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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. SC US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PIETROPAOLO
NA ed elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
LEONCAVALLO 13 VIBO VALENTIA presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROAT MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in
VIA PARADISI 15/2 TRENTO presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo 1535/2023 del Tribunale di
ZA - Domanda riconvenzionale risarcitoria causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del
3/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente Controparte_1
pagina 1 di 13 “conclude chiedendo che l'on.le Tribunale ..., disattese e respinte tutte le contrarie istanze, deduzioni, eccezioni e difese, voglia, con sentenza immediatamente esecutiva:
1) dichiarare illegittimo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1535 del
19.12.2023 per l'effetto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla società opponente a quella opposta al titolo per cui è causa;
2) in subordine, a fronte della opposizione proposta e dei motivi della stessa, rideterminare le eventuali spettanze della società opposta per le forniture di che trattasi;
3) in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare essere tenuta la società opposta a risarcire alla società opponente i danni alla stessa derivati da quanto dedotto con il presente atto che si fanno consistere tanto nei maggiori costi sostenuti per rimediare alle inadeguatezze del materiale e degli impianti forniti per complessivi € 34.650,00, che nel pregiudizio che per quanto accaduto è derivato alla immagine e alla reputazione della società opponente medesima che si quantificano in via equitativa in €
15.000,00, per l'effetto condannando la società opposta al pagamento in favore di quella concludente di dette somme ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge dal dovuto al soddisfo;
4) nella seconda ipotesi di cui alle presenti conclusioni, disporre la compensazione di quanto sarà liquidato in favore della società opponente con il credito che dovesse essere accertato in favore di quella opposta;
5) in ogni caso con la condanna della società avversaria alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.”
In via istruttoria come in atti per la parte opposta Controparte_2
:
[...]
“Nel merito
In via principale
pagina 2 di 13 Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, con aggravio di spese e interessi moratori.
In via subordinata
Condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa alla minor somma o somma diversa rispetto al decreto ingiuntivo opposto, che risulterà di giustizia oltre agli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
Si chiede la condanna dell'attore opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ad una somma che il Tribunale di ZA vorrà liquidare secondo
i propri parametri.
Con vittoria di spese, spese generali pari al 15%, compensi, oltre ad IVA e
CPA come per legge. Inoltre, ai sensi del D.M. 37/18, essendo l'atto redatto con strumenti informatici volti ad agevolarne la consultazione, si chiede la maggiorazione del compenso nella misura di cui al D.M. 55/14 pari al 30%.”
In via istruttoria come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso monitorio dd. 18/12/2023 la società di Controparte_2
e , titolare di laboratorio odontotecnico, faceva CP_2 Controparte_2 valere nei confronti di società gerente ambulatorio Controparte_1 odontoiatrico, un credito in linea capitale pari ad Euro 13.004,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura nel corso dell'anno 2023 di una rilevante quantità di prodotti odontotecnici realizzati secondo le specifiche richieste della parte ingiunta e fatturate a prezzo di listino:
Fattura n. 54 dd. 30.05.2023 per complessivi € 5.432,00 (n. 37 Provvisori (€
20,00 al pz) per € 740,00; n. 13 (€ 110,00 al pz) per Controparte_3
pagina 3 di 13 € 1.430,00; n. 7 (€ 150,00 al pz) per € 1.050,00; n. 1 Controparte_4
(€ 50,00 al pz) per € 50,00; n. 3 (€ CP_5 Parte_1
100,00 al pz) per € 300,00; n. 11 (€ 110,00 al pz) per € Parte_2
1.210,00; n. 1 Protesi totale superiore (€ 250,00 al pz) per € 250,00; n. 4
Barra dolder con attacchi (€ 100,00 al pz) per € 400,00;)
Fattura n. 85 dd. 30.09.2023 per complessivi € 7.572,00 (n. 12
[...]
(€ 100,00 al pz) per € 1.200,00; n. 5 (€ 20,00 Parte_1 Controparte_6 al pz) per € 100,00; n. 1 Rinforzo per protesi fuso (€ 60,00 al pz) per € 60,00;
n. 3 Protesi totale inferiore (€ 250,00 al pz) per € 750,00; n. 1 Protesi totale superiore (€ 250,00 al pz) per € 250,00; n. 6 Attacco femmina rain (€20,00 al pz) per €120,00; n. 2 Barra dolder con attacchi (€ 300,00 al pz) per € 600,00;
n. 1 (€ 50,00 al pz) per € 50,00; n.3 Provvisori (€ 20,00 al CP_5 pz) per € 60,00; n. 34 (€ 120,00 al pz) per € 4.080,00; n. Parte_2
10 Spedizione corriere (€ 30,00 al pz) per € 300,00).
Con decreto di data 19/12/2023 il Tribunale di ZA ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre accessori.
Con atto di citazione dd. 29.1.2024 la società proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo la mancanza di qualità dei prodotti forniti, che nella quasi generalità dei casi si sarebbero rivelati assolutamente inidonei all'uso al quale erano destinati ossia all'impianto nelle cavità orali dei pazienti in cura presso lo Studio dentistico della società.
L'opponente avrebbe dovuto nella sostanza correggere i prodotti ricevuti o, a seconda dei casi, farli realizzare ex novo. formulava quindi Controparte_1 domanda riconvenzionale di complessivi Euro 49.650,00 per danni patrimoniali e danni all'immagine, conseguenti alle inadempienze di parte opposta.
Con comparsa dd. 5/7/2024 si costituiva in giudizio la società
[...]
, insistendo nella richiesta avanzata Controparte_2 Controparte_2 in monitorio ed eccependo la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi dei prodotti odontoiatrici forniti a motivo della tardiva denuncia, peraltro del pagina 4 di 13 tutto pretestuosa. L'opposta deduceva inoltre l'imputabilità al soggetto che ebbe ad effettuare gli impianti delle problematiche addotte, ove mai sussistenti e/o relative ai prodotti dei quali alle fatture azionate.
Con ordinanza dd. 25/10/2024 il Tribunale di ZA concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1535/2023 emesso in data 19/12/2023, “ritenuto che nella specie l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, atteso che: 1) la documentazione prodotta da parte opponente (doc. 4 e 5) consiste unicamente nelle contestazioni stragiudiziali di parte opponente stessa e che nulla provano in ordine alla fondatezza dell'opposizione; 2) l'opposizione di parte opponente si fonda, sotto il profilo istruttorio, sulla richiesta di prova per interpello e testimoniale ed, occorrendo, sull'espletamento di una CTU, non potendosi quindi considerare di pronta soluzione”.
All'udienza del 10/3/2025 e del 29/9/2025 venivano escussi i testimoni proposti dalle parti.
All'esito dell'udienza dd. 29/9/2025, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. per il 3/11/2025.
In tale sede i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed in particolare il procuratore di rinunciava all'eccezione relativa Controparte_1 al mancato esperimento della mediazione, chiedendone l'espunzione dalle proprie conclusioni, eccezione peraltro precedentemente formulata in modo del tutto generico e non coltivata in sede di note difensive conclusionali.
Il Giudice quindi, sentita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
2. L'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da sono infondate. Controparte_1
2.1. In primo luogo, risulta non contestata la fornitura dei prodotti odontoiatrici indicati in fattura, come pure risulta non contestata l'entità del pagina 5 di 13 prezzo applicato come da listino (art. 115 c.p.c.).
2.2. L'opposizione proposta si basa unicamente sulla domanda riconvenzionale risarcitoria relativa all'asserita sussistenza di vizi e difformità dei beni commissionati.
2.3. Va in primo luogo osservato che le doglianze di parte opponente hanno ad oggetto prodotti odontotecnici realizzati su misura sulla base delle impronte dentali raccolte e delle indicazioni fornite dall'odontoiatra di come riferito dal teste odontotecnico Controparte_1 Testimone_1 dipendente di (il teste in sede di udienza del 10/3/2025 ha CP_2 infatti confermato i seguenti capitoli di prova: “4) “Vero che le fatture n. n.
54 dd. 30.05.2023 e n. 85 dd. 30.09.2023 venivano emesse a seguito della consegna dei prodotti odontotecnici in esse indicati, eseguito sulla base degli ordini di lavoro riportanti i singoli pazienti e del calco eseguito da
[...] sulla base dell'impronta dentale fornita da fatture ed CP_2 CP_1 ordini che si rammostrano in copia ai testi – documenti n. 6.1, 7.1, 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20”; 5) “Vero che il teste, sulla base dell'ordine di lavoro riportante il singolo paziente, con cui veniva consegnata anche l'impronta odontoiatrica rilevata da CP_1 procedeva in laboratorio alla realizzazione del relativo calco in gesso e quindi alla lavorazione e predisposizione del prodotto richiesto, come da singolo ordine di lavoro di cui al capitolo precedente”; 6) “Vero che il prodotto finito e il relativo calco di cui al capitolo precedente, venivano quindi consegnati da alla committente Dentalgries unitamente CP_2 alla “scheda di lavorazione” ed alla “dichiarazione di conformità” per ogni singolo paziente, documenti che si rammostrano in copia al teste – doc. 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20”; 7) “Vero che ogni singolo prodotto odontotecnico fornito da di cui alle fatture oggetto del CP_2 presente giudizio, veniva corredato dalle relative dichiarazioni e certificazioni di legge, nonché dalle istruzioni d'uso per il successivo
pagina 6 di 13 impianto sul paziente, documenti che si rammostrano in copia al teste – doc.
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e doc. 13”).
Sotto il profilo della progettazione, dunque, nessuna doglianza può essere sollevata dallo nei Controparte_7 confronti dell'operato del laboratorio odontotecnico di Controparte_2
2.4. Occorre poi rilevare che i pazienti testimoni di Controparte_1 riferiscono nella sostanza il fallimento clinico di cure odontoiatriche realizzate mediante utilizzo di prodotti odontotecnici che confermano essere stati impiantati/applicati dall'odontoiatra dell'opponente. Ora, qualora l'odontoiatra di avesse riscontrato effettivamente l'inidoneità dei CP_1 prodotti odontotecnici forniti da avrebbe dovuto ometterne CP_2
l'impianto o comunque l'utilizzo. Il fatto che invece tali presidi siano stati utilizzati sui pazienti, pur avendo avuto l'odontoiatra la possibilità ed il dovere di verificare la conformità tra quanto ordinato e quanto fornito, porta a ritenere che l'insuccesso clinico riguardo al quale i testimoni riferiscono sia stato determinato da imperizia del medico odontoiatra stesso, piuttosto che problematiche relativi a vizi o difformità delle forniture odontotecniche qui contestate.
2.5. In merito ai materiali utilizzati per la produzione dei presidi forniti, in questa sede contestati, la teste di parte opponente, all'epoca Testimone_2 dei fatti assistente alla poltrona presso , ha potuto Controparte_1 confermare che impiegava quelli in uso ad ogni altro laboratorio CP_2 odontotecnico, con ciò potendosi escludere un vizio relativo alle caratteristiche dei materiali stessi (“I materiali sono quelli usati in tutti i laboratori. ... I materiali sono sempre gli stessi per tutti”).
2.6. Del resto, sul punto va osservato che la rottura di impianti e corone sono spesso notoriamente riconducibili all'interazione col substrato organico ed a problematiche preesistenti dell'apparato masticatorio e non a difetti di prodotto. Un tanto emerge con chiarezza nel caso di specie con riferimento pagina 7 di 13 alle criticità segnalate dal paziente e teste di parte opponente Testimone_3
(professore universitario di ingegneria informatica), che ha infatti riferito:
“La mia situazione dentale era abbastanza complicata. Si sono rotti dei denti ed anche gli impianti” (cfr. la testimonianza di altro paziente, CP_8
“L'impianto inferiore è andato in plerimplantite (rectius:
[...] perimplantite) e non serve a nulla”).
2.7. Proseguendo, va inoltre rilevato che nella normale collaborazione tra odontoiatra ed odontotecnico, come anche inizialmente sviluppata nei rapporti tra le odierne parti, in caso di necessità di adattare i presidi da impiantare o applicare ad esigenze successivamente rilevate o sopravvenute, il laboratorio procede agli adattamenti ed ai rifacimenti indicati dall'odontoiatra. Nel caso di specie tale cooperazione è da ultimo venuta
[... meno nel rapporto tra l'odontotecnico di e l'odontoiatra CP_2 per rifiuto da parte del dr. , odontoiatra di parte CP_9 CP_7 opponente, della necessaria collaborazione creditoria (si veda sul punto la teste , “Tanti lavori andavano benissimo. Se alcune cose non Tes_2 funzionavano, venivano rifatte, come accade dappertutto. ... avrebbe CP_2 rifatto i lavori. Ha chiamato più di una volta al telefono, rendendosi disponibile ad intervenire, ma il dr. neanche voleva venire al CP_7 telefono”).
2.8. Quanto sopra richiamato già risulta sufficiente a ritenere accertata da debenza da parte dell'opponente delle somme azionate da ed CP_2 infondata la domanda riconvenzionale dispiegata da Del Controparte_1 tutto superflua risulta quindi l'assunzione di CTU “da affidare a un dentista al fine di accertare il valore dei manufatti e dei materiali malamente forniti dalla alla e degli interventi che quest'ultima CP_2 Controparte_1 ha dovuto eseguire sui pazienti al fine di rimediare a quanto loro derivato dai fatti dedotti nel presente giudizio” (così pag. 5 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
2.9. Appare tuttavia opportuno ad colorandum evidenziare il contesto nel pagina 8 di 13 quale si sono sviluppati i fatti di causa come descritti concordemente dai testimoni. In particolare, va dato atto dell'inadempimento seriale da parte di delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti dei Controparte_1 professionisti, dei collaboratori e dei fornitori, nonché dell'inadempimento delle prestazioni di cura e controllo verso pazienti.
Di tale tenore sono infatti i contributi dei testimoni escussi:
- , odonatoiatra: “Io da andavo a fare Testimone_4 CP_1 consulenza chirurgica per impianti (operavo) ed altra piccola chirurgia. Io andavo mezza giornata al mese fintanto che non ho interrotto la collaborazione per motivi economici (deve soldi anche a me) e per motivi clinici (mi sono accorto che il paziente non veniva seguito e che impianti messi da sette mesi non erano stati ancora protesizzati, il che voleva dire perdere l'impianto – i pazienti non venivano chiamati alle sedute di igiene con rischio perdita del lavoro). ... li installava il dr. ”; CP_7
- paziente e professore universitario di ingegneria Testimone_3 informatica: “Ho pagato integralmente gli interventi presso CP_1 come da notula, pur non essendo stati completati gli interventi. CP_1 ha chiuso in modo un po' anomalo. Non sono riuscito ad avere nessuna documentazione di quanto successo e mi sono dovuto rivolgere ad altro dentista, ricominciando tutto da capo. Dopo un mese dalla cessazione dell'attività mi telefonarono per dirmi che tutti i pazienti in cura sarebbero stati presi in carico da altro dentista, ma questo non è successo”;
- , citata da parte opponente, all'epoca dei fatti assistente Testimone_2 alla poltrona presso : “Io non ho ricevuto l'ultimo stipendio Controparte_1
e tfr da e mi sono dovuta rivolgere ai sindacati con Controparte_1
l'avvocato. Il signor (credo proprio lui) mi ha detto che Parte_3 se mi fossi rivolta al sindacato non avrei ricevuto niente. Abitando a ZA mi trovo in una situazione che i pazienti sono arrabbiati con me e mi fermano per strada per lamentarsi. Non per forza perché i lavori sono stati fatti male, ma perché non hanno avuto i lavori terminati, lavori che pure
pagina 9 di 13 hanno pagato”; “gli sono state rifatte per metà da un altro laboratorio
(Biodental – responsabile: ). Solo quella metà è stata consegnata a Per_1 noi. Il laboratorio non ha completato il resto, perché non veniva pagato da
; “abbiamo dovuto gettare le impronte stesse, perché i lavori CP_1 non andavano avanti, in quanto i laboratori non venivano pagati da
I laboratori ci mollavano”. CP_1
Si veda poi anche il contenuto del doc. 7, dimesso proprio da parte opponente e recante la monitoria stragiudiziale indirizzata al dr. Persona_2 dalla paziente “Interveniamo nell'interesse della nostra
[...] CP_10 assistita sig.ra ... in relazione alla seguente vertenza. A Parte_4 inizio dell'anno 2023 la sig.ra si è rivolta allo studio dentistico del CP_10 dott. sito in viale Principe Eugenio di Savoia, Persona_3
ZA per una serie di cure pagate in anticipo per un totale di € 22.008,00.
A distanza di oltre un anno e mezzo dall'inizio delle cure, queste non sono state completate, lo studio dentistico è stato smantellato e la sig.ra CP_10 ha subito un notevole danno alla salute per lo stato in cui è stata di fatto
"abbandonata" dal medico curante. Nonostante la promessa dell'assunzione delle spese di completamento delle cure presso altro studio dentistico, trasmessa peraltro solo con lettera di data 24.06.2024, ad oggi la sig.ra rimane ancora completamente priva dei denti dell'arcata inferiore e CP_10 con pochi denti dell'arcata superiore, peraltro provvisori e realizzati in maniera errata. Sottopostasi di recente a visita presso altri medici odontoiatri per un controllo, tutti e tre i professionisti interpellati (dott.ssa
dott.ssa e dott , hanno confermato che: non sono Per_4 Per_5 Per_6 state realizzate n. 12 corone in ceramica dell'arcata dentaria inferiore, pagate € 950,00 luna e per corrispettivo totale già Incassato di € 11.400,00; le cure odontoiatriche eseguite dal dott. , oltre che non essere CP_7 completate, non sono state realizzate correttamente con la conseguenza che il trattamento è da rifare completamente;
per il completamento delle cure dovrà sostenere ingentissime spese, preventivate ad oggi in almeno €
24.530,00 per l'arcata dentaria superiore e in almeno € 20.230,00 per
pagina 10 di 13 l'arcata dentaria inferiore. In data 23.07.2024 per nostro tramite la sig.ra ha richiesto via PEC al dott. e a Il CP_10 CP_7 Parte_5 risarcimento del danno e di comunicare gli estremi della loro polizza assicurativa. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, la società CP_1
risulta "inattiva" e non è stato neppure comunicato il nominativo dello
[...] studio dentistico presso il quale sarebbe stato possibile completare il trattamento a spese del medico dentista curante. Con la presente la sig.ra segnala quanto le è occorso all'Ordine dei Medici di Parte_4
ZA e alla Commissione Albo Odontoiatri e chiede che ai sensi dell'art.
38 DPR n. 221/1950 sia avviato procedimento disciplinare a carico del dott.
. Distinti saluti Per ratifica di quanto sopra Persona_3 Pt_4
– Avv. Joachim Unterholzner Avv. Silvia Basile”.
[...]
La complessiva situazione descritta e comprovata rende dunque plausibile ritenere infondata l'eccezione dell'opponente (con domanda riconvenzionale risarcitoria) relativa agli asseriti inadempimenti di parte opposta per giustificare il mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, tanto più che non risulta in atti denuncia scritta relativa a vizi o difformità anteriore alla prima monitoria stragiudiziale da parte di per Controparte_2 il pagamento degli importi dovuti (cfr. artt. 1495 c.c. e art. 2226 c.c.).
La concordante versione dei fatti riportata dai testimoni in merito agli inadempimenti di così come anche emerge dal documento sopra CP_1 citato, consente di ritenere che anche il contributo conoscitivo fornito dalla risulti attendibile e non viziato dalla, pur comprensibile, Tes_2 indignazione della teste conseguente all'inadempimento delle prestazioni economiche a lei dovute dal proprio precedente datore di lavoro, oggi opponente, che, in ogni caso, per mezzo della propria difesa, ha chiesto ed ottenuto di chiamarla a testimoniare.
2.10. Va infine osservato che alla richiesta avanzata in monitorio di rifusione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale va ricondotto il riconoscimento in sede di decreto ingiuntivo delle spese di recupero ex art. 6
pagina 11 di 13 d.lgs. n. 231/2002 nell'ammontare ritenuto congruo di € 250,00 omnia, importo adeguato alla luce del doc. 6 del monitorio stesso, che comprova l'invio di una dettagliata intimazione di pagamento stragiudiziale da parte della difesa di parte opposta.
3. Per tutte le ragioni sopra addotte vanno rigettate l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da Controparte_1
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte opponente va condannato a rifondere all'opposta Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del CP_2 decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, da € 52.000,01
a € 260.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 in misura ridotta del 50%, Tab.
2): Euro 7.051,50 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
6. Non sussistono comunque i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed pagina 12 di 13 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- rigetta, quindi, l'opposizione proposta da Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 1535/2023 del Tribunale di
ZA;
- condanna a rifondere all'opposta Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono Controparte_2 liquidate come segue: Euro 7.051,50 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in ZA, il 3/11/2025
Il Giudice
SC US
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. SC US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 361/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PIETROPAOLO
NA ed elettivamente domiciliato in VIA RUGGERO
LEONCAVALLO 13 VIBO VALENTIA presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROAT MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in
VIA PARADISI 15/2 TRENTO presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo 1535/2023 del Tribunale di
ZA - Domanda riconvenzionale risarcitoria causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del
3/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente Controparte_1
pagina 1 di 13 “conclude chiedendo che l'on.le Tribunale ..., disattese e respinte tutte le contrarie istanze, deduzioni, eccezioni e difese, voglia, con sentenza immediatamente esecutiva:
1) dichiarare illegittimo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1535 del
19.12.2023 per l'effetto accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla società opponente a quella opposta al titolo per cui è causa;
2) in subordine, a fronte della opposizione proposta e dei motivi della stessa, rideterminare le eventuali spettanze della società opposta per le forniture di che trattasi;
3) in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare essere tenuta la società opposta a risarcire alla società opponente i danni alla stessa derivati da quanto dedotto con il presente atto che si fanno consistere tanto nei maggiori costi sostenuti per rimediare alle inadeguatezze del materiale e degli impianti forniti per complessivi € 34.650,00, che nel pregiudizio che per quanto accaduto è derivato alla immagine e alla reputazione della società opponente medesima che si quantificano in via equitativa in €
15.000,00, per l'effetto condannando la società opposta al pagamento in favore di quella concludente di dette somme ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge dal dovuto al soddisfo;
4) nella seconda ipotesi di cui alle presenti conclusioni, disporre la compensazione di quanto sarà liquidato in favore della società opponente con il credito che dovesse essere accertato in favore di quella opposta;
5) in ogni caso con la condanna della società avversaria alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.”
In via istruttoria come in atti per la parte opposta Controparte_2
:
[...]
“Nel merito
In via principale
pagina 2 di 13 Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, con aggravio di spese e interessi moratori.
In via subordinata
Condannare l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa alla minor somma o somma diversa rispetto al decreto ingiuntivo opposto, che risulterà di giustizia oltre agli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
Si chiede la condanna dell'attore opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ad una somma che il Tribunale di ZA vorrà liquidare secondo
i propri parametri.
Con vittoria di spese, spese generali pari al 15%, compensi, oltre ad IVA e
CPA come per legge. Inoltre, ai sensi del D.M. 37/18, essendo l'atto redatto con strumenti informatici volti ad agevolarne la consultazione, si chiede la maggiorazione del compenso nella misura di cui al D.M. 55/14 pari al 30%.”
In via istruttoria come in atti.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso monitorio dd. 18/12/2023 la società di Controparte_2
e , titolare di laboratorio odontotecnico, faceva CP_2 Controparte_2 valere nei confronti di società gerente ambulatorio Controparte_1 odontoiatrico, un credito in linea capitale pari ad Euro 13.004,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura nel corso dell'anno 2023 di una rilevante quantità di prodotti odontotecnici realizzati secondo le specifiche richieste della parte ingiunta e fatturate a prezzo di listino:
Fattura n. 54 dd. 30.05.2023 per complessivi € 5.432,00 (n. 37 Provvisori (€
20,00 al pz) per € 740,00; n. 13 (€ 110,00 al pz) per Controparte_3
pagina 3 di 13 € 1.430,00; n. 7 (€ 150,00 al pz) per € 1.050,00; n. 1 Controparte_4
(€ 50,00 al pz) per € 50,00; n. 3 (€ CP_5 Parte_1
100,00 al pz) per € 300,00; n. 11 (€ 110,00 al pz) per € Parte_2
1.210,00; n. 1 Protesi totale superiore (€ 250,00 al pz) per € 250,00; n. 4
Barra dolder con attacchi (€ 100,00 al pz) per € 400,00;)
Fattura n. 85 dd. 30.09.2023 per complessivi € 7.572,00 (n. 12
[...]
(€ 100,00 al pz) per € 1.200,00; n. 5 (€ 20,00 Parte_1 Controparte_6 al pz) per € 100,00; n. 1 Rinforzo per protesi fuso (€ 60,00 al pz) per € 60,00;
n. 3 Protesi totale inferiore (€ 250,00 al pz) per € 750,00; n. 1 Protesi totale superiore (€ 250,00 al pz) per € 250,00; n. 6 Attacco femmina rain (€20,00 al pz) per €120,00; n. 2 Barra dolder con attacchi (€ 300,00 al pz) per € 600,00;
n. 1 (€ 50,00 al pz) per € 50,00; n.3 Provvisori (€ 20,00 al CP_5 pz) per € 60,00; n. 34 (€ 120,00 al pz) per € 4.080,00; n. Parte_2
10 Spedizione corriere (€ 30,00 al pz) per € 300,00).
Con decreto di data 19/12/2023 il Tribunale di ZA ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre accessori.
Con atto di citazione dd. 29.1.2024 la società proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo la mancanza di qualità dei prodotti forniti, che nella quasi generalità dei casi si sarebbero rivelati assolutamente inidonei all'uso al quale erano destinati ossia all'impianto nelle cavità orali dei pazienti in cura presso lo Studio dentistico della società.
L'opponente avrebbe dovuto nella sostanza correggere i prodotti ricevuti o, a seconda dei casi, farli realizzare ex novo. formulava quindi Controparte_1 domanda riconvenzionale di complessivi Euro 49.650,00 per danni patrimoniali e danni all'immagine, conseguenti alle inadempienze di parte opposta.
Con comparsa dd. 5/7/2024 si costituiva in giudizio la società
[...]
, insistendo nella richiesta avanzata Controparte_2 Controparte_2 in monitorio ed eccependo la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi dei prodotti odontoiatrici forniti a motivo della tardiva denuncia, peraltro del pagina 4 di 13 tutto pretestuosa. L'opposta deduceva inoltre l'imputabilità al soggetto che ebbe ad effettuare gli impianti delle problematiche addotte, ove mai sussistenti e/o relative ai prodotti dei quali alle fatture azionate.
Con ordinanza dd. 25/10/2024 il Tribunale di ZA concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1535/2023 emesso in data 19/12/2023, “ritenuto che nella specie l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, atteso che: 1) la documentazione prodotta da parte opponente (doc. 4 e 5) consiste unicamente nelle contestazioni stragiudiziali di parte opponente stessa e che nulla provano in ordine alla fondatezza dell'opposizione; 2) l'opposizione di parte opponente si fonda, sotto il profilo istruttorio, sulla richiesta di prova per interpello e testimoniale ed, occorrendo, sull'espletamento di una CTU, non potendosi quindi considerare di pronta soluzione”.
All'udienza del 10/3/2025 e del 29/9/2025 venivano escussi i testimoni proposti dalle parti.
All'esito dell'udienza dd. 29/9/2025, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. per il 3/11/2025.
In tale sede i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed in particolare il procuratore di rinunciava all'eccezione relativa Controparte_1 al mancato esperimento della mediazione, chiedendone l'espunzione dalle proprie conclusioni, eccezione peraltro precedentemente formulata in modo del tutto generico e non coltivata in sede di note difensive conclusionali.
Il Giudice quindi, sentita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
2. L'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da sono infondate. Controparte_1
2.1. In primo luogo, risulta non contestata la fornitura dei prodotti odontoiatrici indicati in fattura, come pure risulta non contestata l'entità del pagina 5 di 13 prezzo applicato come da listino (art. 115 c.p.c.).
2.2. L'opposizione proposta si basa unicamente sulla domanda riconvenzionale risarcitoria relativa all'asserita sussistenza di vizi e difformità dei beni commissionati.
2.3. Va in primo luogo osservato che le doglianze di parte opponente hanno ad oggetto prodotti odontotecnici realizzati su misura sulla base delle impronte dentali raccolte e delle indicazioni fornite dall'odontoiatra di come riferito dal teste odontotecnico Controparte_1 Testimone_1 dipendente di (il teste in sede di udienza del 10/3/2025 ha CP_2 infatti confermato i seguenti capitoli di prova: “4) “Vero che le fatture n. n.
54 dd. 30.05.2023 e n. 85 dd. 30.09.2023 venivano emesse a seguito della consegna dei prodotti odontotecnici in esse indicati, eseguito sulla base degli ordini di lavoro riportanti i singoli pazienti e del calco eseguito da
[...] sulla base dell'impronta dentale fornita da fatture ed CP_2 CP_1 ordini che si rammostrano in copia ai testi – documenti n. 6.1, 7.1, 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20”; 5) “Vero che il teste, sulla base dell'ordine di lavoro riportante il singolo paziente, con cui veniva consegnata anche l'impronta odontoiatrica rilevata da CP_1 procedeva in laboratorio alla realizzazione del relativo calco in gesso e quindi alla lavorazione e predisposizione del prodotto richiesto, come da singolo ordine di lavoro di cui al capitolo precedente”; 6) “Vero che il prodotto finito e il relativo calco di cui al capitolo precedente, venivano quindi consegnati da alla committente Dentalgries unitamente CP_2 alla “scheda di lavorazione” ed alla “dichiarazione di conformità” per ogni singolo paziente, documenti che si rammostrano in copia al teste – doc. 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20”; 7) “Vero che ogni singolo prodotto odontotecnico fornito da di cui alle fatture oggetto del CP_2 presente giudizio, veniva corredato dalle relative dichiarazioni e certificazioni di legge, nonché dalle istruzioni d'uso per il successivo
pagina 6 di 13 impianto sul paziente, documenti che si rammostrano in copia al teste – doc.
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13,
12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e doc. 13”).
Sotto il profilo della progettazione, dunque, nessuna doglianza può essere sollevata dallo nei Controparte_7 confronti dell'operato del laboratorio odontotecnico di Controparte_2
2.4. Occorre poi rilevare che i pazienti testimoni di Controparte_1 riferiscono nella sostanza il fallimento clinico di cure odontoiatriche realizzate mediante utilizzo di prodotti odontotecnici che confermano essere stati impiantati/applicati dall'odontoiatra dell'opponente. Ora, qualora l'odontoiatra di avesse riscontrato effettivamente l'inidoneità dei CP_1 prodotti odontotecnici forniti da avrebbe dovuto ometterne CP_2
l'impianto o comunque l'utilizzo. Il fatto che invece tali presidi siano stati utilizzati sui pazienti, pur avendo avuto l'odontoiatra la possibilità ed il dovere di verificare la conformità tra quanto ordinato e quanto fornito, porta a ritenere che l'insuccesso clinico riguardo al quale i testimoni riferiscono sia stato determinato da imperizia del medico odontoiatra stesso, piuttosto che problematiche relativi a vizi o difformità delle forniture odontotecniche qui contestate.
2.5. In merito ai materiali utilizzati per la produzione dei presidi forniti, in questa sede contestati, la teste di parte opponente, all'epoca Testimone_2 dei fatti assistente alla poltrona presso , ha potuto Controparte_1 confermare che impiegava quelli in uso ad ogni altro laboratorio CP_2 odontotecnico, con ciò potendosi escludere un vizio relativo alle caratteristiche dei materiali stessi (“I materiali sono quelli usati in tutti i laboratori. ... I materiali sono sempre gli stessi per tutti”).
2.6. Del resto, sul punto va osservato che la rottura di impianti e corone sono spesso notoriamente riconducibili all'interazione col substrato organico ed a problematiche preesistenti dell'apparato masticatorio e non a difetti di prodotto. Un tanto emerge con chiarezza nel caso di specie con riferimento pagina 7 di 13 alle criticità segnalate dal paziente e teste di parte opponente Testimone_3
(professore universitario di ingegneria informatica), che ha infatti riferito:
“La mia situazione dentale era abbastanza complicata. Si sono rotti dei denti ed anche gli impianti” (cfr. la testimonianza di altro paziente, CP_8
“L'impianto inferiore è andato in plerimplantite (rectius:
[...] perimplantite) e non serve a nulla”).
2.7. Proseguendo, va inoltre rilevato che nella normale collaborazione tra odontoiatra ed odontotecnico, come anche inizialmente sviluppata nei rapporti tra le odierne parti, in caso di necessità di adattare i presidi da impiantare o applicare ad esigenze successivamente rilevate o sopravvenute, il laboratorio procede agli adattamenti ed ai rifacimenti indicati dall'odontoiatra. Nel caso di specie tale cooperazione è da ultimo venuta
[... meno nel rapporto tra l'odontotecnico di e l'odontoiatra CP_2 per rifiuto da parte del dr. , odontoiatra di parte CP_9 CP_7 opponente, della necessaria collaborazione creditoria (si veda sul punto la teste , “Tanti lavori andavano benissimo. Se alcune cose non Tes_2 funzionavano, venivano rifatte, come accade dappertutto. ... avrebbe CP_2 rifatto i lavori. Ha chiamato più di una volta al telefono, rendendosi disponibile ad intervenire, ma il dr. neanche voleva venire al CP_7 telefono”).
2.8. Quanto sopra richiamato già risulta sufficiente a ritenere accertata da debenza da parte dell'opponente delle somme azionate da ed CP_2 infondata la domanda riconvenzionale dispiegata da Del Controparte_1 tutto superflua risulta quindi l'assunzione di CTU “da affidare a un dentista al fine di accertare il valore dei manufatti e dei materiali malamente forniti dalla alla e degli interventi che quest'ultima CP_2 Controparte_1 ha dovuto eseguire sui pazienti al fine di rimediare a quanto loro derivato dai fatti dedotti nel presente giudizio” (così pag. 5 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
2.9. Appare tuttavia opportuno ad colorandum evidenziare il contesto nel pagina 8 di 13 quale si sono sviluppati i fatti di causa come descritti concordemente dai testimoni. In particolare, va dato atto dell'inadempimento seriale da parte di delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti dei Controparte_1 professionisti, dei collaboratori e dei fornitori, nonché dell'inadempimento delle prestazioni di cura e controllo verso pazienti.
Di tale tenore sono infatti i contributi dei testimoni escussi:
- , odonatoiatra: “Io da andavo a fare Testimone_4 CP_1 consulenza chirurgica per impianti (operavo) ed altra piccola chirurgia. Io andavo mezza giornata al mese fintanto che non ho interrotto la collaborazione per motivi economici (deve soldi anche a me) e per motivi clinici (mi sono accorto che il paziente non veniva seguito e che impianti messi da sette mesi non erano stati ancora protesizzati, il che voleva dire perdere l'impianto – i pazienti non venivano chiamati alle sedute di igiene con rischio perdita del lavoro). ... li installava il dr. ”; CP_7
- paziente e professore universitario di ingegneria Testimone_3 informatica: “Ho pagato integralmente gli interventi presso CP_1 come da notula, pur non essendo stati completati gli interventi. CP_1 ha chiuso in modo un po' anomalo. Non sono riuscito ad avere nessuna documentazione di quanto successo e mi sono dovuto rivolgere ad altro dentista, ricominciando tutto da capo. Dopo un mese dalla cessazione dell'attività mi telefonarono per dirmi che tutti i pazienti in cura sarebbero stati presi in carico da altro dentista, ma questo non è successo”;
- , citata da parte opponente, all'epoca dei fatti assistente Testimone_2 alla poltrona presso : “Io non ho ricevuto l'ultimo stipendio Controparte_1
e tfr da e mi sono dovuta rivolgere ai sindacati con Controparte_1
l'avvocato. Il signor (credo proprio lui) mi ha detto che Parte_3 se mi fossi rivolta al sindacato non avrei ricevuto niente. Abitando a ZA mi trovo in una situazione che i pazienti sono arrabbiati con me e mi fermano per strada per lamentarsi. Non per forza perché i lavori sono stati fatti male, ma perché non hanno avuto i lavori terminati, lavori che pure
pagina 9 di 13 hanno pagato”; “gli sono state rifatte per metà da un altro laboratorio
(Biodental – responsabile: ). Solo quella metà è stata consegnata a Per_1 noi. Il laboratorio non ha completato il resto, perché non veniva pagato da
; “abbiamo dovuto gettare le impronte stesse, perché i lavori CP_1 non andavano avanti, in quanto i laboratori non venivano pagati da
I laboratori ci mollavano”. CP_1
Si veda poi anche il contenuto del doc. 7, dimesso proprio da parte opponente e recante la monitoria stragiudiziale indirizzata al dr. Persona_2 dalla paziente “Interveniamo nell'interesse della nostra
[...] CP_10 assistita sig.ra ... in relazione alla seguente vertenza. A Parte_4 inizio dell'anno 2023 la sig.ra si è rivolta allo studio dentistico del CP_10 dott. sito in viale Principe Eugenio di Savoia, Persona_3
ZA per una serie di cure pagate in anticipo per un totale di € 22.008,00.
A distanza di oltre un anno e mezzo dall'inizio delle cure, queste non sono state completate, lo studio dentistico è stato smantellato e la sig.ra CP_10 ha subito un notevole danno alla salute per lo stato in cui è stata di fatto
"abbandonata" dal medico curante. Nonostante la promessa dell'assunzione delle spese di completamento delle cure presso altro studio dentistico, trasmessa peraltro solo con lettera di data 24.06.2024, ad oggi la sig.ra rimane ancora completamente priva dei denti dell'arcata inferiore e CP_10 con pochi denti dell'arcata superiore, peraltro provvisori e realizzati in maniera errata. Sottopostasi di recente a visita presso altri medici odontoiatri per un controllo, tutti e tre i professionisti interpellati (dott.ssa
dott.ssa e dott , hanno confermato che: non sono Per_4 Per_5 Per_6 state realizzate n. 12 corone in ceramica dell'arcata dentaria inferiore, pagate € 950,00 luna e per corrispettivo totale già Incassato di € 11.400,00; le cure odontoiatriche eseguite dal dott. , oltre che non essere CP_7 completate, non sono state realizzate correttamente con la conseguenza che il trattamento è da rifare completamente;
per il completamento delle cure dovrà sostenere ingentissime spese, preventivate ad oggi in almeno €
24.530,00 per l'arcata dentaria superiore e in almeno € 20.230,00 per
pagina 10 di 13 l'arcata dentaria inferiore. In data 23.07.2024 per nostro tramite la sig.ra ha richiesto via PEC al dott. e a Il CP_10 CP_7 Parte_5 risarcimento del danno e di comunicare gli estremi della loro polizza assicurativa. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, la società CP_1
risulta "inattiva" e non è stato neppure comunicato il nominativo dello
[...] studio dentistico presso il quale sarebbe stato possibile completare il trattamento a spese del medico dentista curante. Con la presente la sig.ra segnala quanto le è occorso all'Ordine dei Medici di Parte_4
ZA e alla Commissione Albo Odontoiatri e chiede che ai sensi dell'art.
38 DPR n. 221/1950 sia avviato procedimento disciplinare a carico del dott.
. Distinti saluti Per ratifica di quanto sopra Persona_3 Pt_4
– Avv. Joachim Unterholzner Avv. Silvia Basile”.
[...]
La complessiva situazione descritta e comprovata rende dunque plausibile ritenere infondata l'eccezione dell'opponente (con domanda riconvenzionale risarcitoria) relativa agli asseriti inadempimenti di parte opposta per giustificare il mancato pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, tanto più che non risulta in atti denuncia scritta relativa a vizi o difformità anteriore alla prima monitoria stragiudiziale da parte di per Controparte_2 il pagamento degli importi dovuti (cfr. artt. 1495 c.c. e art. 2226 c.c.).
La concordante versione dei fatti riportata dai testimoni in merito agli inadempimenti di così come anche emerge dal documento sopra CP_1 citato, consente di ritenere che anche il contributo conoscitivo fornito dalla risulti attendibile e non viziato dalla, pur comprensibile, Tes_2 indignazione della teste conseguente all'inadempimento delle prestazioni economiche a lei dovute dal proprio precedente datore di lavoro, oggi opponente, che, in ogni caso, per mezzo della propria difesa, ha chiesto ed ottenuto di chiamarla a testimoniare.
2.10. Va infine osservato che alla richiesta avanzata in monitorio di rifusione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale va ricondotto il riconoscimento in sede di decreto ingiuntivo delle spese di recupero ex art. 6
pagina 11 di 13 d.lgs. n. 231/2002 nell'ammontare ritenuto congruo di € 250,00 omnia, importo adeguato alla luce del doc. 6 del monitorio stesso, che comprova l'invio di una dettagliata intimazione di pagamento stragiudiziale da parte della difesa di parte opposta.
3. Per tutte le ragioni sopra addotte vanno rigettate l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da Controparte_1
4. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché parte opponente va condannato a rifondere all'opposta Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del CP_2 decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, da € 52.000,01
a € 260.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55 in misura ridotta del 50%, Tab.
2): Euro 7.051,50 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
6. Non sussistono comunque i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed pagina 12 di 13 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- rigetta, quindi, l'opposizione proposta da Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 1535/2023 del Tribunale di
ZA;
- condanna a rifondere all'opposta Controparte_1 [...]
le spese del presente giudizio che sono Controparte_2 liquidate come segue: Euro 7.051,50 per compenso totale nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in ZA, il 3/11/2025
Il Giudice
SC US
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