Articolo 1108 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1108.
(Complotto contro il comandante).

I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni.

Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione fino a un anno.

Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta' di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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