Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Arturo Pizzella Presidente
2. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.11.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 290/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Tommaso Amato con Parte_1
domicilio eletto in Salerno alla Via San Leonardo n. 131/F
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Silvia Zecchini con domicilio CP_1
eletto presso Avvocatura Inps in Salerno al C.so Garibaldi n. 38
APPELLATO
Oggetto: previdenza – spese processuali.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1998/2020 pronunciata in data 05.11.2020 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha accolto la domanda con condanna della parte soccombente al pagamento CP_ delle spese di lite riducendo al 50% i compensi medi previsti e condannando l' al pagamento della somma di €. 1.086,00 sulla domanda proposta da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 31.07.2017 nei confronti dell' avente ad oggetto il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015
2. Avverso tale sentenza la parte attrice ha proposto appello con ricorso depositato nella
Cancelleria di questa Corte in data 02.05.2021, dolendosi dell'erronea applicazione dello scaglione di riferimento (€. 1.100,00-5.200,00) e quindi della inesatta liquidazione delle spese del precedente grado in contrasto con le previsioni del D.M. n. 55/2014. Ha concluso pertanto
CP_ come in atti per la condanna dell' al pagamento della somma applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile con vittoria anche delle spese del presente grado e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria depositata in data 28.05.2024 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
4. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. L'appello, ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., può essere accolto per le considerazioni di seguito esposte.
6. Effettivamente la liquidazione da parte del primo giudice delle spese di lite del precedente grado è erronea in quanto ingiustificatamente ed immotivatamente prevede l'applicazione dello scaglione tra €. 1.100,00 ed €. 5.200,00 a fronte di quello applicabile nella fattispecie in esame, come sancito dalla S.C. da ultimo Cass. 24076/2019 e comunque incongrua alla luce del sistema
“pro-tempore” vigente ex D.M. n. 55/2014 di liquidazione dei compensi professionali.
7. Per detti motivi il compenso va rideterminato, considerato i criteri applicati dal giudice di primo grado non oggetto di gravame mancando critiche specifiche sul punto in € 1.348,50 con applicazione dello scaglione indicato in riferimento alla indeterminabilità degli effetti economici conseguenti alla reiscrizione della parte attrice negli elenchi dei lavoratori agricoli
(conf.: Cass. n. 4590/2014 e n. 8517/2014), all'attività defensionale spiegata nella fase processuale tenutesi ed in prossimità ai parametri minimi, i quali ultimi appaiono giustificati in considerazione dell'oggetto e del grado di modesta difficoltà della causa poi ridotti di un ulteriore 50% in ragione della decisione di primo grado non specificamente impugnata dall'appellante laddove il Tribunale affermava di ridurre il compenso trattandosi di controversia il cui studio e la cui trattazione non comporta la disamina di questioni, in punto di fatto e di diritto, particolarmente complesse. Alla suddetta somma va “ex lege” aggiunto il rimborso delle spese generali nella misura del 15% delle spese di lite.
8. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello va quindi accolto nei suddetti termini.
9. Le spese del presente grado, liquidate ex D.M. n. 147/2022 e considerato lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore anticipante.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo CP_1 grado, liquidate in complessive €. 1.348,50 per competenze, oltre rimborso spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Tommaso
Amato dichiaratosi antistatario.
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in € CP_1
64,50 per esborsi ed €. 1.458,00 per competenze oltre rimborso spese generali in misura del
15% di detta somma, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Tommaso Amato dichiaratosi antistatario.
Salerno, li 15/11/2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Arturo Pizzella