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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 15 ottobre 2025; all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6315/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dell'Avvocato Giuseppe Bandino, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti n. 46
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Controparte_1
Pintauro, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in al Viale della democrazia n.1 CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 09.12.2022, parte ricorrente, in epigrafe individuata, chiedeva a questo Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del
, con il quale si è disposta la sospensione della prestazione lavorativa della sig.ra Controparte_1
con decorrenza immediata;
b) e per l'effetto, condannare il : b.1) Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle differenze retributive e contributive relative alle mensilità decorrenti dal mese di novembre 2021 alla data di immissione in servizio, tenendo conto della retribuzione mensile lorda di
Euro 2.052,87, nonché al pagamento integrale delle mensilità successivamente maturate ed al versamento dei relativi contributi previdenziali fino alla revoca del provvedimento di sospensione dal lavoro;
c.2) al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine ed alla professionalità, da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore alla
1 retribuzione globale di fatto mensile per ciascun mese di illegittima sospensione della prestazione lavorativa"; 3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della domanda, deduceva di essere stata assunta alle dipendenze del resistente in CP_1 data 31.07.2008, con la qualifica di istruttore di vigilanza, inquadramento economico C4; che, nel mese di novembre 2021 le veniva comunicata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, sin dal mese di luglio 2022, per non aver esibito la certificazione “green pass” e non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, a seguito delle richieste del Comune, avanzate in virtù delle previsioni del D.L.
127/2021, che introduceva l'obbligo di “green pass” per l'accesso ai luoghi di lavoro;
che, durante il periodo di sospensione, la ricorrente veniva considerata assente ingiustificata dal lavoro;
che i provvedimenti di sospensione erano ingiusti e illegittimi, per i motivi ampiamente argomentati in ricorso.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione, nonchè condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive e contributive CP_1 spettanti nonché del risarcimento del danno patito per lesione alla propria immagine e professionalità.
Si costituiva ritualmente in giudizio il il quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_1 domande, eccependo di aver rispettato in pieno la normativa statale emergenziale.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è infondata e va respinta.
Viene in rilievo, ratione temporis, l'applicabilità dell'art. 1 D.L. n. 127/2001, conv., con modificazioni, in legge n. 165/2021, il quale, ai fini che qui interessano, ha previsto: “ Al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente:
«Art.
9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la ((Commissione nazionale per le società e la borsa)) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il
2 predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli
4 e4 bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
((I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4)).
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.
Per le regioni((, le province autonome)) e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
((Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-
19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro)).
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento
3 dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai
((commi 1 e 2)) è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto – legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro
600 a euro 1.500……….”.
Orbene, nel caso di specie, la condotta datoriale, concretizzatasi nel considerare assente ingiustificata la ricorrente senza conseguenze disciplinari per tutto il periodo nel quale la stessa non ha esibito la certificazione verde COVID risulta coerente con quanto all'epoca disposto dalla disposizione appena richiamata.
Ed allora, rilevato che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Giudicante di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023.
In sintesi, in tali sentenze sono stati enunciati i seguenti principî:
• la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
(anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto
4 alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
• di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
• il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
• quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt.
1, 2 e 3 della CDFUE-Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre
“qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
• la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
• il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
• la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di
5 assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
• quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non risultando alcuna illegittimità nella condotta del datore di lavoro, né contrarietà agli obblighi di correttezza e buona fede, la domanda deve essere respinta.
La natura degli interessi coinvolti e la complessità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 30 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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