Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6867 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente
TRA
(P.IVA e C.F. ), rappresentata e difesa - Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti - dall'Avvocato Gualtiero Mauro;
APPELLANTE
E codice fiscale, numero di iscrizione del registro delle Controparte_1 imprese di Roma e partita IVA ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Bevere P.IVA_2
- per procura in atti.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6994/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 07 maggio 2020;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Parte_1 [...]
chiedendo che venisse accertato l'addebito di interessi usurari, spese e Controparte_1
L'Associazione ha richiesto, inoltre, la condanna della alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite e al risarcimento dei danni derivanti dalla nullità dei rapporti.
In particolare, l'Associazione attrice ha sostenuto che:
- aveva intrattenuto il rapporto di conto anticipi n. 280257 presso la filiale di Modena della Contr
collegato al c.c. ordinario nr. 144;
- aveva richiesto alla convenuta, ai sensi dell'art. 119 TUB, la trasmissione della copia dei contratti di apertura di credito, di corrispondenza e degli estratti conto relativi al rapporto oggetto della causa;
- a seguito di un'analisi dell'andamento del rapporto, aveva constatato l'applicazione di un TEG superiore non ai tassi soglia, ma al TEGM, con conseguente usura soggettiva in alcuni trimestri, oltre all'addebito di spese e interessi non dovuti, per un totale di 14.757,39 euro;
- la convenuta avrebbe violato i doveri di trasparenza nelle operazioni bancarie, non comunicando al cliente gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e modificando illegittimamente le condizioni;
- nel corso del rapporto vi era stata l'indebita applicazione delle date valute in modo sfavorevole al cliente, senza un'adeguata pattuizione in merito;
- da queste condotte sarebbero derivati danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, relativi alle risorse finanziarie sottratte alla disponibilità dell' . Parte_1
Con comparsa depositata in data 11 aprile 2016, si è costituita nel giudizio di primo grado CP_3 eccependo il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e la nullità dell'atto di citazione, e contestando tutte le affermazioni avanzate dalla parte avversa. In particolare, la convenuta ha dedotto:
- che la domanda di ripetizione dell'indebito era inammissibile e/o improcedibile per la mancata chiusura del rapporto, e quindi per l'assenza di versamenti aventi natura solutoria, nell'ambito dell'unicità che caratterizza l'esecuzione dei movimenti nei contratti bancari, e, soprattutto, per la mancata chiusura del conto corrente ordinario cui il conto anticipi è collegato;
- che il conto anticipi controverso risultava sprovvisto di autonomia propria, essendo una semplice diramazione del conto corrente ordinario;
- che la decadenza è maturata ai sensi degli articoli 1832 e 1857 c.c. per la mancata contestazione degli estratti conto regolarmente ricevuti;
- che è intervenuta la prescrizione per i pagamenti aventi natura solutoria effettuati prima del
15 luglio 2010;
- che mancava la prova a sostegno delle affermazioni contenute nell'atto di citazione e non sono state specificate le variazioni contrattuali ritenute indebite, che, comunque, avrebbero dovuto considerarsi tacitamente approvate per la mancata contestazione dei singoli estratti conto;
- che le condizioni pattuite, dettagliatamente indicate nella documentazione inviata al cliente, sono state sempre rispettate;
- la genericità delle contestazioni riguardanti la violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché delle contestazioni sui giorni di valuta;
- la legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (CMS);
- la mancata prova della sussistenza dell'usura soggettiva;
- la non configurabilità del fenomeno anatocistico, in quanto la contabilizzazione periodica degli interessi comporta la loro trasformazione in capitale;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa nel merito.
§ 1.1 — Il tribunale di Roma, espletata l'istruttoria necessaria e a seguito di CTU contabile, si è così espresso:
“
1. accerta la nullità del conto anticipi n. 280257 ai sensi dell'art. 117, 3° comma TUB;
2. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in complessivi € 872,00 di cui € 518,00 per spese ed € 354,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. pone le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, definitivamente a carico della parte convenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato:
- che l'atto di citazione ha preso in considerazione esclusivamente il conto anticipi n. 280257, senza avanzare alcuna doglianza in merito al conto corrente ordinario n. 144 cui il predetto conto anticipi è collegato. Pertanto, l'accertamento deve limitarsi alla domanda formulata e non può comportare la rideterminazione del saldo del conto n. 144, per evitare la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.;
- che a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono stati forniti al CTU solo gli estratti conto, senza la documentazione contrattuale. L'art. 1284, comma 3 c.c. richiede che gli interessi superiori al tasso legale siano stabiliti per iscritto, e l'art. 117 TUB impone la forma scritta per i contratti bancari, dichiarando nulli i contratti non formalizzati. Questo obbligo riguarda anche i contratti di apertura di credito, sconto e anticipazione bancaria, che devono essere formalizzati per iscritto anche se il credito è concesso su conto ordinario. Nel caso di specie, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente ordinario n. 144, e non essendoci prove di validi accordi per il conto anticipi n. 280257, la domanda di invalidità del contratto relativo al conto anticipi è fondata, in quanto non è stata rispettata la forma scritta prevista dalla legge.
- Che la nullità del contratto impone di rimuovere dal conto tutte le spese, oneri e interessi non contrattualmente stabiliti e di ignorare le modifiche unilaterali applicate dalla banca, dal momento che le variazioni delle condizioni devono essere concordate per iscritto e approvate dal cliente, come stabilito dall'art. 118 TUB. Inoltre, il giudice di primo grado ha stabilito che l'assenza di un contratto scritto rende irrilevante la valutazione sull'usura, poiché la nullità per violazione di legge si applica solo ai tassi soglia al momento della conclusione del contratto
(usura originaria), non alle modifiche successive. Peraltro, non essendo stato prodotto un contratto valido, non si può verificare la validità delle clausole sui costi. Riguardo all'usura soggettiva, la parte attrice non ha fornito prove a sostegno della sua tesi che la banca abbia tratto vantaggio dalla difficoltà finanziaria del cliente.
- che il conto anticipi, regolato dall'art. 1858 c.c., serve per contabilizzare la linea di credito concessa dalla banca tramite anticipazioni su fatture, senza rappresentare un saldo esigibile.
La domanda di ripetizione di indebito avrebbe quindi dovuto riguardare il conto corrente ordinario, non il conto anticipi. Inoltre, non si riscontrano fenomeni anatocistici, poiché gli interessi prodotti sulle somme anticipate sono stati trimestralmente stornati sul conto corrente ordinario e capitalizzati al suo interno. Il CTU ha confermato che non sono state applicate commissioni di massimo scoperto né fenomeni anatocistici, e ha rideterminato le competenze del conto anticipi dal 2 gennaio 2013 al 4° trimestre 2015, escludendo le spese addebitate trimestralmente e ricalcolando gli interessi al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, 7° comma lett. a) del TUB.
In conclusione il Tribunale, accertata la nullità del rapporto per mancata osservanza della forma scritta, ha stabilito che le competenze prodotte dal conto anticipi sino alla fine dell'anno
2015 vanno individuate nelle somme indicate alle pagine 59 e 60 della CTU, ovvero in
€12.311,86.
- che la domanda risarcitoria per danno emergente, basata sulla minore disponibilità delle somme indebitamente percepite dalla banca, va rigettata, in quanto l'impossibilità di estendere l'accertamento al conto corrente ordinario, dove vengono registrate le operazioni, rende indimostrata l'entità del danno.
§ 2 — Ha proposto appello la contestando la sentenza di primo grado Parte_1 sotto vari profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del presente appello, in via principale, riformare l'impugnata sentenza in accoglimento dei motivi di gravame esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto e, conseguentemente, alla luce delle risultanze della CTU eseguita nel corso del giudizio di prime cure a firma del dott.
statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell' convenuto alla restituzione Pt_2 CP_4 delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condannare inoltre la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi usurari di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108 da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; condannare la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. per il contegno processuale nonché extra processuale tenuto dall'istituto nel corso del giudizio di prime ed esposto in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze e di onorari di lite del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
Ha resistito la respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo “Piaccia CP_3 all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni esposte nel presente atto: in via principale e nel merito, rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni ed istanze svolte dalla , in Parte_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, così come formulate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per i motivi sopra esposti, accertando, dichiarando e confermando la sentenza impugnata;
in tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”. Con ordinanza del 11.10.2021, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.04.2024 e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, è stata fissata per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del 1.04.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
La causa, nelle more, è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Le parti hanno depositato le note di trattazione cartolare, ribadendo le rispettive posizioni.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 20 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per mancato accoglimento delle domande attoree di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e al risarcimento del danno. Scostamento e mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della CTU disposta in corso di causa. In particolare,
ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare Parte_1 la domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, ignorando le conclusioni del CTU e applicando erronee considerazioni sul carattere delle rimesse effettuate dalla parte attrice.
Secondo la prospettazione di parte appellante, invero, i versamenti effettuati durante il rapporto di conto corrente devono essere considerati come ripristinatori della provvista, a meno che la banca non dimostri diversamente. Poiché tale prova non risulta esser stata raggiunta, tale eccezione dev'essere rigettata.
Inoltre, la ha criticato la decisione del primo giudice di non accogliere Parte_1 la domanda risarcitoria nonostante l'applicazione di tassi ultra-legali da parte della banca per alcuni trimestri e la differenza accertata in sede di CTU di € 12.103,19 a favore dell'attrice, sulla scorta della motivazione per cui “l'impossibilità di estendere l'accertamento al conto corrente ordinario, sul quale, come già detto, vengono annotate le operazioni dare/avere delle parti, porta a ritenere del tutto indimostrata l'entità dei danni collegati ai maggiori oneri riversati su detto conto, il cui saldo non può essere qui accertato”. Secondo la tesi di parte appellante il risarcimento del danno patrimoniale avrebbe dovuto essere concesso, in linea con la giurisprudenza che riconosce il danno emergente e il lucro cessante in caso di inadempimento contrattuale e violazione delle norme sui tassi di interesse.
Per questi motivi
, la ha insistito affinchè la sentenza di Parte_1 primo grado venga riformata accogliendo le conclusioni della CTU, condannando la banca alla restituzione della somma di € 12.103,19, oltre a interessi, rivalutazione e risarcimento danni da quantificarsi equitativamente. § 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza per mancata estensione dell'accertamento al c/c ordinario n. 144 e alla rideterminazione del relativo saldo, per avere il giudice stabilito che “Dalla lettura complessiva dell'atto di citazione, e cioè dalle premesse, dal suo svolgimento e dalle conclusioni rassegnate, si evince che le doglianze della associazione attrice riguardano il solo conto anticipi n. 280257 e non anche il conto corrente ordinario n. 144 sul quale lo stesso era appoggiato. Alla medesima conclusione si giunge analizzando la perizia di parte allegata all'atto introduttivo, che riguarda unicamente il conto n. 280257 (v. doc. 2 fasc. attore). Il presente accertamento, che va pertanto limitato alla domanda così come formulata, non può portare alla rideterminazione del saldo del conto n. 144 pena la violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c.”. Secondo la prospettazione di parte appellante, invece, è proprio con tale statuizione che sarebbe stato violato il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., dal momento che il conto anticipi è accessorio al conto corrente ordinario e, quindi, ad esso strettamente connesso. Ne discenderebbe, secondo la tesi dell'appellante, che il giudice avrebbe dovuto estendere l'accertamento al c.c. n. 144, con rideterminazione del relativo saldo.
§ 3.3 – Col terzo motivo d'appello parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa valutazione ex art. 96 c.p.c. da parte del giudice di prime cure della condotta avversaria di inottemperanza all'ordine di esibizione emesso dal giudice con ordinanza del 09.01.17.
