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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2025 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TA EI
e
, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NC NE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nascevano, in data 31.3.2013, i figli e , Persona_1 Per_2 rilevata l'interruzione della convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione dei minori già disposta con provvedimento del Tribunale di Livorno del 7.6.2022 (procedimento n. 795/2022 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti essendo medio tempore mutate le condizioni di carattere patrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data
1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Parte_1 CP_1 chiedevano disciplinare l'affidamento dei figli minori, le modalità dei
[...] rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nel precedente accordo.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse dei figli l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del precedente accordo, come già omologato con Decreto del Tribunale di Livorno n. cronol. 3640/2022 del 7/6/2022
(procedimento n. 795/2022 V.G.) così dispone:
1) Affida i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Le modalità di visita vengono così previste:
Nella prima settimana il padre terrà con sé i figli dalla domenica alle 17.30 fino alla mattina di martedì quando li porterà a scuola e li riprenderà il venerdì alle
16 fino alla domenica alle 17.30; la settimana successiva il padre starà con i figli dal mercoledì alle 16 fino alla mattina del venerdì. Le vacanze natalizie e pasquali verranno equamente divise tra i genitori e i figli trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua, alternandosi di anno in anno tra i genitori.
2) Il padre verserà alla madre, entro il giorno venti di ogni mese, la somma di
430,00 mensili, così rivalutata secondo l'indice ISTAT per il presente anno, somma quindi che verrà rivalutata solo a decorrere dal prossimo anno sempre sulla base degli indici ISTAT
- che, unitamente a questa, verserà in rate mensili di € 70,00 ciascuna, il rimanente dell'arretrato-per la rivalutazione del capitale- pari ad € 280,00 a partire dal settembre 2025 e fino alla concorrenza della suddetta somma;
- che l'assegno unico, o comunque dicasi qualsiasi assegno, a sostegno dei minori, erogato da enti pubblici, sarà riscosso interamente dal padre
- Il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche richiamandosi per la loro individuazione a quelle indicate nelle linee guida del CNF.
Si specifica inoltre che, oltre al contributo mensile per il mantenimento dei figli, sarà attribuito dal sig. alla sig.ra la metà del costo delle CP_1 Pt_1 spese di vestiario per capi di abbigliamento invernali ed estivi occorrenti per i
2 figli e per l'acquisto delle calzature, nonché per le spese di cancelleria e i libri scolastici, previa esibizione dei giustificativi del pagamento.
I figli verranno fiscalmente posti a carico dei genitori al 50%
3) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TA AR Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2025 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TA EI
e
, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
NC NE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nascevano, in data 31.3.2013, i figli e , Persona_1 Per_2 rilevata l'interruzione della convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione dei minori già disposta con provvedimento del Tribunale di Livorno del 7.6.2022 (procedimento n. 795/2022 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti essendo medio tempore mutate le condizioni di carattere patrimoniale, con ricorso congiunto depositato in data
1.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Parte_1 CP_1 chiedevano disciplinare l'affidamento dei figli minori, le modalità dei
[...] rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nel precedente accordo.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse dei figli l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del precedente accordo, come già omologato con Decreto del Tribunale di Livorno n. cronol. 3640/2022 del 7/6/2022
(procedimento n. 795/2022 V.G.) così dispone:
1) Affida i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Le modalità di visita vengono così previste:
Nella prima settimana il padre terrà con sé i figli dalla domenica alle 17.30 fino alla mattina di martedì quando li porterà a scuola e li riprenderà il venerdì alle
16 fino alla domenica alle 17.30; la settimana successiva il padre starà con i figli dal mercoledì alle 16 fino alla mattina del venerdì. Le vacanze natalizie e pasquali verranno equamente divise tra i genitori e i figli trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua, alternandosi di anno in anno tra i genitori.
2) Il padre verserà alla madre, entro il giorno venti di ogni mese, la somma di
430,00 mensili, così rivalutata secondo l'indice ISTAT per il presente anno, somma quindi che verrà rivalutata solo a decorrere dal prossimo anno sempre sulla base degli indici ISTAT
- che, unitamente a questa, verserà in rate mensili di € 70,00 ciascuna, il rimanente dell'arretrato-per la rivalutazione del capitale- pari ad € 280,00 a partire dal settembre 2025 e fino alla concorrenza della suddetta somma;
- che l'assegno unico, o comunque dicasi qualsiasi assegno, a sostegno dei minori, erogato da enti pubblici, sarà riscosso interamente dal padre
- Il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche richiamandosi per la loro individuazione a quelle indicate nelle linee guida del CNF.
Si specifica inoltre che, oltre al contributo mensile per il mantenimento dei figli, sarà attribuito dal sig. alla sig.ra la metà del costo delle CP_1 Pt_1 spese di vestiario per capi di abbigliamento invernali ed estivi occorrenti per i
2 figli e per l'acquisto delle calzature, nonché per le spese di cancelleria e i libri scolastici, previa esibizione dei giustificativi del pagamento.
I figli verranno fiscalmente posti a carico dei genitori al 50%
3) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TA AR)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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