Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 13.05.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 256/23 e 1320/23 R. G. sezione lavoro, vertenti
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Giordano n. 15
Appellante/Appellata
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Controparte_3 CP_4
Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli alla via A. Diaz, n. 11
Appellati/Appellanti
E
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Parlato, presso il cui Controparte_5
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n. 256
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10.02.2023, iscritto con R.G. 256/23
impugnava la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 6517 del Parte_1
2022 con la quale, nel giudizio proposto da , era stato così statuito: “1) Controparte_5
Dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la sede dell'IS A. Serra di Napoli come da
1
per la Regione Campania 2) Condanna pertanto il ad Controparte_1
emettere ogni provvedimento necessario per l'assegnazione del ricorrente a detta sede 3)
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
che liquida in € 3500,00 oltre CU, IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.”
Con ricorso depositato in data 6.06.2023, iscritto con R.G. n. 1320/23, il e CP_1
l'Ufficio in epigrafe proponevano appello avverso la stessa sentenza. CP_3
Instaurato il contraddittorio, le parti si costituivano in entrambi i giudizi, chiedendo la reiezione delle avverse pretese.
Riunite le procedure, in corso di causa rappresentava di aver proposto, Parte_1
con altro difensore, ricorso in appello per sostenere l'illegittimità del proprio collocamento a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2023; che con sentenza n. 2391 del 2024 il gravame era stato rigettato, per cui chiedeva che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
parimenti chiedeva la suddetta declaratoria, evidenziando la carenza di Controparte_5
interesse alla prosecuzione del giudizio di entrambi gli appellanti.
Il e l' , invece, invitati a prendere posizione sul punto, si CP_1 Controparte_3
riportavano agli atti.
All'esito dell'udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
Va, preliminarmente, osservato che se effettivamente per la , collocata Parte_1 dall'1.09.2023 in quiescenza, non si ravvisa un interesse alla valutazione della titolarità dell'incarico conteso, non può pervenirsi alla stessa conclusione per il Controparte_6
, per ragioni sia immediate (non avendovi fatto alcun cenno nelle note di udienza)
[...]
sia mediate, collegate, cioè, alla valutazione rimessa al giudice sulle condizioni dell'azione; invero, la sentenza impugnata cristallizzava l'illegittimità della procedura seguita dalla p.a. in fase di mutamento di incarico dei dirigenti scolastici e sanciva il diritto di ad CP_5
essere assegnato al posto della all' dunque, non cessava Parte_1 Parte_2
l'interesse alla decisione solo per effetto del pensionamento della . Parte_1
Sempre in via preliminare, si condivide con il primo giudice che la rinunzia a impugnare le nomine delle altre due sedi scolastiche indicate originariamente nella domanda e la mancata
2 integrazione del contraddittorio nei confronti dei dirigenti ivi assegnati, non comportasse estinzione dell'intero giudizio, sostanziandosi in una mera limitazione del petitum.
Tutto ciò premesso, è pacifico: che l'originario ricorrente sia persona riconosciuta portatrice di handicap superiore ai 2/3, ai sensi della L. n. 104/1992; che a seguito della nota del
15.06.2020 n. 13931 dell' circa le operazioni Controparte_3
di “Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area V –
Dirigenti Scolastici – A.S. 2020/21”, abbia presentato domanda di mutamento di incarico, invocando la precedenza di cui all'art. 21 L. n. 104/1992, e indicando come sedi utili al trasferimento in ordine di priorità il liceo Statale Fonseca, il Liceo Classico Pansini e l'ISIS
Serra, sede quest'ultima in cui si concentrava l'oggetto del ricorso in esame;
che non abbia manifestato nella domanda il formale impegno a permanere sulla sede richiesta per almeno due incarichi consecutivi.
Il punto nodale della vicenda è rappresentato dal valore da attribuire alla condizione di handicap di cui alla legge 104/92 nell'ambito della domanda di mutamento della sede da parte del dirigente scolastico.
L'art. 21 della legge n. 104/1992 dispone “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda”.
L'applicabilità dei benefici previsti dalla legge 104/1992 al personale della scuola è prevista dalla disposizione speciale, inserita nel Testo Unico della Scuola di cui al D. Lgs. n.
297/1994, che all' art. 601, così recita: “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio
1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” e “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo
e in sede di mobilità”.
Il CCNL 5 luglio 2010 per il personale dell'Area V della dirigenza, all'art. 9, “Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del C.C.N.L. dell'11/04/2006; il dirigente che ha ottenuto il
3 mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.
3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c)altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”.
La disposizione, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la disciplina del conferimento degli incarichi, dettata dall'art. 11 del CCNL 11 aprile 2006 per il personale dirigenziale della stessa area, che, al comma 5, prevede che l'assegnazione delle sedi deve essere effettuata seguendo quanto indicato dalle parti collettive, e quindi: “nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente in tempo utile, tenendo conto del Controparte_3
termine fissato al comma 3 del presente articolo;
d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale”.
Solo “una volta compiute dette operazioni, è possibile dare corso al mutamento dell'incarico in pendenza di contratto individuale ed al mutamento dell'incarico per casi eccezionali. Si tratta, quindi, di una disciplina contrattuale che realizza quel bilanciamento di interessi … perché l'ordine delle operazioni è pensato avendo innanzitutto cura di assicurare
l'efficienza dell'amministrazione (conferma degli incarichi in atto) e l'economicità della gestione … il tenore testuale della disposizione è chiaro nel circoscrivere la «priorità» nell'ambito di ciascuna delle fasi pensate in successione dal comma 5, sicché detto criterio,
4 che è finalizzato a tutelare il dirigente interessato a quella fase e non gli altri alla stessa estranei, non può essere invocato per modificare l'ordine delle operazioni” (Cfr. Cass. n.
19078 del 2023).
L'art. 19 del d.lgs. 165/2001 al primo comma, poi, precisa che: “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”.
Con nota n. 14432 del 5 giugno 2020 avete ad oggetto: “operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza
01/09/2020- C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data
08/07/2019”, il rappresentava che la materia fosse regolata dagli artt. 19 e 25 del CP_1
d. lgs. n. 165 del 2001, nonché dagli artt. 11, 13 e 20 del CCNL Area V dell'11.04.2006, artt. 7 e 9 del CCNL Area V del 15.07.2010, art. 53 del CCNL Area Dirigenziale Istruzione
e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019 e, nelle operazioni, di “tenere in debita considerazione”, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra detti, la disciplina di cui alla legge n 104 del 1992.
Alla luce dei dati normativi sopra riportati, deve ritenersi che la p.a., anche in ipotesi di mutamento della sede, nel caso in esame infra-comunale, sia tenuta a valutare la situazione di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92, poiché la tutela prevista dalla norma è di carattere generale e non si riferisce solo al momento dell'assunzione ma si estende anche alle fasi successive dello svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresa l'assegnazione di altri incarichi.
La condizione fisica non conferisce, però, una precedenza assoluta, dovendo la p.a., come sopra detto, oltre ai criteri normativi e contrattuali, tenere “in debita considerazione” lo stato fisico del richiedente che, pertanto, andava valutato e coordinato con i dati normativi e le determinazioni anche discrezionali di cui, in subiecta materia, gode la p.a., eventualmente verificabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede.
5 La complessiva disciplina è, infatti, essenzialmente intesa a consentire l'individuazione dei
Dirigenti scolastici più idonei ad assumere le funzioni in una determinata sede, attraverso valutazioni di congruità e adeguatezza del profilo professionale del candidato rispetto alle esigenze organizzative, gestionali, didattiche e educative dell'Istituto scolastico da assegnare, comparando i vari criteri contrattuali con le esigenze fondamentali di tutela dell'handicap.
Tali considerazioni conducono a ritenere che la domanda formulata con il ricorso di primo grado non potesse essere accolta, con riconoscimento del diritto di CP_5
all'assegnazione presso l'I.C. “A. Serra” di Napoli, solo perché la p.a. non aveva considerato la sua condizione fisica.
Quest'ultimo, a fondamento del diritto invocato, infatti, avrebbe dovuto, innanzitutto, confrontare la sua posizione non solo con la ma con tutti gli altri candidati a quel Parte_1
posto di dirigente scolastico, e, con idonee allegazioni e prove, prospettare che la valutazione della sua condizione di handicap, unita agli altri elementi normativi e contrattuali, avrebbe condotto al conferimento di quell'incarico in suo favore.
In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto enucleare aspetti per far ritenere che, tra le istanze pervenute all'Amministrazione, fosse il dirigente scolastico ad avere maggiori titoli
(nel bilanciamento di tutti i requisiti: normativi, contrattuali e di salute, come sopra detto) per ottenere la titolarità di quella sede.
Peraltro, poiché la difesa della p.a. sosteneva l'irrilevanza nel caso in esame della legge n.
104/92, ben potevano esserci tra gli aspiranti altri dirigenti riconosciuti portatori di handicap, da rivalutare unitamente agli altri elementi.
Tale situazione, inoltre, non avrebbe potuto neanche condurre ad un provvedimento teso solo ad ordinare alla p.a. di effettuare una rinnovazione delle operazioni di assegnazione, tenuto conto che, senza significativi elementi di comparazione già contenuti nel ricorso, sarebbe stata una decisione vaga, esplorativa e non necessariamente foriera del riconoscimento proprio in favore dell'istante della sede invocata.
Va anche precisato che la questione dell'effettiva spettanza di un certo posto proprio in favore di chi agisce e non di altri concorrenti attiene al piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa (Cfr. Cass. n. 36351 del 2021), per cui non avrebbe potuto essere risolta attraverso l'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti a quella sede, laddove nel ricorso introduttivo della posizione di questi ultimi non vi era alcun riferimento.
6 L'appello va dunque accolto con reiezione della domanda formulata con il ricorso di prime cure.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così decide: in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 13.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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