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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1759/2024 R.G. lavoro vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Centro Parte_1
Direzionale Torre Giuseppina, isola B6, sc. B, quartiere Poggioreale, C.F.: , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù C.F._1 di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Ciccarelli, C.F.
, dall'avv. Alessandro Di Genova, C.F.: C.F._2 C.F._3
(i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al domicilio digitale PEC
, ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1
=Appellante
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, C cod. fisc. , PEC: , C.F._4 Email_2 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – Persona_1 repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.6. 2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 4843/2024 pubbl. il 26/06/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento: dell'illegittimità e infondatezza del provvedimento di sospensione della 1 prestazione a decorrere dal mese di aprile 2023 e di recupero, per il mese di aprile 2023 sulla pensione numero 07212288 categoria INVCIV del pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 527,16; nonché della persistenza del requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/80 (con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale non corrisposti) e della non debenza della somma reclamata in restituzione di € 527,16. L' infatti aveva provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di CP_1 indebito, ricalcolando e rispristinando l'erogazione della prestazione in favore del ricorrente (v. comunicazione di riliquidazione del 26.4.2024). L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.. Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00 (in quanto la somma corrisposta a titolo di arretrati della prestazione assistenziale ripristinata è stata di € 18.826,67), e tenuto conto della riduzione del 50% (con esclusione della fase di trattazione non svolta) - in una somma non inferiore ad Euro 1.865,00, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 929,00 come importo medio ordinario); Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 777,00 quale importo medio ordinario); ed Euro 1.011,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 2.021,00 quale importo medio ordinario) da cui detrarre € 500,00, liquidati con la sentenza impugnata. Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna (prima) udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 500,00 senza alcuna motivazione. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi
2 risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - appare corretto in relazione all'oggetto della causa, trattandosi di indebito di euro 527,16 oltre che di richiesta di condanna al pagamento dei ratei con corrisposti previo accertamento della persistenza del requisito sanitario (v. anche conclusioni del ricorso di primo grado): la somma più elevata indicata dall'appellante corrisponde quindi al ricalcolo complessivo della prestazione in corso di giudizio effettuato dall' e così liquidato per il periodo CP_1 decorrente dal 1.3.2023 (v. comunicazione di riliquidazione del 26.4.2024). In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione – per espressa indicazione dell'appellante – di quella di istruttoria/trattazione. Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano particolari questioni di fatto e diritto nè CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.365,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.365,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
3 La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.365,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 965,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1759/2024 R.G. lavoro vertente TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Centro Parte_1
Direzionale Torre Giuseppina, isola B6, sc. B, quartiere Poggioreale, C.F.: , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù C.F._1 di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Ciccarelli, C.F.
, dall'avv. Alessandro Di Genova, C.F.: C.F._2 C.F._3
(i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al domicilio digitale PEC
, ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1
=Appellante
E
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, C cod. fisc. , PEC: , C.F._4 Email_2 giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – Persona_1 repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De CP_1
Gasperi n° 55 Napoli
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.6. 2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 4843/2024 pubbl. il 26/06/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento: dell'illegittimità e infondatezza del provvedimento di sospensione della 1 prestazione a decorrere dal mese di aprile 2023 e di recupero, per il mese di aprile 2023 sulla pensione numero 07212288 categoria INVCIV del pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 527,16; nonché della persistenza del requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/80 (con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale non corrisposti) e della non debenza della somma reclamata in restituzione di € 527,16. L' infatti aveva provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento di CP_1 indebito, ricalcolando e rispristinando l'erogazione della prestazione in favore del ricorrente (v. comunicazione di riliquidazione del 26.4.2024). L' era stato condannato al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in palese violazione dei parametri minimi inderogabili fissati dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.. Ha dedotto pertanto che l'Ente previdenziale doveva essere condannato al pagamento degli importi determinati nel rispetto delle tabelle previste dal DM 55/2014 (come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23.10.2022), da quantificarsi - trattandosi di causa di previdenza di valore compreso tra € 5.200,00 ed
€ 26.000,00 (in quanto la somma corrisposta a titolo di arretrati della prestazione assistenziale ripristinata è stata di € 18.826,67), e tenuto conto della riduzione del 50% (con esclusione della fase di trattazione non svolta) - in una somma non inferiore ad Euro 1.865,00, di cui: Euro 465,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 929,00 come importo medio ordinario); Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 777,00 quale importo medio ordinario); ed Euro 1.011,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 2.021,00 quale importo medio ordinario) da cui detrarre € 500,00, liquidati con la sentenza impugnata. Notificato l'atto, l' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti costituite, all'odierna (prima) udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione nella misura di euro 500,00 senza alcuna motivazione. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi
2 risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024) . Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa. Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – fino ad euro 26.000,00 - appare corretto in relazione all'oggetto della causa, trattandosi di indebito di euro 527,16 oltre che di richiesta di condanna al pagamento dei ratei con corrisposti previo accertamento della persistenza del requisito sanitario (v. anche conclusioni del ricorso di primo grado): la somma più elevata indicata dall'appellante corrisponde quindi al ricalcolo complessivo della prestazione in corso di giudizio effettuato dall' e così liquidato per il periodo CP_1 decorrente dal 1.3.2023 (v. comunicazione di riliquidazione del 26.4.2024). In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto delle fasi in cui è stata articolata l'attività difensiva di primo grado, con esclusione – per espressa indicazione dell'appellante – di quella di istruttoria/trattazione. Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano particolari questioni di fatto e diritto nè CP_1 profili di complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione , va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 1.865,00 per le fasi indicate in ricorso;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.365,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.365,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
3 La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 1.865,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 1.365,00 pari alla differenza tra CP_1
l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Raffaele Ciccarelli ed avv. Alessandro Di Genova;
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi CP_1 euro 965,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai suddetti procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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