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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/01/2025, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ),
[...] C.F._2 Parte_3
( ), ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), C.F._6 Parte_7
( ), C.F._7 Parte_8
( ), ( ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
( ), Parte_10 C.F._10 Parte_11
( ), ( , C.F._11 Parte_12 C.F._12
( ), Parte_13 C.F._13 Parte_14
( , ( ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
( ), Parte_16 C.F._16 Parte_17
( ) C.F._17
rappresentati e difesi dall'Avv. TORTORELLA MARCO
APPELLANTI
E
r.g. n. […] 1 ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
( ) P.IVA_2
( ) Controparte_3 P.IVA_3
( ) Controparte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1267/2023 emessa dal Tribunale di
Roma in data 26/01/2023.
FATTO E DIRITTO
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007, e di aver usufruito solamente di una borsa di studio prevista D.lgs. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo
Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n.
368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
I ricorrenti chiedevano la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie sopra richiamate da liquidarsi nella misura pari a 50.000,00 euro per ogni anno di specializzazione svolto ovvero di quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione alla:
• mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
• mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
r.g. n. […] 2 • mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera;
• mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.lgs 368/99 artt.34 e seguenti e successive modificazioni nonché previsti dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Chiedevano, altresì, il pagamento della differenza tra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati al tasso annuale di inflazione, ovvero fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente al SSN, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1267/2023, rigettava le domande attoree.
Gli odierni appellanti, ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello
Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie, proponevano il gravame avverso la predetta sentenza chiedendone, previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale, la totale riforma.
A detta degli appellanti il principio eurocomunitario dell'adeguata remunerazione avrebbe dovuto essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello proposto e il rigetto della richiesta di interpello alla CGUE in quanto irrilevante ai fini del decidere, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dei e la prescrizione delle pretese avanzate e, Pt_18
comunque, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
r.g. n. […] 3 A scioglimento della riserva assunta all'udienza di rimessione della causa in decisione del 23.01.2025, con provvedimento del 21.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare si deve osservare che, quanto alla richiesta di interpello, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Sempre preliminarmente, con riferimento alla questione della legittimazione passiva dei si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento Pt_18 giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024; Cass. 11086/2020; Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass.
10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass. 16104/2013)
Nel merito, alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte si osserva quanto segue.
1. In tema di trattamento economico, la Corte di Cassazione con la sentenza
4449/2018 ha affermato: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano
r.g. n. […] 4 nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica.”.
Con l'ordinanza 6335/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al
d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la
Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (in senso conforme Cass. 13445/2018 e
14168/2019).
2. In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
3. In tema di rideterminazione triennale della borsa di studio la Corte di
Cassazione con la sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.” (in senso conforme
Cass.13572/2019).
r.g. n. […] 5 4. In tema di mancata indicizzazione della borsa di studio con l'ordinanza
9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del
1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Alla luce delle suddette considerazioni l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande ivi compresa quella relativa alla prescrizione eccepita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento in favore della
[...] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
20.000,00, oltre accessori se dovuti.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. […] 6 Così deciso in Roma il giorno 23/04/2025.
r.g. n. […]
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
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