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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4462/2024
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.07.1977, residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Tania Busetto del Foro di Venezia, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Spinea (VE) alla via Capitanio n. 62 (indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa con sede legale in Milano, Via Pontaccio n.10 (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico dott. rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
Benedetto Gargani e Guido Gargani giusta procura rilasciata con atto del notaio Persona_1
di Milano in data 04 aprile 2025, rep. 15530, racc. 9453, presso lo studio dei quali è
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, (pec:
Email_2 Email_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
In via preliminare:
1 - accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla
[...]
a fondamento della procedura esecutiva per difetto di legittimazione attiva, non avendo CP_1
la stessa offerto opportuna dimostrazione della cessione del credito e conseguentemente dichiarare
l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione forzata. Controparte_1
Nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza preliminare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla
[...]
a fondamento della procedura esecutiva per il denunnciato superamento del limite di CP_1
finanziabilità.
In ogni caso accogliere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. per tutto quanto illustrato nel ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari incluso il rimborso per spese generali, CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI di parti convenuta
In via preliminare:
- rigettare l'avversa istanza di sospensione;
Nel merito: - dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
- con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. al precetto del 5.11.2024, con cui Controparte_1
(attraverso la mandataria le ha intimato il pagamento dell'importo di € 117.538,43, oltre CP_2
interessi al tasso contrattuale di mora dal 4.4.2024 al saldo e spese, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 27.5.2004 originariamente stipulato con (contratto a rogito Notaio Dott. Controparte_4
di Varese, rep./racc. 101070/8430). Per_2
L'attrice ha contestato la titolarità in capo a del credito azionato, allegando in Controparte_1 particolare che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
(adempimento avente la mera funzione di pubblicità-notizia nei confronti del debitore ceduto, in luogo degli oneri previsti in via generale dall'art. 1264 c.c.) non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare né
l'esistenza contratto di cessione asseritamente concluso con l'originaria mutuante né Controparte_4
l'effettiva inclusione, nell'oggetto della cessione medesima, della specifica obbligazione di cui è stato intimato l'adempimento con il precetto impugnato. A tal fine, la cessionaria dovrebbe infatti necessariamente depositare il contratto di cessione o, in alternativa, una dichiarazione scritta della cedente “nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria”, documenti in assenza dei quali il Tribunale dovrebbe accertare la carenza di legittimazione attiva della precettante e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità del titolo esecutivo.
2 L'opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto di mutuo del 27.5.2004 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, in quanto la somma erogata di € 195.000,00 sarebbe superiore alla soglia dell'80% del valore cauzionale dell'immobile ipotecato a garanzia della restituzione del finanziamento (valore da individuarsi nell'importo di € 110.000,00, risultante dalla compravendita stipulata in pari data). Sul punto, ha argomentato che tale soglia costituisce un elemento essenziale e obbligatorio del contratto, finalizzato a consentire all'istituto bancario il realizzo integrale del proprio credito in ipotesi di vendita forzata dell'immobile, e che, tenuto conto della natura pubblica dell'interesse tutelato - volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa – la sua violazione dovrebbe essere sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative.
Sulla base di tali motivi l'attrice ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla a fondamento della preannunciata Controparte_1 espropriazione e conseguentemente dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata. In via cautelare, l'opponente ha domandato inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, deducendo la sussistenza del periculum in mora costituito dal pregiudizio derivante dall'eventuale rilascio dell'abitazione in caso di vendita forzata dell'immobile ipotecato.
La convenuta si è ritualmente costituita, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree e chiedendo il rigetto integrale delle domande ex adverso formulate, con vittoria di spese. A tal fine, ha dedotto in particolare:
- che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante riferimento ad elementi e caratteristiche comuni (quali l'origine dei crediti entro una certa data e la possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia), è di per sé solo idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti;
- che, nel caso di specie, il credito vantato nei confronti di presenterebbe i Parte_1 requisiti contenuti nell'avviso pubblicato, trattandosi di “credito immobiliare al consumatore” derivante da un contratto stipulato nel periodo indicato (i.e. tra il 1994 ed il 2017) e qualificabile come
“inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla Circolare della Banca di Italia n.
272/2008;
- che l'effettiva cessione, comprovata anche dalla disponibilità del titolo esecutivo, è stata confermata con specifica dichiarazione della cedente e risulta inoltre dall'elenco pubblicato sul Controparte_4 sito internet indicato nell'avviso di cessione in G.U., che include anche il codice identificativo della specifica posizione debitoria ceduta riferibile all'odierna attrice.
3 Con riferimento alla dedotta nullità del contratto per violazione del limite posto dall'art. 38 TUB, la convenuta ha richiamato i principi enunciati nella pronuncia n. 33719/2022 resa dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con cui si è esclusa la possibilità di configurare una nullità virtuale del contratto e la conseguente necessità di riqualificare il mutuo fondiario nullo in un ordinario mutuo ipotecario.
Con provvedimento del 10.3.2025 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha fissato udienza di comparizione delle parti al 21.5.2025 (avvertendo che, nel caso in cui la causa si fosse presentata matura per la decisione, in tale occasione avrebbe potuto essere disposta l'immediata precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa medesima ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) e, nel contempo, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nessuna memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. è stata depositata dall'attrice mentre la convenuta ha depositato la sola memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con cui ha allegato la visura camerale storica di attestante l'iscrizione della cessione de qua nel registro delle imprese. Controparte_1
All'udienza del 21.5.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti e delle produzioni tempestivamente depositate senza necessità di istruttoria, è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
**** **** ****
In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio,
l'opposizione deve essere integralmente respinta poiché infondata.
1. Quanto alla contestata titolarità del credito in capo alla precettante, è opportuno ricordare che la parte che agisce esecutivamente affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5857; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 TUB, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (su cui funditus, Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità
(Cass. civ., Sez, III, 16 aprile 2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche del
4 contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ.,
Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
Si è peraltro evidenziato che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14.11.2020). Ulteriori elementi idonei a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione nell'operazione dello specifico credito azionato sono rappresentati dalla dichiarazione del cedente e dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla precettante: la Corte di cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituiscono “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto:
- l'estratto della G.U. parte 2° n. 140 del 25.11.2021, con cui la cessionaria ha dato notizia dell'acquisto da di “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora) maturati e Controparte_4
maturandi, spese, penali, commissioni e ogni altro accessorio elencati nel Contratto di Cessione …..
Crediti che: - sono qualificati come “inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla
Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata alla Centrale Rischi ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano da contratti di credito immobiliare ai consumatori e altri contratti bancari;
- derivano da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 2017” (doc. 7 convenuta). Tali crediti sono stati quindi individuati sulla base di criteri e requisiti oggettivi che appaiono corrispondere alle caratteristiche dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierna opponente, derivante da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel periodo temporale indicato. Per quanto concerne la qualificazione del credito come “inadempienza probabile”, non espressamente contestata dall'attrice, la stessa è evincibile attraverso il collegamento al sito internet riportato nel medesimo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove il numero 3088153 identificativo del finanziamento
(riportato nel piano di ammortamento allegato sub C al contratto di mutuo del 27.5.2004 ed anche nella
5 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto notificata alla debitrice;
cfr. docc. 6 e 12 fascicolo convenuta) è compreso nella lista dei crediti UTP, acronimo di
“unlikely to pay”, ceduti a Controparte_1
- l'elenco specifico dei debitori inclusi nella cessione, consultabile attraverso il link https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, riportato nell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, nel quale è compreso il numero 3088153 identificativo del finanziamento erogato all'attrice (doc. 11 fascicolo convenuta);
- la dichiarazione con cui ha confermato di avere effettivamente stipulato con Controparte_4 CP_1
in data 16.11.2021 la cessione in blocco di crediti pubblicizzata come sopra esposto, crediti tra
[...] cui vi è anche quello “vantato nei confronti di , derivante Parte_1 Persona_3 dal rapporto di finanziamento numero 3088153 di originari euro 195.000,00” (doc. 8 fascicolo convenuta).
