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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 3163 del R.G. dell'anno 2012, avente ad oggetto il pagamento di una penale, vertente
t r a
, in pers. del L.R. pro tempore, P.I. rappr. e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Raffaele Amoroso e Antonio Labate, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
- attrice -
e
, ( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Angela Palermo, giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
- Convenuta – nonchè
in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Controparte_2 CP_3
( c.f. )
[...] C.F._2
1 -Terzo chiamata in causa- contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione per l'udienza del 17.09.2024 e comparsa conclusionale, depositate dalla sola parte attrice.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, chiedeva la condanna di Parte_1
controparte al pagamento della somma di € 6.960,00 oltre interessi legali, quale penale convenzionale per la violazione della clausola nr. 5 del contratto di abbonamento n.
13569194 stipulato il 02.09.11, consistita nell'aver utilizzato la smart card n.
000301678405, a lui assegnata per uso residenziale, in un pubblico esercizio, e precisamente nel con sede in Nocera Controparte_4
Inferiore alla via Castaldo,60, come accertato da un proprio ispettore nel verbale di accertamento del 24.09.11 ove era in uso la visione del programma Sky Calcio: Nocerina-
Torino dinanzi a 12 avventori. Vinte le spese di lite. Si costituiva il confutando CP_5
la veridicità della circostanza avversaria e chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, società Casino
Royal. Instaurato il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa del terzo, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata, all'udienza del 28.11.2013, la contumacia del terzo chiamato in causa vista la mancata costituzione dello stesso. Espletata l'istruttoria, si costituiva per , in sostituzione dell'avv. Amoroso, l'avv. Labate all'udienza del
12.02.2021. La causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.09.2024 veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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Preliminarmente va dato atto che è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Va, inoltre, rilevato che, parte convenuta, regolarmente costituita in giudizio, dopo l'espletamento della fase istruttoria, nonostante la regolare comunicazione dei vari rinvii delle udienze, non ha più partecipato al giudizio, omettendo anche di depositare le
2 comparse ex art. 190 cpc come autorizzate, con ciò dimostrando di volersi disinteressare dello stesso.
Nel merito la domanda è infondata e va reietta.
Al Giudice piace ricordare alle parti che uno dei suoi principali doveri attiene ad una decisione che deve nascere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio. Nella fattispecie in esame, deve ricordarsi alle parti costituite il disposto di cui all'art. 2697 cc. Il principio sancito nell'articolo richiamato è operante, ai fini della decisione della causa, quando il giudice può formare un proprio convincimento in base ad elementi probatori. La Cassazione ha stabilito che chi agisce in giudizio deve provare tutti gli elementi costitutivi del diritto che intende far valere. Fatta questa necessaria premessa va evidenziato che, nel presente giudizio, il principale rilievo riguarda la vessatorietà della clausola nr. 5 di cui al contratto di abbonamento sottoscritto tra le parti, in particolare della penale di cui alla clausola 5.2.
Nel caso di specie siamo di fronte ad una controversia tra professionista e consumatore e quindi con piena applicazione della disciplina di tutela del consumatore, disciplina dettata dal capo 14 bis del cc ed ora dal D.lgs 206 del 2005. Tale D.Lgs, detto anche codice del consumo, disciplina particolarmente i rapporti tra professionista e consumatore ed in particolar modo quelli attinenti alla predisposizione di contratti tipo sul quale il consumatore può intervenire solo marginalmente. Ai sensi di tale disposizione normativa, questi ultimi, devono essere trasparenti nel senso che devono assicurare la chiarezza delle clausole contrattuali ed un adeguata informazione nel corso delle trattative. In merito alle clausole vessatorie, si osserva che le stesse, non solo vanno specificatamente approvate per iscritto, ma per giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, sono da considerarsi inefficaci a meno che il professionista non dimostri che esse sono frutto della trattativa contrattuale con il cliente. Questo, nella vicenda oggetto del presente giudizio, non è accaduto. Tale requisito è richiesto a pena di nullità dal codice del consumo visto anche l'eccessivo ammontare della somma richiesta a titolo di penale.
Ed invero! 3 L'abbonamento è stato firmato dal convenuto con un contratto deciso attraverso la sottoscrizione di moduli, quindi spetta a l'obbligo di provare che le clausole ivi contenute siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Si ricorda, infine, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio la valutazione di una vessatorietà di una clausola, potendosi riscontrare il significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Non risultano mai chiariti, infatti, anche in corso di lite, i parametri convenzionali cui la penale è stata rapportata nè in ragione dei quali è stata quantificata la somma dovuta dal cliente, particolarmente considerando la mancanza di seri riscontri in merito anche all'utilizzo del dedotto abbonamento nonché del periodo di uso dello stesso (contratto del 2.9.11- accertamento del 24.9.11) in pieno contrasto con puntuali pattuizioni contrattuali. Ossia nel caso di specie la penale, corrispondente all'incirca ad un biennio di un abbonamento di tipo business, che è pari a
300 euro mensili a fronte di un canone mensile residenziale pari ad euro 50,00, appare eccessiva e sproporzionata, sia riguardo a presumibili utilità conseguite dal consumatore, sia per converso rispetto al danno sofferto da .
Ed ancora!
Come chiarito dalla Suprema Corte, affinchè sia valida l'approvazione delle clausole vessatorie, intendendo tali quelle clausole , inserite in un contratto, che sono particolarmente svantaggiose per chi quel contratto lo ha “subito”, ossia se l'è visto presentare dalla controparte già bell'è scritto e non modificabile, come nel caso che ci occupa, è necessario che il richiamo alle stesse, posto alla fine del contratto, non contenga anche altre clausole, in quanto tale dizione può generare confusione nell'aderente non consentendogli di focalizzare la propria attenzione sui rischi del contratto. Nel caso di specie le clausole del contratto vanno dalla 2 alla 14 ( la 1 contiene infatti la definizione del servizio) e, nella specifica sottoscrizione, si chiede l'accettazione delle clausole dalla 2 alla 14 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tale circostanza crea quindi nel consumatore una confusione tra clausole vessatorie e non in quanto la dizione esatta deve comprendere l'approvazione delle sole specifiche clausole vessatorie in modo
4 da permettere a colui che le accetta di capire specificatamente i rischi del contratto che sta sottoscrivendo.
Nella fattispecie che ci occupa, quindi, a parere del giudicante, tale eccezione può essere accolta per un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti in violazione della normativa di cui al Codice del Consumo, trovandoci di fronte ad una penale manifestamente eccesiva (cfr sul punto Cass. Civ. sez.III Ord. nr. 6578 del 10.3.2021) e comunque ad una clausola non valida.
In punto di fatto, l'attrice pone a fondamento della propria pretesa, una copia fotostatica di un verbale d'ispezione attribuito a tale ispettore , copia non resa Persona_1
conforme al suo originale nelle modalità di legge nonché una autocertificazione resa ai sensi del DPR del 28.1.2000 redatto dallo stesso ispettore sempre depositata in copia fotostatica. Il verbale reca la sola firma in corrispondenza della scritta “Ispettore” senza alcuna identificazione del verbalizzante.
Tale verbale è, a parere del giudicante, affetto da gravi nullità:
- non risulta individuato il titolare dell'esercizio commerciale oggetto di ispezione, né il nominativo del trasgressore;
- risulta omessa ogni esposizione dei fatti, delle modalità di accertamento;
- non risultano le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore avrebbe potuto chiedere l'inserzione, nè tantomeno la sua sottoscrizione.
Pertanto, tenuto conto che il verbale è stato redatto in dispregio di ogni normativa giuridica, lo stesso è da ritenersi illegittimo e conseguenzialmente nullo ed improduttivo di effetti sanzionatori nei confronti di . Controparte_1
In conclusione, non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio e attesa la vessatorietà della clausola 5/ 5.2 delle condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti, la domanda va rigettata.
5 Ogni altra doglianza va ritenuta assorbita. Nella redazione della motivazione della sentenza, infatti, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Ricorrono giusti motivi, anche in ragione del comportamento processuale tenuto da parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara vessatoria la clausola penale contenuta nella clausola 5-.
5.2 delle condizioni generali di abbonamento, decretandone la nullità.
2. Rigetta la domanda attorea in quanto infondata in punto di fatto e di diritto.
3. Compensa le spese tra le parti.
Nocera Inferiore 6.4.2025 Il Gop
Dott.ssa Genny De Cesare
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