Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da Paride LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi e AS Cambule dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LV NA, AS OC, SI CL IO OI, LL OI, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- della determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27.1.2022 avente a oggetto “Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato”, con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali;
- della nota della Direzione generale del personale e riforma della RAS, protocollo n. 0013245 del 23.3.2022 , con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dal signor LA;
- d'ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del 22.1.2026, svoltasi con modalità da remoto, il pres. Marco BU e uditi per le parti gli avvocati G. M. Delunas per il ricorrente e R. Murroni, in dichiarata sostituzione degli avvocati G. Parisi e M. Cambule, per la RAS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, quale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, ha partecipato alla “procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali”, indetta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9, con determinazione 16 marzo 2020, n. 3602 della Direzione generale della Protezione civile della RAS , recante l’avviso di partecipazione alla selezione, avviso che, nella sua formulazione originaria, non esigeva, all’art. 8, il nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza del concorrente ai fini della sua ammissione alla procedura.
A seguito di un rilievo formulato dal Governo sulla legittimità costituzionale di tale disciplina legislativa regionale, per difformità della stessa rispetto a quanto previsto dall’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente all’epoca, mentre la descritta procedura di mobilità era ancora in corso di svolgimento la Giunta regionale, con deliberazione 21 maggio 2020, n. 26/22, predisponeva un disegno di legge volto a modificare, tra l’altro, la previsione sopra descritta, vale a dire a introdurre la necessità, ai fini dell’ammissione alla procedura, del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, qualora si fosse trattato di ente non facente parte del “Sistema Regione” ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31/1998.
Con la stessa deliberazione sopra citata la Giunta regionale dava mandato alla Direzione generale della Protezione civile di rendere la procedura in corso conforme a diritto sopravvenuto, sì che il Direttore generale della Protezione civile, con determinazione 10 giugno 2020, n. 240, modificava l’art. 8 dell’avviso di selezione sostituendo le parole “senza necessità di...” con le parole “previa acquisizione del…” nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza: ciò per i soggetti provenienti da enti non inseriti nel “Sistema Regione”, nonché per il personale degli enti del “Sistema Regione” svolgenti la loro attività nelle sale operative SOUP e 1515, nonché nel Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato.
Pertanto l’odierno ricorrente, come detto dipendente del Comune di Cagliari, a seguito del diniego di nulla osta espresso da quest’ultimo, è stato escluso dalla procedura di mobilità con determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del Personale del 27 gennaio 2022.
Con il ricorso in esame, notificato in data 28 marzo 2022 e tempestivamente depositato, il ricorrente ha impugnato tali esiti procedimentali con svariati motivi.
2.Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
3.Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta nel ricorso, l’esame della controversia è stato rinviato al merito.
4.In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie difensive. In particolare la RAS ha osservato che in relazione a un altro ricorso (pressoché) identico a quello in epigrafe il Tribunale, con la sentenza n. 548 del 16.6.2025 - rg n. 263/2022 - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, fissata in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5.Ai fini della definizione della controversia questo Collegio non ha che da richiamare, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il proprio precedente di cui alla sentenza n. 548/2025, con la quale è stato rilevato il difetto di giurisdizione in relazione a un ricorso analogo a quello odierno, dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Tale conclusione si impone in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull'unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti ... Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4” (cfr. Cass. S.U. n. 32624/2018, n. 33213/2018)... per procedure concorsuali di assunzione, ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro”: così Cassazione, Sezioni unite, 30 luglio 2020, n. 16452 (conforme, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 settembre 2024, n. 7615; si vedano, altresì, T.A.R. Trieste, Sez. I, 13 marzo 2024, n. 90; T.A.R. Catanzaro, , Sez. II, 28 ottobre 2024, n.1518; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2023, n. 6724) – così, testualmente, TAR Sardegna, II, n. 548/2025.
5.1.Né inducono a diverse conclusioni le ulteriori difese svolte nel presente giudizio, con le quali la parte ricorrente ha insistito nel ritenere radicata la giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che l’atto impugnato costituirebbe esercizio di potere autoritativo in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 815/2021, avendo l’Amministrazione regionale fondato la determinazione conclusiva della procedura su atti generali già annullati da questo Tribunale.
Osserva in proposito il Collegio che tale prospettazione, pur valorizzando un profilo di rilievo sul piano della legittimità dell’azione amministrativa, non è tuttavia idonea a mutare la natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio né, conseguentemente, a incidere sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, facendosi questione in realtà di un atto di gestione di un rapporto già instaurato, e non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a seguito di procedura selettiva concorsuale.
Anche a voler ritenere in astratto che la determinazione conclusiva della procedura di mobilità si ponga in contrasto con il giudicato amministrativo richiamato dalla parte ricorrente, la lesione denunciata continuerebbe a inerire al mancato perfezionamento della mobilità e, dunque, alla cessione di un rapporto di lavoro già in essere. Il bene della vita perseguito resta, infatti, l’immissione nei ruoli regionali mediante passaggio diretto. La vicenda di fondo continua ad attenere alla modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non alla costituzione di un nuovo rapporto a seguito di procedura concorsuale.
Non pare superfluo comunque ribadire che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, la mobilità del personale pubblico, anche quando attuata mediante procedure para - selettive e anche quando coinvolga atti amministrativi che secondo gli schemi tradizionali andrebbero considerati di natura autoritativa, integra una fattispecie di cessione del contratto, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario del lavoro su tutte le controversie che ne derivano, comprese quelle nelle quali si deduca l’illegittimità degli atti presupposti o il loro contrasto con precedenti pronunce giurisdizionali (Cass. SS. UU., n. 32624/2018 e Consiglio di Stato, III, n. 7615/2024, cit.).
La dedotta violazione del giudicato, pertanto, non assume rilievo quale criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione, dovendo essa essere apprezzata, ove del caso, dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale inciso. Spetterà, dunque, al giudice ordinario valutare se l’Amministrazione abbia illegittimamente o meno impedito il perfezionamento della mobilità, anche mediante la disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi o elusivi del giudicato.
La vicenda rimane insomma ancorata alla sfera dei diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro.
6.Deve pertanto essere ribadita anche in questo giudizio la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice ordinario quale giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo, come da dispositivo.
7.Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, svoltasi con modalità da remoto con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco BU |
IL SEGRETARIO