Articolo 4 della Legge 3 luglio 2017, n. 105
Articolo 3Articolo 5
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22 luglio 2017
Art. 4. Modifica all'articolo 393-bis del codice penale 1. All' articolo 393-bis del codice penale , dopo le parole: «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 393-bis del Codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 393-bis (Causa di non punibilita'). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.».
Entrata in vigore il 22 luglio 2017
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