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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Parte_1 C.F._1
PISANI, elettivamente domiciliato presso il difensore in Vittoria, via Angelo Campanella avvocato n.
22;
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via Magenta n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Ragusa n. 171/2022 (R.G. 306/2022) del 31.1.2022, notificato unitamente all'atto di precetto in data 28.2.2022.
Citazione in opposizione notificata in data 16.3.2022.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di finanziamento;
importo ingiunto di € 36.612,52, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto num. 171/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, essendo stato, il credito vantato da integralmente soddisfatto ed estinto;
- in via CP_1 estremamente gradata e senza recesso alcuno da quanto dianzi richiesto, revocare e/o annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto num. 171/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, anche nella assurda e denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di residuo credito (in misura comunque di gran lunga inferiore a quella di cui all'opposta ingiunzione) per improcedibilità della domanda, pagina 1 di 4 avendo abusivamente frazionato il medesimo credito. Condannare la opposta al risarcimento dei CP_1 danni in favore dell'opponente ex art. 96 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte opposta:
- nel merito rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile, indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2022 emesso il 31/01/2022 dal Tribunale di Ragusa;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex art. 91 c.p.c. nella misura prevista dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 16.3.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 31.1.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 306/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.612,52, oltre interessi e spese, in favore della CP_1 [...]
. Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 25.7.2002, CP_1 Parte_1 stipulava con l'ingiungente un contratto di finanziamento (rep. 7797, racc. 2597, registrato il
[...] 29.7.2002 al n. 3565) a rogito del Notaio di Catania, per una sorte capitale di € Persona_1
175.427,00, oltre interessi e spese. Il debitore si obbligava a rimborsare il finanziamento in 32 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, ciascuna dell'importo di € 6.443,04, con maturazione di interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di sei punti in caso di mancato rispetto delle relative scadenze. Alla data del 21.12.2021 l'ingiungente vantava un credito residuo insoluto pari ad € 36.612,52 (di cui € 34.930,12 a titolo di quota sorte capitale ed € 1.612,52 a titolo di quota interessi moratori), per i quali veniva concesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In sede di opposizione, preliminarmente chiedeva concedersi la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva di aver già corrisposto alla l'interezza dell'importo dovuto, sia spontaneamente che in forza della procedura esecutiva CP_1 immobiliare n. 60/2013 R.G. Es. Tribunale di Ragusa.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la che contestava CP_1 le difese dell'opponente, deducendo che la somma corrisposta da in sede di procedura Parte_1 esecutiva riguardava crediti differenti da quelli azionati in sede monitoria.
Con provvedimento del 12.7.2022 il Giudice non sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
successivamente, con provvedimento del 15.1.2025, rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opponente sostiene di aver già provveduto all'integrale pagamento del credito monitorio nel corso dell'ormai estinta procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 60/2013 R.G. Es. del Tribunale di Ragusa.
Tale procedura veniva promossa dalla nei confronti dell'opponente sulla scorta del decreto CP_1 ingiuntivo n. 340/2012 recante la somma di € 20.208,00 – basato su n. 1 effetto cambiario scaduto rilasciato a garanzia del pagamento dei ratei di un contratto di finanziamento di esercizio – e di n. 5 effetti cambiari scaduti rilasciati a garanzia del pagamento dei ratei del differente contratto di mutuo ipotecario del 25.7.2002, per un totale di € 36.670,00. pagina 2 di 4 A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, versava alla acconti per un Parte_1 CP_1 importo complessivo di € 16.201,00 e proponeva istanza di conversione di pignoramento. Parte opposta interveniva nella procedura esecutiva, precisando di vantare nei confronti dell'opponente, alla data del 10.1.2017, un credito residuo di € 101.088,44, oltre interessi.
Il G.E. determinava la somma da sostituire ai beni pignorati in complessivi € 106.672,35 e disponeva che versasse alla l'importo di € 97.672,35 in 36 rate mensili da € 2.713,12 Parte_1 CP_1 ciascuna, avendo già provveduto al preventivo deposito di € 9.000,00. L'opponente adempiva e, con provvedimento del 30.9.2020, si dichiarava estinta la procedura esecutiva, con cancellazione del pignoramento.
Successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, divenivano esigibili le ultime quattro rate del contratto di mutuo ipotecario, con scadenza rispettivamente il 25.1.2017, il 25.7.2017, il 25.1.2018 e il
25.7.2018.
In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (Cass. n. 25376/2024). In difetto di allegata e documentata comunicazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine, i quattro ratei del contratto di mutuo ipotecario non ancora scaduti ed esigibili al momento dell'atto di intervento della CP_1 nella procedura esecutiva n. 60/2013 R.G. Es. del 10.1.2017, non sono stati conteggiati dall'opposta in sede di precisazione del credito. Parte opponente non ha, pertanto, provveduto al versamento dei relativi importi nel corso della procedura esecutiva e la continua a vantare un credito nei CP_1 suoi confronti.
Procedendo alla quantificazione di tale credito, occorre anzitutto osservare che , in sede di Parte_1 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, ha allegato l'effetto cambiario scaduto il 25.1.2017, dimostrandone l'avvenuto pagamento. Il relativo importo di € 6.443,04 deve, pertanto, essere detratto dalla sorte capitale della somma ingiunta, che si riduce ad € 28.487,08 (€ 34.930,12 - € 6.443,04).
Tale somma residua è rappresentata dalle tre rate insolute del contratto di finanziamento, per un totale di € 19.329,12 (€ 6.443,04 x 3), e dall'importo residuo delle rate precedenti al netto dell'imputazione dei pregressi versamenti.
Quest'ultimo importo, unitamente a quello di € 1.612,52 richiesto a titolo di interessi moratori, non è stato, tuttavia, dimostrato da parte opposta. A tal fine non può ritenersi sufficiente un dettaglio contabile di provenienza unilaterale incompleto, in quanto relativo ad un lasso temporale circoscritto rispetto alla durata del piano di ammortamento. Peraltro, nel corso della procedura esecutiva n. 60/2013 la ha precisato l'interezza del credito vantato nei confronti di alla data del CP_1 Parte_1
10.1.2017 e tale procedura si è estinta per avvenuto pagamento dell'intera somma (cfr. doc. 28 parte opponente). Da ciò si desume che in capo a parte opposta non è residuato alcun credito per somme scadute ed esigibili alla data del 10.1.2017.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 171/2022 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore della della somma residua di € 19.329,12, oltre interessi moratori dalla domanda al CP_1 pagamento.
Con riferimento alla subordinata eccezione di improcedibilità della domanda di parte opponente per abusivo frazionamento del credito, la giurisprudenza afferma che perché si possa invocare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. n. 25413/2021). Nel caso di specie tale presupposto pagina 3 di 4 non sussiste, in quanto le somme portate dalle quattro cambiali azionate in sede monitoria non erano ancora esigibili al momento dell'avvenuta precisazione del credito da parte della in seno alla CP_1 procedura esecutiva n. 60/2013. La decadenza dal beneficio del termine costituisce, infatti, una mera facoltà del creditore e non anche un obbligo la cui violazione integra un abuso.
Deve, inoltre, rigettarsi la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria in ragione dell'accoglimento solo parziale della svolta opposizione.
Alla luce dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà; la restante parte Par viene posta a carico della parte sostanzialmente soccombente, e si liquidano Parte_1 come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1006/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.1.2022, nei confronti di Parte_1
Par condanna al pagamento in favore della della somma di € 19.329,12, Parte_1 CP_1 oltre interessi moratori dalla domanda al pagamento;
condanna al pagamento in favore della di metà (€ 1.250,00) delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA;
le compensa nella restante parte (€ 1.250,00).
Ragusa, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1006/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARCELLA Parte_1 C.F._1
PISANI, elettivamente domiciliato presso il difensore in Vittoria, via Angelo Campanella avvocato n.
22;
OPPONENTE
contro
Controparte_1
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Pozzallo, via Magenta n. 4;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo reso in forma provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Ragusa n. 171/2022 (R.G. 306/2022) del 31.1.2022, notificato unitamente all'atto di precetto in data 28.2.2022.
Citazione in opposizione notificata in data 16.3.2022.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di finanziamento;
importo ingiunto di € 36.612,52, oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto num. 171/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, essendo stato, il credito vantato da integralmente soddisfatto ed estinto;
- in via CP_1 estremamente gradata e senza recesso alcuno da quanto dianzi richiesto, revocare e/o annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto num. 171/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, anche nella assurda e denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di residuo credito (in misura comunque di gran lunga inferiore a quella di cui all'opposta ingiunzione) per improcedibilità della domanda, pagina 1 di 4 avendo abusivamente frazionato il medesimo credito. Condannare la opposta al risarcimento dei CP_1 danni in favore dell'opponente ex art. 96 cpc. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per parte opposta:
- nel merito rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile, indimostrata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 171/2022 emesso il 31/01/2022 dal Tribunale di Ragusa;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione ex art. 91 c.p.c. nella misura prevista dal D.M. 55/2014 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 16.3.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 31.1.2022 nell'ambito del procedimento civile n. 306/2022 R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.612,52, oltre interessi e spese, in favore della CP_1 [...]
. Controparte_1
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 25.7.2002, CP_1 Parte_1 stipulava con l'ingiungente un contratto di finanziamento (rep. 7797, racc. 2597, registrato il
[...] 29.7.2002 al n. 3565) a rogito del Notaio di Catania, per una sorte capitale di € Persona_1
175.427,00, oltre interessi e spese. Il debitore si obbligava a rimborsare il finanziamento in 32 rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, ciascuna dell'importo di € 6.443,04, con maturazione di interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di sei punti in caso di mancato rispetto delle relative scadenze. Alla data del 21.12.2021 l'ingiungente vantava un credito residuo insoluto pari ad € 36.612,52 (di cui € 34.930,12 a titolo di quota sorte capitale ed € 1.612,52 a titolo di quota interessi moratori), per i quali veniva concesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In sede di opposizione, preliminarmente chiedeva concedersi la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, eccepiva di aver già corrisposto alla l'interezza dell'importo dovuto, sia spontaneamente che in forza della procedura esecutiva CP_1 immobiliare n. 60/2013 R.G. Es. Tribunale di Ragusa.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la che contestava CP_1 le difese dell'opponente, deducendo che la somma corrisposta da in sede di procedura Parte_1 esecutiva riguardava crediti differenti da quelli azionati in sede monitoria.
Con provvedimento del 12.7.2022 il Giudice non sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
successivamente, con provvedimento del 15.1.2025, rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Parte opponente sostiene di aver già provveduto all'integrale pagamento del credito monitorio nel corso dell'ormai estinta procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 60/2013 R.G. Es. del Tribunale di Ragusa.
Tale procedura veniva promossa dalla nei confronti dell'opponente sulla scorta del decreto CP_1 ingiuntivo n. 340/2012 recante la somma di € 20.208,00 – basato su n. 1 effetto cambiario scaduto rilasciato a garanzia del pagamento dei ratei di un contratto di finanziamento di esercizio – e di n. 5 effetti cambiari scaduti rilasciati a garanzia del pagamento dei ratei del differente contratto di mutuo ipotecario del 25.7.2002, per un totale di € 36.670,00. pagina 2 di 4 A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, versava alla acconti per un Parte_1 CP_1 importo complessivo di € 16.201,00 e proponeva istanza di conversione di pignoramento. Parte opposta interveniva nella procedura esecutiva, precisando di vantare nei confronti dell'opponente, alla data del 10.1.2017, un credito residuo di € 101.088,44, oltre interessi.
Il G.E. determinava la somma da sostituire ai beni pignorati in complessivi € 106.672,35 e disponeva che versasse alla l'importo di € 97.672,35 in 36 rate mensili da € 2.713,12 Parte_1 CP_1 ciascuna, avendo già provveduto al preventivo deposito di € 9.000,00. L'opponente adempiva e, con provvedimento del 30.9.2020, si dichiarava estinta la procedura esecutiva, con cancellazione del pignoramento.
Successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, divenivano esigibili le ultime quattro rate del contratto di mutuo ipotecario, con scadenza rispettivamente il 25.1.2017, il 25.7.2017, il 25.1.2018 e il
25.7.2018.
In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (Cass. n. 25376/2024). In difetto di allegata e documentata comunicazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine, i quattro ratei del contratto di mutuo ipotecario non ancora scaduti ed esigibili al momento dell'atto di intervento della CP_1 nella procedura esecutiva n. 60/2013 R.G. Es. del 10.1.2017, non sono stati conteggiati dall'opposta in sede di precisazione del credito. Parte opponente non ha, pertanto, provveduto al versamento dei relativi importi nel corso della procedura esecutiva e la continua a vantare un credito nei CP_1 suoi confronti.
Procedendo alla quantificazione di tale credito, occorre anzitutto osservare che , in sede di Parte_1 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, ha allegato l'effetto cambiario scaduto il 25.1.2017, dimostrandone l'avvenuto pagamento. Il relativo importo di € 6.443,04 deve, pertanto, essere detratto dalla sorte capitale della somma ingiunta, che si riduce ad € 28.487,08 (€ 34.930,12 - € 6.443,04).
Tale somma residua è rappresentata dalle tre rate insolute del contratto di finanziamento, per un totale di € 19.329,12 (€ 6.443,04 x 3), e dall'importo residuo delle rate precedenti al netto dell'imputazione dei pregressi versamenti.
Quest'ultimo importo, unitamente a quello di € 1.612,52 richiesto a titolo di interessi moratori, non è stato, tuttavia, dimostrato da parte opposta. A tal fine non può ritenersi sufficiente un dettaglio contabile di provenienza unilaterale incompleto, in quanto relativo ad un lasso temporale circoscritto rispetto alla durata del piano di ammortamento. Peraltro, nel corso della procedura esecutiva n. 60/2013 la ha precisato l'interezza del credito vantato nei confronti di alla data del CP_1 Parte_1
10.1.2017 e tale procedura si è estinta per avvenuto pagamento dell'intera somma (cfr. doc. 28 parte opponente). Da ciò si desume che in capo a parte opposta non è residuato alcun credito per somme scadute ed esigibili alla data del 10.1.2017.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 171/2022 va revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento in favore della della somma residua di € 19.329,12, oltre interessi moratori dalla domanda al CP_1 pagamento.
Con riferimento alla subordinata eccezione di improcedibilità della domanda di parte opponente per abusivo frazionamento del credito, la giurisprudenza afferma che perché si possa invocare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. n. 25413/2021). Nel caso di specie tale presupposto pagina 3 di 4 non sussiste, in quanto le somme portate dalle quattro cambiali azionate in sede monitoria non erano ancora esigibili al momento dell'avvenuta precisazione del credito da parte della in seno alla CP_1 procedura esecutiva n. 60/2013. La decadenza dal beneficio del termine costituisce, infatti, una mera facoltà del creditore e non anche un obbligo la cui violazione integra un abuso.
Deve, inoltre, rigettarsi la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria in ragione dell'accoglimento solo parziale della svolta opposizione.
Alla luce dell'esito della controversia, le spese di lite vanno compensate per la metà; la restante parte Par viene posta a carico della parte sostanzialmente soccombente, e si liquidano Parte_1 come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1006/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 31.1.2022, nei confronti di Parte_1
Par condanna al pagamento in favore della della somma di € 19.329,12, Parte_1 CP_1 oltre interessi moratori dalla domanda al pagamento;
condanna al pagamento in favore della di metà (€ 1.250,00) delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso di spese generali, Iva e CPA;
le compensa nella restante parte (€ 1.250,00).
Ragusa, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4