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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 148/2022
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 28/03/2025 nelle quali si dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice in data 04/02/2025, ma si pone l'eccezione del pagamento rateale della somma ivi determinata;
rilevato che, invece, parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate il 31/03/2025, ha aderito alla proposta per come formulata da questo Giudice (non accettando la richiesta di rateizzazione avanzata da parte resistente); ritenuto che, pertanto, non si sia perfezionata l'adesione, da parte resistente, senza termini e condizioni, alla proposta conciliativa (avendovi aderito solo parte ricorrente); visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 148/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RICORRENTE -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
CONTRO
(C.F. ), titolare Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'omonima ditta individuale rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi
- RESISTENTE - avente ad oggetto: lavoro part time – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 08/07/2020 al 08/08/2021 con le mansioni di cameriere (livello V);
- che era stato formalmente assunto con contratto di lavoro part- time di 24 ore settimanali, ma, in realtà, aveva prestato la sua attività dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il martedì;
- che a causa di un infortunio era stato poi assente dal lavoro per malattia dal 07/10/2020 al 10/11/2020;
- che era stato retribuito come da buste paga prodotte;
- che nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo 2021 era stato collocato in cassa integrazione in deroga;
- che nei mesi di aprile e maggio 2021, pur godendo della cassa integrazione, era stato richiamato al lavoro tutte le domeniche e in tali giorni aveva prestato attività per 5 ore giornaliere;
in tale periodo non aveva percepito la retribuzione spettante per le ore comunque lavorate;
- che, infatti, nel mese di aprile 2021, la resistente aveva corrisposto al dipendente solo la somma di € 100,00 (a mezzo bonifico), nel mese di maggio 2021 la somma di € 101,00 e nel mese di giugno la somma di € 350,00; nulla gli era stato corrisposto nei mesi di luglio e agosto 2021; Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
- che dai conteggi redatti dalla CGIL di Catanzaro in base al CCNL di categoria (Turismo - Pubblici esercizi minori) egli risulta creditore della complessiva somma di € 10.031,20, così distinta: € 4.720,75 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
€ 85,12 per lavoro domenicale;
€ 363,56 per lavoro festivo;
€ 815,25 per indennità malattia a carico del datore di lavoro;
€ 932,47 per tredicesime mensilità; € 563,82 per permessi retribuiti non goduti;
€ 936,54 per quattordicesime mensilità; € 870,16 per ferie non godute;
€ 743,53 per trattamento di fine rapporto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia così statuire:
- accertare e dichiarare che egli ha prestato la sua attività, con contratto di lavoro part-time alle dipendenze di , dal Controparte_1 mese di luglio 2020 al mese di agosto 2021, con la qualifica di operaio di 5° livello;
- accertare e dichiarare che nonostante un contratto di 4 ore giornaliere egli ha lavorato mediamente per 6 ore al giorno, tutti i giorni (tranne il martedì) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e che nei mesi di aprile e maggio 2021 egli, pur collocato in cassa integrazione, ha lavorato tutte le domeniche per 5 ore al giorno;
- accertare e dichiarare che egli ha percepito la retribuzione riportata nelle buste paga nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e che lo stesso ha percepito € 100,00 nel mese di aprile
2021, € 101,00 nel mese di maggio 2021 ed € 350,00 nel mese di giugno 2021, mentre più nulla è stato pagato fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che egli non ha goduto, durante la malattia, dell'indennità posta a carico dell'azienda;
- accertare e dichiarare che egli è creditore di Controparte_1 della complessiva somma di € 10.031,20 (per le causali di cui sopra)
e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento di detta somma.
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto delle Controparte_1 avverse domande.
3. La domanda è solo parzialmente fondata nei termini che di seguito si specificano.
4. In ordine al lavoro c.d. supplementare asseritamente svolto dal ricorrente non è stata offerta quella rigorosa prova che la giurisprudenza richiede sul punto.
Il ricorrente ha infatti dedotto di essere stato assunto con un contratto part time per n. 24 ore settimanali, ma di aver in realtà lavorato, tutti i giorni, escluso il martedì, per 6 ore al giorno (dalle
18:00 alle 24:00) e, così, per un totale di 36 ore alla settimana (6 ore x 6 giorni = 36 ore).
