Art. 2.
L' articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292 , introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 , e' sostituito dal seguente:
"Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale".
L' articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292 , introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 , e' sostituito dal seguente:
"Nei bambini ciascuna dose e' eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale".