Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 26-05-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6746 dell'anno 2024
OGGETTO
Impugnazione sollecito di pagamento
TRA
(CF ,), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Michele Marra, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli e dall'Avv. Massimo Ridolfi, giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.
Resistente
NONCHÉ
, , ente pubblico Controparte_2 Controparte_2
economico che, in forza del disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 01 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, tra cui
[...]
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, Controparte_3
comma 1, del decreto legge n. 2003 del 2005, P.I. , con sede legale in P.IVA_2
Roma (RM), alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del procuratore dell'
[...]
, dott. , cui sono stati conferiti i poteri con Controparte_2 Persona_1
atto notarile del 25 luglio 2024, Rep. n. 181515, Racc. n. 12772, rappresentata e difesa
1
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per l e l come da rispettiva memoria difensiva. CP_1 CP_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, proponeva opposizione al Parte_1
sollecito di pagamento n. 02820249011465804000, notificato da Controparte_2
il 27.08.2024, con il quale veniva richiesto il pagamento, tra l'altro, della
[...]
cartella di pagamento n. 02820190017706910, notificata il 13.05.2019 e relativa a contributi anno 2017 di spettanza dell' CP_1
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, essendo decorsi più di cinque anni dall'insorgenza del credito;
nel merito contestava la quantificazione della somma portata dalla cartella.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'atto, annullarsi il sollecito e la sottesa cartella con vittoria di spese con attribuzione.
Con memoria depositata in data 23.10.2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso il sollecito di Controparte_2
pagamento e la decadenza dall'impugnazione avverso la sottesa cartella;
rilevava l'insussistenza della eccepita prescrizione per essere stato notificato, nelle more, un preavviso di fermo amministrativo in data 29.02.2020 e avendo proposto il ricorrente una istanza di dilazione in data 05.03.2020 con specifico riguardo alla cartella n.
02820190017706910; eccepiva, comunque, l'applicazione dell'istituto della sospensione della prescrizione per effetto delle disposizioni emergenziali in materia di Covid-19.
Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione, ovvero per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 14.02.2025, si costituiva l' , il quale CP_1
deduceva di riscuotere, quale Ente espletante le funzioni di previdenza in favore della categoria dei Veterinari, i contributi (soggettivo sul reddito professionale ed integrativo sui corrispettivi) dovuti dai Veterinari iscritti all'Albo. Nello specifico, evidenziava che le somme di cui al sollecito impugnato ed alla sottesa cartella n. 02820190017706910, erano relative ai contributi dovuti sino al 31.12.2017 (nello specifico somme dovute per le annualità dal 2009 al 2014), quali “contributi minimi ed eccedenti anni pregressi,
2 dilazioni anni pregressi, interessi e sanzioni anni pregressi”, in relazione ai quali l'attuale ricorrente aveva già presentato nel 2014 istanza di dilazione del debito, concessa ma non saldata.
Eccepiva l'insussistenza della prescrizione, giusta l'interruzione determinata dalla notifica di solleciti di pagamento nell'anno 2017 e 2018 da parte dell'ente deducente e degli atti di competenza di dal 2019 in poi. Eccepiva Controparte_2
comunque che l'istanza di dilazione presentata nel Marzo 2020 rappresentava atto di riconoscimento del debito “con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale”, cui si aggiungeva poi la sospensione dell'attività di riscossione, ad opera del Decreto Cura Italia n. 18/2020.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concesso il termine per il deposito di note illustrative e fissata l'odierna udienza in presenza, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Il ricorrente assume di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento sottesa al sollecito impugnato;
la contestazione, tuttavia, è documentalmente smentita dalla produzione in giudizio da parte dell' , della notifica Controparte_2
della stessa intervenuta in data 13.05.2019 a mezzo pec (cfr. ricevuta di consegna versata in atti).
Occorre aggiungere, che la circostanza che abbia ricevuto la cartella di Pt_1
pagamento, e dunque fosse perfettamente a conoscenza del relativo debito, è ulteriormente confermato dalla successiva istanza di rateazione presentata, proprio per la suddetta cartella, in data 05.03.2020 (allegata in atti), in relazione alla quale ha versato solo parte del dovuto (doc. 14).
Ne deriva che, non avendo il ricorrente impugnato la cartella di pagamento nel termine di giorni 40, ex art. 24 d.lgs n. 46/99, non può in questa sede sollevare vizi relativi al merito della pretesa impositiva dalla cui proposizione è decaduto, potendo tuttavia far valere la prescrizione eventualmente maturata successivamente.
La Cassazione, sul punto, ha chiarito che, pur non potendo farsi valere la prescrizione maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente è tenuto tal fine a impugnare le cartelle, lo stesso può far valere la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cass. S.U. 17.11.2016, n. 23397) – dalla data di notificazione delle
3 singole cartelle di pagamento a quella della notifica anche del primo avviso di intimazione. L'estinzione del credito, invero, è circostanza che può essere fatta valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, con un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con un'azione di accertamento negativo al Giudice, salvo il solo limite dell'interesse ad agire (cfr. da ultimo, Cass. ord. n. 18152 del 02-07-
2024).
Risultando, nel caso di specie sussistente il predetto interesse ad agire (in quanto vi è
l'interesse del contribuente a chiarire la sua posizione con una sentenza che accerti in maniera definitiva la debenza o meno delle somme contestate - cfr. Cass. 18642/2012), deve essere, dunque, esaminata l'eccezione di prescrizione successiva.
È noto che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura.
Il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, dunque, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni (a far data dal 1° gennaio 1996); inoltre, secondo l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte, la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale (ex art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
La Corte ha sottolineato come sia chiaro il principio (ribadito da Sez.
3. n. 11800 del
2018 e da Sez. 6-5, n. 33797 del 2019) secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. Pertanto, ove
4 per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
In proposito, l' ha prodotto in giudizio: Controparte_2
- La notifica della cartella di pagamento n. 02820190017706910, intervenuta in data 13.05.2019;
- La notifica di preavviso di fermo amministrativo (con precipuo riferimento alla medesima cartella) in data 29.02.2020 (non impugnato);
- La presentazione da parte del contribuente di istanza di dilazione del pagamento in data 05.03.2020, sempre con riguardo alla medesima cartella.
Pertanto, il termine quinquennale risulta interrotto dalla notifica del preavviso di fermo
– prima - e dalla presentazione dell'istanza di dilazione - poi - (in quanto sottende il riconoscimento del debito da parte del contribuente, cfr. Cass. n. 20700/2020; Cass. n.
16098/2018), entrambi nell'anno 2020.
Ne consegue che, alla data della notifica del sollecito impugnato (27.08.2024) non erano decorsi i cinque anni prescritti dalla L.335/95.
Occorre aggiungere che il termine di prescrizione quinquennale è sospeso, per effetto delle disposizioni emergenziali Covid 19, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 nonché dal
31.12.2020 al 30.06.2021, come di seguito precisato.
Ed invero, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
L'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2020) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data,
5 infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l'ordinario regime della prescrizione di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n.
335.
Ne consegue che al termine di prescrizione quinquennale va aggiunto, per i contributi ricadenti nel periodo indicati dalla norma, il termine di sospensione richiamato
(sommando i 129 giorni ed i 182 giorni).
In definitiva, il credito portato dal sollecito di pagamento impugnato e di cui alla sottesa cartella di pagamento n. 02820190017706910 è attualmente esigibile non essendo maturata la relativa prescrizione.
Con riguardo al merito della pretesa contributiva sottesa al sollecito di pagamento, il ricorrente si è limitato approssimativamente a rilevare “non è dato comprendere da quali elementi di fatto la sia giunta ad affermare la CP_5
quantificazione del debito che si contesta in uno ai fatti costituitivi della pretesa”.
Trattasi di una contestazione generica e comunque smentita dai fatti e dai documenti di causa, che attestano la conoscenza da parte del ricorrente del debito maturato nei confronti dell' (nei cui confronti era già stata avviata una procedura di dilazione CP_1
del debito, non giunta a buon fine a causa del parziale pagamento delle rate da parte del
). Pt_1
Dal canto suo l'ente comunque, ha documentato l'esistenza del credito ed il relativo titolo, nei confronti del (di cui al ruolo n. 2019/00266 per contributi sino al Pt_1
31.12.2017, trasfuso della cartella di pagamento n. 02820190017706910), riconosciuto dal già nel 2014 (preso atto del debito maturato… per € 11.724,47…” doc. Pt_1
10) – specificando sanzioni e interessi successivi maturati - la dilazione concessa e l'annullamento della stessa in seguito all'omesso versamento di n. 27 rate – con conseguente sollecito al versamento del residuo - in data 06.04.2017 (doc. 11), e l'importo effettivamente riscosso con la dilazione della cartella (prospetto doc. 14).
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell e , così provvede: Parte_1 CP_1 Controparte_2
• Rigetta la domanda;
• Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.400,00 nei confronti dell' ed € 1.400,00 nei CP_2 Controparte_2
6 confronti dell' oltre IVA e cpa come per legge e spese generali in favore CP_1
di entrambe le parti resistenti.
Santa Maria Capua Vetere, 26-05-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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