Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 settembre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2006 |
Commentari • 15
- 1. Legge 104 e caregiver: sì al diritto di assistenza al disabile non graveAvv. Antonio Ardimento · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto relativo all'interpretazione della legge 104 art. 3 comma 1, in tema di trasferimento per coloro che assistono un disabili in condizione di “non gravità”. Cosa dice l'art. 3, comma 1, Legge 104 Il testo normativo si concentra all'art. 33, comma 5 sul trasferimento, da una sede all'altra, di lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità e dei familiari che prestano loro assistenza. Nello specifico, viene sancito il diritto del caregiver di scegliere la sede di lavoro più vicina all'abitazione e/o domicilio del familiare da assistere, nonché di rifiutare, ove sia possibile, il trasferimento in un'altra sede di …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1046Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: Dott.ssa Barbara Fatale Presidente Dott. Rosario Murgida Consigliere Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 344 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA Parte_1 con gli avv.ti MAZZOTTA RAFFAELLA e SACCO MASSIMO Appellante E Controparte_1 con l'AVVOCATURA DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANZARO Appellato Conclusioni: come da rispettivi atti di causa FATTO E DIRITTO …Leggi di più...
- periculum in mora·
- collaboratore scolastico·
- assegnazione sede di lavoro·
- risarcimento danni·
- art. 33 L. 104/1992·
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- art. 21 L. 104/1992
Versioni del testo
- Titolo I. : Del diritto alla pensione di guerra in generale.
- Art. 1.
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche. - Art. 2.
La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.