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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1139 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 6.07.2020 al n. 1139 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza n.67/2019 pubblicata il 31.10.2019
promossa da in persona del Sindaco pro tempore, PA erto LI, AN LI e CO LI, come da procura in atti
- appellante - contro
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_1 CP_2 i ome da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: indennità ex art. 44 DPR n.327/2001.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello incidentale e quant'altro contrariis reiectis, voglia annullare e/o riformare in tutto e/o in parte l'appellata sentenza n. 67/2019 del Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di RA (Giudice dott. Cecconi) depositata in data 31.10.2019, resa inter partes in relazione alla causa civile RG n. 167/2015, sentenza non notificata, per i motivi in fatto ed in diritto tutti sopra esposti e richiamati e per l'effetto: In via preliminare: - dichiarare inammissibile perché tardiva la domanda formulata dai sig.ri e el giudizio di primo grado di indennità ex art. 44 CP_1 CP_2 del DPR 2001 n.327; - nel merito: previa integrazione di CTU volta ad accertare definitivamente, anche alla luce dei nuovi interventi effettuati dal in corso Pt_1 di causa, sia l'an che il quantum, respingere le domande tutte verso il
perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti PA con reiezione della condanna del convenuto Pt_1 ex art. 96 cpc - con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, spese di CTU e di CTP e con conseguente condanna degli appellati alla refusione di quanto pagato dal in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado (euro 66.393,87 come d ti di pagamento del 19.09.2020 e del 30.09.2020 prodotto con atto di appello sub E), oltre interessi di legge dall'avvenuto pagamento al saldo. In via istruttoria si insiste sulle istanze già formulate con le memorie n.2 e n.3 ex art. 183 cpc depositate nel giudizio di primo grado e a verbale di precisazione delle conclusioni del medesimo giudizio e non ammesse e sulle istanze formulate in atto di appello e non ammesse.”; per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, per le causali tutte sopra esposte in narrativa:
- Nel merito: respingere i quattro motivi di appello posti a supporto della domanda di gravame promossa dal , (C.F.: – P. PA P.IVA_1 Iva ) in per e, in q a in P.IVA_2 fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 67/2019 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, limitatamente alla parte in cui respinge le pretese avversarie e contestualmente,
- In accoglimento del Primo Motivo di Appello Incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 67/2019 del 31.10.2019, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, nella parte in cui respinge la domanda principale promossa dai Sig.ri e e, conseguentemente, Controparte_1 CP_2 accertata la violazion le in materia di distanze nella realizzazione del parcheggio da parte del , PA voglia disporre la riduzione in pristino dello retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri condannando, altresì, il Parte_2 PA
, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni subiti dai
[...]
e quantificati come sopra nella somma Controparte_1 CP_2 di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), o in quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- In via subordinata ed in accoglimento del Secondo Motivo di Appello Incidentale: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze non dovesse accogliere il primo motivo di appello incidentale, Voglia il Giudice del gravame – in via incidentale subordinata– e in parziale riforma di quanto disposto dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, accertare e dichiarare come dovuta una indennità, ex art. 44 D.P.R. 327/2001, a favore dei Sig.ri Controparte_1 e pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) o, comunque, superiore CP_2 al i € 50.000,00 liquidata all'esito del giudizio di primo grado e, di conseguenza, condannare il , in persona del Sindaco PA pro tempore, al pagamento della suddetta somma.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, per le causali tutte sopra esposte in narrativa:
- Nel merito: respingere i quattro motivi di appello posti a supporto della domanda di gravame promossa dal , (C.F.: – P. PA P.IVA_1 Iva ) in per e, in q a in P.IVA_2 fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 67/2019 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, limitatamente alla parte in cui respinge le pretese avversarie e contestualmente, - In accoglimento del Primo Motivo di Appello Incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 67/2019 del 31.10.2019, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, nella parte in cui respinge la domanda principale promossa dai Sig.ri
2 e e, conseguentemente, accertata la violazione Controparte_1 CP_2 della normativa locale e codicistica in materia di distanze nella realizzazione del parcheggio da parte del , voglia disporre la riduzione PA in pristino dello stato d ne della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri condannando, Parte_2 altresì, il , in persona del Sindaco pro tempore al PA risarcimento dei danni subiti dai Signori e Controparte_1 CP_2 quantificati come sopra nella so 00 centocinquantamila/00), o in quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- In via subordinata ed in accoglimento del Secondo Motivo di Appello Incidentale: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze non dovesse accogliere il primo motivo di appello incidentale, Voglia il Giudice del gravame – in via incidentale subordinata– e in parziale riforma di quanto disposto dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, accertare e dichiarare come dovuta una indennità, ex art. 44 D.P.R. 327/2001, a favore dei Sig.ri e pari ad € 100.000,00 (Euro Controparte_1 CP_2 centomila/00) o, comunque, superiore alla somma di € 50.000,00 liquidata all'esito del giudizio di primo grado e, di conseguenza, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della PA suddetta somma. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La vicenda trae origine da una controversia insorta tra le parti in merito alla realizzazione di un parcheggio pubblico posto in prossimità dell'abitazione degli attori. Questi ultimi adivano l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti a causa dell'esecuzione dell'opera, che ritenevano realizzata in violazione delle distanze legali.
Gli attori lamentavano, in particolare, che la realizzazione del parcheggio aveva determinato una diminuzione del valore commerciale dell'immobile, una lesione della privacy ed una compromissione della sicurezza della proprietà. Tali pregiudizi derivavano, in particolare, dall'innalzamento della sede stradale confinante con una porzione del muro di proprietà degli attori, determinando un maggior pericolo per la sicurezza e una minor tutela della riservatezza all'interno della proprietà.
Si costituiva in giudizio il il quale resisteva alla domanda, Pt_1 chiedendone il rigetto ed eccependo la natura di opera pubblica non suscettibile di restitutio in integrum, potendo, al più, ingenerare un diritto all'indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, sul presupposto di una diminuzione del valore del bene conseguente alla perdita o alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., gli attori formulavano, in via subordinata, domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 327/2001. sul
3 presupposto che l'opera pubblica realizzata avesse comunque comportato una limitazione del diritto di proprietà degli attori, concretizzandosi in una menomazione delle facoltà dominicali, idonea a legittimare una pretesa indennitaria.
Così la ricostruzione del fatto nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e hanno Controparte_1 CP_2 convenuto dinanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA il
Comune di per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia PA
l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito sia istruttoria - in via principale, accertare e dichiarare che il parcheggio, con specifico riferimento all'innalzamento della strada di accesso e al terrapieno,
é stato realizzato dal Comune di , rispetto alla proprietà dei sig.ri PA
, in violazione del Regolamento edilizio vigente - deliberazione del Consiglio CP_1
Comunale n. 21 del 30.06.2006, modificato con Delibera C.C. n. 14 del
02.03.2007 - nella parte in cui dispone che "la distanza minima dei nuovi edifici dovrà essere... comunque non inferiore a cinque metri" (Allegato n. 1 al suddetto
R.E., nella formulazione risultante dalla previsione inserita con delibera C.C. n.
11 del 27.3.2008 - e comunque della normativa civilistica ex art. 873 c.c., con ogni conseguente pronuncia in punto di responsabilità del PA ex art. 2043cod. civ. e, per l'effetto, disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 872, comma 2,cod. civ., mediante retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri , e CP_1 condannare ex artt. 872, 873 e 2043 cod. civ. il al PA risarcimento dei danni subiti e subiendi da parte attrice, quantificati in €
150.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di giudizio, o nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa,- in via subordinata, accertare e dichiarare che il parcheggio, con specifico riferimento all'innalzamento della strada di accesso e al terrapieno, è stato realizzato dal PA
, rispetto alla proprietà dei sig.ri , in violazione del Regolamento
[...] CP_1 edilizio vigente -deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2006, modificato con Delibera C.C. n. 14 del 02.03.2007, nella parte in cui dispone che
"la distanza minima dei nuovi edifici dovrà essere.. comunque, non inferiore a cinque metri" (Allegato n. i al suddetto R.E., nella formulazione risultante dalla previsione inserita con delibera C.C. n. 11 del 27.3.2008 - e comunque della normativa civilistica ex art. 873 cod. civ., con ogni conseguente pronuncia in punto
4 di responsabilità del ex art. 2043 cod. civ., e per PA
l'effetto condannare ex artt. 872, 873 e 2043 cod. civ. il al risarcimento Pt_1 di tutti i danni subiti e subiendi dagli attori, quantificati in € 150.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di giudizio, o nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche invia equitativa, — in ogni caso, condannare il
[...]
alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge”. A PA fondamento della domanda gli attori hanno dedotto: - di essere proprietari di una unità immobiliare sita in censita catastalmente al foglio 4, PA particella n. 281/5 e particella n. 44 di cui al Catasto del predetto Comune;
- che tale proprietà confinerebbe con un'area di proprietà del Comune di PA
ove sarebbe stato realizzato un parcheggio pubblico su più livelli,
[...] unitamente ad opere di sistemazione esterne connesse “e più specificatamente
l'innalzamento del piano stradale e il terrapieno. con piantumazioni ed impianto di irrigazione”; - che nel corso d'esecuzione di tali lavori avrebbero avanzato rimostranze in ordine sia alla modalità di esecuzione degli stessi che con riguardo
a “specifiche illegittimità nella realizzazione dei lavori (a mero titolo esemplificativo, ricordiamo "l'innalzamento del piano stradale di accesso" con ogni conseguenza sul piano della privacy, della sicurezza e della tranquillità dell'abitazione)”; - che una volta realizzato tale parcheggio, avrebbero appurato che tale costruzione sarebbe stata realizzata in violazione sia della normativa regolamentare locale che della normativa civilistica ex art. 873 c.c.; -di aver infruttuosamente invitato il citato Ente locale al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- che nel caso di specie
l'innalzamento della strada ed il terrapieno rileverebbero ai fini del rispetto della normativa sulle distanze tra costruzioni con conseguente richiesta di riduzione in pristino stato dei luoghi “mediante retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri ”; - di aver, altresì, CP_1 diritto al risarcimento del danno subito ex artt. 872, 873 e 2043 c.c., danno riconducibile, per un verso, i) alla riduzione della privacy e del livello di sicurezza
e di tranquillità della propria abitazione, posto che l'innalzamento della strada di circa un metro avrebbe determinato il conseguente abbassamento del muro di cinta, sicché dalla strada sarebbe possibile 'curiosare' nel giardino dell'abitazione
e introdursi nella proprietà dei sig.ri saltando semplicemente il muro di CP_1 confine, per altro verso, ii) "alla chiusura della finestra esistente" e al deprezzamento commerciale dell'immobile; - che a tali danni si potrebbero
5 aggiungere i danni che potrebbero derivare “dall'instabilità del muro di confine che si trova [ora] a sopportare carichi imprevisti", nonché dall'infiltrazione di
"acqua e umidità" derivante dal contatto diretto "delle murature con il terreno». Si
è ritualmente costituito in giudizio il , contestando in PA fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché 1'Ecc.mo Tribunale di Livorno — Sezione distaccata di RA, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia:-in via preliminare autorizzare la chiamata in causa dell'Ing.
(cf , Via I. Campini n.145 — San Marco (LU), CP_3 C.F._1
e contestualmente ex art. 167 e 269 c.p.c. disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;- nel merito, respingere le domande tutte rivolte avverso il comparente perché infondate in fatto ed indiritto;
-in subordinata e denegata ipotesi, accertata la fondatezza in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori, condannare l'Ing. a rilevare indenne il convenuto CP_3 Pt_1 degli oneri delle conseguenze tutte che al medesimo dovessero far carico a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dagli attori, e ciò anche per le spese legali e tecniche (ctu e cip), ivi compresa l'ipotesi di loro compensazione, anche parziale.- in via riconvenzionale, accertate le opere recentemente realizzate da parte attrice sul manufatto e muro di confine, condannare la predetta ad eliminare le opere che dovessero risultare in violazione delle norme civilistiche e regolamentari, con conseguente condanna al rispristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni da valutare in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite”. A tal fine, l'Ente locale convenuto ha eccepito: - che quanto realizzato dallo stesso ed oggetto di causa integrerebbe un'opera pubblica, realizzata su pubblico resede e finalizzata alla realizzazione di un pubblico parcheggio;
- che prima dei lavori comunali di cui al progetto realizzato, lo stato dei luoghi per cui è causa sarebbe consistito in un parcheggio
a raso al quale si accedeva tramite una strada (sempre ubicata nel resede) a pendenza quasi costante dal parcheggio fino all'innesto sulla strada Provinciale;
- che i lavori per la realizzazione dell'accesso al piano intermedio del parcheggio avrebbero necessitato il riempimento della strada originaria “variabile da 0,00 in corrispondenza dell'accesso sulla strada pubblica ad un massimo di circa 80 cm, distante circa 15,0 m in corrispondenza del cambio dipendenza sulla spigolo dopo
l'accesso del piano intermedio, per tornare a 0,00 dopo altri 18,0 m prima di un accesso alla strada di una proprietà privata”; - che tale riempimento sarebbe stato
6 realizzato mediante terrapieno dotato lateralmente di massicciata con massi. I posti in: opera “in modo da non creare spinta né cedimento del terrapieno verso
l'adiacente muro di confine e di contenimento”; - che tra il suddetto muro e la strada sarebbe stato, dunque, realizzato un cordolo di tenuta della stessa che non graverebbe sulla tenuta dei muri e pareti attigue;
- che la porzione di area prospiciente il cordolo viario con il vecchio muro sarebbe stata riempita, con le dovute cautele, con terra vegetale per circa quattro metri cubi e successivamente piantumata con essenze arboree a siepe;
- che “la parziale e contenuta sopraelevazione della sede stradale” non avrebbe limitato la proprietà altrui né creato danni in quanto stabile, a sé stante, e non avrebbe impedito o occluso alcun accesso, rimanendo sostanzialmente sulla stessa quota;
- che semmai parte attrice avrebbe approfittato del periodo di esecuzione dei lavori da parte del per installare scarichi pluviali a servizio del proprio manufatto a confine Pt_1 creando “servitù prima inesistenti a carico della proprietà comunale, e per alterare il tetto a copertura del citato manufatto con variazione anche della sommità con conseguente domanda di condanna al ripristino dei luoghi;
- che I 'esecuzione di un'opera di pubblica utilità non potrebbe essere ricondotta ad attività realizzata jure privatorum e pertanto non potrebbe essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opus in ipotesi risultasse lesivo del regime
(legale e regolamentare) delle distanze;
- che l'opera di pubblica utilità potrebbe, per contro, ingenerare innanzi al giudice ordinario al più “la reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, quale di cui alla legge n.2359 del 1869, art. 46 e quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n.327 del 2001 art.
44”, - che la disposizione di cui all'art. 44 DPR 2001 n.327 riconoscerebbe il diritto all'indennizzo in capo al proprietario di un fondo, che, a causa della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, abbia subito una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, anche nell'ipotesi delle c.d. espropriazione larvate, che si verificano appunto quando, dall'esecuzione materiale dell'opera pubblica non illecita, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore d'uso o di scambio;
-che nella denegata ipotesi in cui il fosse chiamato ad indennizzare parte attrice, Pt_1 avrebbe diritto ad essere ammesso alla chiamata del progettista e direttore dei lavori Ing. “per aver progettato e fatto eseguire opere in violazione CP_3 di norme civilistiche e regolamentari, per essere rilevato indenne da questi da ogni domanda e conseguenza negativa dovesse derivare dall'accoglimento in tutto e/o in parte delle domande attrici”. All'udienza del 7 ottobre 2016 il legale del Comune
7 convenuto rinunciava espressamente alla chiamata in causa del terzo Ing.
Nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., parte CP_3 attrice, alla luce delle difese ed eccezioni formulate da parte convenuta, ha precisato la domanda chiedendo “in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile la normativa di cui all'art. 44 DPR n. 327/2001, condannare il a corrispondere PA ai sig.ri una indennità pari a € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa”. Il primo Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. Luciano Arcudi) con ordinanza dell'8 agosto 2017 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2017, “RILEVATO che, per quanto riguarda la domanda svolta dalla parte attrice, si prospetta la necessità di decidere in merito alla proponibilità delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni formulate da tale parte, alla luce dell'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità delle stesse potendo la relativa pretesa essere circoscritta alla sola domanda di indennità prevista dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, domanda che risulta formulata dalla stessa parte attrice solo nella 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.; RILEVATO che, per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, si rende anzitutto necessario delibare sulla sua ammissibilità in rito, tenuto conto del disposto dell'art. 36 c.p.c.
e del fatto che la domanda stessa risulta formulata in via “ipotetica” (“.... condannare la predetta ad eliminare le opere che dovessero risultare in violazione delle norme civilistiche e regolamentari ....”) e non ben specificata per quanto concerne la collocazione della dedotta “servitù” di fatto derivante dall'apposizione di pluviali e delle distanze che si assumerebbero violate” fissava l'udienza del 6 aprile 2018 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il secondo
Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.ssa Azzurra Fodra) tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 23 luglio 2018 il secondo Giudice dopo aver “Ritenuto che la causa non sia matura per la decisione e che, dunque, non possa essere condiviso quanto disposto dal giudice, precedente titolare del giudizio, che ha da subito fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
ritenuto, infatti, che, pur tenendo di conto della eccezione sollevata dalla PA convenuta di inammissibilità della domanda ripristinatoria/risarcitoria proposta dagli attori in via principale, debba essere licenziata CTU volta a verificare se le doglianze attoree sono fondate o meno;
considerati, in particolare, i principi di diritto espressi. in materia dalla
8 giurisprudenza di legittimità nella sentenze n. 1612 del 1993, n. 11620 del 1997
e da ultimo SS UU n. 24410 del 2011; considerato, altresì, il potere di modifica e precisazione delle domanda che spetta alle parti in prima memoria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, la domanda di indennizzo ex art. 44 TU Edilizia ed Urbanistica appare una domanda sia “minore” rispetto
a quella risarcitoria, già proposta in atto di citazione, sia fondata sui medesimi elementi di fatto e sul medesimo bene della vita;
ritenuto, con riguardo alla domanda riconvenzionale, che invece, anche alla luce delle eccezioni sollevate dagli attori sul punto, allo stato non vi sia necessità di ulteriore attività istruttoria” rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU sul seguente quesito: : |“Dica il CTU se la strada di accesso al parcheggio pubblico di cui si discute era previste nel progetto dell'opera pubblica per come risulta dai documenti in atti, tra cui i docc.
2,6,7,8,14-19 e 22 parte convenuta, Dica, sia in caso di risposta positiva che negativa al primo punto del quesito, se detta strada per come in concreto realizzata violi le distanze legali dalla proprietà degli attori e se sì in che misura;
Dica infine il CTU, in caso di risposta positiva al secondo quesito, se detta strada, tenendo in debito conto lo stato anteriore dei luoghi rispetto alla realizzazione del parcheggio e della strada di accesso da parte del determini una Pt_1 compromissione del diritto domenicale degli attori in termini di possibilità di libero
e sereno godimento del bene ( privacy, sicurezza....) e in termini di valore di mercato dello stesso”. La causa è stata, dunque, istruita a livello documentale nonché a mezzo CTU;
è stata, quindi, assegnata a questo Giudice il 23/7/2018 ed, all'udienza del 5 luglio 2019, è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
Il Giudice di prime cure, in via preliminare, dichiarava ammissibile la domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001, come precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice., qualificandola una “emendatio libelli”
e sottolineando che la domanda di indennizzo costituiva una pretesa di minor portata rispetto alla domanda risarcitoria avanzata in prima istanza. Il giudice inquadrava la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 44 D.P.R. 327/2001, riconoscendo il diritto all'indennizzo a favore del proprietario del fondo gravato per la diminuzione del valore del bene, a causa della ridotta possibilità di esercizio dei diritti dominicali.
9 Sul presupposto della natura pubblica dell'opera e della liceità della condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione, il Giudice rigettava la domanda risarcitoria, nonché la domanda di condanna in forma specifica, atteso che l'esecuzione dell'opera da parte del integrava l'esercizio di Pt_1 un servizio pubblico non riconducibile ad attività iure privatorum. La responsabilità del veniva, dunque, qualificata come responsabilità da Pt_1 atto lecito. In ordine alla quantificazione del danno, il primo Giudice recepiva le conclusioni del ctu, determinandolo mediante l'applicazione di un coefficiente di deprezzamento per perdita di prospectio pari al 20% del valore del bene. Sulla base di una prudenziale stima del bene di euro € 300.000, l'applicazione del suddetto coefficiente conduceva ad una valutazione dell'immobile post opera pari a € 264.000, con una conseguente perdita di valore commerciale di €
66.000, individuata quale quantum dell'indennizzo spettante agli attori. Il
Tribunale, tuttavia, in considerazione della posa in opera da parte del Pt_1 di una struttura metallica volta a mitigare i pregiudizi lamentati dagli attori, riteneva equo apportare una riduzione di € 11.000 all'ammontare dell'indennizzo, rideterminando, pertanto, la somma complessivamente dovuta in € 55.000. Il Tribunale Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dal per la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento. Quanto Pt_1 alle spese di lite, esse erano liquidate sulla base del principio della soccombenza.
Il Giudice, valutata la proposta conciliativa e la condotta tenuta del lo Pt_1 condannava ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre al pagamento dell'indennità ex art. 44
D.P.R. 327/2001, ed alla rifusione delle spese di giudizio.
II. Il proponeva appello avverso la sentenza di primo PA grado. Rappresentava che l'opera era stata approvata con delibera comunale del
27/10/2006 e con progetto definitivo in data 20/05/2010. La realizzazione dell'opera era conforme a quanto progettato e le attività di successivo riempimento con terreno e piantumazione erano avvenute in conformità al progetto approvato con determinazione comunale del 16/12/2014, a seguito di gara pubblica. Evidenziava, altresì, l'assenza di impugnazioni avverso gli atti di approvazione dei progetti. Sosteneva che anche la CTU aveva confermato che la strada d'accesso al parcheggio era prevista nel progetto esecutivo. Con riguardo allo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dei lavori, il Comune asseriva che la quota della strada originaria rispetto al muro di confine aveva già all'epoca
10 un'evidente funzione di contenimento della proprietà comunale rispetto alla proprietà degli attori. I lavori per la realizzazione dell'accesso al piano intermedio del parcheggio, realizzato su più livelli, avevano comportato la necessità di uno scavo e successivo riempimento della strada originaria, con innalzamento della sede della nuova strada d'accesso, conformemente al progetto esecutivo. Il
Comune precisava, infine, di aver realizzato una rete per innalzare il muro di 80 cm, al fine di evitare il pericolo di caduta di oggetto ed impedire l'affaccio sul fondo confinante degli attori;
ciò in ottemperanza alle prescrizioni del CTU che aveva consigliato la messa in sicurezza del muro nel tratto interessato, di circa
5 metri, con rialzo dello stesso. Avverso la decisione del giudice articolata i seguenti motivi di gravame:
1) Erronea pronuncia su parte delle domande ed eccezioni formulate dalle parti: in particolare erronea pronuncia sull'inammissibilità della nuova domanda ex art. 44 Dpr 2001 n.327 formulata da parte attrice, a seguito delle difese del convenuto, tardivamente con la prima memoria ex art. 183 cpc in aggiunta ed in subordine alla domanda principale Deduceva il che gli attori avevano promosso l'azione giudiziaria fondandola Pt_1 esclusivamente sulla violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. Affermava che, successivamente alle difese del era stata formulata tardivamente, Pt_1 con la memoria ex art. 183 c.p.c., una domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R.
327/2001 Nonostante le evidenze documentali, gli attori avevano continuato ad insistere, sino all'ultimo, nella richiesta di riduzione in pristino e risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Il richiamava l'orientamento della Corte di Pt_1
Cassazione, secondo cui il regime delle distanze di cui all'art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili nel caso di costruzioni di opere pubbliche.
La tutela della riduzione in pristino per violazione di tale normativa non era, pertanto, applicabile alla fattispecie. La violazione delle distanze legali, ove accertata, poteva tutt'al più configurare un'ipotesi di “espropriazione larvata”, fonte di obbligo di indennizzo a favore del fondo gravato da permanente diminuzione di valore. La domanda di riduzione in pristino era, pertanto, priva di pregio e non applicabile alla fattispecie. La domanda di indennizzo, proposta in via subordinata, era inammissibile in quanto avanzata tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Si trattava infatti di una domanda nuova rispetto alla domanda di risarcimento del danno ex artt. 872 e 2043 c.c. invocata nell'atto di citazione. La domanda di risarcimento del danno aveva infatti natura
11 aquiliana e si basava su un comportamento illegittimo della P.A., mentre la domanda successivamente formulata aveva natura indennitaria e si basava su un comportamento legittimo della P.A…Contestava pertanto la valutazione del
Giudice di primo grado. Richiamando la giurisprudenza di legittimità ribadiva che il giudice adito con l'azione aquiliana ex articolo 2043 c.c. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della Pubblica Amministrazione, trattandosi di situazioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi,.
2) Omessa e/o erronea pronuncia su parte della domanda attrice in riferimento ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 44 DPR 2001 n. 327
(ex art. 46 della l. n. 2359/1865), in particolare sulla mancanza di un pregiudizio significativo e permanente conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica L 'Appellante censurava la sentenza impugnata affermando che l'indennizzo spetta solo nei casi in cui i beni abbiano subito un'effettiva, concreta e rilevante perdita di valore, oltre che una permanente diminuzione di valore per la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Lamentava, dunque, la mancanza di un presupposto essenziale, ovvero una sensibile e permanente compressione del diritto di proprietà degli attori. Assumeva che il CTU aveva rilevato solo due criticità, relative alla riduzione della privacy e della sicurezza m che l'intervento operato dal Comune in corso di causa aveva reso il tratto di muro in relazione al quale era stata lamentata la compressione del diritto di proprietà equivalente ai restanti tratti di muro, eliminando così le problematiche prospettate dagli attori. Erano poi state allocate piante rampicanti sul muro al confine e sulla rete che costituivano un'evidente ed effettiva barriera materiale a protezione del fondo vicino, e che ulteriormente annullavano o limitavano la prospectio sul giardino del vicino in maniera evidentemente migliorativa rispetto alla situazione originaria. Le problematiche di violazione della privacy, sicurezza ed intromissione di terzi erano state, quindi, eliminate o grandemente contenute.
3) Omessa e/o erronea pronuncia su parte della domanda attrice in riferimento all'art. 44 DPR 2001 n. 327 (ex art. 46 della l. n. 2359/1865), in particolare sulla quantificazione dell'indennizzo: .
Il Comune deduceva che la CTU non aveva considerato, nella valutazione economica del danno, che il giardino confinante costituiva una porzione
12 immobiliare autonoma. Per determinare la diminuzione di valore della proprietà attorea, il CTU aveva immotivatamente valutato l'intera proprietà, costituita da casa, magazzino e giardino. Tale valutazione risultava errata, considerato che, con contratto di compravendita, gli attori avevano acquistato un appartamento non confinante con il parcheggio pubblico, catastalmente distinto e con accesso autonomo. Successivamente, avevano acquistato un bene a sé stante ovvero il magazzino ed il giardino, identificati da altre particelle confinanti con il parcheggio oggetto della controversia. Il giardino, pertanto, costituiva pertinenza esclusiva del magazzino e non del complesso condominiale. La diminuzione di valore, ove concedibile, poteva riguardare esclusivamente il giardino, in ragione dei pregiudizi evidenziati in termini di privacy e sicurezza. L'abitazione non risultava aver subito alcuna lesione, in quanto bene a sé stante rispetto al bene asseritamente leso. Concludeva, pertanto, che l'indennizzo non poteva che concernere esclusivamente il giardino.
4) Erronea pronuncia sulla condanna alle spese legali, in particolare sulla condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
Il deduceva che la domanda inizialmente proposta dagli attori, sebbene Pt_1 poi abbandonata, aveva comportato una rilevante attività difensiva, con notevole produzione di documentazione da parte del al fine di scongiurare Pt_1
l'abbattimento dell'opera. La domanda principale, che avrebbe comportato ingenti oneri per il era stata rigettata dal Tribunale, considerando la
Pt_1 natura di opera pubblica della struttura realizzata dal Pertanto, la
Pt_1 difesa del non era in alcun modo connotata da negligenza grave. Se il
Pt_1 non si fosse difeso, la collettività avrebbe rischiato l'abbattimento
Pt_1 dell'opera. Il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese legali Quanto al comportamento processuale, anche la controparte non aveva accettato la proposta conciliativa. Il non aveva aderito alla proposta in quanto
Pt_1 riteneva preliminare accertare se la modificazione dello stato dei luoghi operata in corso di causa dal avesse eliminato i pregiudizi evidenziati dal CTU.
Pt_1
Il capo della sentenza doveva, quindi, essere riformato sia in riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., sia in merito alle spese della causa, stante la soccombenza degli attori sulla domanda principale di riduzione in pristino dell'opera.
Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_1 CP_2
i motivi di appello ed avanzando appello incidentale.
13 In relazione al primo motivo d'appello deducevano che la domanda ex art. 44 D.P.R. 327/2001 era stata tempestivamente proposta . Le argomentazioni poste a fondamento del motivo d'appello si rifacevano infatti ad un orientamento giurisprudenziale superato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, avevano chiarito che la caratteristica delle domande espressamente ammesse (e, per converso, di quelle inammissibili) consiste nel fatto che esse si aggiungono alla domanda contenuta nell'atto introduttivo, costituendo altro rispetto a quest'ultima. Sono, invece, implicitamente ammissibili le domande modificate che non si sommano a quelle iniziali, ma si pongono in un rapporto di alternatività con le stesse, ovvero le vanno a sostituire. La giurisprudenza successiva ha mostrato piena adesione all'insegnamento delle Sezioni Unite. In applicazione di tali principi, la domanda di pagamento dell'indennità costituisce una modificazione ammessa delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno. Essa, infatti, è fondata sugli stessi identici fatti costitutivi allegati sin dall'origine, ha carattere di alternatività rispetto alle domande formulate nella citazione e concerne la medesima vicenda sostanziale. La domanda di pagamento dell'indennità condivideva gli elementi identificativi con le domande proposte nell'atto di citazione: la causa petendi era integrata dalla costruzione dell'opera e dal pregiudizio che ne era derivato;
il petitum era il pagamento di una somma di denaro che andasse a compensare il pregiudizio. Mutava, dunque, solo la qualificazione giuridica del diritto di credito: nell'un caso, diritto risarcitorio;
nell'altro, diritto all'indennità. L'ammissibilità della domanda era, dunque, pacifica. In conclusione, in applicazione dell'insegnamento della sentenza delle
Sezioni Unite n. 12610/2015, la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 44
D.P.R. 327/2001 costituiva, rispetto alle domande formulate nell'atto di citazione, una modificazione ammessa delle domande, e come tale ammissibile se inserita nella prima memoria di trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Gli appellati contestavano altresì la fondatezza del secondo motivo d'appello. Il sosteneva che l'intervento operato dal all'esito Pt_1 Pt_1 della CTU, aveva migliorato la situazione. In realtà, il CTU, dopo numerosi sopralluoghi, aveva verificato che il muro di confine era stato modificato fino ad assumere una impropria funzione di muro di sostegno, pur non avendone le caratteristiche. La spinta del terreno derivante dall'importante fabbricato realizzato poteva determinare danni alla proprietà relativi all'instabilità del muro
14 di confine per la sopportazione di un carico imprevisto, alle intromissioni di acqua e umidità, alla chiusura della finestra esistente, oltre al deprezzamento del valore dell'immobile. Il CTU aveva rilevato che vi era un aumento di spinta sul muro e le crepe a metà del muro risultavano evidenti sulla facciata interna verso il giardino e sembravano sintomo di questo fenomeno. Il CTU aveva anche affermato che era stata una compromissione del diritto dominicale in termini di valore di mercato, tale da giustificare un deprezzamento della proprietà in una percentuale del 20%. L'intervento operato dal era stato un tentativo Pt_1 estremo di sottrarsi ad un giudizio di condanna, per cercare di mitigare i danni, ma il rimedio si era rivelato più lesivo che utile. La condotta del infatti, Pt_1 era consistita in un abuso edilizio commesso dall'Amministrazione in zona vincolata attraverso l'utilizzazione di materiali illegittimi, privo di idoneo titolo edilizio e senza il parere della Soprintendenza competente, tanto che i proprietari del muro avevano oggetto di un esposto da parte dei proprietari.
L'installazione della rete metallica era inoltre stata posta in essere effettuando dei buchi nella parte sovrastante il muro di cinta senza il consenso degli appellati.
Sul terzo motivo di appello gli appellati contestavano che la diminuzione del valore riguardasse esclusivamente il giardino, essendosi determinata una comprensione del valore di tutto l'immobile nel suo complesso. Ciò era stato confermato nella relazione tecnica del CTP e nella relazione del CTU, che aveva, di fatto, aderito al coefficiente del 20% individuato dal tecnico di parte dei proprietari. Era evidente la lesione in termini di sicurezza e di diritto alla privacy subito dalla proprietà, con conseguente deprezzamento del valore di mercato dell'immobile nella sua interezza.
In relazione al quarto motivo di appello, rilevavano che le spese di lite avevano correttamente seguito il principio della soccombenza, avendo il giudice accolto la domanda svolta in via subordinata. La condanna ex art. 96 c.p.c. era poi motivata in modo corretto, stante il comportamento processuale del tenuto anche in sede di tentativo di conciliazione, e la illegittima azione Pt_1 con cui il aveva cercato di rimediare alle precedenti condotte. Pt_1
Gli appellati proponevano, altresì, appello incidentale.
15 Con il primo motivo di appello, impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le domande di riduzione in pristino dello stato dei luoghi formulata ai sensi dell'art. 872 c.c. e di risarcimento del danno. Assumevano che il Giudice aveva aderito erroneamente alla tesi del configurando Pt_1
l'intervento alla stregua di un'opera pubblica e non di un'opera realizzata iure privatorum in difformità rispetto al progetto. Deducevano, pertanto, che il
Giudice fosse incorso in un errore di qualificazione giuridica della fattispecie in limitandosi a recepire acriticamente le argomentazioni dell'Amministrazione comunale e le succinte considerazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio
Sostenevano, al contrario, che l'esecuzione dell'opera era espressione di un'attività realizzata iure privatorum, poiché era stata posta in essere in maniera difforme rispetto al progetto esecutivo. L'innalzamento del piano stradale era avvenuto al di fuori dei poteri pubblicistici, concretizzandosi in un comportamento disancorato da provvedimenti amministrativi. Di conseguenza, trovava applicazione la normativa regolamentare e civilistica in materia di distanze. Evidenziavano che il regolamento del non conteneva alcuna Pt_1 previsione che ammettesse la costruzione in aderenza e appoggio, ma, al contrario, disciplinava la distanza minima dai confini, disponendo che dovesse essere non inferiore a 5 metri, anche rispetto alle delimitazioni di aree destinate alle attrezzature pubbliche. In ragione della condotta illegittima dell'Amministrazione comunale, dovevano essere adottati i rimedi inibitori e risarcitori previsti dagli artt. 872, comma 2, e 2043 c.c., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la retrocessione della costruzione, in maniera da rispettare la distanza di 5 metri dal confine, e condanna del al Pt_1 risarcimento dei danni quantificati in € 150.000.
Con il secondo motivo di appello incidentale, contestavano l'erronea pronuncia sulla determinazione del danno liquidato a titolo di indennità.
Assumevano che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva quantificato in € 66.000 il deprezzamento del valore del bene, somma poi ridotta dal Giudice ad € 55.000, senza tenere conto di una serie di elementi che legittimavano una pretesa economica ben più considerevole. In particolare, lamentavano che non si era tenuto conto del pericolo incombente sull'immobile a causa della spinta esercitata dalla terra contro il muro di confine. A tal proposito gli appellati evidenziavano che il perito di parte aveva stimato un valore ante opera dell'immobile pari ad € 450.000, con un deprezzamento successivo oscillante
16 tra il 20% e il 25%, e, quindi, stimabile in circa € 100.000. Concludevano, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la rideterminazione dell'ammontare dell'indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001 in €
100.000, o comunque in una somma superiore ad € 55.000.
All'udienza del 5 dicembre 2023 veniva conferito incarico al consulente tecnico nominato, Ing. affidandogli il seguente quesito:” Accerti il CTU Per_1 se la realizzazione dell'opera per cui è causa, con particolare riferimento alla
"sopraelevazione stradale" ed al conseguente riempimento della strada originaria di accesso al piano intermedio del parcheggio, sia conforme al progetto esecutivo approvato. Accerti altresì le cause delle lesioni riscontrate sul muro di confine della proprietà di e lo stato di sicurezza attuale Controparte_1 CP_2 dei luoghi. Accerti, infine, se gli interventi effettuati nel marzo 2019 da parte del abbiano inciso ed in quale misura sulle PA problematiche rilevate in termini di privacy e di sicurezza dei luoghi oggetto di causa quantificando, sulla base del nuovo assetto, l'eventuale riduzione del valore della proprietà – fornendo spiegazioni tecniche in merito al tipo CP_1 CP_2 di coefficiente di riduzione ritenuto applicabile”.
Espletata la ctu la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle
Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di appello è stata censurata la valutazione del Giudice di prime cure sull'ammissibilità della domanda ex art. 44 D.P.R. 327/2001, formulata dagli attori nella memoria ex art 183, co 6 c.p.c., in via subordinata rispetto alle domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio volte alla restitutio in integrum ex art. 873 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 2043
c.c.
Il motivo è infondato.
Il Giudice a quo ha correttamente ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo, ritenendo che la stessa non configurasse una domanda nuova, in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi e caratterizzata da un petitum meno ampio di quello relativo alle domande svolte in via principale.
17 La decisione del Giudice è corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui è ravvisabile l'emendatio libelli quando le modifiche non incidono né sulla causa petendi, attenendo esse alla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, né sul petitum, se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. Sono, invece, inammissibili le modificazioni della domanda volte ad ottenere una pretesa obiettivamente diversa da quella iniziale, con l'introduzione di un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni non prospettate prima e che impongano un nuovo tema di indagine, disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare svolgimento del processo (cfr. Trib. Firenze, Sez. III,
3.1.2017).
Nel caso di specie , non si ravvisano i caratteri propri della mutatio libelli, in quanto la domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001 si fonda sui medesimi presupposti fattuali della domanda principale ed è volta al conseguimento del medesmo risultato di ristoro dei danni. La domanda di indennizzo non ha infatti comportato la deduzione di fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo, ma solo una diversa qualificazione dei medesimi fatti ai fini dell'accoglimento di un petitum in realtà più limitato rispetto alla pretesa avanzata con la domanda originaria. Si verte, pertanto, in una mera diversa qualificazione giuridica della domanda, che esclude la configurabilità di una mutatio libelli.
Tale interpretazione trova avallo nel principio di diritto di matrice giurisprudenziale per il quale il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica (Cass. n. 27406/2008).
La domanda, dunque, è ammissibile, con conseguente rigetto del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza Pt_1 impugnata per omessa o errata pronuncia sui presupposti di applicabilità dell'art. 44 D.P.R. 327/2001, ed in particolare sulla mancanza di un pregiudizio significativo e permanente conseguente alla realizzazione dell'opera. Assume
18 infatti che il CTU aveva rilevato solo due criticità, relative alla riduzione della privacy e della sicurezza, ma che l'intervento operato dal in corso di Pt_1 causa aveva reso il tratto di muro in relazione al quale era stata lamentata la compressione del diritto di proprietà equivalente ai restanti tratti di muro, eliminando così le problematiche prospettate dagli attori.
Il motivo d'appello si palesa privo di fondamento;
ciò in quanto il Giudice di prime cure ha espressamente richiamato la giurisprudenza in materia di
“espropriazione larvata”, ritenendola applicabile alla fattispecie e chiarendo in modo puntuale il presupposto per la concessione dell'indennizzo costituito dal danno dominicale, quale emerso dalle risultante della CTU espletata.
Il Giudice ha in particolare recepito le conclusione del CTU sul pregiudizio, in termini di limitazione della privacy e della sicurezza della proprietà, subito dai proprietari del bene in seguito alla modifica del livello del piano di campagna confinante con il muro delimitante la proprietà privata;
dall'innalzamento della quota stradale derivava infatti la possibilità di guardare e anche di affacciarsi sul giardino sottostante costituente pertinenza dell'abitazione degli attori. Il
Giudice, inoltre, recepiva le risultanze della CTU in tema di mancanza di sicurezza per il rischio di cadute dall'alto del giardino, vista la ridotta altezza del muro. Da ciò la compromissione del diritto dominicale degli attori in termini di valore di mercato, ritenuta tale da giustificare un deprezzamento della proprietà
a causa dell'innalzamento della quota stradale e della limitazione delle facoltà dominicali. Il requisito della permanenza del danno, se pur non espressamente menzionato in sentenza era da ritenersi senz'altro implicito, avendo il Giudice ritenuto tale presupposto indefettibile ai fini del conseguimento dell'indennizzo come si evince dalla giurisprudenza richiamata in sentenza . Risulta inoltre evidente il carattere di permanenza dell'opera pubblica che necessariamente condiziona in modo permanente la sussistenza di dette limitazioni all'esercizio delle facoltà dominicali degli appellati.
Con il terzo motivo d'appello, incentrato sulla quantificazione dell'indennizzo, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure, basandosi sulle risultanze della CTU, non aveva considerato che il giardino confinante con l'opera era da considerarsi una porzione immobiliare autonoma rispetto all'abitazione, quantificando la diminuzione di valore dell'intera proprietà anziché limitare la valutazione al solo giardino.
19 Tale assunto è infondato. Appare evidente che il valore della proprietà ed il suo eventuale deprezzamento non possono che riferirsi all'intero immobile, comprensivo delle sue pertinenze, le quali, essendo strettamente inerenti all'uso dell'abitazione, non possono che influire sul valore di quest'ultima. In altri termini, la fruibilità del giardino, inteso quale pertinenza dell'abitazione principale, incide indubbiamente sul valore complessivo dell'immobile, e non può essere considerata in modo avulso e separato. La valutazione operata dal
Giudice di prime cure risulta, pertanto, esente da censure.
Si deve, altresì, considerare che, dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello, è emerso che l'intervento del volto alla mitigazione dei Pt_1 pregiudizi subiti dagli attori, non ha apportato alcuna utilità ai fini dell'eliminazione degli inconvenienti arrecati al fondo.
In merito al quarto motivo, relativo alla dedotta erroneità della pronuncia sulle spese e, in particolare, sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che non ricorrono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc a carico del per l'insussistenza della negligenza grave o malafede processuale Pt_1 previste dalla norma. Pur non avendo accettato l'ipotesi conciliativa, il Pt_1 si è, comunque, attivato per il tentativo di riparare le conseguenze pregiudizievoli del'opera; tale condotta va positivamente valutata a prescindere dall'effettiva utilità degli strumenti all'uopo messi in atto dal che si Pt_1 sono rivelati, alla luce dei chiarimenti offerti dal Consulente Tecnico in sede di appello, irrilevanti ai fini dell'esclusione del pregiudizio.
Deve, poi, rilevarsi che le risultanze istruttorie, pur confortando l'ipotesi dell'esistenza di un pregiudizio, evidenziano una notevole difficoltà nella sua precisa quantificazione. Tale difficoltà è stata evidenziata dal Consulente tecnico che ha concluso per la necessità di ricorrere ad una valutazione equitativa del danno;
ciò in ragione del fatto che l'immobile, anche nello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell'opera pubblica, era gravato da una limitazione delle facoltà dominicali, legata alla collocazione del giardino al confine di un'area comunque adibita al posteggio di autovetture, con conseguente, inevitabile, interferenza nella privacy dei proprietari. In tale contesto, la determinazione precisa dell'incidenza causale dell'opera pubblica sull'aggravamento della suddetta limitazione diviene particolarmente complessa attenuando la posizione del rispetto alla ipotesi conciliativa. Pt_1
Passando ad esaminare i motivi di appello incidentale, si rende necessario, in via preliminare, richiamare l'orientamento espresso dalla
20 giurisprudenza di legittimità in merito all'applicabilità dell'art. 872 c.c. e delle relative sanzioni nelle ipotesi in cui venga in rilievo la realizzazione di un'opera pubblica.
Secondo le pronunce di legittimità più recenti la realizzazione di un'opera pubblica comporta il venir meno della posizione di diritto soggettivo del privato confinante, al quale può essere riconosciuta soltanto la tutela indennitaria. In tali casi non risulta applicabile la disciplina dettata dall'art. 872 c.c. in quanto la Pubblica Amministrazione, persegue interessi di diritto pubblico, di cui la realizzazione dell'opera costituisce esplicazione. L'esecuzione dell'opera pubblica non può ricondursi ad un'attività realizzata iure privatorum e, di conseguenza, l'opera non è suscettibile di riduzione in pristino, laddove leda il regime regolamentare delle distanze. In simili ipotesi la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera esclude dunque la possibilità di applicare le ordinarie norme civilistiche in materia di distanze, residuando unicamente la tutela indennitaria a favore del privato che ne subisca un pregiudizio. “Orbene, la normativa di cui all'art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili a fronte di interventi atti a realizzare opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante, cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46 e della successiva disposizione di cui al D.P.R.
n. 327 del 2001, art. 44 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 30/06/2022; Sez.
2, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021; Sez. U, Sentenza n. 24410 del
21/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15189 del 09/06/2008; Sez. U, Sentenza n.
1612 del 09/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 27/07/1982).
Nella richiamata pronuncia la Corte ha altresì chiarito che l'esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c. è implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., comma 1. “Pertanto, la sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione in forza della quale, qualora la pubblica amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell'opera costituisce un'estrinsecazione di una potestà della pubblica amministrazione. Ne consegue che l'esecuzione di una simile opera non può essere ricondotta ad un'attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poichè le scelte
21 della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera, al fine di perseguire, in termini massimali, la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato.” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,17/01/2023, n. 1190)
Come è evidente la giurisprudenza subordina l'inapplicabilità dell'art. 873 c.c.
e delle relative sanzioni all'unica condizione che si tratti di un'opera realizzata in conformità alla normativa vigente, ovvero di un'opera pubblica a tutti gli effetti. Nella fattispecie in esame, la conformità dell'opera realizzata al progetto esecutivo è emersa in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio; il consulente tecnico rispondendo al quesito, all'uopo formulato nella sua prima parte, ha affermato:
In conclusione, quindi, in risposta al presente quesito è possibile affermare che «la realizzazione dell'opera per cui è causa, con particolare riferimento alla
“sopraelevazione stradale” ed al conseguente riempimento della strada originaria di accesso al piano intermedio del parcheggio, [è] conforme al progetto esecutivo approvato» benché quest'ultimo, costituito da due distinti progetti, non rappresenti graficamente l'intorno dell'area per cui è causa con la definizione ed il dettaglio richiesti per tale livello di progettazione.
Nel caso di specie non possono pertanto, trovare accoglimento le domande di riduzione in pristino e risarcitoria avanzate da parte appellata essendo la realizzazione del parcheggio avvenuta in conformità al progetto esecutivo
Ne consegue, altresì, l'impossibilità di accordare il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in base alla presunta violazione delle distanze legali. In siffatta ipotesi, può infatti configurarsi unicamente una responsabilità per atto lecito della Pubblica Amministrazione, inquadrabile nell'ambito dell'art. 46 D.P.R.
327/2001, che disciplina l'indennizzo dovuto al privato per i pregiudizi subiti in conseguenza della realizzazione di un'opera pubblica legittima.
Da qui il rigetto del primo motivo di appello incidentale
Il secondo motivo di appello incidentale, proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, attiene alla determinazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto, quantificato dagli appellanti incidentali nella maggior somma di € 100.000 rispetto a quella determinata dal Giudice di prime cure.
Al fine di vagliare la fondatezza di tale domanda occorre rifarsi alle risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio. Il Consulente ha esaustivamente risposto al quesito inerente la quantificazione dei danni subiti dalla proprietà per effetto delle limitazioni alle facoltà dominicali conseguenti alla realizzazione del parcheggio pubblico e, in particolare, alla sopraelevazione
22 della quota stradale rispetto al muro di confine che delimita la proprietà degli attori. L'analisi svolta dal Consulente Tecnico d'Ufficio risulta puntualmente evidenziata in alcuni passaggi della relazione peritale che si riportano di seguito.
L'esperto, pur rilevando permanenti criticità sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo della privacy, ponendo a raffronto la situazione ante opera rispetto a quella sussistente allo stato attuale ha affermato”. Circa lo stato ante operam, le finestre dell'appartamento, come emerge dalle fotografie dell'epoca, erano ben visibili sia dall'originario parcheggio terrazzato (vedasi doc. B3 e B4 del fascicolo di parte appellante) che dall'area asfaltata immediatamente a ridosso del muro……………” Ha poi precisato : “Peraltro, il muro per cui è causa,
a ridosso del quale parcheggiavano le autovetture, a quell'epoca non era separato dall'area asfaltata e presentava altezze minime dell'ordine di un metro e cinquanta e dava quindi, seppur per una zona limitata a valle dell'annesso, la possibilità anche ad una persona di altezza normale di guardare nel giardino e nell'annesso di proprietà di parte appellata ed alle persone più alte, come nel caso dello scrivente, anche quella di affacciarsi;
entrambe circostanze che per la presenza della staccionata lignea e della siepe non sono risultate possibili all'attualità.
L'esperto in conclusione ha ritenuto che la quantificazione del danno non risulti possibile su basi scientifiche rimettendo la quantificazione dell'indennizzo alla valutazione del Giudice, sulla base di criteri equitativi: “. Lo scrivente, in conclusione, ritiene che tale quantificazione vada effettuata in via equitativa;
tuttavia, tale giudizio esula da basi tecnico-scientifiche e quindi dalle competenze dello scrivente – in questo senso, gli stessi CC.TT.P. durante le operazioni peritali, pur trovandosi su posizioni contrapposte, non hanno potuto supportare da un punto di vista tecnico le divergenti valutazioni espresse in atti dalle rispettive parti
– e pertanto rimette la chiesta quantificazione all'Ecc.mo Collegio nella convinzione di aver fornito tutti gli elementi allo scopo necessari.”
In considerazione delle risultanze peritali, che evidenziano una differenza non significativa tra lo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell'opera pubblica e la configurazione successiva all'edificazione del parcheggio, si ritiene congruo rideterminare l'indennizzo dovuto ex art 44 DPR 327/2001. Valutato che il fondo in questione, per effetto della preesistente area di parcheggio, non era integralmente sottratto alla visuale dei terzi poiché la prossimità al parcheggio determinava il passaggio pedonale agevolando la visibilità interna del fondo stesso da parte dei passanti, si reputa equo riquantificare l'indennizzo
23 dovuto in un importo pari ad Euro 30.000,00. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia.
In conclusione, non possono trovare accoglimento i motivi di appello principale, ad eccezione della censura relativa alla condanna del ex art. Pt_1
96 c.p.c. ed alla riduzione dell'indennizzo dovuto. Parimenti, non possono trovare accoglimento i motivi di appello incidentali proposti da Controparte_1
e
[...] CP_2
La sentenza impugnata va, conseguentemente, parzialmente riformata revocando la condanna del ex art. 96 c.p.c., e PA rideterminando la quantificazione dell'indennizzo dovuto agli appellati nella minor somma di € 30.000.
IV. Le spese. In considerazione dell'esito complessivo della lite che vede il quale parte prevalentemente soccombente, appare equo compensare Pt_1 per un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado di giudio, con condanna del al pagamento dei restanti due terzi PA che si liquidano, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della prossimità di quest'ultimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei PA confronti di e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2 impugnata così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata:
- revoca la condanna del a corrispondere PA agli attori la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
-ridetermina l'indennità dovuta agli appellati in euro 30.000 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco PA pro tempore, a corrispondere a e a titolo Controparte_1 CP_2 di indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001, la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;
24 2) Pone le spese di ctu del primo e del secondo grado di giudizio a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
3) Compensa per un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio e condanna il al pagamento, in PA favore degli appellati, dei restanti due terzi dei compensi che liquida per l'intero in euro 3.809,00 oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 4.996,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato a carico degli appellanti incidentali;
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 6.07.2020 al n. 1139 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza n.67/2019 pubblicata il 31.10.2019
promossa da in persona del Sindaco pro tempore, PA erto LI, AN LI e CO LI, come da procura in atti
- appellante - contro
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_1 CP_2 i ome da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: indennità ex art. 44 DPR n.327/2001.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettato l'appello incidentale e quant'altro contrariis reiectis, voglia annullare e/o riformare in tutto e/o in parte l'appellata sentenza n. 67/2019 del Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di RA (Giudice dott. Cecconi) depositata in data 31.10.2019, resa inter partes in relazione alla causa civile RG n. 167/2015, sentenza non notificata, per i motivi in fatto ed in diritto tutti sopra esposti e richiamati e per l'effetto: In via preliminare: - dichiarare inammissibile perché tardiva la domanda formulata dai sig.ri e el giudizio di primo grado di indennità ex art. 44 CP_1 CP_2 del DPR 2001 n.327; - nel merito: previa integrazione di CTU volta ad accertare definitivamente, anche alla luce dei nuovi interventi effettuati dal in corso Pt_1 di causa, sia l'an che il quantum, respingere le domande tutte verso il
perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti PA con reiezione della condanna del convenuto Pt_1 ex art. 96 cpc - con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, spese di CTU e di CTP e con conseguente condanna degli appellati alla refusione di quanto pagato dal in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado (euro 66.393,87 come d ti di pagamento del 19.09.2020 e del 30.09.2020 prodotto con atto di appello sub E), oltre interessi di legge dall'avvenuto pagamento al saldo. In via istruttoria si insiste sulle istanze già formulate con le memorie n.2 e n.3 ex art. 183 cpc depositate nel giudizio di primo grado e a verbale di precisazione delle conclusioni del medesimo giudizio e non ammesse e sulle istanze formulate in atto di appello e non ammesse.”; per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, per le causali tutte sopra esposte in narrativa:
- Nel merito: respingere i quattro motivi di appello posti a supporto della domanda di gravame promossa dal , (C.F.: – P. PA P.IVA_1 Iva ) in per e, in q a in P.IVA_2 fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 67/2019 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, limitatamente alla parte in cui respinge le pretese avversarie e contestualmente,
- In accoglimento del Primo Motivo di Appello Incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 67/2019 del 31.10.2019, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, nella parte in cui respinge la domanda principale promossa dai Sig.ri e e, conseguentemente, Controparte_1 CP_2 accertata la violazion le in materia di distanze nella realizzazione del parcheggio da parte del , PA voglia disporre la riduzione in pristino dello retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri condannando, altresì, il Parte_2 PA
, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni subiti dai
[...]
e quantificati come sopra nella somma Controparte_1 CP_2 di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), o in quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- In via subordinata ed in accoglimento del Secondo Motivo di Appello Incidentale: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze non dovesse accogliere il primo motivo di appello incidentale, Voglia il Giudice del gravame – in via incidentale subordinata– e in parziale riforma di quanto disposto dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, accertare e dichiarare come dovuta una indennità, ex art. 44 D.P.R. 327/2001, a favore dei Sig.ri Controparte_1 e pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) o, comunque, superiore CP_2 al i € 50.000,00 liquidata all'esito del giudizio di primo grado e, di conseguenza, condannare il , in persona del Sindaco PA pro tempore, al pagamento della suddetta somma.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, per le causali tutte sopra esposte in narrativa:
- Nel merito: respingere i quattro motivi di appello posti a supporto della domanda di gravame promossa dal , (C.F.: – P. PA P.IVA_1 Iva ) in per e, in q a in P.IVA_2 fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 67/2019 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, limitatamente alla parte in cui respinge le pretese avversarie e contestualmente, - In accoglimento del Primo Motivo di Appello Incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 67/2019 del 31.10.2019, resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, nella parte in cui respinge la domanda principale promossa dai Sig.ri
2 e e, conseguentemente, accertata la violazione Controparte_1 CP_2 della normativa locale e codicistica in materia di distanze nella realizzazione del parcheggio da parte del , voglia disporre la riduzione PA in pristino dello stato d ne della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri condannando, Parte_2 altresì, il , in persona del Sindaco pro tempore al PA risarcimento dei danni subiti dai Signori e Controparte_1 CP_2 quantificati come sopra nella so 00 centocinquantamila/00), o in quella ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
- In via subordinata ed in accoglimento del Secondo Motivo di Appello Incidentale: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze non dovesse accogliere il primo motivo di appello incidentale, Voglia il Giudice del gravame – in via incidentale subordinata– e in parziale riforma di quanto disposto dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA, accertare e dichiarare come dovuta una indennità, ex art. 44 D.P.R. 327/2001, a favore dei Sig.ri e pari ad € 100.000,00 (Euro Controparte_1 CP_2 centomila/00) o, comunque, superiore alla somma di € 50.000,00 liquidata all'esito del giudizio di primo grado e, di conseguenza, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della PA suddetta somma. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. La vicenda trae origine da una controversia insorta tra le parti in merito alla realizzazione di un parcheggio pubblico posto in prossimità dell'abitazione degli attori. Questi ultimi adivano l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti a causa dell'esecuzione dell'opera, che ritenevano realizzata in violazione delle distanze legali.
Gli attori lamentavano, in particolare, che la realizzazione del parcheggio aveva determinato una diminuzione del valore commerciale dell'immobile, una lesione della privacy ed una compromissione della sicurezza della proprietà. Tali pregiudizi derivavano, in particolare, dall'innalzamento della sede stradale confinante con una porzione del muro di proprietà degli attori, determinando un maggior pericolo per la sicurezza e una minor tutela della riservatezza all'interno della proprietà.
Si costituiva in giudizio il il quale resisteva alla domanda, Pt_1 chiedendone il rigetto ed eccependo la natura di opera pubblica non suscettibile di restitutio in integrum, potendo, al più, ingenerare un diritto all'indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, sul presupposto di una diminuzione del valore del bene conseguente alla perdita o alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., gli attori formulavano, in via subordinata, domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 327/2001. sul
3 presupposto che l'opera pubblica realizzata avesse comunque comportato una limitazione del diritto di proprietà degli attori, concretizzandosi in una menomazione delle facoltà dominicali, idonea a legittimare una pretesa indennitaria.
Così la ricostruzione del fatto nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e hanno Controparte_1 CP_2 convenuto dinanzi al Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di RA il
Comune di per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia PA
l'ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito sia istruttoria - in via principale, accertare e dichiarare che il parcheggio, con specifico riferimento all'innalzamento della strada di accesso e al terrapieno,
é stato realizzato dal Comune di , rispetto alla proprietà dei sig.ri PA
, in violazione del Regolamento edilizio vigente - deliberazione del Consiglio CP_1
Comunale n. 21 del 30.06.2006, modificato con Delibera C.C. n. 14 del
02.03.2007 - nella parte in cui dispone che "la distanza minima dei nuovi edifici dovrà essere... comunque non inferiore a cinque metri" (Allegato n. 1 al suddetto
R.E., nella formulazione risultante dalla previsione inserita con delibera C.C. n.
11 del 27.3.2008 - e comunque della normativa civilistica ex art. 873 c.c., con ogni conseguente pronuncia in punto di responsabilità del PA ex art. 2043cod. civ. e, per l'effetto, disporre la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 872, comma 2,cod. civ., mediante retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri , e CP_1 condannare ex artt. 872, 873 e 2043 cod. civ. il al PA risarcimento dei danni subiti e subiendi da parte attrice, quantificati in €
150.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di giudizio, o nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa,- in via subordinata, accertare e dichiarare che il parcheggio, con specifico riferimento all'innalzamento della strada di accesso e al terrapieno, è stato realizzato dal PA
, rispetto alla proprietà dei sig.ri , in violazione del Regolamento
[...] CP_1 edilizio vigente -deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2006, modificato con Delibera C.C. n. 14 del 02.03.2007, nella parte in cui dispone che
"la distanza minima dei nuovi edifici dovrà essere.. comunque, non inferiore a cinque metri" (Allegato n. i al suddetto R.E., nella formulazione risultante dalla previsione inserita con delibera C.C. n. 11 del 27.3.2008 - e comunque della normativa civilistica ex art. 873 cod. civ., con ogni conseguente pronuncia in punto
4 di responsabilità del ex art. 2043 cod. civ., e per PA
l'effetto condannare ex artt. 872, 873 e 2043 cod. civ. il al risarcimento Pt_1 di tutti i danni subiti e subiendi dagli attori, quantificati in € 150.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di giudizio, o nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche invia equitativa, — in ogni caso, condannare il
[...]
alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge”. A PA fondamento della domanda gli attori hanno dedotto: - di essere proprietari di una unità immobiliare sita in censita catastalmente al foglio 4, PA particella n. 281/5 e particella n. 44 di cui al Catasto del predetto Comune;
- che tale proprietà confinerebbe con un'area di proprietà del Comune di PA
ove sarebbe stato realizzato un parcheggio pubblico su più livelli,
[...] unitamente ad opere di sistemazione esterne connesse “e più specificatamente
l'innalzamento del piano stradale e il terrapieno. con piantumazioni ed impianto di irrigazione”; - che nel corso d'esecuzione di tali lavori avrebbero avanzato rimostranze in ordine sia alla modalità di esecuzione degli stessi che con riguardo
a “specifiche illegittimità nella realizzazione dei lavori (a mero titolo esemplificativo, ricordiamo "l'innalzamento del piano stradale di accesso" con ogni conseguenza sul piano della privacy, della sicurezza e della tranquillità dell'abitazione)”; - che una volta realizzato tale parcheggio, avrebbero appurato che tale costruzione sarebbe stata realizzata in violazione sia della normativa regolamentare locale che della normativa civilistica ex art. 873 c.c.; -di aver infruttuosamente invitato il citato Ente locale al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- che nel caso di specie
l'innalzamento della strada ed il terrapieno rileverebbero ai fini del rispetto della normativa sulle distanze tra costruzioni con conseguente richiesta di riduzione in pristino stato dei luoghi “mediante retrocessione della costruzione (id est, la strada di accesso al parcheggio e il terrapieno) in misura tale che sia rispettata la distanza di 5 mt. dal confine della proprietà dei sig.ri ”; - di aver, altresì, CP_1 diritto al risarcimento del danno subito ex artt. 872, 873 e 2043 c.c., danno riconducibile, per un verso, i) alla riduzione della privacy e del livello di sicurezza
e di tranquillità della propria abitazione, posto che l'innalzamento della strada di circa un metro avrebbe determinato il conseguente abbassamento del muro di cinta, sicché dalla strada sarebbe possibile 'curiosare' nel giardino dell'abitazione
e introdursi nella proprietà dei sig.ri saltando semplicemente il muro di CP_1 confine, per altro verso, ii) "alla chiusura della finestra esistente" e al deprezzamento commerciale dell'immobile; - che a tali danni si potrebbero
5 aggiungere i danni che potrebbero derivare “dall'instabilità del muro di confine che si trova [ora] a sopportare carichi imprevisti", nonché dall'infiltrazione di
"acqua e umidità" derivante dal contatto diretto "delle murature con il terreno». Si
è ritualmente costituito in giudizio il , contestando in PA fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché 1'Ecc.mo Tribunale di Livorno — Sezione distaccata di RA, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia:-in via preliminare autorizzare la chiamata in causa dell'Ing.
(cf , Via I. Campini n.145 — San Marco (LU), CP_3 C.F._1
e contestualmente ex art. 167 e 269 c.p.c. disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;- nel merito, respingere le domande tutte rivolte avverso il comparente perché infondate in fatto ed indiritto;
-in subordinata e denegata ipotesi, accertata la fondatezza in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori, condannare l'Ing. a rilevare indenne il convenuto CP_3 Pt_1 degli oneri delle conseguenze tutte che al medesimo dovessero far carico a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dagli attori, e ciò anche per le spese legali e tecniche (ctu e cip), ivi compresa l'ipotesi di loro compensazione, anche parziale.- in via riconvenzionale, accertate le opere recentemente realizzate da parte attrice sul manufatto e muro di confine, condannare la predetta ad eliminare le opere che dovessero risultare in violazione delle norme civilistiche e regolamentari, con conseguente condanna al rispristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni da valutare in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite”. A tal fine, l'Ente locale convenuto ha eccepito: - che quanto realizzato dallo stesso ed oggetto di causa integrerebbe un'opera pubblica, realizzata su pubblico resede e finalizzata alla realizzazione di un pubblico parcheggio;
- che prima dei lavori comunali di cui al progetto realizzato, lo stato dei luoghi per cui è causa sarebbe consistito in un parcheggio
a raso al quale si accedeva tramite una strada (sempre ubicata nel resede) a pendenza quasi costante dal parcheggio fino all'innesto sulla strada Provinciale;
- che i lavori per la realizzazione dell'accesso al piano intermedio del parcheggio avrebbero necessitato il riempimento della strada originaria “variabile da 0,00 in corrispondenza dell'accesso sulla strada pubblica ad un massimo di circa 80 cm, distante circa 15,0 m in corrispondenza del cambio dipendenza sulla spigolo dopo
l'accesso del piano intermedio, per tornare a 0,00 dopo altri 18,0 m prima di un accesso alla strada di una proprietà privata”; - che tale riempimento sarebbe stato
6 realizzato mediante terrapieno dotato lateralmente di massicciata con massi. I posti in: opera “in modo da non creare spinta né cedimento del terrapieno verso
l'adiacente muro di confine e di contenimento”; - che tra il suddetto muro e la strada sarebbe stato, dunque, realizzato un cordolo di tenuta della stessa che non graverebbe sulla tenuta dei muri e pareti attigue;
- che la porzione di area prospiciente il cordolo viario con il vecchio muro sarebbe stata riempita, con le dovute cautele, con terra vegetale per circa quattro metri cubi e successivamente piantumata con essenze arboree a siepe;
- che “la parziale e contenuta sopraelevazione della sede stradale” non avrebbe limitato la proprietà altrui né creato danni in quanto stabile, a sé stante, e non avrebbe impedito o occluso alcun accesso, rimanendo sostanzialmente sulla stessa quota;
- che semmai parte attrice avrebbe approfittato del periodo di esecuzione dei lavori da parte del per installare scarichi pluviali a servizio del proprio manufatto a confine Pt_1 creando “servitù prima inesistenti a carico della proprietà comunale, e per alterare il tetto a copertura del citato manufatto con variazione anche della sommità con conseguente domanda di condanna al ripristino dei luoghi;
- che I 'esecuzione di un'opera di pubblica utilità non potrebbe essere ricondotta ad attività realizzata jure privatorum e pertanto non potrebbe essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opus in ipotesi risultasse lesivo del regime
(legale e regolamentare) delle distanze;
- che l'opera di pubblica utilità potrebbe, per contro, ingenerare innanzi al giudice ordinario al più “la reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, quale di cui alla legge n.2359 del 1869, art. 46 e quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n.327 del 2001 art.
44”, - che la disposizione di cui all'art. 44 DPR 2001 n.327 riconoscerebbe il diritto all'indennizzo in capo al proprietario di un fondo, che, a causa della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, abbia subito una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, anche nell'ipotesi delle c.d. espropriazione larvate, che si verificano appunto quando, dall'esecuzione materiale dell'opera pubblica non illecita, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore d'uso o di scambio;
-che nella denegata ipotesi in cui il fosse chiamato ad indennizzare parte attrice, Pt_1 avrebbe diritto ad essere ammesso alla chiamata del progettista e direttore dei lavori Ing. “per aver progettato e fatto eseguire opere in violazione CP_3 di norme civilistiche e regolamentari, per essere rilevato indenne da questi da ogni domanda e conseguenza negativa dovesse derivare dall'accoglimento in tutto e/o in parte delle domande attrici”. All'udienza del 7 ottobre 2016 il legale del Comune
7 convenuto rinunciava espressamente alla chiamata in causa del terzo Ing.
Nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., parte CP_3 attrice, alla luce delle difese ed eccezioni formulate da parte convenuta, ha precisato la domanda chiedendo “in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse applicabile la normativa di cui all'art. 44 DPR n. 327/2001, condannare il a corrispondere PA ai sig.ri una indennità pari a € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, o alla diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa”. Il primo Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. Luciano Arcudi) con ordinanza dell'8 agosto 2017 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 giugno 2017, “RILEVATO che, per quanto riguarda la domanda svolta dalla parte attrice, si prospetta la necessità di decidere in merito alla proponibilità delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni formulate da tale parte, alla luce dell'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità delle stesse potendo la relativa pretesa essere circoscritta alla sola domanda di indennità prevista dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, domanda che risulta formulata dalla stessa parte attrice solo nella 1° memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.; RILEVATO che, per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, si rende anzitutto necessario delibare sulla sua ammissibilità in rito, tenuto conto del disposto dell'art. 36 c.p.c.
e del fatto che la domanda stessa risulta formulata in via “ipotetica” (“.... condannare la predetta ad eliminare le opere che dovessero risultare in violazione delle norme civilistiche e regolamentari ....”) e non ben specificata per quanto concerne la collocazione della dedotta “servitù” di fatto derivante dall'apposizione di pluviali e delle distanze che si assumerebbero violate” fissava l'udienza del 6 aprile 2018 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il secondo
Giudice assegnatario del fascicolo (Dott.ssa Azzurra Fodra) tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con provvedimento del 23 luglio 2018 il secondo Giudice dopo aver “Ritenuto che la causa non sia matura per la decisione e che, dunque, non possa essere condiviso quanto disposto dal giudice, precedente titolare del giudizio, che ha da subito fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
ritenuto, infatti, che, pur tenendo di conto della eccezione sollevata dalla PA convenuta di inammissibilità della domanda ripristinatoria/risarcitoria proposta dagli attori in via principale, debba essere licenziata CTU volta a verificare se le doglianze attoree sono fondate o meno;
considerati, in particolare, i principi di diritto espressi. in materia dalla
8 giurisprudenza di legittimità nella sentenze n. 1612 del 1993, n. 11620 del 1997
e da ultimo SS UU n. 24410 del 2011; considerato, altresì, il potere di modifica e precisazione delle domanda che spetta alle parti in prima memoria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e che, in ogni caso, la domanda di indennizzo ex art. 44 TU Edilizia ed Urbanistica appare una domanda sia “minore” rispetto
a quella risarcitoria, già proposta in atto di citazione, sia fondata sui medesimi elementi di fatto e sul medesimo bene della vita;
ritenuto, con riguardo alla domanda riconvenzionale, che invece, anche alla luce delle eccezioni sollevate dagli attori sul punto, allo stato non vi sia necessità di ulteriore attività istruttoria” rimetteva la causa sul ruolo, disponendo CTU sul seguente quesito: : |“Dica il CTU se la strada di accesso al parcheggio pubblico di cui si discute era previste nel progetto dell'opera pubblica per come risulta dai documenti in atti, tra cui i docc.
2,6,7,8,14-19 e 22 parte convenuta, Dica, sia in caso di risposta positiva che negativa al primo punto del quesito, se detta strada per come in concreto realizzata violi le distanze legali dalla proprietà degli attori e se sì in che misura;
Dica infine il CTU, in caso di risposta positiva al secondo quesito, se detta strada, tenendo in debito conto lo stato anteriore dei luoghi rispetto alla realizzazione del parcheggio e della strada di accesso da parte del determini una Pt_1 compromissione del diritto domenicale degli attori in termini di possibilità di libero
e sereno godimento del bene ( privacy, sicurezza....) e in termini di valore di mercato dello stesso”. La causa è stata, dunque, istruita a livello documentale nonché a mezzo CTU;
è stata, quindi, assegnata a questo Giudice il 23/7/2018 ed, all'udienza del 5 luglio 2019, è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
Il Giudice di prime cure, in via preliminare, dichiarava ammissibile la domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001, come precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice., qualificandola una “emendatio libelli”
e sottolineando che la domanda di indennizzo costituiva una pretesa di minor portata rispetto alla domanda risarcitoria avanzata in prima istanza. Il giudice inquadrava la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 44 D.P.R. 327/2001, riconoscendo il diritto all'indennizzo a favore del proprietario del fondo gravato per la diminuzione del valore del bene, a causa della ridotta possibilità di esercizio dei diritti dominicali.
9 Sul presupposto della natura pubblica dell'opera e della liceità della condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione, il Giudice rigettava la domanda risarcitoria, nonché la domanda di condanna in forma specifica, atteso che l'esecuzione dell'opera da parte del integrava l'esercizio di Pt_1 un servizio pubblico non riconducibile ad attività iure privatorum. La responsabilità del veniva, dunque, qualificata come responsabilità da Pt_1 atto lecito. In ordine alla quantificazione del danno, il primo Giudice recepiva le conclusioni del ctu, determinandolo mediante l'applicazione di un coefficiente di deprezzamento per perdita di prospectio pari al 20% del valore del bene. Sulla base di una prudenziale stima del bene di euro € 300.000, l'applicazione del suddetto coefficiente conduceva ad una valutazione dell'immobile post opera pari a € 264.000, con una conseguente perdita di valore commerciale di €
66.000, individuata quale quantum dell'indennizzo spettante agli attori. Il
Tribunale, tuttavia, in considerazione della posa in opera da parte del Pt_1 di una struttura metallica volta a mitigare i pregiudizi lamentati dagli attori, riteneva equo apportare una riduzione di € 11.000 all'ammontare dell'indennizzo, rideterminando, pertanto, la somma complessivamente dovuta in € 55.000. Il Tribunale Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale avanzata dal per la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento. Quanto Pt_1 alle spese di lite, esse erano liquidate sulla base del principio della soccombenza.
Il Giudice, valutata la proposta conciliativa e la condotta tenuta del lo Pt_1 condannava ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre al pagamento dell'indennità ex art. 44
D.P.R. 327/2001, ed alla rifusione delle spese di giudizio.
II. Il proponeva appello avverso la sentenza di primo PA grado. Rappresentava che l'opera era stata approvata con delibera comunale del
27/10/2006 e con progetto definitivo in data 20/05/2010. La realizzazione dell'opera era conforme a quanto progettato e le attività di successivo riempimento con terreno e piantumazione erano avvenute in conformità al progetto approvato con determinazione comunale del 16/12/2014, a seguito di gara pubblica. Evidenziava, altresì, l'assenza di impugnazioni avverso gli atti di approvazione dei progetti. Sosteneva che anche la CTU aveva confermato che la strada d'accesso al parcheggio era prevista nel progetto esecutivo. Con riguardo allo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dei lavori, il Comune asseriva che la quota della strada originaria rispetto al muro di confine aveva già all'epoca
10 un'evidente funzione di contenimento della proprietà comunale rispetto alla proprietà degli attori. I lavori per la realizzazione dell'accesso al piano intermedio del parcheggio, realizzato su più livelli, avevano comportato la necessità di uno scavo e successivo riempimento della strada originaria, con innalzamento della sede della nuova strada d'accesso, conformemente al progetto esecutivo. Il
Comune precisava, infine, di aver realizzato una rete per innalzare il muro di 80 cm, al fine di evitare il pericolo di caduta di oggetto ed impedire l'affaccio sul fondo confinante degli attori;
ciò in ottemperanza alle prescrizioni del CTU che aveva consigliato la messa in sicurezza del muro nel tratto interessato, di circa
5 metri, con rialzo dello stesso. Avverso la decisione del giudice articolata i seguenti motivi di gravame:
1) Erronea pronuncia su parte delle domande ed eccezioni formulate dalle parti: in particolare erronea pronuncia sull'inammissibilità della nuova domanda ex art. 44 Dpr 2001 n.327 formulata da parte attrice, a seguito delle difese del convenuto, tardivamente con la prima memoria ex art. 183 cpc in aggiunta ed in subordine alla domanda principale Deduceva il che gli attori avevano promosso l'azione giudiziaria fondandola Pt_1 esclusivamente sulla violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. Affermava che, successivamente alle difese del era stata formulata tardivamente, Pt_1 con la memoria ex art. 183 c.p.c., una domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R.
327/2001 Nonostante le evidenze documentali, gli attori avevano continuato ad insistere, sino all'ultimo, nella richiesta di riduzione in pristino e risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Il richiamava l'orientamento della Corte di Pt_1
Cassazione, secondo cui il regime delle distanze di cui all'art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili nel caso di costruzioni di opere pubbliche.
La tutela della riduzione in pristino per violazione di tale normativa non era, pertanto, applicabile alla fattispecie. La violazione delle distanze legali, ove accertata, poteva tutt'al più configurare un'ipotesi di “espropriazione larvata”, fonte di obbligo di indennizzo a favore del fondo gravato da permanente diminuzione di valore. La domanda di riduzione in pristino era, pertanto, priva di pregio e non applicabile alla fattispecie. La domanda di indennizzo, proposta in via subordinata, era inammissibile in quanto avanzata tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. Si trattava infatti di una domanda nuova rispetto alla domanda di risarcimento del danno ex artt. 872 e 2043 c.c. invocata nell'atto di citazione. La domanda di risarcimento del danno aveva infatti natura
11 aquiliana e si basava su un comportamento illegittimo della P.A., mentre la domanda successivamente formulata aveva natura indennitaria e si basava su un comportamento legittimo della P.A…Contestava pertanto la valutazione del
Giudice di primo grado. Richiamando la giurisprudenza di legittimità ribadiva che il giudice adito con l'azione aquiliana ex articolo 2043 c.c. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della Pubblica Amministrazione, trattandosi di situazioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi,.
2) Omessa e/o erronea pronuncia su parte della domanda attrice in riferimento ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 44 DPR 2001 n. 327
(ex art. 46 della l. n. 2359/1865), in particolare sulla mancanza di un pregiudizio significativo e permanente conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica L 'Appellante censurava la sentenza impugnata affermando che l'indennizzo spetta solo nei casi in cui i beni abbiano subito un'effettiva, concreta e rilevante perdita di valore, oltre che una permanente diminuzione di valore per la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. Lamentava, dunque, la mancanza di un presupposto essenziale, ovvero una sensibile e permanente compressione del diritto di proprietà degli attori. Assumeva che il CTU aveva rilevato solo due criticità, relative alla riduzione della privacy e della sicurezza m che l'intervento operato dal Comune in corso di causa aveva reso il tratto di muro in relazione al quale era stata lamentata la compressione del diritto di proprietà equivalente ai restanti tratti di muro, eliminando così le problematiche prospettate dagli attori. Erano poi state allocate piante rampicanti sul muro al confine e sulla rete che costituivano un'evidente ed effettiva barriera materiale a protezione del fondo vicino, e che ulteriormente annullavano o limitavano la prospectio sul giardino del vicino in maniera evidentemente migliorativa rispetto alla situazione originaria. Le problematiche di violazione della privacy, sicurezza ed intromissione di terzi erano state, quindi, eliminate o grandemente contenute.
3) Omessa e/o erronea pronuncia su parte della domanda attrice in riferimento all'art. 44 DPR 2001 n. 327 (ex art. 46 della l. n. 2359/1865), in particolare sulla quantificazione dell'indennizzo: .
Il Comune deduceva che la CTU non aveva considerato, nella valutazione economica del danno, che il giardino confinante costituiva una porzione
12 immobiliare autonoma. Per determinare la diminuzione di valore della proprietà attorea, il CTU aveva immotivatamente valutato l'intera proprietà, costituita da casa, magazzino e giardino. Tale valutazione risultava errata, considerato che, con contratto di compravendita, gli attori avevano acquistato un appartamento non confinante con il parcheggio pubblico, catastalmente distinto e con accesso autonomo. Successivamente, avevano acquistato un bene a sé stante ovvero il magazzino ed il giardino, identificati da altre particelle confinanti con il parcheggio oggetto della controversia. Il giardino, pertanto, costituiva pertinenza esclusiva del magazzino e non del complesso condominiale. La diminuzione di valore, ove concedibile, poteva riguardare esclusivamente il giardino, in ragione dei pregiudizi evidenziati in termini di privacy e sicurezza. L'abitazione non risultava aver subito alcuna lesione, in quanto bene a sé stante rispetto al bene asseritamente leso. Concludeva, pertanto, che l'indennizzo non poteva che concernere esclusivamente il giardino.
4) Erronea pronuncia sulla condanna alle spese legali, in particolare sulla condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
Il deduceva che la domanda inizialmente proposta dagli attori, sebbene Pt_1 poi abbandonata, aveva comportato una rilevante attività difensiva, con notevole produzione di documentazione da parte del al fine di scongiurare Pt_1
l'abbattimento dell'opera. La domanda principale, che avrebbe comportato ingenti oneri per il era stata rigettata dal Tribunale, considerando la
Pt_1 natura di opera pubblica della struttura realizzata dal Pertanto, la
Pt_1 difesa del non era in alcun modo connotata da negligenza grave. Se il
Pt_1 non si fosse difeso, la collettività avrebbe rischiato l'abbattimento
Pt_1 dell'opera. Il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese legali Quanto al comportamento processuale, anche la controparte non aveva accettato la proposta conciliativa. Il non aveva aderito alla proposta in quanto
Pt_1 riteneva preliminare accertare se la modificazione dello stato dei luoghi operata in corso di causa dal avesse eliminato i pregiudizi evidenziati dal CTU.
Pt_1
Il capo della sentenza doveva, quindi, essere riformato sia in riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c., sia in merito alle spese della causa, stante la soccombenza degli attori sulla domanda principale di riduzione in pristino dell'opera.
Si costituivano in giudizio e contestando Controparte_1 CP_2
i motivi di appello ed avanzando appello incidentale.
13 In relazione al primo motivo d'appello deducevano che la domanda ex art. 44 D.P.R. 327/2001 era stata tempestivamente proposta . Le argomentazioni poste a fondamento del motivo d'appello si rifacevano infatti ad un orientamento giurisprudenziale superato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, avevano chiarito che la caratteristica delle domande espressamente ammesse (e, per converso, di quelle inammissibili) consiste nel fatto che esse si aggiungono alla domanda contenuta nell'atto introduttivo, costituendo altro rispetto a quest'ultima. Sono, invece, implicitamente ammissibili le domande modificate che non si sommano a quelle iniziali, ma si pongono in un rapporto di alternatività con le stesse, ovvero le vanno a sostituire. La giurisprudenza successiva ha mostrato piena adesione all'insegnamento delle Sezioni Unite. In applicazione di tali principi, la domanda di pagamento dell'indennità costituisce una modificazione ammessa delle domande di riduzione in pristino e di risarcimento del danno. Essa, infatti, è fondata sugli stessi identici fatti costitutivi allegati sin dall'origine, ha carattere di alternatività rispetto alle domande formulate nella citazione e concerne la medesima vicenda sostanziale. La domanda di pagamento dell'indennità condivideva gli elementi identificativi con le domande proposte nell'atto di citazione: la causa petendi era integrata dalla costruzione dell'opera e dal pregiudizio che ne era derivato;
il petitum era il pagamento di una somma di denaro che andasse a compensare il pregiudizio. Mutava, dunque, solo la qualificazione giuridica del diritto di credito: nell'un caso, diritto risarcitorio;
nell'altro, diritto all'indennità. L'ammissibilità della domanda era, dunque, pacifica. In conclusione, in applicazione dell'insegnamento della sentenza delle
Sezioni Unite n. 12610/2015, la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 44
D.P.R. 327/2001 costituiva, rispetto alle domande formulate nell'atto di citazione, una modificazione ammessa delle domande, e come tale ammissibile se inserita nella prima memoria di trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Gli appellati contestavano altresì la fondatezza del secondo motivo d'appello. Il sosteneva che l'intervento operato dal all'esito Pt_1 Pt_1 della CTU, aveva migliorato la situazione. In realtà, il CTU, dopo numerosi sopralluoghi, aveva verificato che il muro di confine era stato modificato fino ad assumere una impropria funzione di muro di sostegno, pur non avendone le caratteristiche. La spinta del terreno derivante dall'importante fabbricato realizzato poteva determinare danni alla proprietà relativi all'instabilità del muro
14 di confine per la sopportazione di un carico imprevisto, alle intromissioni di acqua e umidità, alla chiusura della finestra esistente, oltre al deprezzamento del valore dell'immobile. Il CTU aveva rilevato che vi era un aumento di spinta sul muro e le crepe a metà del muro risultavano evidenti sulla facciata interna verso il giardino e sembravano sintomo di questo fenomeno. Il CTU aveva anche affermato che era stata una compromissione del diritto dominicale in termini di valore di mercato, tale da giustificare un deprezzamento della proprietà in una percentuale del 20%. L'intervento operato dal era stato un tentativo Pt_1 estremo di sottrarsi ad un giudizio di condanna, per cercare di mitigare i danni, ma il rimedio si era rivelato più lesivo che utile. La condotta del infatti, Pt_1 era consistita in un abuso edilizio commesso dall'Amministrazione in zona vincolata attraverso l'utilizzazione di materiali illegittimi, privo di idoneo titolo edilizio e senza il parere della Soprintendenza competente, tanto che i proprietari del muro avevano oggetto di un esposto da parte dei proprietari.
L'installazione della rete metallica era inoltre stata posta in essere effettuando dei buchi nella parte sovrastante il muro di cinta senza il consenso degli appellati.
Sul terzo motivo di appello gli appellati contestavano che la diminuzione del valore riguardasse esclusivamente il giardino, essendosi determinata una comprensione del valore di tutto l'immobile nel suo complesso. Ciò era stato confermato nella relazione tecnica del CTP e nella relazione del CTU, che aveva, di fatto, aderito al coefficiente del 20% individuato dal tecnico di parte dei proprietari. Era evidente la lesione in termini di sicurezza e di diritto alla privacy subito dalla proprietà, con conseguente deprezzamento del valore di mercato dell'immobile nella sua interezza.
In relazione al quarto motivo di appello, rilevavano che le spese di lite avevano correttamente seguito il principio della soccombenza, avendo il giudice accolto la domanda svolta in via subordinata. La condanna ex art. 96 c.p.c. era poi motivata in modo corretto, stante il comportamento processuale del tenuto anche in sede di tentativo di conciliazione, e la illegittima azione Pt_1 con cui il aveva cercato di rimediare alle precedenti condotte. Pt_1
Gli appellati proponevano, altresì, appello incidentale.
15 Con il primo motivo di appello, impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le domande di riduzione in pristino dello stato dei luoghi formulata ai sensi dell'art. 872 c.c. e di risarcimento del danno. Assumevano che il Giudice aveva aderito erroneamente alla tesi del configurando Pt_1
l'intervento alla stregua di un'opera pubblica e non di un'opera realizzata iure privatorum in difformità rispetto al progetto. Deducevano, pertanto, che il
Giudice fosse incorso in un errore di qualificazione giuridica della fattispecie in limitandosi a recepire acriticamente le argomentazioni dell'Amministrazione comunale e le succinte considerazioni del Consulente Tecnico d'Ufficio
Sostenevano, al contrario, che l'esecuzione dell'opera era espressione di un'attività realizzata iure privatorum, poiché era stata posta in essere in maniera difforme rispetto al progetto esecutivo. L'innalzamento del piano stradale era avvenuto al di fuori dei poteri pubblicistici, concretizzandosi in un comportamento disancorato da provvedimenti amministrativi. Di conseguenza, trovava applicazione la normativa regolamentare e civilistica in materia di distanze. Evidenziavano che il regolamento del non conteneva alcuna Pt_1 previsione che ammettesse la costruzione in aderenza e appoggio, ma, al contrario, disciplinava la distanza minima dai confini, disponendo che dovesse essere non inferiore a 5 metri, anche rispetto alle delimitazioni di aree destinate alle attrezzature pubbliche. In ragione della condotta illegittima dell'Amministrazione comunale, dovevano essere adottati i rimedi inibitori e risarcitori previsti dagli artt. 872, comma 2, e 2043 c.c., con riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la retrocessione della costruzione, in maniera da rispettare la distanza di 5 metri dal confine, e condanna del al Pt_1 risarcimento dei danni quantificati in € 150.000.
Con il secondo motivo di appello incidentale, contestavano l'erronea pronuncia sulla determinazione del danno liquidato a titolo di indennità.
Assumevano che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva quantificato in € 66.000 il deprezzamento del valore del bene, somma poi ridotta dal Giudice ad € 55.000, senza tenere conto di una serie di elementi che legittimavano una pretesa economica ben più considerevole. In particolare, lamentavano che non si era tenuto conto del pericolo incombente sull'immobile a causa della spinta esercitata dalla terra contro il muro di confine. A tal proposito gli appellati evidenziavano che il perito di parte aveva stimato un valore ante opera dell'immobile pari ad € 450.000, con un deprezzamento successivo oscillante
16 tra il 20% e il 25%, e, quindi, stimabile in circa € 100.000. Concludevano, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la rideterminazione dell'ammontare dell'indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001 in €
100.000, o comunque in una somma superiore ad € 55.000.
All'udienza del 5 dicembre 2023 veniva conferito incarico al consulente tecnico nominato, Ing. affidandogli il seguente quesito:” Accerti il CTU Per_1 se la realizzazione dell'opera per cui è causa, con particolare riferimento alla
"sopraelevazione stradale" ed al conseguente riempimento della strada originaria di accesso al piano intermedio del parcheggio, sia conforme al progetto esecutivo approvato. Accerti altresì le cause delle lesioni riscontrate sul muro di confine della proprietà di e lo stato di sicurezza attuale Controparte_1 CP_2 dei luoghi. Accerti, infine, se gli interventi effettuati nel marzo 2019 da parte del abbiano inciso ed in quale misura sulle PA problematiche rilevate in termini di privacy e di sicurezza dei luoghi oggetto di causa quantificando, sulla base del nuovo assetto, l'eventuale riduzione del valore della proprietà – fornendo spiegazioni tecniche in merito al tipo CP_1 CP_2 di coefficiente di riduzione ritenuto applicabile”.
Espletata la ctu la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle
Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di appello è stata censurata la valutazione del Giudice di prime cure sull'ammissibilità della domanda ex art. 44 D.P.R. 327/2001, formulata dagli attori nella memoria ex art 183, co 6 c.p.c., in via subordinata rispetto alle domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio volte alla restitutio in integrum ex art. 873 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 2043
c.c.
Il motivo è infondato.
Il Giudice a quo ha correttamente ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo, ritenendo che la stessa non configurasse una domanda nuova, in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi e caratterizzata da un petitum meno ampio di quello relativo alle domande svolte in via principale.
17 La decisione del Giudice è corretta e conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui è ravvisabile l'emendatio libelli quando le modifiche non incidono né sulla causa petendi, attenendo esse alla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, né sul petitum, se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. Sono, invece, inammissibili le modificazioni della domanda volte ad ottenere una pretesa obiettivamente diversa da quella iniziale, con l'introduzione di un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni non prospettate prima e che impongano un nuovo tema di indagine, disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare svolgimento del processo (cfr. Trib. Firenze, Sez. III,
3.1.2017).
Nel caso di specie , non si ravvisano i caratteri propri della mutatio libelli, in quanto la domanda di indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001 si fonda sui medesimi presupposti fattuali della domanda principale ed è volta al conseguimento del medesmo risultato di ristoro dei danni. La domanda di indennizzo non ha infatti comportato la deduzione di fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo, ma solo una diversa qualificazione dei medesimi fatti ai fini dell'accoglimento di un petitum in realtà più limitato rispetto alla pretesa avanzata con la domanda originaria. Si verte, pertanto, in una mera diversa qualificazione giuridica della domanda, che esclude la configurabilità di una mutatio libelli.
Tale interpretazione trova avallo nel principio di diritto di matrice giurisprudenziale per il quale il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica (Cass. n. 27406/2008).
La domanda, dunque, è ammissibile, con conseguente rigetto del primo motivo d'appello.
Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza Pt_1 impugnata per omessa o errata pronuncia sui presupposti di applicabilità dell'art. 44 D.P.R. 327/2001, ed in particolare sulla mancanza di un pregiudizio significativo e permanente conseguente alla realizzazione dell'opera. Assume
18 infatti che il CTU aveva rilevato solo due criticità, relative alla riduzione della privacy e della sicurezza, ma che l'intervento operato dal in corso di Pt_1 causa aveva reso il tratto di muro in relazione al quale era stata lamentata la compressione del diritto di proprietà equivalente ai restanti tratti di muro, eliminando così le problematiche prospettate dagli attori.
Il motivo d'appello si palesa privo di fondamento;
ciò in quanto il Giudice di prime cure ha espressamente richiamato la giurisprudenza in materia di
“espropriazione larvata”, ritenendola applicabile alla fattispecie e chiarendo in modo puntuale il presupposto per la concessione dell'indennizzo costituito dal danno dominicale, quale emerso dalle risultante della CTU espletata.
Il Giudice ha in particolare recepito le conclusione del CTU sul pregiudizio, in termini di limitazione della privacy e della sicurezza della proprietà, subito dai proprietari del bene in seguito alla modifica del livello del piano di campagna confinante con il muro delimitante la proprietà privata;
dall'innalzamento della quota stradale derivava infatti la possibilità di guardare e anche di affacciarsi sul giardino sottostante costituente pertinenza dell'abitazione degli attori. Il
Giudice, inoltre, recepiva le risultanze della CTU in tema di mancanza di sicurezza per il rischio di cadute dall'alto del giardino, vista la ridotta altezza del muro. Da ciò la compromissione del diritto dominicale degli attori in termini di valore di mercato, ritenuta tale da giustificare un deprezzamento della proprietà
a causa dell'innalzamento della quota stradale e della limitazione delle facoltà dominicali. Il requisito della permanenza del danno, se pur non espressamente menzionato in sentenza era da ritenersi senz'altro implicito, avendo il Giudice ritenuto tale presupposto indefettibile ai fini del conseguimento dell'indennizzo come si evince dalla giurisprudenza richiamata in sentenza . Risulta inoltre evidente il carattere di permanenza dell'opera pubblica che necessariamente condiziona in modo permanente la sussistenza di dette limitazioni all'esercizio delle facoltà dominicali degli appellati.
Con il terzo motivo d'appello, incentrato sulla quantificazione dell'indennizzo, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure, basandosi sulle risultanze della CTU, non aveva considerato che il giardino confinante con l'opera era da considerarsi una porzione immobiliare autonoma rispetto all'abitazione, quantificando la diminuzione di valore dell'intera proprietà anziché limitare la valutazione al solo giardino.
19 Tale assunto è infondato. Appare evidente che il valore della proprietà ed il suo eventuale deprezzamento non possono che riferirsi all'intero immobile, comprensivo delle sue pertinenze, le quali, essendo strettamente inerenti all'uso dell'abitazione, non possono che influire sul valore di quest'ultima. In altri termini, la fruibilità del giardino, inteso quale pertinenza dell'abitazione principale, incide indubbiamente sul valore complessivo dell'immobile, e non può essere considerata in modo avulso e separato. La valutazione operata dal
Giudice di prime cure risulta, pertanto, esente da censure.
Si deve, altresì, considerare che, dalla consulenza tecnica espletata in sede di appello, è emerso che l'intervento del volto alla mitigazione dei Pt_1 pregiudizi subiti dagli attori, non ha apportato alcuna utilità ai fini dell'eliminazione degli inconvenienti arrecati al fondo.
In merito al quarto motivo, relativo alla dedotta erroneità della pronuncia sulle spese e, in particolare, sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che non ricorrono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc a carico del per l'insussistenza della negligenza grave o malafede processuale Pt_1 previste dalla norma. Pur non avendo accettato l'ipotesi conciliativa, il Pt_1 si è, comunque, attivato per il tentativo di riparare le conseguenze pregiudizievoli del'opera; tale condotta va positivamente valutata a prescindere dall'effettiva utilità degli strumenti all'uopo messi in atto dal che si Pt_1 sono rivelati, alla luce dei chiarimenti offerti dal Consulente Tecnico in sede di appello, irrilevanti ai fini dell'esclusione del pregiudizio.
Deve, poi, rilevarsi che le risultanze istruttorie, pur confortando l'ipotesi dell'esistenza di un pregiudizio, evidenziano una notevole difficoltà nella sua precisa quantificazione. Tale difficoltà è stata evidenziata dal Consulente tecnico che ha concluso per la necessità di ricorrere ad una valutazione equitativa del danno;
ciò in ragione del fatto che l'immobile, anche nello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell'opera pubblica, era gravato da una limitazione delle facoltà dominicali, legata alla collocazione del giardino al confine di un'area comunque adibita al posteggio di autovetture, con conseguente, inevitabile, interferenza nella privacy dei proprietari. In tale contesto, la determinazione precisa dell'incidenza causale dell'opera pubblica sull'aggravamento della suddetta limitazione diviene particolarmente complessa attenuando la posizione del rispetto alla ipotesi conciliativa. Pt_1
Passando ad esaminare i motivi di appello incidentale, si rende necessario, in via preliminare, richiamare l'orientamento espresso dalla
20 giurisprudenza di legittimità in merito all'applicabilità dell'art. 872 c.c. e delle relative sanzioni nelle ipotesi in cui venga in rilievo la realizzazione di un'opera pubblica.
Secondo le pronunce di legittimità più recenti la realizzazione di un'opera pubblica comporta il venir meno della posizione di diritto soggettivo del privato confinante, al quale può essere riconosciuta soltanto la tutela indennitaria. In tali casi non risulta applicabile la disciplina dettata dall'art. 872 c.c. in quanto la Pubblica Amministrazione, persegue interessi di diritto pubblico, di cui la realizzazione dell'opera costituisce esplicazione. L'esecuzione dell'opera pubblica non può ricondursi ad un'attività realizzata iure privatorum e, di conseguenza, l'opera non è suscettibile di riduzione in pristino, laddove leda il regime regolamentare delle distanze. In simili ipotesi la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera esclude dunque la possibilità di applicare le ordinarie norme civilistiche in materia di distanze, residuando unicamente la tutela indennitaria a favore del privato che ne subisca un pregiudizio. “Orbene, la normativa di cui all'art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili a fronte di interventi atti a realizzare opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante, cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46 e della successiva disposizione di cui al D.P.R.
n. 327 del 2001, art. 44 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 30/06/2022; Sez.
2, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021; Sez. U, Sentenza n. 24410 del
21/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15189 del 09/06/2008; Sez. U, Sentenza n.
1612 del 09/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 27/07/1982).
Nella richiamata pronuncia la Corte ha altresì chiarito che l'esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c. è implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879 c.c., comma 1. “Pertanto, la sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione in forza della quale, qualora la pubblica amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell'opera costituisce un'estrinsecazione di una potestà della pubblica amministrazione. Ne consegue che l'esecuzione di una simile opera non può essere ricondotta ad un'attività realizzata iure privatorum e non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poichè le scelte
21 della competente autorità circa l'ubicazione dell'opera, al fine di perseguire, in termini massimali, la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato.” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,17/01/2023, n. 1190)
Come è evidente la giurisprudenza subordina l'inapplicabilità dell'art. 873 c.c.
e delle relative sanzioni all'unica condizione che si tratti di un'opera realizzata in conformità alla normativa vigente, ovvero di un'opera pubblica a tutti gli effetti. Nella fattispecie in esame, la conformità dell'opera realizzata al progetto esecutivo è emersa in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio; il consulente tecnico rispondendo al quesito, all'uopo formulato nella sua prima parte, ha affermato:
In conclusione, quindi, in risposta al presente quesito è possibile affermare che «la realizzazione dell'opera per cui è causa, con particolare riferimento alla
“sopraelevazione stradale” ed al conseguente riempimento della strada originaria di accesso al piano intermedio del parcheggio, [è] conforme al progetto esecutivo approvato» benché quest'ultimo, costituito da due distinti progetti, non rappresenti graficamente l'intorno dell'area per cui è causa con la definizione ed il dettaglio richiesti per tale livello di progettazione.
Nel caso di specie non possono pertanto, trovare accoglimento le domande di riduzione in pristino e risarcitoria avanzate da parte appellata essendo la realizzazione del parcheggio avvenuta in conformità al progetto esecutivo
Ne consegue, altresì, l'impossibilità di accordare il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in base alla presunta violazione delle distanze legali. In siffatta ipotesi, può infatti configurarsi unicamente una responsabilità per atto lecito della Pubblica Amministrazione, inquadrabile nell'ambito dell'art. 46 D.P.R.
327/2001, che disciplina l'indennizzo dovuto al privato per i pregiudizi subiti in conseguenza della realizzazione di un'opera pubblica legittima.
Da qui il rigetto del primo motivo di appello incidentale
Il secondo motivo di appello incidentale, proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, attiene alla determinazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto, quantificato dagli appellanti incidentali nella maggior somma di € 100.000 rispetto a quella determinata dal Giudice di prime cure.
Al fine di vagliare la fondatezza di tale domanda occorre rifarsi alle risultanze della CTU espletata nel presente grado di giudizio. Il Consulente ha esaustivamente risposto al quesito inerente la quantificazione dei danni subiti dalla proprietà per effetto delle limitazioni alle facoltà dominicali conseguenti alla realizzazione del parcheggio pubblico e, in particolare, alla sopraelevazione
22 della quota stradale rispetto al muro di confine che delimita la proprietà degli attori. L'analisi svolta dal Consulente Tecnico d'Ufficio risulta puntualmente evidenziata in alcuni passaggi della relazione peritale che si riportano di seguito.
L'esperto, pur rilevando permanenti criticità sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo della privacy, ponendo a raffronto la situazione ante opera rispetto a quella sussistente allo stato attuale ha affermato”. Circa lo stato ante operam, le finestre dell'appartamento, come emerge dalle fotografie dell'epoca, erano ben visibili sia dall'originario parcheggio terrazzato (vedasi doc. B3 e B4 del fascicolo di parte appellante) che dall'area asfaltata immediatamente a ridosso del muro……………” Ha poi precisato : “Peraltro, il muro per cui è causa,
a ridosso del quale parcheggiavano le autovetture, a quell'epoca non era separato dall'area asfaltata e presentava altezze minime dell'ordine di un metro e cinquanta e dava quindi, seppur per una zona limitata a valle dell'annesso, la possibilità anche ad una persona di altezza normale di guardare nel giardino e nell'annesso di proprietà di parte appellata ed alle persone più alte, come nel caso dello scrivente, anche quella di affacciarsi;
entrambe circostanze che per la presenza della staccionata lignea e della siepe non sono risultate possibili all'attualità.
L'esperto in conclusione ha ritenuto che la quantificazione del danno non risulti possibile su basi scientifiche rimettendo la quantificazione dell'indennizzo alla valutazione del Giudice, sulla base di criteri equitativi: “. Lo scrivente, in conclusione, ritiene che tale quantificazione vada effettuata in via equitativa;
tuttavia, tale giudizio esula da basi tecnico-scientifiche e quindi dalle competenze dello scrivente – in questo senso, gli stessi CC.TT.P. durante le operazioni peritali, pur trovandosi su posizioni contrapposte, non hanno potuto supportare da un punto di vista tecnico le divergenti valutazioni espresse in atti dalle rispettive parti
– e pertanto rimette la chiesta quantificazione all'Ecc.mo Collegio nella convinzione di aver fornito tutti gli elementi allo scopo necessari.”
In considerazione delle risultanze peritali, che evidenziano una differenza non significativa tra lo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell'opera pubblica e la configurazione successiva all'edificazione del parcheggio, si ritiene congruo rideterminare l'indennizzo dovuto ex art 44 DPR 327/2001. Valutato che il fondo in questione, per effetto della preesistente area di parcheggio, non era integralmente sottratto alla visuale dei terzi poiché la prossimità al parcheggio determinava il passaggio pedonale agevolando la visibilità interna del fondo stesso da parte dei passanti, si reputa equo riquantificare l'indennizzo
23 dovuto in un importo pari ad Euro 30.000,00. Tale somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente pronuncia.
In conclusione, non possono trovare accoglimento i motivi di appello principale, ad eccezione della censura relativa alla condanna del ex art. Pt_1
96 c.p.c. ed alla riduzione dell'indennizzo dovuto. Parimenti, non possono trovare accoglimento i motivi di appello incidentali proposti da Controparte_1
e
[...] CP_2
La sentenza impugnata va, conseguentemente, parzialmente riformata revocando la condanna del ex art. 96 c.p.c., e PA rideterminando la quantificazione dell'indennizzo dovuto agli appellati nella minor somma di € 30.000.
IV. Le spese. In considerazione dell'esito complessivo della lite che vede il quale parte prevalentemente soccombente, appare equo compensare Pt_1 per un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado di giudio, con condanna del al pagamento dei restanti due terzi PA che si liquidano, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa, tenuto conto della prossimità di quest'ultimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei PA confronti di e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2 impugnata così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata:
- revoca la condanna del a corrispondere PA agli attori la somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.;
-ridetermina l'indennità dovuta agli appellati in euro 30.000 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco PA pro tempore, a corrispondere a e a titolo Controparte_1 CP_2 di indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001, la somma di € 30.000,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente pronuncia;
24 2) Pone le spese di ctu del primo e del secondo grado di giudizio a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
3) Compensa per un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio e condanna il al pagamento, in PA favore degli appellati, dei restanti due terzi dei compensi che liquida per l'intero in euro 3.809,00 oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro 4.996,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio;
4) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato a carico degli appellanti incidentali;
5) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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