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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.1298/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298/2021 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno al C.so Gariba dell'avv. Maria Teresa Saporito dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata presso lo studio dell'avv. Irma rappresentata e difesa in virtu di procura allegata alla comparsa conclusionale RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.02.2021, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con braio 2008 in Sale CP_1
(Marocco) e che dall'unione coni o nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 12.05.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e una specifica capacità lavorativa della resistente idonea a reperire una stabile attività lavorativa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la quale CP_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contest otto dal ricorrente e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile in ragione della sproporzione esistente tra le condizioni economiche degli ex coniugi e della rinuncia al lavoro svolto prima del matrimonio per occuparsi della famiglia.
2. In data 2 novembre 2021, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1610/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ridotto ad € 750,00 la somma da corrispondere dal ricorrente per il mantenimento della moglie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il piu recente orientamento della giurisprudenza di legittimita , all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarieta previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile e altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e cio rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorche considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovra essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la piu recente giurisprudenza di legittimita ha comunque affermato la possibilita di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra enunciate, occorre analizzare le risultanze istruttorie in merito a quanto dedotto dalle parti. In primo luogo, deve rilevarsi che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di non svolgere più la precedente attività lavorativa, particolarmente remunerativa, di percepire la disoccupazione e di avere importanti problemi di salute, mentre la resistente ha dichiarato di non avere mai lavorato durante il matrimonio e di avere svolto soltanto qualche incarico come interprete e che il tenore di vita della famiglia era particolarmente elevato (cfr. dichiarazioni nei verbali di udienza). Inoltre, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 209.258,00 nel periodo di imposta 2018, pari a € 194.265,00 nel periodo di imposta 2019, pari a € 279.755,00 nel periodo di imposta 2020, di € 14.669,99 nel periodo di imposta 2021 corrisposto perla disoccupazione e di circa € 100.900,00 nel periodo di imposta 2022 mentre la resistente ha percepito un reddito di circa € 3.800,00 nell'anno 2020, di circa € 2.145,00 nell'anno 2021 e di circa € 5.600,00 nell'anno 2022; inoltre, dagli estratti conto in atti, si evince che la resistente ha avuto nel corso degli anni una notevole disponibilità economica considerato che, al 31.08.2022, il saldo del conto postale click era pari a € 169.662,00 e che, in data 02.09.2022 e 14.09.2022, ha versato tramite bonifico su un conto corrente alla stessa intestato la complessiva somma di € 170.000,00 utilizzata poi per l'acquisto di un immobile a Marrakech (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso e tenuto conto dei redditi delle parti così come in sopra indicati, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, considerato che non ha prodotto documentazione aggiornata attestante la propria condizione economica e che, dall'esame del suddetti estratti conto postale su cui confluiscono le somme per il suo mantenimento, si evince che la notevole disponibilità economica ivi giacente non è stata utilizzata per questa finalità, lasciando verosimilmente presumere la sussistenza di altre entrate per il proprio sostentamento;
inoltre, deve considerarsi altresì la specifica capacità lavorativa della stessa, che ha svolto incarichi come interprete, con conseguente possibilità concreta di raggiungere in maniera autonoma l'autosufficienza economica. Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, come è stato unicamente allegato, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, tenuto conto inoltre che non può tenersi in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298/2021 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno al C.so Gariba dell'avv. Maria Teresa Saporito dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata presso lo studio dell'avv. Irma rappresentata e difesa in virtu di procura allegata alla comparsa conclusionale RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.02.2021, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con braio 2008 in Sale CP_1
(Marocco) e che dall'unione coni o nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 12.05.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e una specifica capacità lavorativa della resistente idonea a reperire una stabile attività lavorativa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la quale CP_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contest otto dal ricorrente e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile in ragione della sproporzione esistente tra le condizioni economiche degli ex coniugi e della rinuncia al lavoro svolto prima del matrimonio per occuparsi della famiglia.
2. In data 2 novembre 2021, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1610/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ridotto ad € 750,00 la somma da corrispondere dal ricorrente per il mantenimento della moglie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il piu recente orientamento della giurisprudenza di legittimita , all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarieta previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile e altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e cio rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorche considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovra essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la piu recente giurisprudenza di legittimita ha comunque affermato la possibilita di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra enunciate, occorre analizzare le risultanze istruttorie in merito a quanto dedotto dalle parti. In primo luogo, deve rilevarsi che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di non svolgere più la precedente attività lavorativa, particolarmente remunerativa, di percepire la disoccupazione e di avere importanti problemi di salute, mentre la resistente ha dichiarato di non avere mai lavorato durante il matrimonio e di avere svolto soltanto qualche incarico come interprete e che il tenore di vita della famiglia era particolarmente elevato (cfr. dichiarazioni nei verbali di udienza). Inoltre, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 209.258,00 nel periodo di imposta 2018, pari a € 194.265,00 nel periodo di imposta 2019, pari a € 279.755,00 nel periodo di imposta 2020, di € 14.669,99 nel periodo di imposta 2021 corrisposto perla disoccupazione e di circa € 100.900,00 nel periodo di imposta 2022 mentre la resistente ha percepito un reddito di circa € 3.800,00 nell'anno 2020, di circa € 2.145,00 nell'anno 2021 e di circa € 5.600,00 nell'anno 2022; inoltre, dagli estratti conto in atti, si evince che la resistente ha avuto nel corso degli anni una notevole disponibilità economica considerato che, al 31.08.2022, il saldo del conto postale click era pari a € 169.662,00 e che, in data 02.09.2022 e 14.09.2022, ha versato tramite bonifico su un conto corrente alla stessa intestato la complessiva somma di € 170.000,00 utilizzata poi per l'acquisto di un immobile a Marrakech (cfr. documentazione in atti). Tanto premesso e tenuto conto dei redditi delle parti così come in sopra indicati, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, considerato che non ha prodotto documentazione aggiornata attestante la propria condizione economica e che, dall'esame del suddetti estratti conto postale su cui confluiscono le somme per il suo mantenimento, si evince che la notevole disponibilità economica ivi giacente non è stata utilizzata per questa finalità, lasciando verosimilmente presumere la sussistenza di altre entrate per il proprio sostentamento;
inoltre, deve considerarsi altresì la specifica capacità lavorativa della stessa, che ha svolto incarichi come interprete, con conseguente possibilità concreta di raggiungere in maniera autonoma l'autosufficienza economica. Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, come è stato unicamente allegato, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, tenuto conto inoltre che non può tenersi in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi