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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale GA, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 466/2022 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1 i st rso Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
a socio unico (PI: , nella persona del legale rappresentante ROte_1 P.IVA_1 p entato e difeso olo Filippo Ezio FERRATI ed elettivamente domiciliata in Sanremo alla via Feraldi n. 6/6 presso lo studio dell'avv. Alessandro BUSCAGLIA
– parte convenuta –
(PI: ), in persona del legale rappresentante ROte_2 P.IVA_2 l'avv. MARCO presso il cui studio in Sanremo al corso Mombello n. 7 è eletto domicilio
– terza chiamata
–
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter ROte_ tantum, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nel complessivo importo di € 13.614,00 o in quel minore importo meglio risultante in corso di causa, ma comunque compreso entro lo scaglione sino ad € 26.000,00; con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus»
⁃ per la parte convenuta a socio unico (foglio depositato ROte_1 telematicamente) RO RO «La difesa di premesso che è intervenuta la rinuncia alla domanda proposta da nei confronti di
[...]
nonché l'accettazione di quest'ultima a tale rinuncia, come da atti rispettivamente notificati e depositati telematicamente CP_3 dalle due parti, precisa le proprie conclusioni come segue: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di con atto di citazione del 3 marzo 2022; - subordinatamente: nella denegata Parte_1 CP_1 ROt ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un Pt_1 lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla convenuta e/o alla terza chiamata e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio»
Ragioni della decisione
1 dott. Pasquale GA (1) abstract. premesso che, in data 03.11.2020, mentre si trovava Parte_1 all'interno del supermercato di Camporosso, a causa della presenza di sostanza CP_1 scivolosa sul pavimento non segnalata, rovinava a terra, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, dedotta una responsabilità della ex artt. 2051 Cc, con atto di citazione, ROte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la a socio unico, nella ROte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 17.440,50, oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio la società a socio unico, nella persona del ROte_1
Sindaco pro-tempore, che, eccepita la carenza di legittimazione passiva di CP_1
atteso che l'atrio della filiale, ove si era verificato il sinistro, non era nella sua
[...] custodia ma in quella della , proprietaria dell'edificio ROte_2 all'interno del quale la ne conduceva in locazione una porzione, dedotta la CP_1 insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della , invocato il ROte_1 fortuito incidente individuato nella condotta colposa della danneggiata, contestata la sussistenza del nesso di caduta tra la caduta e lesioni riportate nonché il quantum debeatur, instava, previa chiamata in causa della , in ROte_2 via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità della convenuta e/o della terza chiamata, in caso di condanna della , in via principale, per essere ROte_1 tenuta integralmente indenne dalla ex artt. ROte_2
2055/1298 cc, in via subordinata, per la condanna della ROte_2 al rimborso, ex art. 2055 cc, di quanto tenuta a pagare ad in eccesso Parte_1 rispetto alla propria quota di responsabilità, con vittoria di i giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella ROte_2 persona del Sindaco pro-tempore, che, rilevato che la custodia dell'area ove si era verificata la caduta della parte attrice era esclusivamente in capo a , avendo il ROte_1 proprietario solo un possesso mediato sul bene concesso in locazione, dedotta l'assenza di qualsivoglia prova della relazione esistente tra l'area e la lamentata caduta, instava per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'
[...]
, con vittoria di spese. CP_2
1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: e Testimone_1 Tes_2
; testi del terzo chiamato: , licenziata CTU medico–
[...] Persona_1 legale sulla persona di rinunciata la domanda di nei Parte_1 CP_1 confronti della ed accettata la arte ROte_2 della , la causa veniva trattenuta in decisione ROte_2 nell'u dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda della verso . La società convenuta CP_1 ROte_2 [...]
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiamava in CP_1 giudizio la quale soggetto responsabile in via ROte_2 solidale, ese si dell'art. 2055 cc o, in alternativa, ai sensi dell'art. 1298 cc. 2.1) Con nota del 4.02.2025, la a socio unico dichiarava di rinunciare ROte_1 alla domanda svolta nei confronti della terza chiamata ROte_2
, riconoscendo a quest'ultima, a titolo di rimborso delle spese di difesa, l'importo di
[...]
2 dott. Pasquale GA € 5.000,00 comprensivo di ogni accessorio di legge. Con nota del 5.2.2025, la
, in persona del legale rappresentante pro–tempore, ROte_2 dichiarava di accettare la rinuncia ed il rimborso spese concordato. 2.2) Pertanto, nei rapporti tra a socio unico e ROte_1 [...]
, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc e/o, CP_2 zione della materia del contendere.
(3) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 3.1) in data 3.11.2020, verso le ore 16,00 all'interno di un'area comune, Parte_1 destinata a servire l'immobile locato (teste alla domanda “vero che in Testimone_1 data 03 novembre 2020, verso le ore 16.00, in Camporosso (IM), si trovava all'interno del Supermercato LIDL, sito in via Turistica 2?”, rispondeva «si è vero preciso che si trovava dentro all'atrio antistante le porte dell'ingresso»; teste alla domanda “vero che in data 03 Testimone_2 novembre 2020, verso le ore 16.00, in Camporosso (IM), si trovava all'interno del Supermercato LIDL, sito in via Turistica 2?”, rispondeva «si è vero»; denuncia di sinistro del 3.11.2020: «descrizione del sinistro: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso per pioggia»), nella diponibilità del conduttore (teste alla ROte_1 Persona_1 domanda “ vero che le chiavi che consentono l'apertura delle porte di accesso dall'area esterna all'area di ingresso – atrio dell'immobile a uso commerciale di via Turistica n. 2 a Camporosso sono detenute esclusivamente dai responsabili del ristorante I Cinque Gusti posto al primo piano e dai responsabili del CP_ supermercato al piano terreno?”, rispondeva «si è vero. io sono il proprietario del ristorante Cinque Gusti»; alla domanda “vero che in qualità di gestore dell'esercizio commerciale ROte_1 al piano terreno di via Turistica 2 in Camporosso si occupa con propri addetti della periodica pulizia dell'area di ingresso-atrio che consente poi l'accesso al supermercato, rappresentata dalle foto che vengono rammostrate (sub doc. 8), e parimenti la gestione del ristorante I Cinque Gusti di occupa della pulizia del primo piano?”, rispondeva «si è vero. della pulizia al piano terra se n'è sempre occupata la
. Per andare al nostro ristorante che è posto al piano piano si transita dove si trovani i carelli. Per CP_1 andare al nostro ristorante non passiamo nel punto dove si trovano i carrelli»), a causa della presenza di sostanza scivolosa sul pavimento, scivolava e cadeva a terra (teste alla domanda “vero che in tale circostanza, cadeva (rovinosamente) a terra?” Testimone_1 bra di ricordare che sia caduta. Io non ho assistito alla caduta»; alla domanda “vero che nel punto della caduta, era presente sostanza scivolosa (ved.si la denuncia di CP_ sinistro prodotta sub. 1, presentata dallo stesso alla propria Compagnia di Assicurazioni, del seguente letterale tenore: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso?», rispondeva «si è vero. io ho compilato il documento 1 di parte attrice. Io stavo uscendo dal negozio e uscendo dal negozio c'è l'atrio dove è caduta la signora io l'ho vista a terra e l'ho aiutata ad alzarsi con lei se non sbaglio c'era suo marito. Dove è caduta c'è l'uscita dell'ascensore e ci sono i carrelli. … il punto della caduta era di fronte alle porte scorrevoli. Secondo me la signora doveva ancora entrare per fare la spesa»; teste alla domanda “vero che nel punto della caduta, era Testimone_2 CP_ presente sostanza scivolosa (ved.si la denuncia di sinistro prodotta sub. 1, presentata dallo stesso alla propria Compagnia di Assicurazioni, del seguente letterale tenore: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso?», rispondeva «si è vero. Io sono arrivato dopo la caduta. Mia mamma era già stata fatta alzare ed era intervenuto il direttore della LIDL e dei dipendenti. Con mia mamma c'era mio papà Per terra era tutto bagnato, secondo me avevano lavato i Persona_2 pavimenti era tutto bagnato per terra»; denuncia di sinistro del 3.11.2020: «descrizione del sinistro: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso per pioggia»), riportando lesioni consistite nella frattura della rotula sinistra (denuncia di sinistro del 3.11.2020: «sinistro a persone Tipo di lesione: frattura rotula sinistra; CTU, pag. 1/3 «nell'evento lesivo del 3.11.20 la ricorrente riportava le seguenti lesioni: frattura rotula sin. Tale lesione
3 dott. Pasquale GA è da ritenere conseguenza diretta ed esclusiva della caduta verificatasi nelle circostanze prima riferite»), con esiti invalidanti temporanei per gg. 96 (gg. 6 di ITP al 100%; gg. 30 di ITP al 75%; gg. 30 di ITP al 50% e gg. 30 di ITP al 25%) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 4% (CTU, pag. 3). 3.2) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia caduta a Parte_1 terra nell'atrio antistante le porte di ingresso del supermercato di Camporosso, CP_1 fatto, peraltro, da ritenersi ammesso avendo la svolto una difesa ROte_1 incompatibile con la sua negazione (nella specie, i avere eccepito la propria carenza di legittimazione attiva in quanto non custode dell'area oggetto del sinistro, ha per ciò solo ammesso che la ivi fosse caduta. A tal proposito, la Pt_1
rinunciava alla azione di regresso svolta nei confronti della ROte_1
, proprietaria dell'area dell'immobile che conduceva ROte_2 cazione alla ), e comunque non ROte_1 contestato dalla società convenuta nemmeno in sede di interrogatorio formale, atteso che all'udienza del 8.11.2023 nessuno si presentava per rendere interpello. 3.3) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza di acqua sul pavimento dell'atrio che conduceva all'interno supermercato di Sanremo. È da escludersi un concorso di CP_1 responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 3.4) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
4 dott. Pasquale GA diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 3.5) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata ed il pavimento bagnato dell'atrio che conduceva all'interno del supermercato , sul CP_1 quale la , in ragione della titolarità della posizione di effetti trice ROte_1 dell'ipermercato, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale (vedi dichiarazioni rese da . In ogni caso, essendo l'esercizio Persona_1 commerciale, compreso l'atri terno, incontestabilmente un “luogo di lavoro”, appare evidente che il soggetto che ne è responsabile fosse tenuto a rispettare anche gli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla legge, volti ad evitare il rischio di infortuni, riguardanti non solo impiegati ed dipendenti, ma anche i clienti. Anche i clienti, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa svolta da altri nell'ambiente di lavoro, sono destinatari delle misure di prevenzione e hanno quindi tutti i diritti (compreso quello al risarcimento in caso di infortunio) che hanno i dipendenti. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi.
5 dott. Pasquale GA 3.6) Il pavimento, dunque, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo ingresso un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione o di grande afflusso di clienti. 3.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del supermercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato dell'atrio che conduceva all'interno del supermercato, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 3.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 3.9) È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo ingresso un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 3.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 3.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 3.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della
6 dott. Pasquale GA CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 3.11.2020, riportava la frattura della rotula sinistra, concludeva per una Parte_1 inabilità temporanea biologica al 100% per gg. 6, al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30 ed al 25% per giorni 30 nonché per un danno permanente del 4%. 3.11.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 3.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 4%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 70) e va allora liquidata la somma complessiva di € 3.448,17. 3.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 6 per ITP al 100%, in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 30 per ITP al 50% e in giorni 30 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 2.817,00 (di cui: euro 331,44 per gg. 6 di ITP al 100%; 1.242,90 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 825,60 per gg. 30 di ITP al 50%; ed euro 414,30 per gg. 30 di ITP al 25%). 3.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 2.088,26), il totale dovuto è pari ad € 8.353,67. 3.11.2.4) Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, va ROte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € 8.353,67 Parte_1
7 dott. Pasquale GA a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 3.11.2020. 3.11.2.4.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
8 dott. Pasquale GA (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (3.11.2020) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 3.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 162,00 Parte_1
(pag. 4 CTU) 3.12.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, la , in persona ROte_1 del legale rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 162,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data
[...] dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, la a socio unico, in persona del legale ROte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_2 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MORINI che si è dichiarato antistatario
9 dott. Pasquale GA (5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la estinzione del processo nei rapporti tra la convenuta a ROte_1 socio unico e la ROte_2
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro- ROte_1 tempore, al paga (i) della somma pari ad € 8.353,67 Parte_1 oltre interessi al tasso legale annu lla predetta somma, devalutata al
