TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04713/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04091 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04713/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato FA IN, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo del giudizio (definito con sentenza n-OMISSIS-
/2025: N. 04713/2025 REG.RIC.
- dell'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dall'Amministrazione in ordine alla definizione della procedura di emersione da lavoro irregolare -
Identificativo domanda n.-OMISSIS-, presentata in data 22.06.2020 dal Sig. -
OMISSIS- in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge
17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) (cui seguivano le richieste del 01.08.2022, del 09.09.2022, del 11.11.2022, del
10.03.2023, del 05.03.2024, e, da ultimo, del 25.02.2025, tutte a firma dell'Avv.
FA IN);
- nonché per l'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento con provvedimento espresso e di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
B) con i motivi aggiunti notificati in data 30 giugno 2025 (e depositati il successivo 2 luglio 2025):
- del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data
1.7.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 22.6.2020 da -OMISSIS-, in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020;
- di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Vista la sentenza che ha definito il ricorso introduttivo 26 giugno 2025 n-OMISSIS-; N. 04713/2025 REG.RIC.
Vista l'ordinanza cautelare resa sui motivi aggiunti n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. VA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30.6.2025 e depositato il
2.7.2025, ha impugnato il Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 1.7.2024;
- ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a, è stato dato avviso alle parti di una possibile inammissibilità dei motivi aggiunti in ragione della circostanza che non è stato impugnato anche il provvedimento emesso il 27.11.2024 di analogo tenore, emesso a seguito di riesame dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, e del fatto che i predetti motivi aggiunti sono stati notificati in data 30 giugno 2025 (e depositati il successivo
2 luglio 2025) proposti quando il ricorso “originario” (proposto ex art. 117 cpa) era già stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025, n-OMISSIS-;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- al momento della presentazione dei motivi aggiunti citati, i provvedimenti anzidetti erano entrambi già noti a parte ricorrente (si vedano in merito gli all. n. 1 e n. 2 prodotti in giudizio in data 19.6.2025 dall'amministrazione);
- il provvedimento adottato il 27.11.2024, fondato su motivi diversi da quelli che avevano dato luogo all'atto del 1.7.2024, deve essere considerato quale “atto di conferma in senso proprio” e non come “meramente confermativo” (per un approfondimento della differenza tra le due tipologie di atti si veda, tra le tante, TAR
Lazio, sez. I, 1 febbraio 2023, n. 2023; in sintesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si rientra nel primo ambito laddove vi sia stata una nuova istruttoria N. 04713/2025 REG.RIC.
o una nuova valutazione degli interessi in gioco ed una nuova motivazione dell'amministrazione; nella specie, nel provvedimento del 27.11.2024, la Prefettura di
Roma, nel motivare il nuovo rigetto, ha fatto riferimento non più al reddito del datore, come accaduto in passato, ma ad altri elementi, tra cui la mancata prova del pagamento del contributo forfettario e la dimostrazione della presenza ininterrotta sul territorio italiano);
- per la ragione esposta, unitamente al fatto che i motivi aggiunti sono stati notificati quando il ricorso “originario” (proposto ex art. 117 cpa) era già stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025, n-OMISSIS-, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza originaria di interesse, poiché
l'annullamento del provvedimento emesso in data 1.7.2024 non può e poteva dare benefici al ricorrente;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario N. 04713/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
VA NE
IL PRESIDENTE
NI DO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04091 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04713/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4713 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato FA IN, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo del giudizio (definito con sentenza n-OMISSIS-
/2025: N. 04713/2025 REG.RIC.
- dell'illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dall'Amministrazione in ordine alla definizione della procedura di emersione da lavoro irregolare -
Identificativo domanda n.-OMISSIS-, presentata in data 22.06.2020 dal Sig. -
OMISSIS- in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge
17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) (cui seguivano le richieste del 01.08.2022, del 09.09.2022, del 11.11.2022, del
10.03.2023, del 05.03.2024, e, da ultimo, del 25.02.2025, tutte a firma dell'Avv.
FA IN);
- nonché per l'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento con provvedimento espresso e di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
B) con i motivi aggiunti notificati in data 30 giugno 2025 (e depositati il successivo 2 luglio 2025):
- del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data
1.7.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 22.6.2020 da -OMISSIS-, in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020;
- di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Vista la sentenza che ha definito il ricorso introduttivo 26 giugno 2025 n-OMISSIS-; N. 04713/2025 REG.RIC.
Vista l'ordinanza cautelare resa sui motivi aggiunti n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. VA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 30.6.2025 e depositato il
2.7.2025, ha impugnato il Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 1.7.2024;
- ai sensi dell'art. 73 co. 3 c.p.a, è stato dato avviso alle parti di una possibile inammissibilità dei motivi aggiunti in ragione della circostanza che non è stato impugnato anche il provvedimento emesso il 27.11.2024 di analogo tenore, emesso a seguito di riesame dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, e del fatto che i predetti motivi aggiunti sono stati notificati in data 30 giugno 2025 (e depositati il successivo
2 luglio 2025) proposti quando il ricorso “originario” (proposto ex art. 117 cpa) era già stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025, n-OMISSIS-;
- all'udienza pubblica del 3.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
- al momento della presentazione dei motivi aggiunti citati, i provvedimenti anzidetti erano entrambi già noti a parte ricorrente (si vedano in merito gli all. n. 1 e n. 2 prodotti in giudizio in data 19.6.2025 dall'amministrazione);
- il provvedimento adottato il 27.11.2024, fondato su motivi diversi da quelli che avevano dato luogo all'atto del 1.7.2024, deve essere considerato quale “atto di conferma in senso proprio” e non come “meramente confermativo” (per un approfondimento della differenza tra le due tipologie di atti si veda, tra le tante, TAR
Lazio, sez. I, 1 febbraio 2023, n. 2023; in sintesi, per costante orientamento giurisprudenziale, si rientra nel primo ambito laddove vi sia stata una nuova istruttoria N. 04713/2025 REG.RIC.
o una nuova valutazione degli interessi in gioco ed una nuova motivazione dell'amministrazione; nella specie, nel provvedimento del 27.11.2024, la Prefettura di
Roma, nel motivare il nuovo rigetto, ha fatto riferimento non più al reddito del datore, come accaduto in passato, ma ad altri elementi, tra cui la mancata prova del pagamento del contributo forfettario e la dimostrazione della presenza ininterrotta sul territorio italiano);
- per la ragione esposta, unitamente al fatto che i motivi aggiunti sono stati notificati quando il ricorso “originario” (proposto ex art. 117 cpa) era già stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025, n-OMISSIS-, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza originaria di interesse, poiché
l'annullamento del provvedimento emesso in data 1.7.2024 non può e poteva dare benefici al ricorrente;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario N. 04713/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
VA NE
IL PRESIDENTE
NI DO
IL SEGRETARIO