Articolo 2 della Legge 30 aprile 1976, n. 338
Articolo 1Articolo 3
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18 giugno 1976
Art. 2.
All' articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonche' a posti di servizio di assistenza alle attivita' ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico".
Entrata in vigore il 18 giugno 1976