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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magi- strati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2422/2022, promossa
DA
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Parte_1 delle Imprese di Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma
(RM), via Curtatone n. 3, e per essa Parte_2
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza,
Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), giusta procura del P.IVA_2
12/03/2019 a ministero della Dr.ssa Notaio in San Donato Persona_1
AN (Rep. n. 548 e Racc. n. 396), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. Giuseppe Amodeo (C.F. n.
, giusta procura rilasciata il 21/10/2022, autenticata nella C.F._1 firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 e Racc. n. 4129), Persona_2
1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto d'appello, dagli Avv.ti
Marco Pesenti (C.F. n. - indirizzo P.E.C. marco.pe- C.F._2 pecavvocati.it - fax n. 0248011624) e Francesco Concio (C.F. Email_1
- indirizzo P.E.C. francesco. eca vvocati.it C.F._3 Email_2
- fax n. 0248011624), entrambi del Foro di Milano, che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a tale procedura al su esteso indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Francesco Concio, ed elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino del Foro di Firenze, sito in Firenze (FI) in Viale Giuseppe Mazzini n. 19 (C.F. n. C.F._4
- indirizzo P.E.C. silvia. - fax n. 055461213) Email_3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._5 difeso dall'Avv. Paolo Luca Iacono (C.F. del Foro di Lucca, C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Camaiore (LU), fraz. Ca- pezzano Pianore, Via dei Carpentieri 10, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in CP_2 C.F._7 forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, dall'Avv. Paolo Ghiara (codice fiscale , PEC C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 del proprio difensore in Genova, via XX Settembre 2/43, fax 010- 5701878.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1116/2022 del Tribunale di Lucca pubblicata il 18-11-2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contra- riis reiectis, così giudicare: In via principale: - per tutti i motivi esposti nel pre- sente atto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, confermare in ogni
2 sua parte il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG n. 4067/2020) emesso dal Tri- bunale di Lucca il 09/11/2020; In via subordinata: - per l'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, nella presente sede di Appello il decreto ingiuntivo n.
1539/2020 (RG n. 4067/2020) emesso dal Tribunale di Lucca il 09/11/2020 non dovesse trovare conferma, condannare comunque il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo CP_2 euro 12.000,00, oltre interessi nella misura prevista nel decreto ingiuntivo dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame”.
Per parte appellata, “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Firenze, rigettare l'appello proposto da confermando la sen- Parte_1 tenza impugnata del Tribunale di Lucca n. 1116/2022 del 18/11/2022, con con- danna alla refusione di competenze professionali e spese di lite;
in ogni caso: A) dichiarare estinto il credito vantato dall'opposta per avvenuta prescrizione;
B) fermo restando quanto esposto “nel rito” (vedi pag.16 atto di citazione in oppo- sizione a decreto ingiuntivo), accertata in via di eccezione riconvenzionale la nullità totale del contratto di fideiussione, azionato a fondamento della pretesa creditoria da parte convenuta opposta, revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 del 9.11.2020 emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'opponente; C) fermo restando quanto esposto “nel rito” (vedi pag.16 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), in via subordinata al denegato caso in cui venisse ritenuta la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali n. 2, 6 e 8, che viene richiesta sempre in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare la convenuta opposta decaduta dal diritto di credito vantato verso l'opponente in forza della ridetta fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 c.c. e, conseguentemente, revocare e dichiarare illegit- timo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 del 9.11.2020 emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'opponente; D) in ogni caso rigettare la pretesa di controparte per difetto di prova del credito vantato;
E) Con vittoria di competenze professionali e spese di lite”.
3 Per parte appellata, “Piaccia alla Corte d'Appello, previa CP_2 ogni ulteriore e più opportuna declaratoria, - confermare integralmente la sen- tenza n. 1116/2022 del Tribunale di Lucca;
- in subordine, accertare e dichiarare che la Signora non è debitrice della somma di € 12.000,00, né di altra CP_2 somma, nei confronti della parte appellante per i motivi indicati, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1539/2020 del Tribunale di Lucca;
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con distinti atti di citazione, che introducevano i giudizi n.4788/2020
e n.104/2021 (poi riuniti), e opponevano dinanzi Controparte_1 CP_2 al tribunale di Lucca il decreto ingiuntivo n.1539/2020 ottenuto da Parte_1
con il quale era stato loro ingiunto di pagare quali fideiussori della Cabe
[...] SR (cancellata dal registro delle imprese nel 2011) la somma di euro 12.000,00, il primo, e di euro 6.000,00, la seconda (limiti delle fideiussioni omnibus da loro prestate a beneficio della creditrice, l'allora , oltre acces- Controparte_3 sori e spese di lite.
Entrambi eccepivano, in via preliminare, la prescrizione decennale del cre- dito e, poi, in tesi la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e, in ipotesi, la nullità parziale delle sole clausole 2, 6,
8, con conseguente eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.; il ecce- CP_1 piva anche la mancata prova del credito e la sola anche l'estinzione della CP_2 fideiussione per violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecu- zione del contratto sull'assunto che la banca avesse continuato a fare credito alla debitrice principale in violazione dell'art.1956 c. c. e, più in generale, del canone di buona fede previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, contrastando le opposizioni e chie- dendone il rigetto.
4 Senza attività istruttoria, assorbite tutte le altre questioni, con sentenza n. 1116/2022 il Tribunale di Lucca ha accolto le eccezioni di prescrizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto l'azione di pagamento.
In particolare, in punto di decorrenza del termine prescrizionale il tribu- nale ha osservato che la debitrice principale era stata posta in liquidazione vo- lontaria in data 5-12-2006 e cancellata d'ufficio dal registro delle imprese nell'anno 2011. Secondo il giudice di primo grado il termine di prescrizione de- correva dall'atto di messa in liquidazione, momento a partire dal quale il debito doveva considerarsi definitivamente scaduto, liquido ed esigibile, e in atti non erano presenti documenti attestanti l'interruzione della prescrizione;
gli avvisi di ricevimento della lettera di messa in mora dell'aprile 2016 prodotti dall'ingiun- gente (doc.9 del fascicolo monitorio) erano relativi, infatti, alla sola Cabe SR e al e non anche alla e mancavano della sottoscrizione del CP_1 CP_2 Pt_3
[...]
L'atto di appello.
2. e per essa la sua procuratrice speciale, ha proposto Parte_1 tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formu- lando due motivi di impugnazione:
1) con il primo assume la violazione dell'art.2935 c.c., evidenziando che la messa in liquidazione volontaria della società non determina alcuna cessazione del rapporto di conto corrente, in quanto l'attività della società continua sia pure in funzione della liquidazione. Invero, la cedente il credito ad essa appel- CP_3 lante aveva provveduto alla chiusura del rapporto contrattuale de quo soltanto in data 18/12/2015, come si evince anche dalla certificazione ex art. 50 TUB depositata in sede monitoria. Al limite il termine prescrizionale poteva incomin- ciare a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese av- venuta in data 14.11.2011. Rispetto a tale momento, il ricorso per decreto in- giuntivo, depositato in data 09/11/2020, costituiva efficace atto interruttivo.
5 2) Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.115 cpc, non avendo gli opponenti contestato la ricezione delle lettere di messa in mora spe- dite nell'anno 2016.
Le difese di Controparte_1
3. ha contrastato l'appello, eccependo, in limine, il giu- Controparte_1 dicato interno sul fatto che la lettera di messa in mora spedita nell'aprile 2016 non fosse giunta all'indirizzo dei destinatari. Ha contrastato i motivi d'appello, assumendone la non correttezza. Ha riproposto le difese dichiarate assorbite dal giudice di primo grado.
Le difese di CP_2
4. ha contrastato i motivi d'appello, assumendone l'infonda- CP_2 tezza e ha riproposto le difese dichiarate assorbite.
Il giudizio di appello.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di tratta- zione scritta, con riduzione a trentasette giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
6. Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado incorre nel vizio denunciato dall'appellante. La messa in liquidazione volontaria della debitrice principale, Cabe SR, nel dicembre
2006, non determinava alcuna scadenza immediata dei debiti o alcuna interru- zione dei rapporti in corso.
Infatti, in caso di scioglimento della società e di sua messa in liquidazione i rapporti in corso proseguono sia pure in funzione della conservazione della in-
6 tegrità e del valore del patrimonio sociale e, a tal fine, gli amministratori con- servano, sino alla nomina dei liquidatori, in maniera piena il potere di gestire la società (2486, co.1 c.c.), e lo stesso stato di liquidazione non è incompatibile con la continuazione, totale o parziale, dell'attività di impresa (v. artt.2487, co.1 lett.c) e 2490, co.5), sia pure in funzione degli atti liquidatori.
Ora, proprio perché il rapporto di conto corrente bancario serve per effet- tuare i pagamenti dei debiti sociali, esso è di norma il primo contratto che viene concluso da una neocostituita società di capitali ed è l'ultimo che viene chiuso, prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, una volta ter- minati i pagamenti nella fase della liquidazione volontaria.
La permanenza del contratto di conto corrente bancario, dal quale né la società debitrice principale né la banca avevano receduto con l'apertura della liquidazione volontaria (la circostanza è da considerarsi pacifica nessuna parte avendo allegato e provato il contrario), rende evidente che la prescrizione rela- tiva al pagamento del saldo debitore poteva decorrere soltanto a partire dalla chiusura del rapporto di c/c bancario (o da diverso fatto estintivo del rapporto).
Invero, ai sensi dell'art.2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo, riferito al rapporto di conto corrente bancario, in cui solo il correntista ha la libera disponibilità delle somme risultanti a suo credito (art.1852 c.c.), significa, come sopra anticipato, che il termine di prescrizione per la riscossione del saldo debitore comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto (per effetto del recesso del cliente o della banca), che rende attuale il credito della banca, o da altro fatto estintivo del rapporto.
Né è corretto l'assunto dell'appellato che la banca avrebbe po- CP_1 tuto recedere dal rapporto sin dal 2006. La circostanza che in un rapporto di conto corrente bancario a tempo indeterminato ciascuna parte possa recedere dal contratto (ex art.1855 c.c.) non significa che debba recedere. Trattasi di facoltà e non di onere, sicché, permanendo il rapporto, il credito della banca non poteva essere riscosso prima della chiusura del rapporto.
7 In tal senso è la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, che non solo nei rapporti diretti tra correntista e banca ma anche nei rapporti tra quest'ul- tima e i fideiussori ha affermato “ posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di ga- ranzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescri- zione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per
l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito
è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 5720-
2004; 3783-98).
Rapportando tali elementari nozioni alla fattispecie in esame, deve per- tanto concludersi che il termine di prescrizione nei confronti dei fideiussori non poteva decorrere dal dicembre 2006 ma soltanto dalla chiusura del rapporto che, nel caso di specie, come sostenuto dall'appellante e, in difetto di diversi ele- menti, può farsi coincidere con la cancellazione della società debitrice principale dal registro delle imprese in data 14.11.2011.
Infatti, come si dirà meglio in seguito, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico ed un conse- guente, particolare, fenomeno successorio che riguarda unicamente i debiti so- ciali (nei limiti previsti dall'art.2495 c.c.) e i crediti e i beni nella titolarità della società, ma non anche i rapporti contrattuali in corso.
Inoltre, in termini più generali, il contratto di conto corrente bancario è un contratto modellato sulla disciplina del contratto di mandato, che, com'è noto, si estingue con la morte del mandante (1728 c.c.); fatto, quest'ultimo, a cui è rapportabile, ai fini de quibus, la cancellazione della società dal registro delle imprese. Si può dire, pertanto, che l'estinzione della società intestataria del rap- porto determina l'estinzione del rapporto di conto corrente bancario.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale cominciava a decorrere dal 14.11.2011 e rispetto a tale momento la proposizione dell'azione di pagamento in forma monitoria nell'anno 2020 è tempestiva.
8 In conclusione, l'eccezione di prescrizione decennale va respinta.
7. L'accoglimento del primo motivo d'appello, con il conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale, rende attuale l'esame delle altre difese proposte dagli appellati in primo grado (e dichiarate assorbite dal tribunale di
Lucca) e delle contro difese sviluppate dall'appellante.
In sintesi, gli appellati assumono che le fideiussioni omnibus in atti siano nulle (in tesi, nullità assoluta e, in ipotesi, parziale delle clausole 2, 6, 8, con conseguente eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.); l'appellante ritiene invece che non sussista alcuna nullità, trattandosi di fideiussioni rilasciate in data suc- cessiva alla decisione della Banca d'Italia n.55/2005 e che tali garanzie vadano qualificate come garanzie autonome.
8. L'esame delle difese in punto di qualificazione tipologica dei contratti di garanzia in atti è logicamente susseguente a quello dell'eccezione di nullità degli stessi contratti, posto che anche nel contratto di garanzia autonoma il garante autonomo può opporre al creditore garantito le eccezioni relative alla validità del contratto di garanzia.
Ciò premesso, va rilevato che le fideiussioni omnibus in atti furono rila- sciate dalla in data 4-2-2004 sino all'importo di euro 6.000,00 e dal CP_2 [...] in data 18-5-2005 sino all'importo di euro 6.000,00, poi elevato a euro CP_4
12.000,00 in data 5.12.2005 (v. doc.9 fascicolo di parte ingiungente della fase monitoria).
Il testo delle predette fideiussioni omnibus è del tutto corrispondente a quello predisposto dall'ABI ed oggetto del noto provvedimento n.55 del 2-5-2005 della Banca d'Italia, che le parti interessate hanno prodotto in giudizio.
In particolare, il testo delle clausole di rilievo (clausole 2 e 8, clausole di sopravvivenza, e clausola n.6, di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) è “letteral- mente” conforme al testo ABI esaminato dalla Banca d'Italia e in relazione al quale quest'ultima ha dichiarato: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fi- deiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano
9 applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
L'assunto dell'appellante, secondo cui i noti arresti della Corte di Cassa- zione sui temi in esame non sarebbero applicabili, in quanto “in un contesto in cui la garanzia sottoscritta dal Sig. peraltro, è stata stipulata in un CP_1 periodo successivo a tale accertamento, gli appellati, nel corso del giudizio di primo grado, non hanno minimamente dimostrato la perdurante uniforme appli- cazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'in- tesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato”
(così da ultimo in comparsa conclusionale), è privo di pregio in fatto e in diritto.
La fideiussione della è stata rilasciata nel febbraio 2004, cioè pro- CP_2 prio nel periodo tra il novembre 2003 e il maggio 2005 oggetto di accertamento ad opera delle autorità garanti di settore;
quella del è stata sotto- CP_1 scritta in data 18-5-20025, cioè pochi giorni dopo il sopra menzionato provvedi- mento della Banca d'Italia, quando – è ragionevole pensare – gli istituti di credito non si erano ancora ad esso adeguati.
Può ritenersi pertanto che in relazione a tale contesto fattuale siano pie- namente operanti i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova pri- vilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione (cfr., fra tante, Cass. civ.13846-2019, 18176-19, S.U. 41994-21).
Valutata quindi la conformità delle clausole di rilievo allo schema ABI e stante la fede privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, deve ritenersi dimostrato l'illecito anticoncorrenziale (violazione dell'art.2, co.2 lett.a) della legge 287/1990).
Tuttavia, in applicazione dei noti principi elaborati dalle S.U. 41994-21 va respinta l'eccezione di nullità totale, non avendo gli opponenti/attuali appellati provato che essi non avrebbero concluso il contratto di fideiussione omnibus se avessero saputo della nullità parziale e tanto non potendosi desumere de plano
10 dalla lettura dei contratti in atti che nessun argomento offre (né invero è stato indicato dalle parti) per una simile conclusione.
L'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus, relativa alle pre- dette clausole, senz'altro fondata, assume rilevanza nella concreta vicenda (ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse che legittima all'eccezione di nullità), sia in relazione alla clausola 6 di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.
(attesa la proposizione dell'eccezione di decadenza formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo), sia in relazione alle rimanenti clausole 2 e 8 (ai fini della qualificazione tipologica dei contratti di garanzia in atti).
9. E' possibile ora passare all'esame del problema della qualificazione ti- pologica delle garanzie in atti.
Ai fini de quibus, va valorizzato, ai sensi dell'art.1362 c.c., in primo luogo il dato letterale: nei contratti di garanzia il riferimento è sempre alla fideiussione
(vedi, intestazione, artt.1,3, 6, 8, 11, 12, 13) o ai fideiussori (artt.2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 14, 15, 16). In essi mai si accenna al rilascio di una garanzia autonoma con rinuncia definitiva a proporre le eccezioni relative al rapporto principale.
Sempre nell'ottica dell'art.1362 c.c., oltre all'intenzione delle parti come desumibile dal senso letterale delle parole, rileva il complessivo comportamento delle stesse, anche posteriore alle conclusione dell'atto. E, in relazione a questo criterio di interpretazione, va considerato che mai prima del giudizio la banca
(oggi, la cessionaria del credito) si è rivolta agli attuali appellati qualificandoli come garanti autonomi (v. lettere di messa in mora del 2016; i garanti sono stati sempre indicati come fideiussori).
In secondo luogo, ai sensi dell'art.1370 c.c., trattandosi di contratto con- cluso mediante modulo predisposto dalla banca, nel dubbio le clausole vanno interpretate a favore dell'altra parte. E al riguardo va segnalato che il modello in atti non solo è stato predisposto dalla banca ma è anche conforme, come sopra detto, al modello ABI oggetto dell'istruttoria e della decisione della Banca d'Italia
n.55/2005. Ebbene, come già osservato in altre recenti decisioni di questa corte, in relazione a tale modello la stessa ABI (cioè l'associazione rappresentativa delle
11 banche), come si legge nel provvedimento della autorità garante, ebbe a preci- sare: “l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al re- gime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'ob- bligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria. 29. L'accessorietà della garanzia omnibus non consenti- rebbe alcuna deroga all'art. 1945 cod. civ., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo solve et repete: il fi- deiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale.
La motivazione della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresen- tato dall'ABI, nella possibilità di rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine di ottenere un decreto ingiun- tivo in caso di rifiuto di pagamento”.
In altre parole, anche la genesi storica del modulo in esame conferma l'interpretazione letterale.
A maggior ragione alla luce di tale genesi, una clausola quale quella con- tenuta nell'art.7 delle fideiussioni, su cui fa leva l'appellante per sostenere la natura autonoma della garanzia e secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposi- zione del debitore, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non è pertanto dirimente ai fini della qualificazione della garanzia de qua quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in termini, da ultimo,
Cass. civ. 31105/24).
Invero, simile clausola non prevede affatto che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia. Così come formulata, non concretandosi in una chiara e manifesta deroga all'art.1945 c.c. (ovvero ad una rinuncia definitiva ad opporre le eccezioni spettanti al debitore), essa è pertanto compatibile sia con forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi
12 autonome), sia con garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vin- colo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione ga- rantita, sia, infine, con clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esone- rando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr., in questo senso,
Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
Proprio per superare tali argomenti alcune decisioni di merito (tra cui al- cune di quelle invocate dall'appellante) hanno valorizzato altre clausole dei con- tratti de quibus, tra cui la clausola n.8, secondo cui “Nell'ipotesi in cui le obbli- gazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione di intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”, as- sumendo che tale clausola deroghi all'art.1939 c.c. e renda, quindi, autonoma la garanzia de qua.
Tuttavia, siffatta clausola, come già chiarito sopra, è nel caso di specie da considerarsi nulla. Peraltro, come già osservato in altre decisioni di merito, anche di questa corte, una siffatta clausola non impedisce affatto al fideiussore di con- testare la stessa esistenza dell'obbligo restitutorio. In altre parole, simile clau- sola, se fosse stata valida, avrebbe esteso l'oggetto della garanzia fideiussoria ma non avrebbe realizzato la piena autonomia della garanzia dall'obbligazione principale e non avrebbe impedito al fideiussore, ex art.1945 c.c., di opporre le eccezioni spettanti al debitore e di contestare la stessa esistenza di un debito di rimborso (ex art.1939 c.c.). Per cui, il vincolo di accessorietà, per usare le parole della cassazione, sarebbe stato meno accentuato ma non escluso.
In conclusione, in base agli elementi sopra evidenziati, va escluso che le fideiussioni in atti possano essere qualificate quali contratti autonomi di garan- zia.
10. Ciò detto, l'eccezione di difetto di prova del credito, proposta dai fi- deiussori, è destituita di fondamento.
13 Le fideiussioni in atti contengono nella clausola n.7 una previsione in forza della quale “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, suoi eredi, successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito”.
Tale clausola, che è stata sottoscritta specificamente ai sensi degli artt.1341-1342 c.c., può essere sussunta tra i c.d. patti relativi all'onere della prova (2698 c.c.) e deve ritenersi pienamente valida, sia perché relativa a diritti disponibili, sia perché le fideiussioni in atti prevedono (clausola n.5) la possibilità del fideiussore di informarsi presso l'azienda di credito circa l'esposizione in es- sere e, previo consenso del debitore garantito, di accedere ad ogni ulteriore in- formazione, sicché non può ritenersi che il patto avesse l'effetto di “rendere ec- cessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa”. A quest'ultimo riguardo va anche considerato che le fideiussioni sono state rilasciate da chi aveva in quel momento anche la veste di socio e di amministratore della società e, quindi, poteva accedere, in tale veste, anche alla documentazione bancaria in possesso della società e/o farne richiesta in banca (ex art.119 TUB).
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'estratto certificato conforme ex art.50 TUB, da cui risulta un debito della debitrice principale di euro 54.656,68
(v. doc.7 fase monitoria), ha nel caso di specie piena efficacia probatoria, sicché spettava agli opponenti dare dimostrazione dell'inesistenza del debito o della sua esistenza in una misura inferiore all'importo massimo garantito con le fideius- sione omnibus in atti. E tale prova non è stata offerta.
11. L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. (che è esaminabile una volta ritenuta la nullità della clausola n.6 del contratto di fideiussione omnibus che all'art.1957 c.c. derogava) è fondata limitatamente alla posizione della CP_5
[...]
Va premesso, come sopra ricordato e per come si legge negli atti delle parti, che nel dicembre 2006 il debitore principale (CABE SR) deliberò il proprio scioglimento e messa in liquidazione. La società è stata poi cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 14.11.2011 per mancata presentazione, per
14 tre anni consecutivi, del bilancio annuale (art.2490 c.c.), con gli effetti previsti dall'art.2495 c.c. (v., anche, visura camerale prodotta dal . CP_1
Come chiarito dalle S.U. della Cassazione (6070-2013), in caso di cancel- lazione della società dal registro delle imprese e di conseguente estinzione del soggetto giuridico si determina dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiusta- mente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispon- dono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedi- mento estintivo.
Inoltre, come precisato da Cass. 9672-18 (in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale), in linea con Cass. 9094-17 e
15035-17, gli ex soci subentrano nella posizione debitoria per il sol fatto dell'estinzione della società, la riscossione delle quote di liquidazione, per un verso, fungendo da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio
(“fino alla concorrenza”, come si legge nell'art. 2495 cod.civ.) e, per altro verso, attenendo ad una condizione dell'azione.
In altre parole, l'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme in sede di liquidazione.
Applicati questi principi al caso di specie, ne consegue che, estintosi il debitore principale, al fine di impedire la decadenza ex art.1957 c.c., la banca garantita avrebbe dovuto coltivare nei termini previsti da tale disposizione le
15 proprie azioni nei confronti dei successori del debitore e, quindi, di _6
che era il socio unico della società Cabe SR (v. visura CCIIA in atti).
[...]
Tuttavia, quest'ultimo non può oggi dolersi, quale fideiussore, del mancato esercizio dell'azione nei suoi confronti quale socio – successore della Cabe SR.
L'art.1957 c.c. è applicabile, infatti, quando vi è alterità soggettiva perché lo scopo della norma è quello di preservare le ragioni del fideiussore: la norma tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa e pregiudicata nell'ottica dell'azione di regresso.
Tale funzione è insussistente in un caso quale quello in decisione, in cui il soggetto nei confronti del quale promuovere le iniziative giudiziarie era lo stesso fideiussore, sia pure nella diversa veste di ex unico socio della debitrice princi- pale e successore nel debito nei limiti dell'art.2495 c.c.
In senso contrario non può argomentarsi dall'art.1255 c.c., il quale stabi- lisce che “se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia inte- resse”.
Tale disposizione dà rilievo alla diversità dei titoli per cui si risponde: di norma, la riunione della qualità di debitore principale e fideiussore priva di rile- vanza pratica la diversità di titoli, perché il debitore è oramai unico. Può però permanere un interesse del creditore quando la portata dei titoli, per cui si ri- sponde, è diversa. E il nostro caso ne è un esempio perché con l'art.2495 cc sia ha un fenomeno successorio, dal lato passivo, “particolare”, non pieno (si ri- sponde nei limiti dell'eventuale quota di liquidazione), per cui la portata dei “ti- toli” in forza dei quali il socio successore/fideiussore risponde è diversa.
Dalla permanenza della fideiussione non può però argomentarsi l'applica- bilità dell'art.1957 c.c., posto che tale norma richiede l'alterità soggettiva, cioè che ci siano due debitori diversi: uno a titolo principale e l'altro quale fideiussore.
Nel caso in esame, invece, l'alterità è solo dei titoli in forza dei quali lo stesso
16 soggetto risponde, ovvero abbiamo unicità del debitore che deve in forza di titoli diversi, sicché la disposizione non è applicabile.
Discorso diverso va fatto per la come giustamente da essa de- CP_2 dotto.
In tal caso, la banca è incorsa in decadenza perché avrebbe dovuto colti- vare le proprie azioni nei confronti del successore del debitore principale nel termine di sei mesi dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e non lo ha fatto, nemmeno in forza di iniziativa stragiudiziale.
Pertanto, l'eccezione di decadenza da essa proposta merita accoglimento.
In relazione alla posizione della la sentenza di primo grado va dunque CP_2 confermata sia pure con la diversa motivazione sopra proposta.
12. In sintesi, l'appello è fondato nei limiti sopra indicati. In parziale ri- forma della sentenza di primo grado va accolta l'azione di pagamento proposta nei confronti di Va confermata invece la sentenza di rigetto Controparte_1 quanto alla posizione della CP_2
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14, e succ.mod.; scaglione di riferimento da euro 5201,00 ad euro 26.000,00; per il giudizio d'appello: parametri medi per le fasi 1, 2, 4, minimo per la fase 3, in assenza di istruttoria e in presenza di sola trattazione;
per il giudizio di primo grado – quanto alla soccombenza del Pt_3
parametri medi per le quattro fasi, oltre compenso fase monitoria).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- condanna a pagare a e per Controparte_1 Parte_1 essa alla sua procuratrice speciale, la somma di euro 12.000,00, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- conferma la sentenza di primo grado nei rapporti tra Parte_1
e per essa la mandataria con rappresentanza, e
[...] CP_2
- condanna a pagare le spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
e per essa della mandataria con rappresentanza, che Parte_1
17 sono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.644,00 per compenso (di cui euro 576,00 per la fase monitoria) ed euro 145,50 per spese vive (fase monitoria), e quanto al giudizio di appello in euro
4.888,00 per compenso ed euro 355,50 per spese vive, il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e
CAP, se dovuti);
- condanna e per essa la mandataria con rappre- Parte_1 sentanza, a pagare le spese del giudizio d'appello in favore di
[...]
che sono liquidate in euro 4.888,00 per compenso, oltre rim- CP_2 borso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se do- vuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 17-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magi- strati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2422/2022, promossa
DA
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Parte_1 delle Imprese di Roma - Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma
(RM), via Curtatone n. 3, e per essa Parte_2
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza,
Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), giusta procura del P.IVA_2
12/03/2019 a ministero della Dr.ssa Notaio in San Donato Persona_1
AN (Rep. n. 548 e Racc. n. 396), che agisce nel presente atto per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. Giuseppe Amodeo (C.F. n.
, giusta procura rilasciata il 21/10/2022, autenticata nella C.F._1 firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 e Racc. n. 4129), Persona_2
1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto d'appello, dagli Avv.ti
Marco Pesenti (C.F. n. - indirizzo P.E.C. marco.pe- C.F._2 pecavvocati.it - fax n. 0248011624) e Francesco Concio (C.F. Email_1
- indirizzo P.E.C. francesco. eca vvocati.it C.F._3 Email_2
- fax n. 0248011624), entrambi del Foro di Milano, che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative a tale procedura al su esteso indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Francesco Concio, ed elettiva- mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino del Foro di Firenze, sito in Firenze (FI) in Viale Giuseppe Mazzini n. 19 (C.F. n. C.F._4
- indirizzo P.E.C. silvia. - fax n. 055461213) Email_3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._5 difeso dall'Avv. Paolo Luca Iacono (C.F. del Foro di Lucca, C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Camaiore (LU), fraz. Ca- pezzano Pianore, Via dei Carpentieri 10, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in CP_2 C.F._7 forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, dall'Avv. Paolo Ghiara (codice fiscale , PEC C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4 del proprio difensore in Genova, via XX Settembre 2/43, fax 010- 5701878.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1116/2022 del Tribunale di Lucca pubblicata il 18-11-2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contra- riis reiectis, così giudicare: In via principale: - per tutti i motivi esposti nel pre- sente atto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, confermare in ogni
2 sua parte il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 (RG n. 4067/2020) emesso dal Tri- bunale di Lucca il 09/11/2020; In via subordinata: - per l'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, nella presente sede di Appello il decreto ingiuntivo n.
1539/2020 (RG n. 4067/2020) emesso dal Tribunale di Lucca il 09/11/2020 non dovesse trovare conferma, condannare comunque il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra al pagamento in favore della odierna appellante dell'importo CP_2 euro 12.000,00, oltre interessi nella misura prevista nel decreto ingiuntivo dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame”.
Per parte appellata, “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Firenze, rigettare l'appello proposto da confermando la sen- Parte_1 tenza impugnata del Tribunale di Lucca n. 1116/2022 del 18/11/2022, con con- danna alla refusione di competenze professionali e spese di lite;
in ogni caso: A) dichiarare estinto il credito vantato dall'opposta per avvenuta prescrizione;
B) fermo restando quanto esposto “nel rito” (vedi pag.16 atto di citazione in oppo- sizione a decreto ingiuntivo), accertata in via di eccezione riconvenzionale la nullità totale del contratto di fideiussione, azionato a fondamento della pretesa creditoria da parte convenuta opposta, revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 del 9.11.2020 emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'opponente; C) fermo restando quanto esposto “nel rito” (vedi pag.16 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), in via subordinata al denegato caso in cui venisse ritenuta la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali n. 2, 6 e 8, che viene richiesta sempre in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare la convenuta opposta decaduta dal diritto di credito vantato verso l'opponente in forza della ridetta fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1957 c.c. e, conseguentemente, revocare e dichiarare illegit- timo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1539/2020 del 9.11.2020 emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'opponente; D) in ogni caso rigettare la pretesa di controparte per difetto di prova del credito vantato;
E) Con vittoria di competenze professionali e spese di lite”.
3 Per parte appellata, “Piaccia alla Corte d'Appello, previa CP_2 ogni ulteriore e più opportuna declaratoria, - confermare integralmente la sen- tenza n. 1116/2022 del Tribunale di Lucca;
- in subordine, accertare e dichiarare che la Signora non è debitrice della somma di € 12.000,00, né di altra CP_2 somma, nei confronti della parte appellante per i motivi indicati, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1539/2020 del Tribunale di Lucca;
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con distinti atti di citazione, che introducevano i giudizi n.4788/2020
e n.104/2021 (poi riuniti), e opponevano dinanzi Controparte_1 CP_2 al tribunale di Lucca il decreto ingiuntivo n.1539/2020 ottenuto da Parte_1
con il quale era stato loro ingiunto di pagare quali fideiussori della Cabe
[...] SR (cancellata dal registro delle imprese nel 2011) la somma di euro 12.000,00, il primo, e di euro 6.000,00, la seconda (limiti delle fideiussioni omnibus da loro prestate a beneficio della creditrice, l'allora , oltre acces- Controparte_3 sori e spese di lite.
Entrambi eccepivano, in via preliminare, la prescrizione decennale del cre- dito e, poi, in tesi la nullità assoluta delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e, in ipotesi, la nullità parziale delle sole clausole 2, 6,
8, con conseguente eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.; il ecce- CP_1 piva anche la mancata prova del credito e la sola anche l'estinzione della CP_2 fideiussione per violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecu- zione del contratto sull'assunto che la banca avesse continuato a fare credito alla debitrice principale in violazione dell'art.1956 c. c. e, più in generale, del canone di buona fede previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ingiungente, contrastando le opposizioni e chie- dendone il rigetto.
4 Senza attività istruttoria, assorbite tutte le altre questioni, con sentenza n. 1116/2022 il Tribunale di Lucca ha accolto le eccezioni di prescrizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto l'azione di pagamento.
In particolare, in punto di decorrenza del termine prescrizionale il tribu- nale ha osservato che la debitrice principale era stata posta in liquidazione vo- lontaria in data 5-12-2006 e cancellata d'ufficio dal registro delle imprese nell'anno 2011. Secondo il giudice di primo grado il termine di prescrizione de- correva dall'atto di messa in liquidazione, momento a partire dal quale il debito doveva considerarsi definitivamente scaduto, liquido ed esigibile, e in atti non erano presenti documenti attestanti l'interruzione della prescrizione;
gli avvisi di ricevimento della lettera di messa in mora dell'aprile 2016 prodotti dall'ingiun- gente (doc.9 del fascicolo monitorio) erano relativi, infatti, alla sola Cabe SR e al e non anche alla e mancavano della sottoscrizione del CP_1 CP_2 Pt_3
[...]
L'atto di appello.
2. e per essa la sua procuratrice speciale, ha proposto Parte_1 tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formu- lando due motivi di impugnazione:
1) con il primo assume la violazione dell'art.2935 c.c., evidenziando che la messa in liquidazione volontaria della società non determina alcuna cessazione del rapporto di conto corrente, in quanto l'attività della società continua sia pure in funzione della liquidazione. Invero, la cedente il credito ad essa appel- CP_3 lante aveva provveduto alla chiusura del rapporto contrattuale de quo soltanto in data 18/12/2015, come si evince anche dalla certificazione ex art. 50 TUB depositata in sede monitoria. Al limite il termine prescrizionale poteva incomin- ciare a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese av- venuta in data 14.11.2011. Rispetto a tale momento, il ricorso per decreto in- giuntivo, depositato in data 09/11/2020, costituiva efficace atto interruttivo.
5 2) Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art.115 cpc, non avendo gli opponenti contestato la ricezione delle lettere di messa in mora spe- dite nell'anno 2016.
Le difese di Controparte_1
3. ha contrastato l'appello, eccependo, in limine, il giu- Controparte_1 dicato interno sul fatto che la lettera di messa in mora spedita nell'aprile 2016 non fosse giunta all'indirizzo dei destinatari. Ha contrastato i motivi d'appello, assumendone la non correttezza. Ha riproposto le difese dichiarate assorbite dal giudice di primo grado.
Le difese di CP_2
4. ha contrastato i motivi d'appello, assumendone l'infonda- CP_2 tezza e ha riproposto le difese dichiarate assorbite.
Il giudizio di appello.
5. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-3-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di tratta- zione scritta, con riduzione a trentasette giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Motivi della decisione
6. Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado incorre nel vizio denunciato dall'appellante. La messa in liquidazione volontaria della debitrice principale, Cabe SR, nel dicembre
2006, non determinava alcuna scadenza immediata dei debiti o alcuna interru- zione dei rapporti in corso.
Infatti, in caso di scioglimento della società e di sua messa in liquidazione i rapporti in corso proseguono sia pure in funzione della conservazione della in-
6 tegrità e del valore del patrimonio sociale e, a tal fine, gli amministratori con- servano, sino alla nomina dei liquidatori, in maniera piena il potere di gestire la società (2486, co.1 c.c.), e lo stesso stato di liquidazione non è incompatibile con la continuazione, totale o parziale, dell'attività di impresa (v. artt.2487, co.1 lett.c) e 2490, co.5), sia pure in funzione degli atti liquidatori.
Ora, proprio perché il rapporto di conto corrente bancario serve per effet- tuare i pagamenti dei debiti sociali, esso è di norma il primo contratto che viene concluso da una neocostituita società di capitali ed è l'ultimo che viene chiuso, prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, una volta ter- minati i pagamenti nella fase della liquidazione volontaria.
La permanenza del contratto di conto corrente bancario, dal quale né la società debitrice principale né la banca avevano receduto con l'apertura della liquidazione volontaria (la circostanza è da considerarsi pacifica nessuna parte avendo allegato e provato il contrario), rende evidente che la prescrizione rela- tiva al pagamento del saldo debitore poteva decorrere soltanto a partire dalla chiusura del rapporto di c/c bancario (o da diverso fatto estintivo del rapporto).
Invero, ai sensi dell'art.2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo, riferito al rapporto di conto corrente bancario, in cui solo il correntista ha la libera disponibilità delle somme risultanti a suo credito (art.1852 c.c.), significa, come sopra anticipato, che il termine di prescrizione per la riscossione del saldo debitore comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto (per effetto del recesso del cliente o della banca), che rende attuale il credito della banca, o da altro fatto estintivo del rapporto.
Né è corretto l'assunto dell'appellato che la banca avrebbe po- CP_1 tuto recedere dal rapporto sin dal 2006. La circostanza che in un rapporto di conto corrente bancario a tempo indeterminato ciascuna parte possa recedere dal contratto (ex art.1855 c.c.) non significa che debba recedere. Trattasi di facoltà e non di onere, sicché, permanendo il rapporto, il credito della banca non poteva essere riscosso prima della chiusura del rapporto.
7 In tal senso è la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, che non solo nei rapporti diretti tra correntista e banca ma anche nei rapporti tra quest'ul- tima e i fideiussori ha affermato “ posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di ga- ranzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescri- zione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per
l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito
è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 5720-
2004; 3783-98).
Rapportando tali elementari nozioni alla fattispecie in esame, deve per- tanto concludersi che il termine di prescrizione nei confronti dei fideiussori non poteva decorrere dal dicembre 2006 ma soltanto dalla chiusura del rapporto che, nel caso di specie, come sostenuto dall'appellante e, in difetto di diversi ele- menti, può farsi coincidere con la cancellazione della società debitrice principale dal registro delle imprese in data 14.11.2011.
Infatti, come si dirà meglio in seguito, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico ed un conse- guente, particolare, fenomeno successorio che riguarda unicamente i debiti so- ciali (nei limiti previsti dall'art.2495 c.c.) e i crediti e i beni nella titolarità della società, ma non anche i rapporti contrattuali in corso.
Inoltre, in termini più generali, il contratto di conto corrente bancario è un contratto modellato sulla disciplina del contratto di mandato, che, com'è noto, si estingue con la morte del mandante (1728 c.c.); fatto, quest'ultimo, a cui è rapportabile, ai fini de quibus, la cancellazione della società dal registro delle imprese. Si può dire, pertanto, che l'estinzione della società intestataria del rap- porto determina l'estinzione del rapporto di conto corrente bancario.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale cominciava a decorrere dal 14.11.2011 e rispetto a tale momento la proposizione dell'azione di pagamento in forma monitoria nell'anno 2020 è tempestiva.
8 In conclusione, l'eccezione di prescrizione decennale va respinta.
7. L'accoglimento del primo motivo d'appello, con il conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale, rende attuale l'esame delle altre difese proposte dagli appellati in primo grado (e dichiarate assorbite dal tribunale di
Lucca) e delle contro difese sviluppate dall'appellante.
In sintesi, gli appellati assumono che le fideiussioni omnibus in atti siano nulle (in tesi, nullità assoluta e, in ipotesi, parziale delle clausole 2, 6, 8, con conseguente eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.); l'appellante ritiene invece che non sussista alcuna nullità, trattandosi di fideiussioni rilasciate in data suc- cessiva alla decisione della Banca d'Italia n.55/2005 e che tali garanzie vadano qualificate come garanzie autonome.
8. L'esame delle difese in punto di qualificazione tipologica dei contratti di garanzia in atti è logicamente susseguente a quello dell'eccezione di nullità degli stessi contratti, posto che anche nel contratto di garanzia autonoma il garante autonomo può opporre al creditore garantito le eccezioni relative alla validità del contratto di garanzia.
Ciò premesso, va rilevato che le fideiussioni omnibus in atti furono rila- sciate dalla in data 4-2-2004 sino all'importo di euro 6.000,00 e dal CP_2 [...] in data 18-5-2005 sino all'importo di euro 6.000,00, poi elevato a euro CP_4
12.000,00 in data 5.12.2005 (v. doc.9 fascicolo di parte ingiungente della fase monitoria).
Il testo delle predette fideiussioni omnibus è del tutto corrispondente a quello predisposto dall'ABI ed oggetto del noto provvedimento n.55 del 2-5-2005 della Banca d'Italia, che le parti interessate hanno prodotto in giudizio.
In particolare, il testo delle clausole di rilievo (clausole 2 e 8, clausole di sopravvivenza, e clausola n.6, di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) è “letteral- mente” conforme al testo ABI esaminato dalla Banca d'Italia e in relazione al quale quest'ultima ha dichiarato: “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fi- deiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano
9 applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
L'assunto dell'appellante, secondo cui i noti arresti della Corte di Cassa- zione sui temi in esame non sarebbero applicabili, in quanto “in un contesto in cui la garanzia sottoscritta dal Sig. peraltro, è stata stipulata in un CP_1 periodo successivo a tale accertamento, gli appellati, nel corso del giudizio di primo grado, non hanno minimamente dimostrato la perdurante uniforme appli- cazione di tale modello da parte degli istituti di credito e quindi l'attualità dell'in- tesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo richiamato”
(così da ultimo in comparsa conclusionale), è privo di pregio in fatto e in diritto.
La fideiussione della è stata rilasciata nel febbraio 2004, cioè pro- CP_2 prio nel periodo tra il novembre 2003 e il maggio 2005 oggetto di accertamento ad opera delle autorità garanti di settore;
quella del è stata sotto- CP_1 scritta in data 18-5-20025, cioè pochi giorni dopo il sopra menzionato provvedi- mento della Banca d'Italia, quando – è ragionevole pensare – gli istituti di credito non si erano ancora ad esso adeguati.
Può ritenersi pertanto che in relazione a tale contesto fattuale siano pie- namente operanti i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova pri- vilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione (cfr., fra tante, Cass. civ.13846-2019, 18176-19, S.U. 41994-21).
Valutata quindi la conformità delle clausole di rilievo allo schema ABI e stante la fede privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, deve ritenersi dimostrato l'illecito anticoncorrenziale (violazione dell'art.2, co.2 lett.a) della legge 287/1990).
Tuttavia, in applicazione dei noti principi elaborati dalle S.U. 41994-21 va respinta l'eccezione di nullità totale, non avendo gli opponenti/attuali appellati provato che essi non avrebbero concluso il contratto di fideiussione omnibus se avessero saputo della nullità parziale e tanto non potendosi desumere de plano
10 dalla lettura dei contratti in atti che nessun argomento offre (né invero è stato indicato dalle parti) per una simile conclusione.
L'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni omnibus, relativa alle pre- dette clausole, senz'altro fondata, assume rilevanza nella concreta vicenda (ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse che legittima all'eccezione di nullità), sia in relazione alla clausola 6 di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.
(attesa la proposizione dell'eccezione di decadenza formulata dagli opponenti a decreto ingiuntivo), sia in relazione alle rimanenti clausole 2 e 8 (ai fini della qualificazione tipologica dei contratti di garanzia in atti).
9. E' possibile ora passare all'esame del problema della qualificazione ti- pologica delle garanzie in atti.
Ai fini de quibus, va valorizzato, ai sensi dell'art.1362 c.c., in primo luogo il dato letterale: nei contratti di garanzia il riferimento è sempre alla fideiussione
(vedi, intestazione, artt.1,3, 6, 8, 11, 12, 13) o ai fideiussori (artt.2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 14, 15, 16). In essi mai si accenna al rilascio di una garanzia autonoma con rinuncia definitiva a proporre le eccezioni relative al rapporto principale.
Sempre nell'ottica dell'art.1362 c.c., oltre all'intenzione delle parti come desumibile dal senso letterale delle parole, rileva il complessivo comportamento delle stesse, anche posteriore alle conclusione dell'atto. E, in relazione a questo criterio di interpretazione, va considerato che mai prima del giudizio la banca
(oggi, la cessionaria del credito) si è rivolta agli attuali appellati qualificandoli come garanti autonomi (v. lettere di messa in mora del 2016; i garanti sono stati sempre indicati come fideiussori).
In secondo luogo, ai sensi dell'art.1370 c.c., trattandosi di contratto con- cluso mediante modulo predisposto dalla banca, nel dubbio le clausole vanno interpretate a favore dell'altra parte. E al riguardo va segnalato che il modello in atti non solo è stato predisposto dalla banca ma è anche conforme, come sopra detto, al modello ABI oggetto dell'istruttoria e della decisione della Banca d'Italia
n.55/2005. Ebbene, come già osservato in altre recenti decisioni di questa corte, in relazione a tale modello la stessa ABI (cioè l'associazione rappresentativa delle
11 banche), come si legge nel provvedimento della autorità garante, ebbe a preci- sare: “l'ABI ha precisato che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”. Quest'ultimo contratto (derogatorio rispetto al re- gime civilistico delle eccezioni) presenta un carattere autonomo rispetto all'ob- bligazione principale, mentre, al contrario, la fideiussione omnibus ha natura di garanzia accessoria. 29. L'accessorietà della garanzia omnibus non consenti- rebbe alcuna deroga all'art. 1945 cod. civ., ma risulterebbe compatibile con un meccanismo, come quello previsto nello schema, del tipo solve et repete: il fi- deiussore, cioè, dovrebbe pagare a richiesta della banca l'importo dovuto, ma non perderebbe il diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale.
La motivazione della clausola in esame risiederebbe, secondo quanto rappresen- tato dall'ABI, nella possibilità di rendere immediatamente esigibile il debito del fideiussore nei confronti della banca, anche al fine di ottenere un decreto ingiun- tivo in caso di rifiuto di pagamento”.
In altre parole, anche la genesi storica del modulo in esame conferma l'interpretazione letterale.
A maggior ragione alla luce di tale genesi, una clausola quale quella con- tenuta nell'art.7 delle fideiussioni, su cui fa leva l'appellante per sostenere la natura autonoma della garanzia e secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposi- zione del debitore, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, non è pertanto dirimente ai fini della qualificazione della garanzia de qua quale contratto autonomo di garanzia (cfr., in termini, da ultimo,
Cass. civ. 31105/24).
Invero, simile clausola non prevede affatto che il debitore rinunci a far valere le eccezioni relative al rapporto di garanzia. Così come formulata, non concretandosi in una chiara e manifesta deroga all'art.1945 c.c. (ovvero ad una rinuncia definitiva ad opporre le eccezioni spettanti al debitore), essa è pertanto compatibile sia con forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi
12 autonome), sia con garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vin- colo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione ga- rantita, sia, infine, con clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esone- rando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr., in questo senso,
Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022).
Proprio per superare tali argomenti alcune decisioni di merito (tra cui al- cune di quelle invocate dall'appellante) hanno valorizzato altre clausole dei con- tratti de quibus, tra cui la clausola n.8, secondo cui “Nell'ipotesi in cui le obbli- gazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione di intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”, as- sumendo che tale clausola deroghi all'art.1939 c.c. e renda, quindi, autonoma la garanzia de qua.
Tuttavia, siffatta clausola, come già chiarito sopra, è nel caso di specie da considerarsi nulla. Peraltro, come già osservato in altre decisioni di merito, anche di questa corte, una siffatta clausola non impedisce affatto al fideiussore di con- testare la stessa esistenza dell'obbligo restitutorio. In altre parole, simile clau- sola, se fosse stata valida, avrebbe esteso l'oggetto della garanzia fideiussoria ma non avrebbe realizzato la piena autonomia della garanzia dall'obbligazione principale e non avrebbe impedito al fideiussore, ex art.1945 c.c., di opporre le eccezioni spettanti al debitore e di contestare la stessa esistenza di un debito di rimborso (ex art.1939 c.c.). Per cui, il vincolo di accessorietà, per usare le parole della cassazione, sarebbe stato meno accentuato ma non escluso.
In conclusione, in base agli elementi sopra evidenziati, va escluso che le fideiussioni in atti possano essere qualificate quali contratti autonomi di garan- zia.
10. Ciò detto, l'eccezione di difetto di prova del credito, proposta dai fi- deiussori, è destituita di fondamento.
13 Le fideiussioni in atti contengono nella clausola n.7 una previsione in forza della quale “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, suoi eredi, successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito”.
Tale clausola, che è stata sottoscritta specificamente ai sensi degli artt.1341-1342 c.c., può essere sussunta tra i c.d. patti relativi all'onere della prova (2698 c.c.) e deve ritenersi pienamente valida, sia perché relativa a diritti disponibili, sia perché le fideiussioni in atti prevedono (clausola n.5) la possibilità del fideiussore di informarsi presso l'azienda di credito circa l'esposizione in es- sere e, previo consenso del debitore garantito, di accedere ad ogni ulteriore in- formazione, sicché non può ritenersi che il patto avesse l'effetto di “rendere ec- cessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa”. A quest'ultimo riguardo va anche considerato che le fideiussioni sono state rilasciate da chi aveva in quel momento anche la veste di socio e di amministratore della società e, quindi, poteva accedere, in tale veste, anche alla documentazione bancaria in possesso della società e/o farne richiesta in banca (ex art.119 TUB).
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'estratto certificato conforme ex art.50 TUB, da cui risulta un debito della debitrice principale di euro 54.656,68
(v. doc.7 fase monitoria), ha nel caso di specie piena efficacia probatoria, sicché spettava agli opponenti dare dimostrazione dell'inesistenza del debito o della sua esistenza in una misura inferiore all'importo massimo garantito con le fideius- sione omnibus in atti. E tale prova non è stata offerta.
11. L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. (che è esaminabile una volta ritenuta la nullità della clausola n.6 del contratto di fideiussione omnibus che all'art.1957 c.c. derogava) è fondata limitatamente alla posizione della CP_5
[...]
Va premesso, come sopra ricordato e per come si legge negli atti delle parti, che nel dicembre 2006 il debitore principale (CABE SR) deliberò il proprio scioglimento e messa in liquidazione. La società è stata poi cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 14.11.2011 per mancata presentazione, per
14 tre anni consecutivi, del bilancio annuale (art.2490 c.c.), con gli effetti previsti dall'art.2495 c.c. (v., anche, visura camerale prodotta dal . CP_1
Come chiarito dalle S.U. della Cassazione (6070-2013), in caso di cancel- lazione della società dal registro delle imprese e di conseguente estinzione del soggetto giuridico si determina dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiusta- mente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispon- dono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedi- mento estintivo.
Inoltre, come precisato da Cass. 9672-18 (in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale), in linea con Cass. 9094-17 e
15035-17, gli ex soci subentrano nella posizione debitoria per il sol fatto dell'estinzione della società, la riscossione delle quote di liquidazione, per un verso, fungendo da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio
(“fino alla concorrenza”, come si legge nell'art. 2495 cod.civ.) e, per altro verso, attenendo ad una condizione dell'azione.
In altre parole, l'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme in sede di liquidazione.
Applicati questi principi al caso di specie, ne consegue che, estintosi il debitore principale, al fine di impedire la decadenza ex art.1957 c.c., la banca garantita avrebbe dovuto coltivare nei termini previsti da tale disposizione le
15 proprie azioni nei confronti dei successori del debitore e, quindi, di _6
che era il socio unico della società Cabe SR (v. visura CCIIA in atti).
[...]
Tuttavia, quest'ultimo non può oggi dolersi, quale fideiussore, del mancato esercizio dell'azione nei suoi confronti quale socio – successore della Cabe SR.
L'art.1957 c.c. è applicabile, infatti, quando vi è alterità soggettiva perché lo scopo della norma è quello di preservare le ragioni del fideiussore: la norma tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa e pregiudicata nell'ottica dell'azione di regresso.
Tale funzione è insussistente in un caso quale quello in decisione, in cui il soggetto nei confronti del quale promuovere le iniziative giudiziarie era lo stesso fideiussore, sia pure nella diversa veste di ex unico socio della debitrice princi- pale e successore nel debito nei limiti dell'art.2495 c.c.
In senso contrario non può argomentarsi dall'art.1255 c.c., il quale stabi- lisce che “se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia inte- resse”.
Tale disposizione dà rilievo alla diversità dei titoli per cui si risponde: di norma, la riunione della qualità di debitore principale e fideiussore priva di rile- vanza pratica la diversità di titoli, perché il debitore è oramai unico. Può però permanere un interesse del creditore quando la portata dei titoli, per cui si ri- sponde, è diversa. E il nostro caso ne è un esempio perché con l'art.2495 cc sia ha un fenomeno successorio, dal lato passivo, “particolare”, non pieno (si ri- sponde nei limiti dell'eventuale quota di liquidazione), per cui la portata dei “ti- toli” in forza dei quali il socio successore/fideiussore risponde è diversa.
Dalla permanenza della fideiussione non può però argomentarsi l'applica- bilità dell'art.1957 c.c., posto che tale norma richiede l'alterità soggettiva, cioè che ci siano due debitori diversi: uno a titolo principale e l'altro quale fideiussore.
Nel caso in esame, invece, l'alterità è solo dei titoli in forza dei quali lo stesso
16 soggetto risponde, ovvero abbiamo unicità del debitore che deve in forza di titoli diversi, sicché la disposizione non è applicabile.
Discorso diverso va fatto per la come giustamente da essa de- CP_2 dotto.
In tal caso, la banca è incorsa in decadenza perché avrebbe dovuto colti- vare le proprie azioni nei confronti del successore del debitore principale nel termine di sei mesi dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e non lo ha fatto, nemmeno in forza di iniziativa stragiudiziale.
Pertanto, l'eccezione di decadenza da essa proposta merita accoglimento.
In relazione alla posizione della la sentenza di primo grado va dunque CP_2 confermata sia pure con la diversa motivazione sopra proposta.
12. In sintesi, l'appello è fondato nei limiti sopra indicati. In parziale ri- forma della sentenza di primo grado va accolta l'azione di pagamento proposta nei confronti di Va confermata invece la sentenza di rigetto Controparte_1 quanto alla posizione della CP_2
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14, e succ.mod.; scaglione di riferimento da euro 5201,00 ad euro 26.000,00; per il giudizio d'appello: parametri medi per le fasi 1, 2, 4, minimo per la fase 3, in assenza di istruttoria e in presenza di sola trattazione;
per il giudizio di primo grado – quanto alla soccombenza del Pt_3
parametri medi per le quattro fasi, oltre compenso fase monitoria).
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- condanna a pagare a e per Controparte_1 Parte_1 essa alla sua procuratrice speciale, la somma di euro 12.000,00, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- conferma la sentenza di primo grado nei rapporti tra Parte_1
e per essa la mandataria con rappresentanza, e
[...] CP_2
- condanna a pagare le spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
e per essa della mandataria con rappresentanza, che Parte_1
17 sono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.644,00 per compenso (di cui euro 576,00 per la fase monitoria) ed euro 145,50 per spese vive (fase monitoria), e quanto al giudizio di appello in euro
4.888,00 per compenso ed euro 355,50 per spese vive, il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e
CAP, se dovuti);
- condanna e per essa la mandataria con rappre- Parte_1 sentanza, a pagare le spese del giudizio d'appello in favore di
[...]
che sono liquidate in euro 4.888,00 per compenso, oltre rim- CP_2 borso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se do- vuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 17-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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