§ 4.1 — Ritiene questo Collegio che, per ragioni di ordine logico-giuridico, debba procedersi preliminarmente al vaglio del secondo motivo d'appello proposto dalla Parte_1
, il quale può dirsi fondato e deve pertanto essere accolto.
[...]
Ed invero la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il thema decidendum dovesse essere limitato al solo conto anticipi, con esclusione del conto corrente ordinario ad esso collegato, risulta errata per le ragioni di seguito elencate.
In primo luogo, con ordinanza 14321 del 05.05.2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come
“conto anticipi su effetti salvo buon fine”, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del
c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, CP_1 indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede.
Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_1
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo
l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni CP_1 momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante
"giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in CP_1 esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde
l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale”.
Ne discende, nel caso di specie, che essendo incontestato che il conto anticipi n. 280257 è inscindibilmente collegato al sottostante rapporto di conto corrente – di cui il primo rappresenta un tipo di conto accessorio, ove le somme anticipate dalla banca attraverso il conto anticipi (ad esempio su cambiali, fatture o altri effetti) vengono registrate sul conto corrente principale e viceversa - il giudice di primo grado avrebbe dovuto estendere l'accertamento al conto corrente n.144 e alla rideterminazione del relativo saldo.
La necessità di estendere l'accertamento anche al conto corrente principale può essere desunta, peraltro, da una serie di elementi risultanti dallo svolgimento del processo di primo grado: in primis, dal tenore complessivo dell'atto di citazione in primo grado si evince chiaramente l'intenzione dell'associazione attrice di estendere il thema decidendum anche al conto corrente principale;
in secondo luogo, dalle istanze istruttorie avanzate dall'attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio, ove la stessa ha chiesto al giudice di “ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la banca convenuta di copia dei contratti di conto anticipi, di apertura di credito, dei contratti di corrispondenza, di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, delle fideiussioni eventualmente rilasciate, nonché della documentazione contrattuale relativa, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB formulata dall'associazione attrice a mezzo dello scrivente”; ancora, dall'ordinanza del 9 gennaio 2017, ove il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2016, ha stabilito che “ritenuto ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, avendo la società dimostrato di aver rivolto, senza esito, alla banca convenuta apposita istanza ex articolo 119
T.U.B. (doc. n. 1, fascicolo parte attrice), con riguardo al contratto di conto corrente e agli estratti conto, anche scalari, dall'apertura del rapporto sino alla notificazione della domanda;
ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile per accertare l'andamento del rapporto di conto corrente e determinare, avuto riguardo alle deduzioni di entrambe le parti, il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla
P.Q.M.
accoglie l'istanza ex articolo 210 c.p.c. CP_1
e dispone acquisirsi in giudizio mediante esibizione a cura della Banca convenuta e consegna al CTU i documenti specificati in parte motiva;
dispone procedersi a CTU per il fine di cui in premessa, nominando, quale consulente, il dott. con studio in Roma, via Latina n. 31”; dai Persona_1 quesiti posti al CTU, i quali riguardano tutta la documentazione di cui è stata richiesta l'esibizione, ivi compresa la documentazione inerente al conto corrente n. 144.
In conclusione, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l' Parte_1 avesse inteso restringere il thema decidendum al solo conto anticipi n. 280257 e, di conseguenza, ha erroneamente omesso di estendere l'accertamento al conto corrente n.144 e alla rideterminazione del relativo saldo.
A tale proposito, questo Collegio rileva che risulta passato in giudicato l'accertamento della nullità del contratto di conto anticipi n. 280257 per mancata osservanza della forma scritta ex art. 117 TUB, così come statuita dal giudice di primo grado, non avendo la banca soccombente impugnato la sentenza sul punto.
La nullità del contratto controverso e la possibilità di estendere la cognizione anche al conto corrente ordinario determinano la possibilità di ricalcolare e rideterminare il reale rapporto di dare/avere tra le parti, eliminando dal conto ogni onere, spesa e interesse non contrattualmente stabiliti e senza tener conto delle variazioni contrattuali unilateralmente applicate dalla banca, atteso che la possibilità di variare le condizioni del rapporto deve essere pattuita per iscritto e specificamente approvata dal cliente ai sensi dell'art.118 TUB.
Inoltre, la mancanza del contratto di apertura del rapporto, insieme all'assenza di accordi successivi formalizzati per iscritto, rende priva di fondamento qualsiasi valutazione sull'usura. In base alla giurisprudenza della Cassazione SSUU 24675/17, infatti, la nullità delle clausole contrattuali che impongono oneri usurari si applica solo ai tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto
(cosiddetta usura originaria) e non alle eventuali modifiche che potrebbero verificarsi nel corso del rapporto. Da tale principio discende non solo che la cosiddetta usura sopravvenuta è irrilevante, poiché non si configura alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca nel caso in cui le pattuizioni fossero valide al momento della firma del contratto, ma anche che, affinché si possa valutare la validità delle clausole relative ai costi a carico del cliente ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., è necessario che esista un contratto da cui partire.
Per quanto riguarda invece l'allegazione di usura soggettiva contenuta nell'atto di citazione, secondo cui l'istituto convenuto, pur non superando i tassi soglia, avrebbe comunque applicato interessi superiori al TEGM in presenza di difficoltà finanziarie della cliente, va evidenziato che manca qualsiasi prova a sostegno di tale tesi. Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, a prescindere dal fatto che non esista un automatismo tra l'entità degli oneri a carico di un cliente in difficoltà e la condizione economica della banca, la parte attrice non ha fornito alcun documento che dimostri la crisi economica della cliente dalla quale la banca avrebbe tratto beneficio.
Pertanto, poiché le allegazioni relative all'usura non sono supportate da prove sufficienti, si passa a esaminare la domanda di accertamento riguardante l'applicazione di condizioni non pattuite e la rideterminazione del saldo, come di seguito indicato.
Nel fare ciò, si condivide il conteggio effettuato dal CTU incaricato, il quale ha compiuto un accertamento pienamente condivisibile sia per il ragionamento seguito che per le conclusioni raggiunte. Il CTU ha verificato la mancata applicazione, al conto in esame, delle commissioni di massimo scoperto (come riportato a pagina 44 della perizia) e l'assenza di fenomeni anatocistici
(pagina 43 della perizia). Inoltre, ha rideterminato le competenze maturate nel periodo documentato, che va dal 2 gennaio 2013 al quarto trimestre 2015, escludendo tutte le spese addebitate trimestralmente e ricalcolando gli interessi debitori utilizzando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, 7° comma, lett. a) TUB per le operazioni attive (da intendersi come quelle a favore della banca).
In conclusione, accertata la nullità del rapporto per la mancata osservanza della forma scritta, le competenze generate dal conto anticipi fino alla fine dell'anno 2015 devono essere individuate nelle somme indicate alle pagine 60 e 61 della CTU di primo grado, per un ammontare di € 12.311,86.
§ 4.2 – Quanto al primo motivo di appello avanzato da parte appellante circa il mancato accoglimento delle domande attoree di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e al risarcimento del danno, lo stesso non è meritevole di accoglimento.
Ed invero la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024, ha stabilito che
“Costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento” (cfr. anche Cass. sentenza n. 798/2013, a tenore della quale “L'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli) ma non potrà agire per la ripetizione de un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”).
Pertanto, se durante il rapporto di conto corrente i versamenti effettuati dal correntista hanno esclusivamente lo scopo di ripristinare il fido concesso dalla banca, si potrà parlare di pagamento solo dopo che, concluso il rapporto di apertura di credito, la banca abbia ottenuto dal correntista il saldo finale, includendo in tale saldo gli interessi non dovuti che, se pagati dal cliente al momento della chiusura del conto, dovranno essere restituiti.
Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche durante la durata del rapporto di conto corrente bancario. Tuttavia, affinché la richiesta del correntista, al quale è stata addebitata illegittimamente una somma e successivamente effettuato un versamento, possa essere considerata come ripetizione di indebito pagamento, è necessario che il versamento abbia una natura solutoria. Se ciò non accade, infatti, non è possibile configurare un diritto alla ripetizione dell'indebito. In questo caso, il correntista potrebbe agire per ottenere la dichiarazione di nullità del titolo su cui si fonda l'addebito, chiedendo, di conseguenza, la rettifica delle risultanze del conto a suo favore, ma non potrà chiedere la ripetizione di un pagamento che, di fatto, non è stato ancora effettuato (in senso conforme cfr. anche Ordinanza Cass. n. 6575 del 16/03/2018, secondo la quale
“In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”). Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, è la stessa parte appellante che, nel proprio atto di citazione in appello, ha affermato la natura meramente ripristinatoria delle rimesse effettuate sul c/c ordinario n. 144, sicchè in caso di conto corrente attualmente in essere – circostanza che non è stata oggetto di contestazione tra le parti - la domanda di ripetizione di indebito non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di parte appellante circa il ristoro dei danni derivanti all'associazione per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, essa deve essere rigettata.
Ed invero la domanda di risarcimento danni avanzata dalla si basa su Parte_1 una presunta lesione patrimoniale, ma non è stata fornita una prova adeguata dell'effettivo danno subito. In particolare, essa non ha dimostrato, con documenti o altre evidenze, che la sua disponibilità economica sia stata effettivamente ridotta o che il danno subito abbia avuto una concreta manifestazione sul piano patrimoniale. Non è sufficiente la mera allegazione del danno, ma è necessario che il danno stesso venga provato in modo chiaro e specifico. L'appellante non ha fornito alcuna documentazione adeguata, come estratti conto bancari, certificazioni fiscali o altro materiale probatorio che dimostri una perdita patrimoniale effettiva e quantificabile.
Il motivo d'appello è pertanto meritevole di rigetto.
§ 4.3 – Anche il terzo motivo d'appello proposto da deve essere Parte_1 rigettato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti stabilito, con la sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018, che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie la Corte ritiene che, seppure in presenza di un solo parziale adempimento all'ordine di esibizione documentale, non sussista una condotta tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
In effetti, la ha fornito parte della documentazione richiesta, sebbene non in modo CP_3 completo. Tuttavia, tale comportamento non integra gli estremi dell'abuso del diritto di difesa, dal momento che affinchè si possa configurare la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., è necessario che vi sia una condotta di mala fede o colpa grave, o che l'azione della parte sia manifestamente infondata e volta a ritardare il giudizio senza giustificazione. Nel caso di specie, la parte convenuta non ha agito con malafede avendo parzialmente ottemperato all'ordine di esibizione che, in ogni caso, non ha pregiudicato in modo irreparabile l'andamento del processo o il diritto di difesa dell'attore.
Peraltro, va rilevato che la materia è stata oggetto di continue elaborazioni giurisprudenziali – come testimoniato, ad esempio, dall'ordinanza emessa dal Tribunale in data 2.07.2018 nell'ambito del procedimento di primo grado, ove si legge che “Il G.I. riserva ordinanza, al fine di rivalutare le risultanze processuali alla luce della sentenza n. 16303/2018 resa dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, in tema di usura c.d. originaria” -. Per tali motivi, il terzo motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 5 – In conclusione, quindi, deve essere osservato quanto segue.
Alla luce di tutte le considerazioni testè enunciate, l'appello proposto dalla Parte_1
è parzialmente fondato con riguardo al secondo motivo d'appello e merita di essere
[...] parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del reale rapporto di dare/avere tra le parti che, sulla base delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado, viene ricalcolato in € 12.311,86 a favore della parte appellante. Per il resto, l'appello deve essere rigettato in relazione a tutte le altre domande svolte da parte appellante.
§ 6 — Vista la soccombenza reciproca tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6994/2020 del
Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello limitatamente alle ragioni indicate in motivazione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il saldo del c/c n. 144 in € 12.311,86 a favore della parte appellante;
2. Rigetta, per il resto, l'appello;
3. Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell' 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente