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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20652/2023 promossa da: ed con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1 Parte_1
RABINO, in forza di procura speciale 7.11.2023
PARTE ATTRICE
e in persona del Direttore Generale e legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore Dott.ssa in forza procura speciale a Notaio Persona_1 Pt_2 Persona_2
Rep. 54447 Atti 35028 del 05/12/2022 registrato il 14/12/2022, elettivamente domiciliata in
Torino – C.so G. Ferraris n. 110 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bertero che la rappresenta e difende giusta procura speciale 27.2.2024
PARTE CONVENUTA
Udienza sostituita dal deposito di note scritte entro il 17.3.2025
CONCLUSIONI
Per ed : Parte_1 Parte_1
“dichiarare l'improcedibilità del giudizio a spese compensate”.
Per Controparte_1
“Alla luce della Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 emessa dalla
Regione Piemonte, è venuta a cessare la materia del contendere, motivo per cui si insta affinché l'Ill.mo Tribunale dichiari l'estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti”.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ed hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso l'ingiunzione n. S622050000001 adottata da in data 17 ottobre 2023, con CP_1 la quale è stato richiesto alla di pagare la somma di euro 105.592,50 a titolo di
Restituzione Capitale ed Oneri, chiedendone l'annullamento. ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese. CP_1
All'udienza del 10.6.2024 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte entro il 17.3.2025.
Depositate le note scritte, la causa è stata assunta a decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Entrambe le parti hanno dato atto che con Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 Regione Piemonte ha
(i) revocato in autotutela la D.D. n. 211 del 14/10/2020 con cui era stato revocato a
[...] il contributo concesso ed era stato disposto il recupero di Parte_1 un importo pari complessivamente a € 102.500,00 di cui € 2.500,00 di oneri di rivalutazione;
(i) rinunciato al procedimento di riscossione coattiva attivato con la Controparte_2
, Identificativo documento - -
[...] NumeroDiCartaIde_1 Numero_2 [...] codice fiscale emesso in data 18/07/2022 Parte_1 P.IVA_1 per un importo pari a € 102.500,00.
Parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio a spese compensate e parte convenuta ha concluso instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
La Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 Regione Piemonte ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese, con la conseguenza che non deve compiersi alcuna delibazione sulle spese in base del principio di soccombenza virtuale, ma che deve procedersi alla loro compensazione come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.3.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20652/2023 promossa da: ed con il patrocinio dell'avv. Enrico Parte_1 Parte_1
RABINO, in forza di procura speciale 7.11.2023
PARTE ATTRICE
e in persona del Direttore Generale e legale rapp.te Controparte_1 pro-tempore Dott.ssa in forza procura speciale a Notaio Persona_1 Pt_2 Persona_2
Rep. 54447 Atti 35028 del 05/12/2022 registrato il 14/12/2022, elettivamente domiciliata in
Torino – C.so G. Ferraris n. 110 presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bertero che la rappresenta e difende giusta procura speciale 27.2.2024
PARTE CONVENUTA
Udienza sostituita dal deposito di note scritte entro il 17.3.2025
CONCLUSIONI
Per ed : Parte_1 Parte_1
“dichiarare l'improcedibilità del giudizio a spese compensate”.
Per Controparte_1
“Alla luce della Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 emessa dalla
Regione Piemonte, è venuta a cessare la materia del contendere, motivo per cui si insta affinché l'Ill.mo Tribunale dichiari l'estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti”.
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ed hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso l'ingiunzione n. S622050000001 adottata da in data 17 ottobre 2023, con CP_1 la quale è stato richiesto alla di pagare la somma di euro 105.592,50 a titolo di
Restituzione Capitale ed Oneri, chiedendone l'annullamento. ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese. CP_1
All'udienza del 10.6.2024 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza veniva sostituita dal deposito di note scritte entro il 17.3.2025.
Depositate le note scritte, la causa è stata assunta a decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Entrambe le parti hanno dato atto che con Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 Regione Piemonte ha
(i) revocato in autotutela la D.D. n. 211 del 14/10/2020 con cui era stato revocato a
[...] il contributo concesso ed era stato disposto il recupero di Parte_1 un importo pari complessivamente a € 102.500,00 di cui € 2.500,00 di oneri di rivalutazione;
(i) rinunciato al procedimento di riscossione coattiva attivato con la Controparte_2
, Identificativo documento - -
[...] NumeroDiCartaIde_1 Numero_2 [...] codice fiscale emesso in data 18/07/2022 Parte_1 P.IVA_1 per un importo pari a € 102.500,00.
Parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del giudizio a spese compensate e parte convenuta ha concluso instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
La Determinazione Dirigenziale 23/A2108A/2025 del 31.01.2025 Regione Piemonte ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese, con la conseguenza che non deve compiersi alcuna delibazione sulle spese in base del principio di soccombenza virtuale, ma che deve procedersi alla loro compensazione come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 17.3.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 2 di 2