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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11628 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data Parte_1
25/06/1998 (Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate sostituzione dell'udienza del 28.04.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 23.09.2023.,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore Parte_1
di Palermo del 12.08.2023, notificato all'interessata in data 25.08.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata alla già menzionata Questura, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere una cittadina russa che, a causa CP_1
dei noti eventi bellici, ha fatto ingresso in Italia il 29.10.2022 unitamente al marito,
(nato in [...] il [...]), richiedente protezione internazionale, ed Parte_2
alla figlia minore, (nata in [...] il [...]); di avere una stabile Persona_1
situazione alloggiativa, di non svolgere alcuna attività e di non conoscere la lingua italiana.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , con memoria depositata il 14.02.2024 e ha chiesto “dichiarare CP_1
l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto
e diritto”.
3. Scaduto il termine del 28.04.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
2 violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame, deve premettersi che la ricorrente deduce di avere presentato domanda al Questore di Palermo finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 21.12.2022, mentre, dagli atti della Questura depositatati in giudizio, è dato leggere che la ricorrente ha presentato l'istanza in questione in data 11.04.2023; ciò posto, deve rilevarsi che la questione appena esposta non è dirimente, né ostativa ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente, giacché ritiene il Collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19, continuano, comunque, ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va, dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di Cassazione, evidenziata la necessità di
«valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero»
(Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poiché «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti
3 fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze processuali, può dunque ritenersi che la ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe.
E difatti, è documentalmente comprovato che il marito della ricorrente, Parte_2
nato in [...] il [...] (vedasi certificato di matrimonio in atti), ha ottenuto, in data 21.02.2024, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra da parte della Commissione territoriale di (cfr. CP_1 allegato depositato dalla ricorrente il 03.06.2024) e che allo stesso, in data 04.10.2024, è stato rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per “asilo”, valido CP_1
sino al 29.02.2029 (cfr. allegato depositato dalla ricorrente il 10.04.2025 e il 28.04.2025).
In ragione di ciò, tenuto conto della documentazione prodotta e della presenza in Italia dell'intero nucleo familiare della ricorrente, composto anche da una figlia minore, si rileva, invero, come il rimpatrio della ricorrente comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare integrato nel contesto sociale italiano, con un vulnus al diritto di cui all'art. 8 della CEDU, la cui vincolatività è riconosciuta esplicitamente dall'art. 19 TUI, nella formulazione vigente al momento della domanda di protezione internazionale, costituendo l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di vita familiare di cui all'art. 8 CEDU va inteso come diritto di vivere insieme cosicché i legami familiari abbiano un normale sviluppo e i membri della famiglia possano godere della compagnia reciproca. (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, causa Zhou c/ Italia,
21 gennaio 2014; ex multis Cass. Civ. Sez. I. n. 23720/2020; Cass. Civ. Sez. II, n.
23834/2021).
4 A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese dal mese di ottobre 2022, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo, in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale, in ragione degli attuali eventi bellici.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Alla luce alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento della ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendone i relativi presupposti.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzata, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 11/06/2025.
5 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est. rel) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11628 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nata nella FEDERAZIONE RUSSA in data Parte_1
25/06/1998 (Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate sostituzione dell'udienza del 28.04.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 23.09.2023.,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore Parte_1
di Palermo del 12.08.2023, notificato all'interessata in data 25.08.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata alla già menzionata Questura, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, la ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere una cittadina russa che, a causa CP_1
dei noti eventi bellici, ha fatto ingresso in Italia il 29.10.2022 unitamente al marito,
(nato in [...] il [...]), richiedente protezione internazionale, ed Parte_2
alla figlia minore, (nata in [...] il [...]); di avere una stabile Persona_1
situazione alloggiativa, di non svolgere alcuna attività e di non conoscere la lingua italiana.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , con memoria depositata il 14.02.2024 e ha chiesto “dichiarare CP_1
l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto
e diritto”.
3. Scaduto il termine del 28.04.2025, fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
2 violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame, deve premettersi che la ricorrente deduce di avere presentato domanda al Questore di Palermo finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in data 21.12.2022, mentre, dagli atti della Questura depositatati in giudizio, è dato leggere che la ricorrente ha presentato l'istanza in questione in data 11.04.2023; ciò posto, deve rilevarsi che la questione appena esposta non è dirimente, né ostativa ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata dalla ricorrente, giacché ritiene il Collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19, continuano, comunque, ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va, dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di Cassazione, evidenziata la necessità di
«valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero»
(Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poiché «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti
3 fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze processuali, può dunque ritenersi che la ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe.
E difatti, è documentalmente comprovato che il marito della ricorrente, Parte_2
nato in [...] il [...] (vedasi certificato di matrimonio in atti), ha ottenuto, in data 21.02.2024, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra da parte della Commissione territoriale di (cfr. CP_1 allegato depositato dalla ricorrente il 03.06.2024) e che allo stesso, in data 04.10.2024, è stato rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per “asilo”, valido CP_1
sino al 29.02.2029 (cfr. allegato depositato dalla ricorrente il 10.04.2025 e il 28.04.2025).
In ragione di ciò, tenuto conto della documentazione prodotta e della presenza in Italia dell'intero nucleo familiare della ricorrente, composto anche da una figlia minore, si rileva, invero, come il rimpatrio della ricorrente comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare integrato nel contesto sociale italiano, con un vulnus al diritto di cui all'art. 8 della CEDU, la cui vincolatività è riconosciuta esplicitamente dall'art. 19 TUI, nella formulazione vigente al momento della domanda di protezione internazionale, costituendo l'unità familiare e l'esercizio delle funzioni genitoriali situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di vita familiare di cui all'art. 8 CEDU va inteso come diritto di vivere insieme cosicché i legami familiari abbiano un normale sviluppo e i membri della famiglia possano godere della compagnia reciproca. (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, causa Zhou c/ Italia,
21 gennaio 2014; ex multis Cass. Civ. Sez. I. n. 23720/2020; Cass. Civ. Sez. II, n.
23834/2021).
4 A ciò va aggiunto che la ricorrente manca dal proprio Paese dal mese di ottobre 2022, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo, in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale, in ragione degli attuali eventi bellici.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Alla luce alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento della ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendone i relativi presupposti.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , Parte_1 sopra meglio generalizzata, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 11/06/2025.
5 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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