Tali documenti comprovano inequivocabilmente che è l'attuale titolare del credito Controparte_1
originariamente facente capo ad e, come tale, legittimata ad intimare il pagamento Controparte_4
delle somme ancora dovute sulla base del titolo esecutivo azionato.
Come sostenuto anche dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres.
Bonaretti, Rel. Aragno), la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore dirimente tale, addirittura, da “esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche Cont richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria , in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione Cont soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
A ciò si aggiunga infine la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla procedente, non spiegabile in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito (cfr. Cass. n. 10200/2021 che ha precisato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisca “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione).
2. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, concernente la dedotta invalidità del mutuo fondiario in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile dell'ottanta per cento del valore dell'immobile (fissato dalla Banca d'Italia nella circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR del 22 aprile 1995 ed in attuazione dell'art. 38, comma II,
d.lgs. n. 385 del 1993), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, affermando il principio per cui detto limite “non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
6 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cass.
S.U. n. 33719 del 16/11/2022).
La Suprema Corte ha escluso che l'art. 38 comma II TUB possa costituire una norma imperativa il cui mancato rispetto determini l'invalidità del mutuo fondiario (e la riqualificazione del contratto), ponendo a tal fine in evidenza:
- la tecnica di formulazione della disposizione, che non contiene elementi certi ed oggettivi né in ordine ai criteri di stima dell'immobile cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento (valore di mercato, cauzionale o di realizzo) né all'epoca di riferimento della stima medesima (sul punto, la Corte ha osservato che “ è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame”. Ed invero, la nullità negoziale virtuale «deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale» (Cass.
SU n. 8472 del 2022) e pertanto non può essere rimessa “a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore”;
- la natura della norma violata, in relazione all'interesse tutelato e leso “che è arduo identificare automaticamente (in termini imperativi)”. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno condiviso le considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la conseguenza della nullità del mutuo erogato ed il venir meno della connessa garanzia ipotecaria “condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere”: in tal modo infatti il credito della banca diverrebbe di natura meramente chirografaria e dovrebbe essere recuperato attraverso un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. “così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”. Peraltro, la sanzione della nullità del contratto comporterebbe anche l'obbligo per il mutuatario di restituire immediatamente l'intera somma presa in prestito;
- l'assenza di un'esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante, che costituisce un elemento che unitamente agli altri, “milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente” (la Corte ha altresì fatto proprie le osservazioni del Procuratore Generale per cui «non si vede come potrebbe considerarsi
7 l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore. Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova. Il silenzio serbato dal legislatore nell'art. 38, comma 2, in raffronto all'art.
117, comma 8, t.u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale»).
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nell'esercizio della funzione nomofilattica e condiviso anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 6907 del 08/03/2023; Cass.
n. 7949 del 20/03/2023), deve dunque escludersi che l'eventuale sovrafinanziamento, anche laddove dimostrato, abbia inciso sulla validità del negozio e possa condurre ad una pronuncia di nullità del precetto.
3. L'opposizione e le domande svolte dall'attrice devono pertanto essere integralmente rigettate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e tenuto conto della sostanziale assenza della fase istruttoria, della ridotta fase decisoria esauritasi con una sola udienza e della non particolare complessità delle questioni trattate che giustifica una riduzione rispetto ai valori medi, dette spese possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 5.127,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1 condanna l'attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 5.127,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 26/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
8
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.07.1977, residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Tania Busetto del Foro di Venezia, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Spinea (VE) alla via Capitanio n. 62 (indirizzo pec:
Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa con sede legale in Milano, Via Pontaccio n.10 (C.F. ), in CP_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico dott. rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
Benedetto Gargani e Guido Gargani giusta procura rilasciata con atto del notaio Persona_1
di Milano in data 04 aprile 2025, rep. 15530, racc. 9453, presso lo studio dei quali è
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, (pec:
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PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
In via preliminare:
1 - accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla
[...]
