Legge 10 agosto 1950, n. 648

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  • 1Legge 104 e caregiver: sì al diritto di assistenza al disabile non grave
    Avv. Antonio Ardimento · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un contrasto relativo all'interpretazione della legge 104 art. 3 comma 1, in tema di trasferimento per coloro che assistono un disabili in condizione di “non gravità”. Cosa dice l'art. 3, comma 1, Legge 104 Il testo normativo si concentra all'art. 33, comma 5 sul trasferimento, da una sede all'altra, di lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità e dei familiari che prestano loro assistenza. Nello specifico, viene sancito il diritto del caregiver di scegliere la sede di lavoro più vicina all'abitazione e/o domicilio del familiare da assistere, nonché di rifiutare, ove sia possibile, il trasferimento in un'altra sede di …

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  • 2Precedenza nell'assegnazione di sede
    https://www.brocardi.it/

    1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.319 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo) Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla …

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  • 3Studio Legale Associato - Piccinini
    https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/

  • 4Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro – di un Dirigente Scolastico – con i benefici della legge 104/1992 - di…
    Giuseppe Versace · https://www.filodiritto.com/ · 30 giugno 2021

    Il Caso In data 27 settembre 2024, il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, la Dott.ssa Angela Vitarelli, con Ordinanza di accoglimento totale n. 40293, ha accolto il ricorso proposto dal Dirigente Scolastico, con i benefici della legge 104/1992, perché si è visto negare la mobilità interregionale per l'a.s. 2024/2025, il quale aveva chiesto il trasferimento dalla Regione Puglia verso al Regione Molise. Novità Giurisprudenziale Pertanto il Giudice del Lavoro, la Dott.ssa Vitarelli, accogliendo la tesi del difensore del Dirigente Scolastico, si precisa che si tratta di un'ordinanza storica che è la prima presso il Tribunale di Foggia a riconoscere il diritto dei Dirigenti Scolastici, in …

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  • 5La mobilità territoriale e professionale dei docenti (Scuola e AFAM)
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 28 ottobre 2019

    La mobilità, unitamente agli interventi in materia di reclutamento e di dotazioni organiche, è una delle leve principali utilizzate dalla pubblica amministrazione per governare in modo efficace le politiche di gestione del proprio personale. Le tipologie di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere distinte a seconda che si attuino: all'interno della stessa amministrazione (mobilità interna); da un'amministrazione all'altra (mobilità esterna). Nel primo caso, si parla di mobilità in senso “improprio”, in quanto il dipendente comunque non cambia datore di lavoro, mutando però sede (mobilità territoriale) o mansioni (mobilità professionale). Nel secondo caso, …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Termini Imerese, sentenza 29/10/2024, n. 1163
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3007/2021 R.G.L., promossa DA , rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Parte_1 Carità ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Ribaudo sito in Palermo in Via Mariano Stabile n.241, giusta procura in atti; - ricorrente - CONTRO , in persona del Controparte_1 pro-tempore, …
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    • CCNI mobilità·
    • mobilità interprovinciale·
    • trasparenza amministrativa·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 97 Costituzione·
    • diritto di precedenza·
    • art. 33 L. 104/92·
    • carenza di interesse ad agire·
    • contrattazione collettiva·
    • art. 21 L. 104/92

  • 2Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/02/2025, n. 13
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE composta dai magistrati: dott. Tammaro Maiello Presidente dott. Giovanni Comite Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60171 del registro di segreteria, promosso da: IA BA nata a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], LL NA nata a [...] il [...] C.F. PTRVNT84C57L7191, residente a [...], LL AS nato a [...] il [...], C.F. [...], ivi residente, via Vecchia di Napoli …
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    • causa di servizio·
    • pensione militare·
    • giudizio di fatto·
    • giudizio di diritto·
    • contraddittorio inter partes·
    • art. 170 D. Lgs. 174/2016·
    • res iudicata·
    • art. 52 legge 3/2003·
    • collegio medico·
    • difetto di motivazione

  • 3Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 642
    Provvedimento: Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 983 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo La Cava, con il quale è elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti n. 108 Ricorrente CONTRO , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai dottori Salvatore Nucera, Salvatore Bombardiere e Nicola Malara, con i quali è …
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    • disapplicazione ordinanza ministeriale·
    • continuità didattica·
    • legge 104/1992·
    • assistenza disabile·
    • mobilità interprovinciale·
    • discriminazione indiretta·
    • trasferimento del lavoratore·
    • diritto di precedenza·
    • vincolo triennale·
    • mobilità provinciale

  • 4Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1046
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: Dott.ssa Barbara Fatale Presidente Dott. Rosario Murgida Consigliere Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 344 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA con gli avv.ti MAZZOTTA RAFFAELLA e SACCO MASSIMO Parte_1 Appellante E con l'AVVOCATURA Controparte_1 DISTRATTUALE DELLO STATO DI CATANZARO Appellato Conclusioni: come da rispettivi atti di causa FATTO E DIRITTO …
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    • periculum in mora·
    • collaboratore scolastico·
    • assegnazione sede di lavoro·
    • risarcimento danni·
    • art. 33 L. 104/1992·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • diritto di precedenza·
    • art. 63 TUPI·
    • graduatorie ATA·
    • art. 21 L. 104/1992

  • 5Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 29/08/2024, n. 213
    Provvedimento: SENT. 213/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Daniela ACANFORA Presidente Domenico GUZZI Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 58970 promosso da: SS (c.f.: SS), nato a [...] il SS, in qualità di figlio ed erede di SS, nato a [...] il SS ed deceduto in data SS, rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico DANIELE (c.f.: [...]– pec: avv.gdaniele@avvocatopec.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, …
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    • causa di servizio·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • art. 170 c.g.c.·
    • art. 132 c.p.c.·
    • pensione di guerra·
    • giudizio di appello·
    • art. 5 c.g.c.·
    • art. 111 Cost.·
    • onere della prova·
    • difetto di motivazione
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Versioni del testo

  • Titolo I. : Del diritto alla pensione di guerra in generale.
  • Art. 1.
    Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
    Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
    Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.
  • Art. 2.
    La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
    Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
    Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
    Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.