3.11.2020 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 1.11.2019; (ii) della somma pari ad € 162,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 1.11.2019
3) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- ROte_1 tempore, al paga delle spese di giudizio che liquida Parte_1 in complessivi € 5.838,55 di cui € penso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MORINI che si è dichiarato antistatario
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale GA (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale GA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale GA, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 466/2022 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1 i st rso Garibaldi n. 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
a socio unico (PI: , nella persona del legale rappresentante ROte_1 P.IVA_1 p entato e difeso olo Filippo Ezio FERRATI ed elettivamente domiciliata in Sanremo alla via Feraldi n. 6/6 presso lo studio dell'avv. Alessandro BUSCAGLIA
– parte convenuta –
(PI: ), in persona del legale rappresentante ROte_2 P.IVA_2 l'avv. MARCO presso il cui studio in Sanremo al corso Mombello n. 7 è eletto domicilio
– terza chiamata
–
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato telematicamente) Parte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter ROte_ tantum, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nel complessivo importo di € 13.614,00 o in quel minore importo meglio risultante in corso di causa, ma comunque compreso entro lo scaglione sino ad € 26.000,00; con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus»
⁃ per la parte convenuta a socio unico (foglio depositato ROte_1 telematicamente) RO RO «La difesa di premesso che è intervenuta la rinuncia alla domanda proposta da nei confronti di
[...]
nonché l'accettazione di quest'ultima a tale rinuncia, come da atti rispettivamente notificati e depositati telematicamente CP_3 dalle due parti, precisa le proprie conclusioni come segue: - in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti di con atto di citazione del 3 marzo 2022; - subordinatamente: nella denegata Parte_1 CP_1 ROt ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte contro previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto alla entro i limiti costituiti, da un Pt_1 lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla convenuta e/o alla terza chiamata e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria; - con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio»
Ragioni della decisione
1 dott. Pasquale GA (1) abstract. premesso che, in data 03.11.2020, mentre si trovava Parte_1 all'interno del supermercato di Camporosso, a causa della presenza di sostanza CP_1 scivolosa sul pavimento non segnalata, rovinava a terra, lamentato di aver riportato lesioni personali con esiti invalidanti, temporanei e permanenti, dedotta una responsabilità della ex artt. 2051 Cc, con atto di citazione, ROte_1 ritualmente notificato, evocava in giudizio la a socio unico, nella ROte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno da lesione patito a causa del sinistro quantificato in € 17.440,50, oltre interessi e rivalutazione, da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio la società a socio unico, nella persona del ROte_1
Sindaco pro-tempore, che, eccepita la carenza di legittimazione passiva di CP_1
atteso che l'atrio della filiale, ove si era verificato il sinistro, non era nella sua
[...] custodia ma in quella della , proprietaria dell'edificio ROte_2 all'interno del quale la ne conduceva in locazione una porzione, dedotta la CP_1 insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico della , invocato il ROte_1 fortuito incidente individuato nella condotta colposa della danneggiata, contestata la sussistenza del nesso di caduta tra la caduta e lesioni riportate nonché il quantum debeatur, instava, previa chiamata in causa della , in ROte_2 via principale, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per il contenimento del risarcimento tenuto conto delle quote di responsabilità della convenuta e/o della terza chiamata, in caso di condanna della , in via principale, per essere ROte_1 tenuta integralmente indenne dalla ex artt. ROte_2
2055/1298 cc, in via subordinata, per la condanna della ROte_2 al rimborso, ex art. 2055 cc, di quanto tenuta a pagare ad in eccesso Parte_1 rispetto alla propria quota di responsabilità, con vittoria di i giudizio. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella ROte_2 persona del Sindaco pro-tempore, che, rilevato che la custodia dell'area ove si era verificata la caduta della parte attrice era esclusivamente in capo a , avendo il ROte_1 proprietario solo un possesso mediato sul bene concesso in locazione, dedotta l'assenza di qualsivoglia prova della relazione esistente tra l'area e la lamentata caduta, instava per il rigetto di qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'
[...]
, con vittoria di spese. CP_2
1.2) Assunta la prova orale (testi di parte attrice: e Testimone_1 Tes_2
; testi del terzo chiamato: , licenziata CTU medico–
[...] Persona_1 legale sulla persona di rinunciata la domanda di nei Parte_1 CP_1 confronti della ed accettata la arte ROte_2 della , la causa veniva trattenuta in decisione ROte_2 nell'u dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla domanda della verso . La società convenuta CP_1 ROte_2 [...]
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiamava in CP_1 giudizio la quale soggetto responsabile in via ROte_2 solidale, ese si dell'art. 2055 cc o, in alternativa, ai sensi dell'art. 1298 cc. 2.1) Con nota del 4.02.2025, la a socio unico dichiarava di rinunciare ROte_1 alla domanda svolta nei confronti della terza chiamata ROte_2
, riconoscendo a quest'ultima, a titolo di rimborso delle spese di difesa, l'importo di
[...]
2 dott. Pasquale GA € 5.000,00 comprensivo di ogni accessorio di legge. Con nota del 5.2.2025, la
, in persona del legale rappresentante pro–tempore, ROte_2 dichiarava di accettare la rinuncia ed il rimborso spese concordato. 2.2) Pertanto, nei rapporti tra a socio unico e ROte_1 [...]
, va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc e/o, CP_2 zione della materia del contendere.
(3) sulla domanda attorea. La domanda attorea è fondata e, pertanto, con le precisazioni appresso svolte, va accolta. 3.1) in data 3.11.2020, verso le ore 16,00 all'interno di un'area comune, Parte_1 destinata a servire l'immobile locato (teste alla domanda “vero che in Testimone_1 data 03 novembre 2020, verso le ore 16.00, in Camporosso (IM), si trovava all'interno del Supermercato LIDL, sito in via Turistica 2?”, rispondeva «si è vero preciso che si trovava dentro all'atrio antistante le porte dell'ingresso»; teste alla domanda “vero che in data 03 Testimone_2 novembre 2020, verso le ore 16.00, in Camporosso (IM), si trovava all'interno del Supermercato LIDL, sito in via Turistica 2?”, rispondeva «si è vero»; denuncia di sinistro del 3.11.2020: «descrizione del sinistro: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso per pioggia»), nella diponibilità del conduttore (teste alla ROte_1 Persona_1 domanda “ vero che le chiavi che consentono l'apertura delle porte di accesso dall'area esterna all'area di ingresso – atrio dell'immobile a uso commerciale di via Turistica n. 2 a Camporosso sono detenute esclusivamente dai responsabili del ristorante I Cinque Gusti posto al primo piano e dai responsabili del CP_ supermercato al piano terreno?”, rispondeva «si è vero. io sono il proprietario del ristorante Cinque Gusti»; alla domanda “vero che in qualità di gestore dell'esercizio commerciale ROte_1 al piano terreno di via Turistica 2 in Camporosso si occupa con propri addetti della periodica pulizia dell'area di ingresso-atrio che consente poi l'accesso al supermercato, rappresentata dalle foto che vengono rammostrate (sub doc. 8), e parimenti la gestione del ristorante I Cinque Gusti di occupa della pulizia del primo piano?”, rispondeva «si è vero. della pulizia al piano terra se n'è sempre occupata la
. Per andare al nostro ristorante che è posto al piano piano si transita dove si trovani i carelli. Per CP_1 andare al nostro ristorante non passiamo nel punto dove si trovano i carrelli»), a causa della presenza di sostanza scivolosa sul pavimento, scivolava e cadeva a terra (teste alla domanda “vero che in tale circostanza, cadeva (rovinosamente) a terra?” Testimone_1 bra di ricordare che sia caduta. Io non ho assistito alla caduta»; alla domanda “vero che nel punto della caduta, era presente sostanza scivolosa (ved.si la denuncia di CP_ sinistro prodotta sub. 1, presentata dallo stesso alla propria Compagnia di Assicurazioni, del seguente letterale tenore: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso?», rispondeva «si è vero. io ho compilato il documento 1 di parte attrice. Io stavo uscendo dal negozio e uscendo dal negozio c'è l'atrio dove è caduta la signora io l'ho vista a terra e l'ho aiutata ad alzarsi con lei se non sbaglio c'era suo marito. Dove è caduta c'è l'uscita dell'ascensore e ci sono i carrelli. … il punto della caduta era di fronte alle porte scorrevoli. Secondo me la signora doveva ancora entrare per fare la spesa»; teste alla domanda “vero che nel punto della caduta, era Testimone_2 CP_ presente sostanza scivolosa (ved.si la denuncia di sinistro prodotta sub. 1, presentata dallo stesso alla propria Compagnia di Assicurazioni, del seguente letterale tenore: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso?», rispondeva «si è vero. Io sono arrivato dopo la caduta. Mia mamma era già stata fatta alzare ed era intervenuto il direttore della LIDL e dei dipendenti. Con mia mamma c'era mio papà Per terra era tutto bagnato, secondo me avevano lavato i Persona_2 pavimenti era tutto bagnato per terra»; denuncia di sinistro del 3.11.2020: «descrizione del sinistro: la signora è scivolata nell'atrio della filiale causa pavimento scivoloso per pioggia»), riportando lesioni consistite nella frattura della rotula sinistra (denuncia di sinistro del 3.11.2020: «sinistro a persone Tipo di lesione: frattura rotula sinistra; CTU, pag. 1/3 «nell'evento lesivo del 3.11.20 la ricorrente riportava le seguenti lesioni: frattura rotula sin. Tale lesione
3 dott. Pasquale GA è da ritenere conseguenza diretta ed esclusiva della caduta verificatasi nelle circostanze prima riferite»), con esiti invalidanti temporanei per gg. 96 (gg. 6 di ITP al 100%; gg. 30 di ITP al 75%; gg. 30 di ITP al 50% e gg. 30 di ITP al 25%) e con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 4% (CTU, pag. 3). 3.2) Le risultanze processuali consentono di ritenere che sia caduta a Parte_1 terra nell'atrio antistante le porte di ingresso del supermercato di Camporosso, CP_1 fatto, peraltro, da ritenersi ammesso avendo la svolto una difesa ROte_1 incompatibile con la sua negazione (nella specie, i avere eccepito la propria carenza di legittimazione attiva in quanto non custode dell'area oggetto del sinistro, ha per ciò solo ammesso che la ivi fosse caduta. A tal proposito, la Pt_1
rinunciava alla azione di regresso svolta nei confronti della ROte_1
, proprietaria dell'area dell'immobile che conduceva ROte_2 cazione alla ), e comunque non ROte_1 contestato dalla società convenuta nemmeno in sede di interrogatorio formale, atteso che all'udienza del 8.11.2023 nessuno si presentava per rendere interpello. 3.3) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa della caduta è attribuibile esclusivamente alla presenza di acqua sul pavimento dell'atrio che conduceva all'interno supermercato di Sanremo. È da escludersi un concorso di CP_1 responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 3.4) Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477–2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
4 dott. Pasquale GA diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 3.5) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra la caduta della danneggiata ed il pavimento bagnato dell'atrio che conduceva all'interno del supermercato , sul CP_1 quale la , in ragione della titolarità della posizione di effetti trice ROte_1 dell'ipermercato, era, ed è, titolare di una titolata relazione di fatto di natura custodiale (vedi dichiarazioni rese da . In ogni caso, essendo l'esercizio Persona_1 commerciale, compreso l'atri terno, incontestabilmente un “luogo di lavoro”, appare evidente che il soggetto che ne è responsabile fosse tenuto a rispettare anche gli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla legge, volti ad evitare il rischio di infortuni, riguardanti non solo impiegati ed dipendenti, ma anche i clienti. Anche i clienti, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa svolta da altri nell'ambiente di lavoro, sono destinatari delle misure di prevenzione e hanno quindi tutti i diritti (compreso quello al risarcimento in caso di infortunio) che hanno i dipendenti. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. Le norme in materia di prevenzioni infortuni si applicano non solo a tutela dei lavoratori, ma anche di terzi.
5 dott. Pasquale GA 3.6) Il pavimento, dunque, avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo ingresso un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione o di grande afflusso di clienti. 3.7) Sussiste, pertanto, la responsabilità del supermercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato dell'atrio che conduceva all'interno del supermercato, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. 3.8) Nel caso di specie, pur dedotto, non risulta provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. 3.9) È da escludersi un concorso di responsabilità della danneggiata caduta sul pavimento bagnato e scivoloso dell'ipermercato perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto anche perché il supermercato è al suo ingresso un luogo di grande afflusso di clienti e, pertanto, la probabilità di caduta di qualcuno di essi per terra sul pavimento bagnato sono molto di più che non in un luogo di privata abitazione. 3.10) Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. 3.11) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale di si deve Parte_1 ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente -e non solamente in via astratta- l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 3.11.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della
6 dott. Pasquale GA CTU medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, accertato che nell'evento lesivo del 3.11.2020, riportava la frattura della rotula sinistra, concludeva per una Parte_1 inabilità temporanea biologica al 100% per gg. 6, al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30 ed al 25% per giorni 30 nonché per un danno permanente del 4%. 3.11.2) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi per le cd micropermanenti non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione “secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, non avendo parte attrice allegato di aver patito conseguenze anomale o del tutto peculiari tali da rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione da salute, è rimasto privo di adeguato supporto probatorio l'aumento personalizzato. Non vi è, dunque, alcun presupposto per l'applicazione di personalizzazione in aumento, mancando qualsivoglia conseguenza anomala o del tutto peculiare, che sia stata tempestivamente allegata e dimostrata dal danneggiato. 3.11.2.1) Quanto al danno da invalidità permanente quantificato nella misura del 4%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto del danneggiato (anni 70) e va allora liquidata la somma complessiva di € 3.448,17. 3.11.2.2) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 6 per ITP al 100%, in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 30 per ITP al 50% e in giorni 30 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 2.817,00 (di cui: euro 331,44 per gg. 6 di ITP al 100%; 1.242,90 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 825,60 per gg. 30 di ITP al 50%; ed euro 414,30 per gg. 30 di ITP al 25%). 3.11.2.3) Tenuto conto del danno morale del 33%, da calcolarsi sia sulla invalidità permanente e temporanea (€ 2.088,26), il totale dovuto è pari ad € 8.353,67. 3.11.2.4) Pertanto, la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, va ROte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma pari ad € 8.353,67 Parte_1
7 dott. Pasquale GA a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale dallo stesso subito all'esito dell'incidente del 3.11.2020. 3.11.2.4.1)
Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
8 dott. Pasquale GA (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (3.11.2020) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 3.12) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, a titolo di danno patrimoniale, va liquidata a l'ulteriore somma di € 162,00 Parte_1
(pag. 4 CTU) 3.12.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita, la , in persona ROte_1 del legale rappresentante pro-tempore, va condannata al pagamento, in favore di Pt_1
della somma di € 162,00 oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data
[...] dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, la a socio unico, in persona del legale ROte_1 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, a
[...]
le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_2 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 919,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.680,00 _ per la fase decisionale, € 1.701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.838,55 di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MORINI che si è dichiarato antistatario
9 dott. Pasquale GA (5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la estinzione del processo nei rapporti tra la convenuta a ROte_1 socio unico e la ROte_2
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro- ROte_1 tempore, al paga (i) della somma pari ad € 8.353,67 Parte_1 oltre interessi al tasso legale annu lla predetta somma, devalutata al
3.11.2020 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 1.11.2019; (ii) della somma pari ad € 162,00, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'incidente del 1.11.2019
3) condanna la a socio unico, in persona del legale rappresentante pro- ROte_1 tempore, al paga delle spese di giudizio che liquida Parte_1 in complessivi € 5.838,55 di cui € penso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre spese vive, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. MORINI che si è dichiarato antistatario
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale GA (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale GA