Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 settembre 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2006 |
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- 1. Precedenza nell'assegnazione di sedehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.609 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo) Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/02/2025, n. 13Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE composta dai magistrati: dott. Tammaro Maiello Presidente dott. Giovanni Comite Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60171 del registro di segreteria, promosso da: IA BA nata a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], LL NA nata a [...] il [...] C.F. PTRVNT84C57L7191, residente a [...], LL AS nato a [...] il [...], C.F. [...], ivi residente, via Vecchia di Napoli …Leggi di più...
- causa di servizio·
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Versioni del testo
- Titolo I. : Del diritto alla pensione di guerra in generale.
- Art. 1.
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche. - Art. 2.
La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.