a fondamento della procedura esecutiva per difetto di legittimazione attiva, non avendo CP_1
la stessa offerto opportuna dimostrazione della cessione del credito e conseguentemente dichiarare
l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione forzata. Controparte_1
Nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza preliminare:
- accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla
[...]
a fondamento della procedura esecutiva per il denunnciato superamento del limite di CP_1
finanziabilità.
In ogni caso accogliere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. per tutto quanto illustrato nel ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari incluso il rimborso per spese generali, CPA e IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI di parti convenuta
In via preliminare:
- rigettare l'avversa istanza di sospensione;
Nel merito: - dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione ed ogni domanda avversaria;
- con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2024, ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. al precetto del 5.11.2024, con cui Controparte_1
(attraverso la mandataria le ha intimato il pagamento dell'importo di € 117.538,43, oltre CP_2
interessi al tasso contrattuale di mora dal 4.4.2024 al saldo e spese, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 27.5.2004 originariamente stipulato con (contratto a rogito Notaio Dott. Controparte_4
di Varese, rep./racc. 101070/8430). Per_2
L'attrice ha contestato la titolarità in capo a del credito azionato, allegando in Controparte_1 particolare che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
(adempimento avente la mera funzione di pubblicità-notizia nei confronti del debitore ceduto, in luogo degli oneri previsti in via generale dall'art. 1264 c.c.) non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare né
l'esistenza contratto di cessione asseritamente concluso con l'originaria mutuante né Controparte_4
l'effettiva inclusione, nell'oggetto della cessione medesima, della specifica obbligazione di cui è stato intimato l'adempimento con il precetto impugnato. A tal fine, la cessionaria dovrebbe infatti necessariamente depositare il contratto di cessione o, in alternativa, una dichiarazione scritta della cedente “nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria”, documenti in assenza dei quali il Tribunale dovrebbe accertare la carenza di legittimazione attiva della precettante e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità del titolo esecutivo.
2 L'opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto di mutuo del 27.5.2004 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, in quanto la somma erogata di € 195.000,00 sarebbe superiore alla soglia dell'80% del valore cauzionale dell'immobile ipotecato a garanzia della restituzione del finanziamento (valore da individuarsi nell'importo di € 110.000,00, risultante dalla compravendita stipulata in pari data). Sul punto, ha argomentato che tale soglia costituisce un elemento essenziale e obbligatorio del contratto, finalizzato a consentire all'istituto bancario il realizzo integrale del proprio credito in ipotesi di vendita forzata dell'immobile, e che, tenuto conto della natura pubblica dell'interesse tutelato - volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa – la sua violazione dovrebbe essere sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative.
Sulla base di tali motivi l'attrice ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla a fondamento della preannunciata Controparte_1 espropriazione e conseguentemente dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione forzata. In via cautelare, l'opponente ha domandato inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, deducendo la sussistenza del periculum in mora costituito dal pregiudizio derivante dall'eventuale rilascio dell'abitazione in caso di vendita forzata dell'immobile ipotecato.
La convenuta si è ritualmente costituita, contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree e chiedendo il rigetto integrale delle domande ex adverso formulate, con vittoria di spese. A tal fine, ha dedotto in particolare:
- che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante riferimento ad elementi e caratteristiche comuni (quali l'origine dei crediti entro una certa data e la possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia), è di per sé solo idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti;
- che, nel caso di specie, il credito vantato nei confronti di presenterebbe i Parte_1 requisiti contenuti nell'avviso pubblicato, trattandosi di “credito immobiliare al consumatore” derivante da un contratto stipulato nel periodo indicato (i.e. tra il 1994 ed il 2017) e qualificabile come
“inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla Circolare della Banca di Italia n.
