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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5173/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Milena Ruffini
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Prefetto in carica rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5173/2020 1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame. in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutorietà dell'atto impugnato od adottare le misure cautelari ritenute più idonee, nel caso di specie, ad assicurare interinalmente gli effetti della emananda pronuncia;
nel merito riformare l'impugnata ordinanza ed emettere ogni conseguente statuizione atta ad assicurare all'Appellante il riconoscimento dello status civitatis e
l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso”.
Per gli appellati:
“Tutto ciò premesso, le amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese, chiedono che Ill.ma Corte d'Appello adita voglia in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Rigettare l'avverso appello e confermare l'ordinanza impugnata, in quanto infondato, con vittoria di spese”.
Il Sostituto procuratore generale ha richiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, cittadina marocchina nata a [...] il [...], adiva il Parte_1
Tribunale di Varese nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., proponendo ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii ex art. 5 della L.
91/1992.
Si costituivano in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_2
che eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente per la causa il Tribunale di Roma.
riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
che rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza (con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 1174/2020 del 12.8.2020), stante il dettato dell'art. 6 co.1 lett. b della L. n. 91/1992 (secondo cui “Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: … b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
r.g. n. 5173/2020 2 preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia”) e rilevando quale elemento ostativo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 17/05 G.I.P. Tribunale di Varese a fronte dell'imputazione a carico della del reato di cui all'art. 648 c.p., Pt_1
ritenendo gli effetti giuridici della sentenza di patteggiamento del tutto equiparabili a quelli della sentenza di condanna.
L'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza di rigetto, lamentando l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto automaticamente applicabile al caso di specie l'art. 6 della L. n. 91/1992, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non possa essere equiparata ad una sentenza di condanna, facendovi difetto l'accertamento della responsabilità penale ed un giudizio di colpevolezza dell'imputato. A detta dell'appellante, inoltre, né
l'amministrazione né il giudice di prime cure avrebbero svolto una opportuna ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di elementi che potessero giustificare la concessione della cittadinanza italiana, considerati la particolare tenuità del fatto e il ridotto disvalore sociale, confermati dall'entità della pena (mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 270,00 di multa), dall'incensuratezza dell'interessata e dalla buona condotta tenuta in maniera continuativa dalla stessa. Neppure sarebbe stata tenuta in considerazione la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p. e 683 c.p.p. ottenuta dall'appellante in data 12.01.2016 dal Tribunale di Sorveglianza di
Milano e che, estinguendo gli effetti penali della condanna, avrebbe determinato il venir meno di qualsiasi elemento ostativo all'acquisizione del nuovo status civitatis.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 CP_2
che hanno richiesto il rigetto dell'appello, deducendo che l'elemento
[...]
ostativo di cui all'art. 6 della L. 91/1992 operi automaticamente in seguito al mero accertamento dell'esistenza di condanne penali e che, nel corso del giudizio di primo grado, risultava che l'odierna appellante avesse solo presentato l'istanza di riabilitazione, ma nessun provvedimento di riabilitazione era stato versato in atti, con la conseguenza che la prova della concessione della r.g. n. 5173/2020 3 riabilitazione in grado d'appello sarebbe da considerarsi inammissibile in quanto intempestiva.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sebbene l'art. 6 della L. 91/1992 non lasci spazio a margini di valutazione circa la natura e la gravità del reato, il tempo della sua commissione e la mancanza di altre condotte penalmente rilevanti ascrivibili al soggetto, essendo irrilevanti le allegazioni dell'appellante sul punto, assume rilievo dirimente il dato normativo dell'art. 445 c.p.p., che al co. 1-bis proclama l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi. È questa una diretta conseguenza del carattere negoziale dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - in cui l'oggetto dell'accordo sono esclusivamente la qualificazione normativa del fatto addebitato all'imputato, la pena da irrogarsi e le sorti del procedimento – il quale, non sostanziandosi in un giudizio di colpevolezza né in un'ammissione di responsabilità, impedisce che la sentenza di patteggiamento possa dispiegare effetti al di fuori dell'ambito della giurisdizione penale.
In tal senso si è di recente pronunciata la Suprema Corte (ordinanza n.
34992/2023 Prima Sezione Civile), che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444
c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna”. Nella pronuncia appena richiamata, che fa seguito ad altro più risalente precedente di legittimità dello stesso tenore (Cass. n. 24312/2007), si sottolinea che ancor prima della recente novella dell'art. 445 c.p.p. ad opera del D.L.vo 150/2022, che ha a chiare lettere escluso l'efficacia extrapenale della sentenza di applicazione concordata della pena, quest'ultima “non poteva considerarsi affermazione di responsabilità, né la sua autorità poteva essere invocata in via diretta nei giudizi civili o amministrativi, pur se
r.g. n. 5173/2020 4 era consentito valutarla come elemento di fatto, indicativa di alcune circostanze che potevano orientare il giudice civile a ritenere provata la responsabilità”
Conducono, dunque, ad escludere dal campo di applicazione dell'art. 6 legge n. 91/1992 la sentenza di applicazione concordata della pena sia il criterio di interpretazione letterale della norma, che è di stretta interpretazione ponendo eccezioni e limitazioni e che fa espresso riferimento alla sentenza di condanna, sia il criterio di interpretazione logico sistematica, essendo la ratio legis della previsione “individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente” e che necessariamente
“presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta” (così, Cass. n. 34992/2023 cit.).
Per le suesposte considerazioni, non è dato ravvisare alcuno degli elementi ostativi all'attribuzione dello status civitatis italiano prospettati dall'art. 6 della
L. 91/1992 e, in applicazione dell'art. 5 della suddetta legge, essendo provato il legame di coniugio tra e il cittadino italiano e Parte_1 Persona_1
risultando altresì accertato che l'odierna appellante risieda nel territorio italiano da oltre due anni, a deve essere riconosciuta la cittadinanza Parte_1
italiana.
L'appello, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La condanna alle spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma dell'ordinanza appellata, così provvede:
1) accoglie l'appello e dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1
2) ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza di , Parte_1
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
r.g. n. 5173/2020 5 3) condanna in solido il e la a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 Parte_1
per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5173/2020 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.10.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Milena Ruffini
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Prefetto in carica rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5173/2020 1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame. in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia e dell'esecutorietà dell'atto impugnato od adottare le misure cautelari ritenute più idonee, nel caso di specie, ad assicurare interinalmente gli effetti della emananda pronuncia;
nel merito riformare l'impugnata ordinanza ed emettere ogni conseguente statuizione atta ad assicurare all'Appellante il riconoscimento dello status civitatis e
l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso”.
Per gli appellati:
“Tutto ciò premesso, le amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese, chiedono che Ill.ma Corte d'Appello adita voglia in accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Rigettare l'avverso appello e confermare l'ordinanza impugnata, in quanto infondato, con vittoria di spese”.
Il Sostituto procuratore generale ha richiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
, cittadina marocchina nata a [...] il [...], adiva il Parte_1
Tribunale di Varese nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., proponendo ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii ex art. 5 della L.
91/1992.
Si costituivano in giudizio il e la , Controparte_1 Controparte_2
che eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente per la causa il Tribunale di Roma.
riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
che rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza (con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 1174/2020 del 12.8.2020), stante il dettato dell'art. 6 co.1 lett. b della L. n. 91/1992 (secondo cui “Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: … b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
r.g. n. 5173/2020 2 preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia”) e rilevando quale elemento ostativo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 17/05 G.I.P. Tribunale di Varese a fronte dell'imputazione a carico della del reato di cui all'art. 648 c.p., Pt_1
ritenendo gli effetti giuridici della sentenza di patteggiamento del tutto equiparabili a quelli della sentenza di condanna.
L'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza di rigetto, lamentando l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto automaticamente applicabile al caso di specie l'art. 6 della L. n. 91/1992, sostenendo che la sentenza di patteggiamento non possa essere equiparata ad una sentenza di condanna, facendovi difetto l'accertamento della responsabilità penale ed un giudizio di colpevolezza dell'imputato. A detta dell'appellante, inoltre, né
l'amministrazione né il giudice di prime cure avrebbero svolto una opportuna ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di elementi che potessero giustificare la concessione della cittadinanza italiana, considerati la particolare tenuità del fatto e il ridotto disvalore sociale, confermati dall'entità della pena (mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 270,00 di multa), dall'incensuratezza dell'interessata e dalla buona condotta tenuta in maniera continuativa dalla stessa. Neppure sarebbe stata tenuta in considerazione la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p. e 683 c.p.p. ottenuta dall'appellante in data 12.01.2016 dal Tribunale di Sorveglianza di
Milano e che, estinguendo gli effetti penali della condanna, avrebbe determinato il venir meno di qualsiasi elemento ostativo all'acquisizione del nuovo status civitatis.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 CP_2
che hanno richiesto il rigetto dell'appello, deducendo che l'elemento
[...]
ostativo di cui all'art. 6 della L. 91/1992 operi automaticamente in seguito al mero accertamento dell'esistenza di condanne penali e che, nel corso del giudizio di primo grado, risultava che l'odierna appellante avesse solo presentato l'istanza di riabilitazione, ma nessun provvedimento di riabilitazione era stato versato in atti, con la conseguenza che la prova della concessione della r.g. n. 5173/2020 3 riabilitazione in grado d'appello sarebbe da considerarsi inammissibile in quanto intempestiva.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sebbene l'art. 6 della L. 91/1992 non lasci spazio a margini di valutazione circa la natura e la gravità del reato, il tempo della sua commissione e la mancanza di altre condotte penalmente rilevanti ascrivibili al soggetto, essendo irrilevanti le allegazioni dell'appellante sul punto, assume rilievo dirimente il dato normativo dell'art. 445 c.p.p., che al co. 1-bis proclama l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili e amministrativi. È questa una diretta conseguenza del carattere negoziale dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - in cui l'oggetto dell'accordo sono esclusivamente la qualificazione normativa del fatto addebitato all'imputato, la pena da irrogarsi e le sorti del procedimento – il quale, non sostanziandosi in un giudizio di colpevolezza né in un'ammissione di responsabilità, impedisce che la sentenza di patteggiamento possa dispiegare effetti al di fuori dell'ambito della giurisdizione penale.
In tal senso si è di recente pronunciata la Suprema Corte (ordinanza n.
34992/2023 Prima Sezione Civile), che ha affermato il seguente principio di diritto: “L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444
c.p.p. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna”. Nella pronuncia appena richiamata, che fa seguito ad altro più risalente precedente di legittimità dello stesso tenore (Cass. n. 24312/2007), si sottolinea che ancor prima della recente novella dell'art. 445 c.p.p. ad opera del D.L.vo 150/2022, che ha a chiare lettere escluso l'efficacia extrapenale della sentenza di applicazione concordata della pena, quest'ultima “non poteva considerarsi affermazione di responsabilità, né la sua autorità poteva essere invocata in via diretta nei giudizi civili o amministrativi, pur se
r.g. n. 5173/2020 4 era consentito valutarla come elemento di fatto, indicativa di alcune circostanze che potevano orientare il giudice civile a ritenere provata la responsabilità”
Conducono, dunque, ad escludere dal campo di applicazione dell'art. 6 legge n. 91/1992 la sentenza di applicazione concordata della pena sia il criterio di interpretazione letterale della norma, che è di stretta interpretazione ponendo eccezioni e limitazioni e che fa espresso riferimento alla sentenza di condanna, sia il criterio di interpretazione logico sistematica, essendo la ratio legis della previsione “individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente” e che necessariamente
“presuppone la affermazione di responsabilità per il fatto reato, ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione della pena su richiesta” (così, Cass. n. 34992/2023 cit.).
Per le suesposte considerazioni, non è dato ravvisare alcuno degli elementi ostativi all'attribuzione dello status civitatis italiano prospettati dall'art. 6 della
L. 91/1992 e, in applicazione dell'art. 5 della suddetta legge, essendo provato il legame di coniugio tra e il cittadino italiano e Parte_1 Persona_1
risultando altresì accertato che l'odierna appellante risieda nel territorio italiano da oltre due anni, a deve essere riconosciuta la cittadinanza Parte_1
italiana.
L'appello, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
La condanna alle spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma dell'ordinanza appellata, così provvede:
1) accoglie l'appello e dichiara che è cittadina italiana;
Parte_1
2) ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza di , Parte_1
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
r.g. n. 5173/2020 5 3) condanna in solido il e la a Controparte_1 Controparte_2
rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 Parte_1
per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5173/2020 6