – sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Orbene, nel caso di specie le fatture azionate sono scadenti dal 2012 al 2016 e per il credito portato da ciascuna fattura il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza. L'unico valido atto interruttivo della prescrizione, oltre all'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnazione è rappresentato dall'atto di costituzione in mora recapitato al tramite Parte_1 raccomandata a.r. del 27/09/2019 (cfr. doc2 e 2 bis produzione CP_3
[...]
Ora, fissato in quello quinquennale il termine di prescrizione del credito qui oggetto di esame (ex art. 2948, n. 3, c.c.), si ricava agevolmente che risultano certamente prescritti i canoni maturati per le annualità 2012 e 2013, per intero, e per l'annualità 2014 sino al mese di settembre;
ed invero, i detti canoni risultavano già prescritti al momento della notificazione del sollecito di pagamento recapitato all'attore in data 27/09/2019 (il quale risulta aver interrotto la prescrizione dei soli canoni di locazione risalenti ai cinque anni addietro e, dunque, tutt'al più sino al settembre dell'anno 2014). L'ulteriore atto interruttivo della prescrizione va rinvenuto direttamente nello stesso avviso di accertamento qui oggetto di impugnazione, risalente al 05/11/2021 (e di cui parte attrice non ha mai contestato, ma anzi sostanzialmente confermato, l'avvenuta notificazione nei propri confronti). Restano, dunque, “scoperti” i canoni maturati per le annualità 2012 e 2013, per l'intero, nonché 2014, ma per le mensilità precedenti al settembre, per i quali non risulta essere stato prodotto in atti alcun atto interruttivo della prescrizione risalente ad epoca antecedente allo spirare del termine quinquennale previsto per legge. In definitiva, dunque, dall'importo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato va detratta la somma corrispondente alla parte del credito soggetta a prescrizione, con la conseguenza che l'importo effettivamente dovuto da parte attrice alle convenute, per le causali innanzi indicate, ammonta al n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
credito portato dalle Fatture. 16752 del 22/10/2014 scadente 21/11/2014. - Anno 2014 Fattura 20141102687 del 26/7/2016 scadente 30/9/2016 ed è quindi pari ad € 9.151,96. Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati all'attore. In particolare, il sul punto, ha Controparte_8 lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione. Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che quello di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di con-trollo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Nel caso di specie l'attore, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza intestata all'attore. Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nelle fatture prodotte agli atti (cfr. produzione
. Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la Controparte_3 suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero,
n.12915/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 11 N. 12915/2021 R.G.A.C.
anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha formulato contestazioni specifiche. Spese di Lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea, sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà va posta a carico delle soccombenti e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55 tenuto conto del valore effettivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 12915/2021, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la somma oggetto della intimazione di pagamento indicata nell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione in complessivi euro 9.151,96, oltre spese di notifica, interessi, sino alla data di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato, nonché i successivi interessi scaduti e scadere, dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento medesimo e sino all'effettivo soddisfo, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.;
2-per l'effetto, accerta la debenza da parte del in Parte_1 persona dell'Amm.re p.t., in favore dei convenuti, e Controparte_9
(nelle rispettive qualità di concessionario alla riscossione e Controparte_3 di ente impositore), delle somme innanzi indicate;
3 - Compensa per metà le spese di lite;
4- Condanna la e il in persona del l.r.p.t. in CP_3 Controparte_3 solido fra loro al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del (C.F. ), che liquida in euro Parte_1 P.IVA_1
130, 00 per spese vive ed euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Gaetano Bottigliero dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 14/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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