Laddove però il lavoratore rivendichi il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare (ovvero prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito, ma comunque nei limiti dell'orario di lavoro ordinario), spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente pattuiti (ex multis, Cass. n. 9906/2015 secondo cui «è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi»; il principio, sebbene affermato con specifico riferimento al lavoro straordinario è applicabile, stante l'identità di ratio, anche al lavoro supplementare).
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida sancito dall'art. 2697 cod. civ., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario pattuito (o normale) quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il ricorrente non ha però assolto a tale onere probatorio nei termini di rigorosità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Il primo teste del ricorrente , sentito dal g.o.p. Testimone_1
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
di affiancamento all'udienza del 16/01/2024) ha riferito di conoscere i fatti di causa in quanto “molto spesso” accompagnava il ricorrente al lavoro e lo andava a riprendere.
Ha poi aggiunto: «Lavoravo solo di mattina con un contratto di lavoro part-time dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Andavo a prendere il ricorrente sul luogo di lavoro per le 17.30-18.00 circa».
Tale ultima affermazione mal si concilia, poi, con gli orari riferiti dal ricorrente, a dire del quale la sua attività lavorativa iniziava alle 18.00
(sicché non è verosimile che egli lo andasse a prendere “sul luogo di lavoro” alle 17.30-18.00).
4.2. Di analogo tenore e genericità è la dichiarazione resa dal secondo teste di parte ricorrente ( sentito dal Persona_1
g.o.p. di affiancamento all'udienza del 16/04/2024), il quale ha riferito di conoscere la circostanza (relativa all'orario di lavoro espletato dal ricorrente) in quanto “spesso” lo accompagnava e lo andava a prendere “in quanto siamo amici”.
4.3. Si tratta, anche in questo caso, di affermazioni generiche, atteso che l'avverbio “spesso” non è indicativo, in termini sufficientemente precisi, della quantità di volte in cui il ricorrente avrebbe osservato l'orario di lavoro da lui allegato.
In ogni caso, le testimonianze provengono da soggetti che non erano costantemente presenti sul luogo di lavoro, atteso che essi si sarebbero limitati ad accompagnare il ricorrente sul posto di lavoro e poi a riprenderlo (per un numero di volte non precisato), sicché - al di là della evidente scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali
- esse non provano che durante tutto l'arco orario (18.00-24.00) il ricorrente fosse sempre al lavoro.
5. Per quanto concerne il periodo di malattia (dal 07/10/2020 al
10/11/2020), nulla può essere posto a carico del datore di lavoro, stante il suo difetto di legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
Come è noto, i giorni di malattia (oltre il terzo) sono a carico dell' , non rilevando che il datore di lavoro provveda ad anticipare CP_2
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
le relative somme (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
663/1979 conv. in legge n. 33/1980).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che è incontroverso che l'indennità di malattia sia dovuta dall' e che essa viene CP_2 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non CP_2 spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del
2021).
Ne consegue che legittimato passivo, rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia, non è il datore di lavoro, ma l' (da ultimo, Cass. ord. n. 3076/2022). CP_2
6. Ciò posto, le uniche spettanze che devono essere riconosciute al ricorrente sono quelle ammesse dalla stessa parte resistente ovvero quelle inerenti alle mensilità di novembre e dicembre 2020 e parte del
TFR, per un importo complessivo pari ad € 955,00 (di cui € 301,00 per il mese di novembre 2020, € 280,00 per quello di dicembre 2020,
€ 374,00 quale residuo TFR).
7. Le spese di lite, previa compensazione per la metà in ragione della reciproca soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della somma risultata effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di € 955,00 in favore del ricorrente
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che, già compensate per la metà, si liquidano nella somma di € 59,25 per esborsi ed € 320,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7
Udienza del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 28/03/2025 nelle quali si dichiara di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice in data 04/02/2025, ma si pone l'eccezione del pagamento rateale della somma ivi determinata;
rilevato che, invece, parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate il 31/03/2025, ha aderito alla proposta per come formulata da questo Giudice (non accettando la richiesta di rateizzazione avanzata da parte resistente); ritenuto che, pertanto, non si sia perfezionata l'adesione, da parte resistente, senza termini e condizioni, alla proposta conciliativa (avendovi aderito solo parte ricorrente); visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 148/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Irene Rotella
- RICORRENTE -
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
CONTRO
(C.F. ), titolare Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'omonima ditta individuale rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi
- RESISTENTE - avente ad oggetto: lavoro part time – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 08/07/2020 al 08/08/2021 con le mansioni di cameriere (livello V);
- che era stato formalmente assunto con contratto di lavoro part- time di 24 ore settimanali, ma, in realtà, aveva prestato la sua attività dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il martedì;
- che a causa di un infortunio era stato poi assente dal lavoro per malattia dal 07/10/2020 al 10/11/2020;
- che era stato retribuito come da buste paga prodotte;
- che nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo 2021 era stato collocato in cassa integrazione in deroga;
- che nei mesi di aprile e maggio 2021, pur godendo della cassa integrazione, era stato richiamato al lavoro tutte le domeniche e in tali giorni aveva prestato attività per 5 ore giornaliere;
in tale periodo non aveva percepito la retribuzione spettante per le ore comunque lavorate;
- che, infatti, nel mese di aprile 2021, la resistente aveva corrisposto al dipendente solo la somma di € 100,00 (a mezzo bonifico), nel mese di maggio 2021 la somma di € 101,00 e nel mese di giugno la somma di € 350,00; nulla gli era stato corrisposto nei mesi di luglio e agosto 2021; Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
- che dai conteggi redatti dalla CGIL di Catanzaro in base al CCNL di categoria (Turismo - Pubblici esercizi minori) egli risulta creditore della complessiva somma di € 10.031,20, così distinta: € 4.720,75 per differenze sulla retribuzione ordinaria;
€ 85,12 per lavoro domenicale;
€ 363,56 per lavoro festivo;
€ 815,25 per indennità malattia a carico del datore di lavoro;
€ 932,47 per tredicesime mensilità; € 563,82 per permessi retribuiti non goduti;
€ 936,54 per quattordicesime mensilità; € 870,16 per ferie non godute;
€ 743,53 per trattamento di fine rapporto.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia così statuire:
- accertare e dichiarare che egli ha prestato la sua attività, con contratto di lavoro part-time alle dipendenze di , dal Controparte_1 mese di luglio 2020 al mese di agosto 2021, con la qualifica di operaio di 5° livello;
- accertare e dichiarare che nonostante un contratto di 4 ore giornaliere egli ha lavorato mediamente per 6 ore al giorno, tutti i giorni (tranne il martedì) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e che nei mesi di aprile e maggio 2021 egli, pur collocato in cassa integrazione, ha lavorato tutte le domeniche per 5 ore al giorno;
- accertare e dichiarare che egli ha percepito la retribuzione riportata nelle buste paga nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e che lo stesso ha percepito € 100,00 nel mese di aprile
2021, € 101,00 nel mese di maggio 2021 ed € 350,00 nel mese di giugno 2021, mentre più nulla è stato pagato fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- accertare e dichiarare che egli non ha goduto, durante la malattia, dell'indennità posta a carico dell'azienda;
- accertare e dichiarare che egli è creditore di Controparte_1 della complessiva somma di € 10.031,20 (per le causali di cui sopra)
e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento di detta somma.
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
2. Si è costituita che ha concluso per il rigetto delle Controparte_1 avverse domande.
3. La domanda è solo parzialmente fondata nei termini che di seguito si specificano.
4. In ordine al lavoro c.d. supplementare asseritamente svolto dal ricorrente non è stata offerta quella rigorosa prova che la giurisprudenza richiede sul punto.
Il ricorrente ha infatti dedotto di essere stato assunto con un contratto part time per n. 24 ore settimanali, ma di aver in realtà lavorato, tutti i giorni, escluso il martedì, per 6 ore al giorno (dalle
18:00 alle 24:00) e, così, per un totale di 36 ore alla settimana (6 ore x 6 giorni = 36 ore).
Laddove però il lavoratore rivendichi il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare (ovvero prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito, ma comunque nei limiti dell'orario di lavoro ordinario), spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente pattuiti (ex multis, Cass. n. 9906/2015 secondo cui «è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi»; il principio, sebbene affermato con specifico riferimento al lavoro straordinario è applicabile, stante l'identità di ratio, anche al lavoro supplementare).
Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida sancito dall'art. 2697 cod. civ., configurandosi lo svolgimento di lavoro
“in eccedenza” rispetto all'orario pattuito (o normale) quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il ricorrente non ha però assolto a tale onere probatorio nei termini di rigorosità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
4.1. Il primo teste del ricorrente , sentito dal g.o.p. Testimone_1
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
di affiancamento all'udienza del 16/01/2024) ha riferito di conoscere i fatti di causa in quanto “molto spesso” accompagnava il ricorrente al lavoro e lo andava a riprendere.
Ha poi aggiunto: «Lavoravo solo di mattina con un contratto di lavoro part-time dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Andavo a prendere il ricorrente sul luogo di lavoro per le 17.30-18.00 circa».
Tale ultima affermazione mal si concilia, poi, con gli orari riferiti dal ricorrente, a dire del quale la sua attività lavorativa iniziava alle 18.00
(sicché non è verosimile che egli lo andasse a prendere “sul luogo di lavoro” alle 17.30-18.00).
4.2. Di analogo tenore e genericità è la dichiarazione resa dal secondo teste di parte ricorrente ( sentito dal Persona_1
g.o.p. di affiancamento all'udienza del 16/04/2024), il quale ha riferito di conoscere la circostanza (relativa all'orario di lavoro espletato dal ricorrente) in quanto “spesso” lo accompagnava e lo andava a prendere “in quanto siamo amici”.
4.3. Si tratta, anche in questo caso, di affermazioni generiche, atteso che l'avverbio “spesso” non è indicativo, in termini sufficientemente precisi, della quantità di volte in cui il ricorrente avrebbe osservato l'orario di lavoro da lui allegato.
In ogni caso, le testimonianze provengono da soggetti che non erano costantemente presenti sul luogo di lavoro, atteso che essi si sarebbero limitati ad accompagnare il ricorrente sul posto di lavoro e poi a riprenderlo (per un numero di volte non precisato), sicché - al di là della evidente scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali
- esse non provano che durante tutto l'arco orario (18.00-24.00) il ricorrente fosse sempre al lavoro.
5. Per quanto concerne il periodo di malattia (dal 07/10/2020 al
10/11/2020), nulla può essere posto a carico del datore di lavoro, stante il suo difetto di legittimazione passiva rispetto a tale domanda.
Come è noto, i giorni di malattia (oltre il terzo) sono a carico dell' , non rilevando che il datore di lavoro provveda ad anticipare CP_2
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
le relative somme (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
663/1979 conv. in legge n. 33/1980).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che è incontroverso che l'indennità di malattia sia dovuta dall' e che essa viene CP_2 corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non CP_2 spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del
2021).
Ne consegue che legittimato passivo, rispetto alla domanda di pagamento dell'indennità di malattia, non è il datore di lavoro, ma l' (da ultimo, Cass. ord. n. 3076/2022). CP_2
6. Ciò posto, le uniche spettanze che devono essere riconosciute al ricorrente sono quelle ammesse dalla stessa parte resistente ovvero quelle inerenti alle mensilità di novembre e dicembre 2020 e parte del
TFR, per un importo complessivo pari ad € 955,00 (di cui € 301,00 per il mese di novembre 2020, € 280,00 per quello di dicembre 2020,
€ 374,00 quale residuo TFR).
7. Le spese di lite, previa compensazione per la metà in ragione della reciproca soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della somma risultata effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento della somma di € 955,00 in favore del ricorrente
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 148/2022
come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che, già compensate per la metà, si liquidano nella somma di € 59,25 per esborsi ed € 320,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Maria Irene Rotella.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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