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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 374 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Villeado Craia C.F._2 per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
avv. LL (C.F. ) in proprio ai sensi dell'art. 86 CP_1 C.F._3
c.p.c., unitamente a (C.F. , CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(C.F. , rappresentati e difesi dalla Controparte_5 C.F._7
pagina 1 di 7 medesima avv. LL Carlini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 336 pubblicata in data 23.03.2023 dal
Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in riforma della impugnata decisione,
- in via istruttoria (…)
- nel merito, in relazione alla accertata servitù di passaggio a carico della particella 483 del foglio 77 del NCT (già 213) del comune di Fermo e a favore delle particelle FG. 77 part.lle 19-82-80-81-214, ordinare a controparte di rimuovere la rete di recinzione apposta e ogni ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona e/o indicare le opere necessarie per l'integrale ripristino, con conseguente condanna alla esecuzione delle opere medesime. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del doppio grado.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello, dichiararlo comunque manifestamente infondato e di conseguenza rigettare l'appello alla Ordinanza Rep. n.336/2023 Tribunale di Fermo promosso da e;
Parte_1 Parte_2 in via del tutto gradata, accoglie ez preliminari e processuali: dichiarare improcedibile il giudizio per omessa attivazione della preventiva media-conciliazione obbligatoria, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del domanda di primo grado di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per palese violazione del principio del ne bis in idem per tutte le eccezioni sollevate, sempre in via preliminare, pregiudiziale e processuale dichiarare inammissibile la domanda attorea ed in ogni caso rigettare la stessa per tutti i motivi esposti. Nel merito, in ogni caso, dichiarare correttamente eseguita la sentenza n.60/2014 Corte di Appello di Ancona da parte degli appellanti e quindi realizzato perfettamente il sedime della servitù, di conseguenza rigettare la domanda attrice/ appellante perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 7 Con condanna delle appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per lite temeraria pari al quadruplo delle spese legali del presente procedimento ed alla condanna delle appellanti e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese e del compenso professionale del grado di Pt_2 rimborso forfettario ed accessori di legge, il tutto da distrarsi direttamente ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. LL Carlini che se ne dichiara fin d'ora antistataria.”. In via Istruttoria (…)”
FATTI DI CAUSA
e si sono rivolte al Tribunale di Fermo ai sensi Parte_1 Parte_2 degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., esponendo di essere proprietarie dell'immobile sito a Fermo e meglio specificato nel ricorso, a favore del quale con sentenza di questa Corte in data 03.02.2014 è stata riconosciuta una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul contiguo fondo di cui sono proprietari , CP_2
ed LL Carlini, nonché e;
lamentando CP_4 Controparte_5 Per_1 che le controparti non avrebbero ottemperato alla sentenza, limitandosi ad aprire un varco nella recinzione tra le due proprietà, le ricorrenti hanno chiesto che venga ordinata la rimozione dell'intera recinzione e di qualsiasi altro ostacolo all'esercizio del diritto così come accertato giudizialmente.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, i resistenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione e soprattutto la preclusione discendente dal precedente giudicato;
hanno comunque contestato la fondatezza della domanda, ribadendo di aver dato corretta attuazione alla sentenza notificata nei propri confronti.
All'esito della C.T.U. disposta al fine di tentare una conciliazione tra le parti e di descrivere comunque lo stato dei luoghi, con ordinanza in data 22.03.2023 il
Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda, condannando le ricorrenti alla refusione delle spese di lite e compensando invece le spese peritali;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che il varco attualmente presente consenta pagina 3 di 7 l'esercizio della servitù da parte delle ricorrenti con il minor aggravio possibile per il fondo servente, secondo quanto previsto dall'art. 1065 c.c..
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, censurando la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha fatto
[...] riferimento al criterio discendente dall'art. 1065 c.c. e non ha invece tenuto conto del tracciato esistente all'epoca in cui entrambi i fondi appartenevano ad un unico proprietario, come accertato nella sentenza.
Costituendosi anche nel presente grado, gli appellati hanno rinnovato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione, ribadendo altresì che la controparte avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 612
c.p.c.; hanno comunque contestato la fondatezza nel merito dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 27.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda per essere stato omesso il tentativo di mediazione, tenuto conto che la presente causa è volta non ad accertare l'esistenza di un diritto reale
(già definito all'esito del precedente contenzioso), bensì a verificarne le concrete modalità di esercizio;
qualsiasi istituto che introduca condizioni di procedibilità o di proponibilità dev'essere del resto interpretato in modo restrittivo, al fine di evitare qualsiasi limitazione all'accesso alla giustizia.
Non può essere condivisa neppure l'eccezione secondo cui le odierne appellanti avrebbero dovuto agire ai sensi dell'art. 612 c.p.c., tenuto conto che la precedente sentenza passata in giudicato tra le medesime parti era di mero accertamento e che pertanto non costituiva, “in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure pagina 4 di 7 idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.9637 del 26.05.2020).
2. Debbono quindi essere esaminati nel merito ed in modo unitario i tre motivi dell'appello proposto da e , le quali Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza per aver fatto riferimento al criterio previsto dall'art. 1065 c.c. senza tener conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta anche nel precedente giudizio;
le appellanti ribadiscono in particolar modo che la servitù dovrebbe essere esercitata ai sensi dell'art. 1062 c.c. secondo il tracciato esistente all'epoca in cui entrambe le porzioni immobiliari appartenevano al medesimo proprietario;
lamentano in ogni caso che il varco aperto dalle controparti non consentirebbe un agevole accesso al proprio fondo.
L'appello dev'essere disatteso sotto tutti i profili dedotti.
La servitù fatta valere dalle odierne appellanti si fonda infatti sulla sentenza n. 60 depositata da questa Corte d'Appello in data 03.02.2014, con cui è stata accertata la servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita, per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo allora censito alla particella 213 del foglio 27, di proprietà degli odierni appellati.
Tale pronuncia non indica tuttavia il tracciato lungo il quale le proprietarie del fondo dominante debbano transitare, né fa riferimento ad eventuali planimetrie o consulenze: solo dalla motivazione emerge il riferimento ad una “unica strada che (grosso modo) correva a cavallo lungo il confine di divisione delle frazioni medesime” e che i testi escussi dal primo giudice avrebbero confermato.
La C.T.U. disposta nel primo grado del presente giudizio ha consentito di approfondire lo stato dei luoghi, verificando che il tratto iniziale della strada privata corre effettivamente in prossimità del confine tra le due porzioni immobiliari.
Il contrasto tra le parti verte tuttavia sulla seconda parte della strada, che ad avviso delle odierne appellanti dovrebbe proseguire attraversando ampia parte dell'area oggi censita alla particella 483, di proprietà degli odierni pagina 5 di 7 appellati (cfr. proposta n.1 della C.T.U.), mentre ad avviso della controparte dovrebbe terminare nella parte più prossima del fondo dominante (cfr. proposta n.2).
Entrambi i tracciati proposti risultano peraltro compatibili con la servitù così come accertata nella citata sentenza, tenuto conto che anche il percorso proposto dagli odierni appellati occupa una parte (seppure modesta) dell'area individuata quale fondo servente, censita all'epoca della pronuncia alla particella 213; poco indicativo risulta anche il riferimento ad un'aia contenuto nella motivazione della sentenza, tenuto conto che l'intera area in questione costituisce ancor oggi un piazzale a servizio dell'abitazione degli appellati.
La modifica dello stato dei luoghi intervenuta nel corso degli anni, confermata anche dalla C.T.U., rende ancor più arduo individuare in modo univoco il percorso che le appellanti dovrebbero seguire nell'esercitare la servitù; la doverosa interpretazione della precedente sentenza non può del resto giungere ad una rivalutazione delle prove orali assunte in tale sede, attraverso una sostanziale rinnovazione del giudizio di merito già espresso.
Come accertato nella consulenza svolta nel precedente grado del presente giudizio e come riscontrabile anche dalla documentazione fotografica prodotta, in ogni caso, “entrambe le soluzioni 1 e 2 consentono un agevole accesso alla corte dei ricorrenti con qualsiasi mezzo” (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
In tale complessivo contesto, l'unico criterio risolutivo dev'essere individuato nell'art. 1065 c.c., ai sensi del quale la servitù dev'essere esercitata in modo tale da “soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”: il ricorso proposto dalla e Pt_1 dalla , pertanto, è stato correttamente rigettato, essendo emerso che Pt_2
l'attuale stato dei luoghi consente un adeguato esercizio della servitù oggetto della presente causa.
3. L'esito complessivo del giudizio impone la condanna delle odierne appellanti a rifondere in favore della controparti anche le spese del presente grado,
pagina 6 di 7 secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del minimo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per condannare le soccombenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere temeraria l'iniziativa processuale assunta a fronte della peculiare situazione già descritta.
Sussistono invece i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte delle medesime di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza n. 336 pubblicata in data 23.03.2023 dal Parte_2
Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la gravata pronuncia.
NN e , in via solidale tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado, liquidate in euro 1.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 374 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Villeado Craia C.F._2 per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
avv. LL (C.F. ) in proprio ai sensi dell'art. 86 CP_1 C.F._3
c.p.c., unitamente a (C.F. , CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(C.F. , rappresentati e difesi dalla Controparte_5 C.F._7
pagina 1 di 7 medesima avv. LL Carlini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellati –
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. 336 pubblicata in data 23.03.2023 dal
Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in riforma della impugnata decisione,
- in via istruttoria (…)
- nel merito, in relazione alla accertata servitù di passaggio a carico della particella 483 del foglio 77 del NCT (già 213) del comune di Fermo e a favore delle particelle FG. 77 part.lle 19-82-80-81-214, ordinare a controparte di rimuovere la rete di recinzione apposta e ogni ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di Ancona e/o indicare le opere necessarie per l'integrale ripristino, con conseguente condanna alla esecuzione delle opere medesime. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del doppio grado.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile l'appello, dichiararlo comunque manifestamente infondato e di conseguenza rigettare l'appello alla Ordinanza Rep. n.336/2023 Tribunale di Fermo promosso da e;
Parte_1 Parte_2 in via del tutto gradata, accoglie ez preliminari e processuali: dichiarare improcedibile il giudizio per omessa attivazione della preventiva media-conciliazione obbligatoria, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del domanda di primo grado di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per palese violazione del principio del ne bis in idem per tutte le eccezioni sollevate, sempre in via preliminare, pregiudiziale e processuale dichiarare inammissibile la domanda attorea ed in ogni caso rigettare la stessa per tutti i motivi esposti. Nel merito, in ogni caso, dichiarare correttamente eseguita la sentenza n.60/2014 Corte di Appello di Ancona da parte degli appellanti e quindi realizzato perfettamente il sedime della servitù, di conseguenza rigettare la domanda attrice/ appellante perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 7 Con condanna delle appellanti per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per lite temeraria pari al quadruplo delle spese legali del presente procedimento ed alla condanna delle appellanti e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese e del compenso professionale del grado di Pt_2 rimborso forfettario ed accessori di legge, il tutto da distrarsi direttamente ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. LL Carlini che se ne dichiara fin d'ora antistataria.”. In via Istruttoria (…)”
FATTI DI CAUSA
e si sono rivolte al Tribunale di Fermo ai sensi Parte_1 Parte_2 degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., esponendo di essere proprietarie dell'immobile sito a Fermo e meglio specificato nel ricorso, a favore del quale con sentenza di questa Corte in data 03.02.2014 è stata riconosciuta una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul contiguo fondo di cui sono proprietari , CP_2
ed LL Carlini, nonché e;
lamentando CP_4 Controparte_5 Per_1 che le controparti non avrebbero ottemperato alla sentenza, limitandosi ad aprire un varco nella recinzione tra le due proprietà, le ricorrenti hanno chiesto che venga ordinata la rimozione dell'intera recinzione e di qualsiasi altro ostacolo all'esercizio del diritto così come accertato giudizialmente.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, i resistenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione e soprattutto la preclusione discendente dal precedente giudicato;
hanno comunque contestato la fondatezza della domanda, ribadendo di aver dato corretta attuazione alla sentenza notificata nei propri confronti.
All'esito della C.T.U. disposta al fine di tentare una conciliazione tra le parti e di descrivere comunque lo stato dei luoghi, con ordinanza in data 22.03.2023 il
Tribunale di Fermo ha rigettato la domanda, condannando le ricorrenti alla refusione delle spese di lite e compensando invece le spese peritali;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che il varco attualmente presente consenta pagina 3 di 7 l'esercizio della servitù da parte delle ricorrenti con il minor aggravio possibile per il fondo servente, secondo quanto previsto dall'art. 1065 c.c..
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, censurando la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha fatto
[...] riferimento al criterio discendente dall'art. 1065 c.c. e non ha invece tenuto conto del tracciato esistente all'epoca in cui entrambi i fondi appartenevano ad un unico proprietario, come accertato nella sentenza.
Costituendosi anche nel presente grado, gli appellati hanno rinnovato l'eccezione d'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione, ribadendo altresì che la controparte avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 612
c.p.c.; hanno comunque contestato la fondatezza nel merito dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 27.02.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda per essere stato omesso il tentativo di mediazione, tenuto conto che la presente causa è volta non ad accertare l'esistenza di un diritto reale
(già definito all'esito del precedente contenzioso), bensì a verificarne le concrete modalità di esercizio;
qualsiasi istituto che introduca condizioni di procedibilità o di proponibilità dev'essere del resto interpretato in modo restrittivo, al fine di evitare qualsiasi limitazione all'accesso alla giustizia.
Non può essere condivisa neppure l'eccezione secondo cui le odierne appellanti avrebbero dovuto agire ai sensi dell'art. 612 c.p.c., tenuto conto che la precedente sentenza passata in giudicato tra le medesime parti era di mero accertamento e che pertanto non costituiva, “in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure pagina 4 di 7 idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.9637 del 26.05.2020).
2. Debbono quindi essere esaminati nel merito ed in modo unitario i tre motivi dell'appello proposto da e , le quali Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza per aver fatto riferimento al criterio previsto dall'art. 1065 c.c. senza tener conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta anche nel precedente giudizio;
le appellanti ribadiscono in particolar modo che la servitù dovrebbe essere esercitata ai sensi dell'art. 1062 c.c. secondo il tracciato esistente all'epoca in cui entrambe le porzioni immobiliari appartenevano al medesimo proprietario;
lamentano in ogni caso che il varco aperto dalle controparti non consentirebbe un agevole accesso al proprio fondo.
L'appello dev'essere disatteso sotto tutti i profili dedotti.
La servitù fatta valere dalle odierne appellanti si fonda infatti sulla sentenza n. 60 depositata da questa Corte d'Appello in data 03.02.2014, con cui è stata accertata la servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita, per destinazione del padre di famiglia, a carico del fondo allora censito alla particella 213 del foglio 27, di proprietà degli odierni appellati.
Tale pronuncia non indica tuttavia il tracciato lungo il quale le proprietarie del fondo dominante debbano transitare, né fa riferimento ad eventuali planimetrie o consulenze: solo dalla motivazione emerge il riferimento ad una “unica strada che (grosso modo) correva a cavallo lungo il confine di divisione delle frazioni medesime” e che i testi escussi dal primo giudice avrebbero confermato.
La C.T.U. disposta nel primo grado del presente giudizio ha consentito di approfondire lo stato dei luoghi, verificando che il tratto iniziale della strada privata corre effettivamente in prossimità del confine tra le due porzioni immobiliari.
Il contrasto tra le parti verte tuttavia sulla seconda parte della strada, che ad avviso delle odierne appellanti dovrebbe proseguire attraversando ampia parte dell'area oggi censita alla particella 483, di proprietà degli odierni pagina 5 di 7 appellati (cfr. proposta n.1 della C.T.U.), mentre ad avviso della controparte dovrebbe terminare nella parte più prossima del fondo dominante (cfr. proposta n.2).
Entrambi i tracciati proposti risultano peraltro compatibili con la servitù così come accertata nella citata sentenza, tenuto conto che anche il percorso proposto dagli odierni appellati occupa una parte (seppure modesta) dell'area individuata quale fondo servente, censita all'epoca della pronuncia alla particella 213; poco indicativo risulta anche il riferimento ad un'aia contenuto nella motivazione della sentenza, tenuto conto che l'intera area in questione costituisce ancor oggi un piazzale a servizio dell'abitazione degli appellati.
La modifica dello stato dei luoghi intervenuta nel corso degli anni, confermata anche dalla C.T.U., rende ancor più arduo individuare in modo univoco il percorso che le appellanti dovrebbero seguire nell'esercitare la servitù; la doverosa interpretazione della precedente sentenza non può del resto giungere ad una rivalutazione delle prove orali assunte in tale sede, attraverso una sostanziale rinnovazione del giudizio di merito già espresso.
Come accertato nella consulenza svolta nel precedente grado del presente giudizio e come riscontrabile anche dalla documentazione fotografica prodotta, in ogni caso, “entrambe le soluzioni 1 e 2 consentono un agevole accesso alla corte dei ricorrenti con qualsiasi mezzo” (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
In tale complessivo contesto, l'unico criterio risolutivo dev'essere individuato nell'art. 1065 c.c., ai sensi del quale la servitù dev'essere esercitata in modo tale da “soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente”: il ricorso proposto dalla e Pt_1 dalla , pertanto, è stato correttamente rigettato, essendo emerso che Pt_2
l'attuale stato dei luoghi consente un adeguato esercizio della servitù oggetto della presente causa.
3. L'esito complessivo del giudizio impone la condanna delle odierne appellanti a rifondere in favore della controparti anche le spese del presente grado,
pagina 6 di 7 secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del minimo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per condannare le soccombenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere temeraria l'iniziativa processuale assunta a fronte della peculiare situazione già descritta.
Sussistono invece i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte delle medesime di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza n. 336 pubblicata in data 23.03.2023 dal Parte_2
Tribunale di Fermo ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la gravata pronuncia.
NN e , in via solidale tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado, liquidate in euro 1.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 7 di 7