Art. 6.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall' art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall' art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.