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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 18 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 9674 / 2024
TRA
(con l'Avv. Marco Tavernese) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) Controparte_1
RESISTENTE
CP_
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive come da conteggi allegati e condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione della somma di euro
4.400,84, oltre accessori, con conseguente regolarizzazione contributiva;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi. Roma 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente deduce di aver svolto, durante i periodi di detenzione, dal mese di ottobre 2012 al mese di aprile 2023, lavoro carcerario retribuito dal Ministero della Giustizia.
Segnatamente, rappresentava di aver svolto, per i mesi e secondo il calendario illustrati nel dettaglio nello stesso ricorso, mansioni descritte nel dettaglio nel prospetto contenuto nel ricorso inquadrabili nel CCNL di settore ratione temporis.
Lamentava che la retribuzione ricevuta era inferiore al minimo – 2/3 di quella contrattuale di categoria – come garantito dall'art. 22 Legge 354 /75.
Faceva presente che la Commissione cui l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario aveva affidato l'incarico di stabilire la misura esatta delle mercedi non si era più riunita dopo il 1993 e che pertanto aveva dettato criteri validi solo per il semestre 1.5.93 / 31.10.93. Ciò premesso, osservava che, dall'esame analitico delle buste paga rilasciategli durante i periodi di svolgimento di lavoro carcerario presso le diverse case circondariali e comparate con i minimi tabellari previsti dai CCNL applicabili nel tempo e considerate le diverse mansioni svolte nel tempo, emergeva una differenza retributiva non rispettosa dei limiti previsti dal citato articolo 22.
Chiedeva, pertanto, al Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto per i periodi lavorati prestati il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa;
2. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della differenza nella misura di euro 4.400,84 per i titoli meglio indicati nel ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando la prospettazione del lavoratore.
CP_ Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Nel merito la pretesa del ricorrente è fondata.
Si osserva che la cornice di riferimento del lavoro penitenziario, che si sottolinea non ha carattere afflittivo ed è remunerato, è delineata dall'art. 22 legge 354 del 1975, come modificata dall'art. 7 Legge 663 del
1986, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del del tesoro, da un rappresentante del CP_1 lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
E' un dato certo che la Commissione in questione, che ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, non si sia più riunita dal 1993.
A questo punto, si fanno proprie le considerazioni espresse dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 24 aprile 2019 che, affrontando identica questione, ha osservato “dal luglio 2010 (periodo iniziale in questa sede in esame), a distanza di 17 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non possono neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva.
Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato tra luglio 2010 e settembre 2017 non trovi più alcun aggancio alla realtà economico –lavorativa”.
L'an della pretesa appare fondato anche perché l'eccezione di prescrizione sollevata dal non è CP_1 considerata più condivisibile.
Non lo è anche alla luce dei criteri indicati nella recentissima pronuncia della Suprema Corte (n. 17478 del
25 giugno 2024) che si sofferma ampiamente sulla questione della decorrenza della prescrizione. Preme riportare in questa sede il brano di interesse: “13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa delle “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso
“metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale i proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono ha chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in unico contesto di detenzione. Certamente una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro……Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contrati a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono essere qui esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Nel caso di specie, l'amministrazione resistente non ha assolto all'onere probatorio cui in base alla sentenza risulta tenuta non avendo specificato alcuna circostanza (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) concernente lo status del detenuto che possa ritenersi utile a stabilire che il rapporto di lavoro, da considerarsi sostanzialmente unico, debba ritenersi concluso. Va infine sottolineato che i rilievi mossi dalla amministrazione sulla quantificazione dell'importo preteso dal ricorrente sono privi di fondamento sia perché fondato sulle buste paga relative alla attività lavorativa svolta sia alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3376 del
2023 del 5 ottobre 2023 “….D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi pre-visti dai contraenti collettivi per
i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento” (cfr. sentenza della Corte di Appello di
Roma n.1007/2023). In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n.2672/2022). Ne consegue, quindi, trattandosi di retribuzione di natura legale, che il trattamento economico complessivamente da corrispondere al detenuto-lavoratore, non può che corrispondere ai due terzi di “tutto” quanto previsto dal
CCNL, ossia anche la 14° mensilità e i ROL”.
Le spese seguono il principio della soccombenza tenendo conto del carattere seriale della lite.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 18 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 9674 / 2024
TRA
(con l'Avv. Marco Tavernese) Parte_1
RICORRENTE
E
(con l'Avvocatura Generale dello Stato) Controparte_1
RESISTENTE
CP_
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive come da conteggi allegati e condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione della somma di euro
4.400,84, oltre accessori, con conseguente regolarizzazione contributiva;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi. Roma 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente deduce di aver svolto, durante i periodi di detenzione, dal mese di ottobre 2012 al mese di aprile 2023, lavoro carcerario retribuito dal Ministero della Giustizia.
