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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1132/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
CF: , con sede in Milano, v. Guido da Velate, 9, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli Parte_2 del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.3.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Pandino (CR),
[...] fraz. Gradella, via Maggiore, 3oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 16 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non Controparte_1 comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte
Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 16 giugno 2025 a CP_1
, ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa
[...] come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta che- con contratto regolarmente registrato in data 18.12.2024 al n. 000285 serie 3T (doc. 001), concedeva in locazione ad uso deposito a Parte_1 CP_1
l'unità immobiliare sita in Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, censita al Catasto
[...]
Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5, p.lla 82, sub. 502 cat. C ad un canone annuo in € 2.760,00, da corrispondersi in 4 rate mensili anticipate pari ad € 690,00 e soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT.
Parte intimante lamentava che il conduttore si era reso inadempiente al pagamento delle fatture n.
112/2024 e n. 12/2025 per complessivi € 1.380,00
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”. Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de Controparte_1 quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate in complessive €. 1.581,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie Parte_1
e spese vive pari ad euro 284,18.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso deposito regolarmente registrato in data 18.12.2024 al n. 000285 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in
Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Pandino (CR), Controparte_1 fraz. Gradella, via Maggiore n.3, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in complessive €. 1.581,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 284,18.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.T di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1132/2025 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
CF: , con sede in Milano, v. Guido da Velate, 9, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli Parte_2 del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 8 settembre 2025 sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto che si richiamano integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.3.2025, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Pandino (CR),
[...] fraz. Gradella, via Maggiore, 3oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 16 giugno 2025 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore non Controparte_1 comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte
Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, disponeva a cura di parte intimante la notifica del suesposto provvedimento al convenuto contumace.
All'udienza fissata per il giorno 8 settembre 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 16 giugno 2025 a CP_1
, ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione, all'udienza odierna decideva la causa
[...] come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta che- con contratto regolarmente registrato in data 18.12.2024 al n. 000285 serie 3T (doc. 001), concedeva in locazione ad uso deposito a Parte_1 CP_1
l'unità immobiliare sita in Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, censita al Catasto
[...]
Fabbricati del predetto Comune al Fg. 5, p.lla 82, sub. 502 cat. C ad un canone annuo in € 2.760,00, da corrispondersi in 4 rate mensili anticipate pari ad € 690,00 e soggetto a rivalutazione annuale
ISTAT.
Parte intimante lamentava che il conduttore si era reso inadempiente al pagamento delle fatture n.
112/2024 e n. 12/2025 per complessivi € 1.380,00
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto. Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo - costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3,
Sentenza n. 6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n.
13674 del 13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”. Accertato il grave inadempimento contrattuale di il contratto di locazione de Controparte_1 quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17.
Data la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 di liquidate in complessive €. 1.581,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie Parte_1
e spese vive pari ad euro 284,18.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso deposito regolarmente registrato in data 18.12.2024 al n. 000285 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in
Pandino (CR), fraz. Gradella, via Maggiore n. 3, per fatto e colpa del conduttore,
condanna all'immediato del rilascio dell'immobile sito in Pandino (CR), Controparte_1 fraz. Gradella, via Maggiore n.3, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 30 settembre 2025 ore 17,
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in complessive €. 1.581,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie e spese vive pari ad euro 284,18.
Cremona, 8 settembre 2025
Il G.O.T
Tiziana Lucini Paioni