TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 733/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. TURRI RENZO (cf ) C.F._2
e (cf Parte_2 C.F._3
ATTRICE
Parte_3
(cf , P.IVA_1 con gli avv. GHELLI ANDREA (cf C.F._4
e ROSSI PIETRO ( ) C.F._5
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 10/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta di p.c. dep.
7.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta di p.c. dep. 13.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. ha citato in giudizio la Parte_1 Parte_3 al fine di sentir
[...]
“In tesi:
A) dichiarare ed accertare il grave inadempimento della Parte_3 Pa e Figlio alle obbligazioni assunte verso Parte_3 [...]
per i motivi esposti nella presente citazione, di pagare, farsi carico o Parte_1 comunque tenere indenne e rimborsare un debito a suo tempo contratto da quale titolare della omonima impresa agricola individuale, nei Controparte_1 confronti dell'Avv. Ubaldi, per le causali di cui in premessa, e poi assunto dalla
a seguito di regolarizzazione della comunione tacita ereditaria tra Parte_3 gli eredi Parte_1
B) condannare la a Parte_3 Parte_3 Parte_3 risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'attrice a seguito dell'inadempimento di cui sopra e per l'effetto condannare la società convenuta a risarcire a
[...] la somma di €. 41.259,20 oltre alle somme ulteriori maturate e Parte_1 maturande a seguito della procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Ubaldi, o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
In ipotesi condannare la società Parte_3
a corrispondere all'attrice ex art. 2041 c.c. somme pari al
[...] valore del suo rispettivo patrimonio andato perduto a seguito delle azioni dell'Avv. Ubaldi e del cui importo si è indebitamente avvantaggiata la società
, il tutto nella misura Parte_3 risultante dagli importi richiesti a con il precetto notificato Parte_1 dall'Avv. Ubaldi o in quella diversa che risulterà di giustizia.
Comunque, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
In sintesi, ha assunto parte attrice:
- di essere erede, assieme ai fratelli e , nella misura di 1/3 Pt_3 Per_1 ciascuno, dell'eredità relitta dal padre deceduto senza Controparte_1 lasciare testamento e stante la rinuncia all'eredità della moglie di costui e madre dell'attrice;
- di aver gestito assieme ai fratelli, a decorrere dalla data di apertura della successione, l'azienda agricola paterna in comunione tacita ereditaria sino alla
“regolarizzazione” di quest'ultima in s.a.s. - odierna convenuta - con atto notarile 14.11.2016;
- che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza collegiale ex art. 702ter c.p.c. del
23-27.4.2020, in accoglimento di domanda proposta dall'avv. Ubaldi aveva riconosciuto un credito in favore di costui per attività svolta nell'interesse di e, quindi, aveva condannato i figli ed eredi di quest'ultimo a Controparte_1 corrispondere il credito riconosciuto in favore dell'avv. Ubaldi nella misura di
1/3 ciascuno in base alle quote ereditarie di legge;
a ciò aveva fatto seguito azione esecutiva esperita dall'avv. Ubaldi in danno dell'odierna attrice con pignoramento di 1/5 dello stipendio;
sulla base di tali circostanze, ha contestato la legittimità della richiesta di pagamento svolta nei propri confronti, facendo valere l'atto notarile
14.11.2016 con il quale, a suo dire, la s.a.s. di nuova costituzione avrebbe assunto tutte le attività e passività facenti capo all'azienda agricola del de cuius, ivi compreso quindi il credito dell'avv. Ubaldi in quanto sorto nel contesto dell'attività imprenditoriale agricola del de cuius e perciò definibile quale debito aziendale, avanzando altresì la tesi dell'accollo interno tra la
“nuova” s.a.s. e gli eredi di e in subordine proponendo Controparte_1 azione ex art. 2041 c.c..
I.2. Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando la prospettazione attorea e, in particolare, valorizzando un Protocollo d'Intesa sottoscritto tra i fratelli in data 10.11.2016 e solo parzialmente adempiuto, invocando Parte_1 quindi la permanente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 752 e 754
c.c., richiamando la disciplina di cui all'art. 2560 c.c. in tema di trasferimento d'azienda e - quindi - di debiti aziendali e respingendo la tesi dell'accollo interno, per poi denunciare l'infondatezza sia della domanda risarcitoria sia della domanda d'indebito arricchimento e concludere:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondata in fatto e in diritto.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e agli onorari del presente giudizio”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice ha respinto le istanze istruttorie formulate dalla sola parte attrice e fissato udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di nota di p.c. e scritti conclusivi.
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda azionata in via principale da parte attrice merita accoglimento per le ragioni che si vengono a schematicamente esporre, non essendo assentibili le argomentazioni giuridiche proposte in replica da controparte per quanto segue.
(i) incontestata la circostanza che i tre fratelli odierna attrice - Parte_1 Pt_1
siano eredi del padre nella quota di 1/3 Parte_4 Controparte_1 ciascuno stante la rinuncia all'eredità formalizzata dalla moglie di costui e madre dei primi;
(ii) risulta per tabulas che il credito vantato dall'avv. Ubaldi e posto all'origine del presente contendere fosse inerente all'attività imprenditoriale del de cuius: ciò emerge sia dalla dichiarazione 26.6.2010 resa e sottoscritta dallo stesso
(prodotta sub doc. 4 fasc. attoreo) ove costui asserisce Controparte_1 espressamente che i giudizi patrocinati dall'avv. Ubaldi e tutti quelli da essi derivati “sono stati introdotti e coltivati nel suo [di esclusivo Controparte_1 interesse”, con conseguente assunzione da parte di di tutte Controparte_1 le conseguenze positive e negative di detti giudizi e con obbligo di pagamento a suo carico delle spese giudiziarie, sia dall'ordinanza ex art. 702ter del
Tribunale di Pistoia 27.4.2020 (prodotta sub doc. 6 fasc. attoreo) resa a definizione del giudizio R.G. n. 2305/2019 introdotto dall'avv. Ubaldi per il pagamento delle proprie spettanze relative ai suddetti contenziosi e nella quale si legge testualmente che la pretesa carenza di legittimazione passiva di rispetto alla richiesta di compensi dell'avv. Ubaldi “è Controparte_1 smentita per tabulas sol che si abbia riguardo alla scrittura privata del
26/6/2010 … con la quale si è impegnato a farsi carico delle Controparte_1 spese legali del per tutti i procedimenti relativi alle cause “ CP_2 CP_2
”. Si evidenzia che l'ordinanza in questione non risulta essere stata CP_3 impugnata, o almeno niente sul punto è stato allegato dalle parti, cosicché gli accertamenti in essa contenuti devono intendersi dotati di definitività.
Del resto parte convenuta, pur avendo in un passaggio della comparsa costitutiva contestato del tutto genericamente l'inerenza del credito per cui è contesa all'attività imprenditoriale del de cuius, nulla ha poi specificamente dedotto né argomentato al riguardo, talché resta insuperato quanto si desume dalla citata scrittura 26.6.2010 come acclarato da questo Tribunale con la altrettanto già citata ordinanza 27.4.2020;
(iii) documentale è anche la circostanza per cui, con atto notarile 14.11.2016
(prodotto sub doc. 1 fasc. attoreo), i tre fratelli abbiano Parte_1
“regolarizzato” la comunione ereditaria di azienda venutasi a creare alla morte del loro padre in ordine all'impresa individuale da costui esercitata tramite la
“costituzione” di una s.a.s. ovvero, più propriamente, tramite la trasformazione della comunione d'azienda in s.a.s. ai sensi dell'art. 2500octies c.c. espressamente citato nell'atto notarile, ove altresì si chiosa che esso viene
“ritenuto applicabile al caso di specie, trattandosi di trasformazione eterogenea, disciplina ritenuta analogicamente applicabile anche nei casi in cui l'ente risultante dall'operazione sia una società di persone”. È chiaro quindi che con l'atto notarile de quo, cui hanno partecipato tutti e tre i fratelli sottoscrivendolo, costoro abbiano inteso far ricorso alla Parte_1 disciplina della trasformazione societaria sub specie di trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500octies c.c. non a caso esplicitamente menzionato, accettando quindi anche tutti gli effetti discendenti dalla disciplina codicistica richiamata: ossia, per quanto di interesse a fini decisori della presente controversia, il dato per cui con la vicenda della trasformazione non si estingue un soggetto giuridico per dar luogo alla formazione di uno nuovo, ma continua il soggetto giuridico precedente benché sotto diversa veste e, conseguentemente, il soggetto “trasformato” mantiene tutte le attività e passività, diritti e obblighi, situazione attive e passive sostanziali e processuali del precedente.
Inconferente risulta invece il richiamo di parte convenuta alla disciplina del trasferimento d'azienda, non solo perché mai rammentata dalle parti nel suddetto atto notarile 14.11.2016 nel quale emerge invece chiara e inequivoca la volontà di porre in essere una trasformazione eterogenea, ma anche perché non è configurabile un trasferimento d'azienda da un soggetto giuridico a un altro mantenendo entrambi la rispettiva individualità, assistendosi piuttosto a un vero e proprio mutamento (trasformazione) di soggetto che mantiene inalterato il proprio bagaglio di situazioni giuridiche attive e passive.
Pertanto, se è vero (come argomentato sub (ii)) che il credito dell'avv. Ubaldi costituiva una situazione giuridica passiva per l'impresa di Controparte_1 tale situazione passiva si è trasferita tal quale sulla s.a.s. derivata dalla trasformazione eterogenea e dunque legittimamente sulla s.a.s. gravano gli obblighi di pagamento come accertati dall'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del
27.4.2020 cit.;
(iv) parte convenuta tenta ulteriormente di sottrarsi ai propri obblighi invocando il “Protocollo d'Intesa” sottoscritto sempre fra i tre fratelli Parte_1 in data 10.11.2016 e di cui, a detta della convenuta, l'atto notarile di poco successivo 14.11.2016 costituirebbe una parziale esecuzione: ebbene, sostiene costei che l'inadempimento di e a talune obbligazioni Pt_1 Controparte_4 poste a loro carico nel riferito Protocollo d'Intesa avrebbe avuto l'effetto di non portare a compimento la divisione ereditaria sì che ad oggi la società convenuta non sarebbe definibile come soggetto terzo rispetto agli eredi di e, quindi, non avrebbe potuto assumere obbligazioni nei Controparte_1 confronti di costoro. La tesi non ha pregio in forza del dato dirimente per cui sulla natura giuridica di tale “Protocollo d'Intesa” si è già espresso questo Tribunale in altro contenzioso intercorso fra i tre fratelli R.G. n. 975/2019, definito Parte_1 con sentenza n. 151/2022 prodotta sub doc. 3 fasc. convenuta, non impugnata e quindi definitiva (circostanza incontestata) nella quale il
Tribunale si è espressamente pronunciato, con ampia argomentazione, circa la natura di mera “puntuazione” del Protocollo 10.11.2016, come tale inidoneo a dar vita a diritti e obblighi giuridicamente vincolanti e azionabili in capo alle parti (in particolare, in quella sede fu esclusa l'inidoneità del Protocollo
d'Intesa a costituire fonte di obbligo a contrarre ovvero a integrare contratto preliminare eseguibile ai sensi dell'art. 2932 c.c.).
Escluso quindi l'argomento fondato sulla vincolatività del Protocollo
10.11.2016 e sulla conseguente rilevanza del suo inadempimento a opera
(anche) dell'odierna attrice, restano in piedi le argomentazioni sub (ii) e sub (iii) che fondano il diritto di parte attrice a ottenere ragione della pretesa versata nel presente giudizio.
Difatti, è indubbio che il credito per il quale, sia pur pro quota (1/3), l'avv.
Ubaldi ha agito nei confronti di era inerente all'attività Parte_1 imprenditoriale esercitata dal de cuius ed è stato perciò trasferito in capo alla odierna convenuta in virtù dell'atto notarile di trasformazione eterogenea Pt_3
14.11.2016 e dunque è la quale soggetto giuridico a sé stante, a Pt_3 doverne rispondere.
In un simile contesto, risulta ultronea anche la teoria esposta da parte attrice di un presunto “accollo interno” e, d'altra parte, le considerazioni di parte convenuta in ordine al fatto che l'attrice non ha inteso costituirsi nel giudizio ex art. 702bis c.p.c. promosso dall'avv. Ubaldi né in tale procedimento far valere le proprie ragioni nei confronti della stessa convenuta non tolgono fondatezza giuridica alla pretesa attorea, nulla vietando che quest'ultima potesse e possa essere azionata con diverso giudizio alla pari di quanto avviene con le domande di manleva.
Per quanto attiene al quantum del credito preteso dall'avv. Ubaldi, esso risulta pari a euro 37.753,40 come si evince sia dall'atto di pignoramento presso terzi
(doc. 11 fasc. attoreo), sia dall'ordinanza di assegnazione del g.e. 5.2.2021
(doc. 13 fasc. attoreo) oltre spese della procedura esecutiva come liquidate nella medesima ordinanza;
pertanto, anche la contestazione di parte convenuta circa l'incertezza del quantum della domanda avversaria è smentita per tabulas mentre l'eccezione di mancata prova del pagamento non ha pregio, atteso che a seguito dell'espropriazione presso terzi l'attrice ha subito e sta subendo il trattenimento del quinto dello stipendio.
Ogni altra questione assorbita, ivi compresa all'evidenza l'azione svolta in subordine da parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c..
III. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, tenuto conto – in parziale riduzione rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento – della natura documentale del contenzioso e dell'esaurimento della fase istruttoria nel deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva, dell'importo di euro 37.753,40 oltre spese della procedura esecutiva R.G.E. n.
877/2020 Tribunale di Pistoia come liquidate nell'ordinanza di assegnazione
5.2.2021 resa in tale procedura;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
545,00 per esborsi.
Pistoia, 10/04/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini