Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 settembre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2006 |
Commentari • 15
- 1. Precedenza nell'assegnazione di sedehttps://www.brocardi.it/
- 2. Studio Legale Associato - Piccininihttps://www.studiolegaleassociato.it/notizie/
- 3. Legge 104 e caregiver: sì al diritto di assistenza al disabile non graveAvv. Antonio Ardimento · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto relativo all'interpretazione della legge 104 art. 3 comma 1, in tema di trasferimento per coloro che assistono un disabili in condizione di “non gravità”. Cosa dice l'art. 3, comma 1, Legge 104 Il testo normativo si concentra all'art. 33, comma 5 sul trasferimento, da una sede all'altra, di lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità e dei familiari che prestano loro assistenza. Nello specifico, viene sancito il diritto del caregiver di scegliere la sede di lavoro più vicina all'abitazione e/o domicilio del familiare da assistere, nonché di rifiutare, ove sia possibile, il trasferimento in un'altra sede di …
Leggi di più… - 4. Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro – di un Dirigente Scolastico – con i benefici della legge 104/1992 - di…Giuseppe Versace · https://www.filodiritto.com/ · 30 giugno 2021
Il Caso In data 27 settembre 2024, il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, la Dott.ssa Angela Vitarelli, con Ordinanza di accoglimento totale n. 40293, ha accolto il ricorso proposto dal Dirigente Scolastico, con i benefici della legge 104/1992, perché si è visto negare la mobilità interregionale per l'a.s. 2024/2025, il quale aveva chiesto il trasferimento dalla Regione Puglia verso al Regione Molise. Novità Giurisprudenziale Pertanto il Giudice del Lavoro, la Dott.ssa Vitarelli, accogliendo la tesi del difensore del Dirigente Scolastico, si precisa che si tratta di un'ordinanza storica che è la prima presso il Tribunale di Foggia a riconoscere il diritto dei Dirigenti Scolastici, in …
Leggi di più… - 5. La sperimentazione di nuovi farmaci e le norme di sicurezza sanitariaAvv. Alessandro Cassiani · https://www.fiscoetasse.com/ · 25 marzo 2020
Il presente lavoro vuole ricostruire, senza pretesa di esaustività, le linee fondamentali della responsabilità medica e statale, all'interno del più generale diritto costituzionale alla salute, con particolare riferimento alla sperimentazione di farmaci in periodi emergenziali. L'epidemia di Covid19 ha visto l'impegno mondiale nella sperimentazione di farmaci e vaccini quanto più velocemente possibile. Tante volte, però, sembra che la burocrazia degli Stati, o gli interessi economici nazionali, possa bloccare, o rallentare, la possibilità di utilizzo di farmaci e vaccini provenienti da altri paesi della comunità internazionale a discapito della salute dei pazienti e della loro vita. E …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Locri, sentenza 06/12/2024, n. 1411Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Unica Controversie in materia di lavoro e previdenza N. R.G. 1019/2024 Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli; Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1046Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: Dott.ssa Barbara Fatale Presidente Dott. Rosario Murgida Consigliere Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 344 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA con gli avv.ti MAZZOTTA RAFFAELLA e SACCO MASSIMO Parte_1 Appellante E con l'AVVOCATURA Controparte_1 DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANZARO Appellato Conclusioni: come da rispettivi atti di causa FATTO E DIRITTO …Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 29/08/2024, n. 213Provvedimento: SENT. 213/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela ACANFORA Presidente Domenico GUZZI Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 58970 promosso da: SS (c.f.: SS), nato a [...] il SS, in qualità di figlio ed erede di SS, nato a [...] il SS ed deceduto in data SS, rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico DANIELE (c.f.: [...]– pec: avv.gdaniele@avvocatopec.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Caltanissetta, sentenza 17/08/2024, n. 351Provvedimento: R.G. Trib. 1323/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 09/07/2024, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da: nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al C.F._1 ricorso dall'Avv. Ersilia Bottiglieri (C.F.: , C.F._2 fax: 091/6264064), elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio a Palermo, in Via F. P. Di Blasi, n. 35; …Leggi di più...
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- 5. Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 642Provvedimento: Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 983 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo La Cava, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti n. 108 Ricorrente CONTRO , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai dottori Salvatore Nucera, Salvatore Bombardiere e Nicola Malara, con i quali è …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I. : Del diritto alla pensione di guerra in generale.
- Art. 1.
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche. - Art. 2.
La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.