272/2008;
- che l'effettiva cessione, comprovata anche dalla disponibilità del titolo esecutivo, è stata confermata con specifica dichiarazione della cedente e risulta inoltre dall'elenco pubblicato sul Controparte_4 sito internet indicato nell'avviso di cessione in G.U., che include anche il codice identificativo della specifica posizione debitoria ceduta riferibile all'odierna attrice.
3 Con riferimento alla dedotta nullità del contratto per violazione del limite posto dall'art. 38 TUB, la convenuta ha richiamato i principi enunciati nella pronuncia n. 33719/2022 resa dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con cui si è esclusa la possibilità di configurare una nullità virtuale del contratto e la conseguente necessità di riqualificare il mutuo fondiario nullo in un ordinario mutuo ipotecario.
Con provvedimento del 10.3.2025 ex art. 171-bis, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore ha fissato udienza di comparizione delle parti al 21.5.2025 (avvertendo che, nel caso in cui la causa si fosse presentata matura per la decisione, in tale occasione avrebbe potuto essere disposta l'immediata precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa medesima ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) e, nel contempo, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nessuna memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. è stata depositata dall'attrice mentre la convenuta ha depositato la sola memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., con cui ha allegato la visura camerale storica di attestante l'iscrizione della cessione de qua nel registro delle imprese. Controparte_1
All'udienza del 21.5.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti e delle produzioni tempestivamente depositate senza necessità di istruttoria, è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
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In tal modo sinteticamente riassunte le argomentazioni delle parti e lo svolgimento del giudizio,
l'opposizione deve essere integralmente respinta poiché infondata.
1. Quanto alla contestata titolarità del credito in capo alla precettante, è opportuno ricordare che la parte che agisce esecutivamente affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5857; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 TUB, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (su cui funditus, Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità
(Cass. civ., Sez, III, 16 aprile 2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche del
4 contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ.,
Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
Si è peraltro evidenziato che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib. Verona, 14.11.2020). Ulteriori elementi idonei a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione nell'operazione dello specifico credito azionato sono rappresentati dalla dichiarazione del cedente e dalla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla precettante: la Corte di cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituiscono “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la convenuta ha prodotto:
- l'estratto della G.U. parte 2° n. 140 del 25.11.2021, con cui la cessionaria ha dato notizia dell'acquisto da di “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora) maturati e Controparte_4
maturandi, spese, penali, commissioni e ogni altro accessorio elencati nel Contratto di Cessione …..
Crediti che: - sono qualificati come “inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla
Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata alla Centrale Rischi ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano da contratti di credito immobiliare ai consumatori e altri contratti bancari;
- derivano da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 2017” (doc. 7 convenuta). Tali crediti sono stati quindi individuati sulla base di criteri e requisiti oggettivi che appaiono corrispondere alle caratteristiche dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierna opponente, derivante da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel periodo temporale indicato. Per quanto concerne la qualificazione del credito come “inadempienza probabile”, non espressamente contestata dall'attrice, la stessa è evincibile attraverso il collegamento al sito internet riportato nel medesimo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove il numero 3088153 identificativo del finanziamento
(riportato nel piano di ammortamento allegato sub C al contratto di mutuo del 27.5.2004 ed anche nella
5 comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto notificata alla debitrice;
cfr. docc. 6 e 12 fascicolo convenuta) è compreso nella lista dei crediti UTP, acronimo di
“unlikely to pay”, ceduti a Controparte_1
- l'elenco specifico dei debitori inclusi nella cessione, consultabile attraverso il link https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, riportato nell'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, nel quale è compreso il numero 3088153 identificativo del finanziamento erogato all'attrice (doc. 11 fascicolo convenuta);
- la dichiarazione con cui ha confermato di avere effettivamente stipulato con Controparte_4 CP_1
in data 16.11.2021 la cessione in blocco di crediti pubblicizzata come sopra esposto, crediti tra
[...] cui vi è anche quello “vantato nei confronti di , derivante Parte_1 Persona_3 dal rapporto di finanziamento numero 3088153 di originari euro 195.000,00” (doc. 8 fascicolo convenuta).
Tali documenti comprovano inequivocabilmente che è l'attuale titolare del credito Controparte_1
originariamente facente capo ad e, come tale, legittimata ad intimare il pagamento Controparte_4
delle somme ancora dovute sulla base del titolo esecutivo azionato.
Come sostenuto anche dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres.
Bonaretti, Rel. Aragno), la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore dirimente tale, addirittura, da “esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche Cont richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria , in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione Cont soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
A ciò si aggiunga infine la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla procedente, non spiegabile in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito (cfr. Cass. n. 10200/2021 che ha precisato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisca “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione).
2. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, concernente la dedotta invalidità del mutuo fondiario in quanto concesso per un importo eccedente il limite massimo finanziabile dell'ottanta per cento del valore dell'immobile (fissato dalla Banca d'Italia nella circolare n. 119 del 1995, in conformità alla deliberazione del CICR del 22 aprile 1995 ed in attuazione dell'art. 38, comma II,
d.lgs. n. 385 del 1993), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, affermando il principio per cui detto limite “non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
6 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto” (Cass.
S.U. n. 33719 del 16/11/2022).
La Suprema Corte ha escluso che l'art. 38 comma II TUB possa costituire una norma imperativa il cui mancato rispetto determini l'invalidità del mutuo fondiario (e la riqualificazione del contratto), ponendo a tal fine in evidenza:
- la tecnica di formulazione della disposizione, che non contiene elementi certi ed oggettivi né in ordine ai criteri di stima dell'immobile cui è rapportato in via percentuale l'ammontare massimo del finanziamento (valore di mercato, cauzionale o di realizzo) né all'epoca di riferimento della stima medesima (sul punto, la Corte ha osservato che “ è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame”. Ed invero, la nullità negoziale virtuale «deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale» (Cass.
SU n. 8472 del 2022) e pertanto non può essere rimessa “a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore”;
- la natura della norma violata, in relazione all'interesse tutelato e leso “che è arduo identificare automaticamente (in termini imperativi)”. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno condiviso le considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la conseguenza della nullità del mutuo erogato ed il venir meno della connessa garanzia ipotecaria “condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere”: in tal modo infatti il credito della banca diverrebbe di natura meramente chirografaria e dovrebbe essere recuperato attraverso un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. “così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”. Peraltro, la sanzione della nullità del contratto comporterebbe anche l'obbligo per il mutuatario di restituire immediatamente l'intera somma presa in prestito;
- l'assenza di un'esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante, che costituisce un elemento che unitamente agli altri, “milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente” (la Corte ha altresì fatto proprie le osservazioni del Procuratore Generale per cui «non si vede come potrebbe considerarsi
7 l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore. Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova. Il silenzio serbato dal legislatore nell'art. 38, comma 2, in raffronto all'art.
117, comma 8, t.u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale»).
In applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nell'esercizio della funzione nomofilattica e condiviso anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 6907 del 08/03/2023; Cass.
n. 7949 del 20/03/2023), deve dunque escludersi che l'eventuale sovrafinanziamento, anche laddove dimostrato, abbia inciso sulla validità del negozio e possa condurre ad una pronuncia di nullità del precetto.
3. L'opposizione e le domande svolte dall'attrice devono pertanto essere integralmente rigettate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e tenuto conto della sostanziale assenza della fase istruttoria, della ridotta fase decisoria esauritasi con una sola udienza e della non particolare complessità delle questioni trattate che giustifica una riduzione rispetto ai valori medi, dette spese possono liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 5.127,00 per compensi (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Parte_1 condanna l'attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 5.127,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 26/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi
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