Segnatamente, rappresentava di aver svolto, per i mesi e secondo il calendario illustrati nel dettaglio nello stesso ricorso, mansioni descritte nel dettaglio nel prospetto contenuto nel ricorso inquadrabili nel CCNL di settore ratione temporis.
Lamentava che la retribuzione ricevuta era inferiore al minimo – 2/3 di quella contrattuale di categoria – come garantito dall'art. 22 Legge 354 /75.
Faceva presente che la Commissione cui l'art. 20 dell'ordinamento penitenziario aveva affidato l'incarico di stabilire la misura esatta delle mercedi non si era più riunita dopo il 1993 e che pertanto aveva dettato criteri validi solo per il semestre 1.5.93 / 31.10.93. Ciò premesso, osservava che, dall'esame analitico delle buste paga rilasciategli durante i periodi di svolgimento di lavoro carcerario presso le diverse case circondariali e comparate con i minimi tabellari previsti dai CCNL applicabili nel tempo e considerate le diverse mansioni svolte nel tempo, emergeva una differenza retributiva non rispettosa dei limiti previsti dal citato articolo 22.
Chiedeva, pertanto, al Giudice adito di: 1. Accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuto per i periodi lavorati prestati il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa;
2. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della differenza nella misura di euro 4.400,84 per i titoli meglio indicati nel ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente contestando la prospettazione del lavoratore.
CP_ Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Nel merito la pretesa del ricorrente è fondata.
Si osserva che la cornice di riferimento del lavoro penitenziario, che si sottolinea non ha carattere afflittivo ed è remunerato, è delineata dall'art. 22 legge 354 del 1975, come modificata dall'art. 7 Legge 663 del
1986, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del del tesoro, da un rappresentante del CP_1 lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
E' un dato certo che la Commissione in questione, che ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, non si sia più riunita dal 1993.
A questo punto, si fanno proprie le considerazioni espresse dal Tribunale di Roma nella pronuncia del 24 aprile 2019 che, affrontando identica questione, ha osservato “dal luglio 2010 (periodo iniziale in questa sede in esame), a distanza di 17 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non possono neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva.
Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato tra luglio 2010 e settembre 2017 non trovi più alcun aggancio alla realtà economico –lavorativa”.
L'an della pretesa appare fondato anche perché l'eccezione di prescrizione sollevata dal non è CP_1 considerata più condivisibile.
Non lo è anche alla luce dei criteri indicati nella recentissima pronuncia della Suprema Corte (n. 17478 del
25 giugno 2024) che si sofferma ampiamente sulla questione della decorrenza della prescrizione. Preme riportare in questa sede il brano di interesse: “13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa delle “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso
“metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale i proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono ha chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in unico contesto di detenzione. Certamente una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro……Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contrati a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono essere qui esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Nel caso di specie, l'amministrazione resistente non ha assolto all'onere probatorio cui in base alla sentenza risulta tenuta non avendo specificato alcuna circostanza (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) concernente lo status del detenuto che possa ritenersi utile a stabilire che il rapporto di lavoro, da considerarsi sostanzialmente unico, debba ritenersi concluso. Va infine sottolineato che i rilievi mossi dalla amministrazione sulla quantificazione dell'importo preteso dal ricorrente sono privi di fondamento sia perché fondato sulle buste paga relative alla attività lavorativa svolta sia alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3376 del
2023 del 5 ottobre 2023 “….D'altro canto, il richiamo nell'art. 22 citato alla nozione di “trattamento economico” del CCNL, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi pre-visti dai contraenti collettivi per
i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento” (cfr. sentenza della Corte di Appello di
Roma n.1007/2023). In altri termini, la percentuale di due terzi va calcolata, per esplicita previsione di legge, sul trattamento economico previsto dai contratti collettivi e non determinata in virtù di un criterio equitativo e/o di adeguatezza (cfr. anche Corte di Appello di Roma n.2672/2022). Ne consegue, quindi, trattandosi di retribuzione di natura legale, che il trattamento economico complessivamente da corrispondere al detenuto-lavoratore, non può che corrispondere ai due terzi di “tutto” quanto previsto dal
CCNL, ossia anche la 14° mensilità e i ROL”.
Le spese seguono il principio della soccombenza tenendo conto del carattere seriale della lite.
Roma, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli