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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
691/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del
20 maggio 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 691/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
alla via A. Diaz, n. 11; Pt_1
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Michela Izzo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in San
Felice a Cancello (CE), alla via Napoli, 720;
-Appellato-
NONCHE'
– già (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del responsabile pro tempore della funzione “contenzioso” P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabato G. Perna, unitamente al quale
[...]
elettivamente domicilia presso lo studio sito Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio, n. 19;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3851/2018, depositata in data
pagina 1 di 7 04.08.2017, avente ad oggetto risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° GRADO.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Nola, (già nonché Controparte_2 Controparte_3 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa Parte_1 dell'illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili e del fermo amministrativo sul veicolo, chiedendo, per l'effetto, la condanna in solido al risarcimento del danno.
- Nello specifico, esponeva l'istante di aver acquistato, in data 22.12.2006, un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Acerra (NA), riportato al catasto dei terreni del predetto Comune al Foglio
10, p.lla 69 e che, a seguito della registrazione dell'atto di compravendita, veniva dichiarato quale valore di riferimento del bene Euro 58,00/mq anziché Euro 5,8/mq.
- Sulla scorta di tale presupposto veniva notificata, a , cartella di pagamento per una Controparte_1
somma di Euro 98.872,02; talché, lo stesso, impugnava la menzionata cartella, innanzi al Giudice tributario, soccombendo, tuttavia, sia in primo grado che in appello.
- Dunque, l'Agente della Riscossione provvedeva a comunicare l'iscrizione ipotecaria su beni immobili per un importo pari ad Euro 102.975,71 nonché procedeva al fermo amministrativo sull'autoveicolo dell'istante.
- Senonché, da un riesame in autotutela della pratica, l'originario valore del bene accertato dall' , veniva ridotto in Euro 23.385,00 con riferimento al valore di euro 5,8/mq Parte_1
anziché Euro 58,00/mq, come originariamente accertato.
- Radicatasi la lite, espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, con sentenza n. 3851/2017, il
Giudice di Pace di Nola- nell'accogliere la domanda attorea- riconosceva la sola responsabilità di
, per aver curato la fase genetica di formazione del titolo esecutivo e, per l'effetto, Parte_1 condannava la predetta al risarcimento dei danni patrimoniali e non occorsi all'attore, quantificati in via equitativa in euro 2.000,00 oltre spese di lite.
II° GRADO.
- Avverso la sentenza n. 3571/2017 del Giudice di Pace di Nola, proponeva appello Parte_1
pagina 2 di 7 lamentando, sostanzialmente, l'erronea valutazione delle risultanze Parte_2
istruttorie da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui avrebbe riconosciuto la sua responsabilità per i danni patiti dall'attore nonché in relazione alla prova degli stessi;
chiedeva, quindi, la riforma della gravata sentenza con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , il quale, Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, ne chiedeva il rigetto.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, anche l'altra appellata
[...]
(già , la quale chiedeva accogliersi l'atto di appello proposto da Controparte_2 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del Parte_1 CP_1
doppio grado di giudizio.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, il gravame è fondato e va, pertanto, accolto con riforma integrale della impugnata sentenza.
- In limine litis, va rilevato che la controversia oggetto di esame trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti da a seguito dall'illegittima Controparte_1 iscrizione di ipoteca sui propri beni immobili nonché dal fermo amministrativo dell'autoveicolo, a causa di un errore- da parte dell' , poi rettificato in autotutela- nella valutazione Parte_1
del valore economico di un terreno agricolo, acquistato dal con atto di compravendita, CP_1
regolarmente registrato.
- Come noto, ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare e provare non solo l'altrui condotta illegittima, ma anche l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della stessa al fatto del debitore.
pagina 3 di 7 - Ciò posto, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr.,
Cass. civ., 8 gennaio 2019, n. 207), per poter essere accolta la domanda risarcitoria deve essere correttamente allegata e provata, non potendosi provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione.
- Nello specifico, in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr., ex multis: Cass., 22/06/2020, n. 12123), “(…) ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (cfr., Cass. n. 27991/2023).
- Quindi, trattasi di un danno- conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. n. 3133/2020; ex multis: Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594).
- Quindi, il presupposto che legittima l'accoglimento della pretesa risarcitoria richiede, come necessaria, la prova di un effettivo pregiudizio derivato dalla illegittima iscrizione ipotecaria.
- Ed infatti, quando sia “accertata la illegittimità dell'iscrizione (…) ricorre un "danno-evento" (o meglio, un evento di danno), il quale non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste (...) una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività. Tuttavia, resta inteso che se "la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa", occorre, pur sempre, "valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente", evenienza ipotizzabile "tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)”, quanto nell'ipotesi in cui "il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle
"utilitates" che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero", si verifica "una diminuzione del prezzo", ovvero il conseguimento di "un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio" (cfr.,
Cass. 12123/2020; in senso conf., Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267).
pagina 4 di 7 Inoltre, qualunque tipo di pregiudizio non patrimoniale non si sottrae alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione di un diritto della persona ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva", secondo un "accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata (Cass 3133/2020).
- Trasponendo al caso di specie, l'attore in primo grado ha omesso di provare, in concreto, il pregiudizio economico patito a causa dell'illegittima iscrizione da parte dell'Ente, mancando pertanto di assolvere all'onere probatorio sul medesimo gravante.
- Invero, l'attore- ha dedotto in primo grado che la presenza della iscrizione ipotecaria sui propri beni gli ha provocato un pregiudizio consistente nell'impossibilità di ottenere un finanziamento per l'acquisto della cameretta alla propria figlia.
- Va considerato che tale tipologia di pregiudizio, sicuramente di natura non patrimoniale, non sembra assurgere al carattere della serietà della lesione, in assenza di ulteriori indicazioni circa, ad esempio l'invivibilità della precedente camera, l'assoluta necessità di acquistare mobili ai fini di rendere vivibile l'ambiente e l'impossibilità, per mancato ottenimento del finanziamento e per la situazione economica in cui versava, di reperire ulteriori soluzioni egualmente dignitose.
-Si noti, poi, che l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti "benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate" (cfr. ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass. 03 aprile 2004, n.
4881). Inoltre, "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza", che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di una prova almeno presuntiva (ma v. nello stesso senso Cass. n. 32403 dell'11 dicembre
2019, conf. a Cass. 7595 del 28 marzo 2018). Ed infatti, va ribadito il principio per cui l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti “benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo
pagina 5 di 7 verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate” (Cfr., ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass. 03 aprile 2004, n. 4881).
- con riguardo al caso di specie, i testi escussi hanno fornito informazioni valutative e del tutto generiche circa la mancata concessione di un finanziamento bancario in suo favore (cfr., escussione del teste , zio del il quale all'udienza del 27.06.2017, ha dichiarato “Ricordo che il Testimone_1 CP_1
sig. stava male e neppure potette comprare la cameretta alla figliola perché non ha potuto CP_1 accedere alla finanziaria stante l'ipoteca e il fermo ed essendo (…) entrato nel circuito di cattivo pagatore”; sempre alla stessa udienza, il teste indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_2 dichiarato “Posso dire che il sig. ) ha subito dei gravi danni oltre che morali ed esistenziali CP_1
da stress anche danni quali non poter accedere ad una finanziaria risultando per sbaglio un cattivo pagatore, non potendo comprare la cameretta alla propria figliola che per 9 anni ha dormito nel letto con i genitori”).
- In disparte la circostanza per cui, secondo il narrato dei testo stessi, non sarebbero stati l'iscrizione ipotecaria ed il fermo amministrativo ad aver prodotto il danno, quanto piuttosto l'inserimento del nominativo dell'attore nella banca datio dei cattivi pagatori (condotta non contestata nel presente giudizio), è evidente di come si tratti di circostanze del tutto valutative (“ha subito gravi danni morali esistenziali e da stress”) e generiche (“non ha potuto accedere ad una finanziaria”).
- In ordine, invece, al danno patito a causa del fermo amministrativo del veicolo, si precisa quanto segue.
- È noto che, “Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale”
- Tuttavia, l'attore si è limitato ad una generica richiesta di risarcimento dei danni discendenti dall'indisponibilità materiale del veicolo, in difetto, quindi, di una specifica allegazione circa le spese sostenute per provvedere al proprio trasporto per il periodo di tempo in cui si è protratta la suddetta indisponibilità nonché in merito agli ulteriori disagi patiti. pagina 6 di 7 - Pertanto, e alla luce di quanto detto, l'atto di appello è fondato e la sentenza di primo grado va integralmente riformata per le ragioni suesposte.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda pari ad € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da di Napoli, avverso la sentenza Giudice di Pace di Nola n. Parte_3
3851/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rogetta la domanda avanzata da
; Controparte_1
- condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Controparte_5 spese del primo grado liquidate in € 671,00 (in applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Controparte_5
spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 852,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di , le spese del Controparte_1 Controparte_2
secondo grado di giudizio liquidate in € 852,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 20/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del
20 maggio 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 691/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2
alla via A. Diaz, n. 11; Pt_1
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Michela Izzo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in San
Felice a Cancello (CE), alla via Napoli, 720;
-Appellato-
NONCHE'
– già (c.f.: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del responsabile pro tempore della funzione “contenzioso” P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabato G. Perna, unitamente al quale
[...]
elettivamente domicilia presso lo studio sito Nola (NA), alla via Anfiteatro Laterizio, n. 19;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3851/2018, depositata in data
pagina 1 di 7 04.08.2017, avente ad oggetto risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° GRADO.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Nola, (già nonché Controparte_2 Controparte_3 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa Parte_1 dell'illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni immobili e del fermo amministrativo sul veicolo, chiedendo, per l'effetto, la condanna in solido al risarcimento del danno.
- Nello specifico, esponeva l'istante di aver acquistato, in data 22.12.2006, un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Acerra (NA), riportato al catasto dei terreni del predetto Comune al Foglio
10, p.lla 69 e che, a seguito della registrazione dell'atto di compravendita, veniva dichiarato quale valore di riferimento del bene Euro 58,00/mq anziché Euro 5,8/mq.
- Sulla scorta di tale presupposto veniva notificata, a , cartella di pagamento per una Controparte_1
somma di Euro 98.872,02; talché, lo stesso, impugnava la menzionata cartella, innanzi al Giudice tributario, soccombendo, tuttavia, sia in primo grado che in appello.
- Dunque, l'Agente della Riscossione provvedeva a comunicare l'iscrizione ipotecaria su beni immobili per un importo pari ad Euro 102.975,71 nonché procedeva al fermo amministrativo sull'autoveicolo dell'istante.
- Senonché, da un riesame in autotutela della pratica, l'originario valore del bene accertato dall' , veniva ridotto in Euro 23.385,00 con riferimento al valore di euro 5,8/mq Parte_1
anziché Euro 58,00/mq, come originariamente accertato.
- Radicatasi la lite, espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, con sentenza n. 3851/2017, il
Giudice di Pace di Nola- nell'accogliere la domanda attorea- riconosceva la sola responsabilità di
, per aver curato la fase genetica di formazione del titolo esecutivo e, per l'effetto, Parte_1 condannava la predetta al risarcimento dei danni patrimoniali e non occorsi all'attore, quantificati in via equitativa in euro 2.000,00 oltre spese di lite.
II° GRADO.
- Avverso la sentenza n. 3571/2017 del Giudice di Pace di Nola, proponeva appello Parte_1
pagina 2 di 7 lamentando, sostanzialmente, l'erronea valutazione delle risultanze Parte_2
istruttorie da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui avrebbe riconosciuto la sua responsabilità per i danni patiti dall'attore nonché in relazione alla prova degli stessi;
chiedeva, quindi, la riforma della gravata sentenza con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , il quale, Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avverso atto di appello, ne chiedeva il rigetto.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, anche l'altra appellata
[...]
(già , la quale chiedeva accogliersi l'atto di appello proposto da Controparte_2 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del Parte_1 CP_1
doppio grado di giudizio.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 maggio 2025.
Motivi della decisione
- In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, il gravame è fondato e va, pertanto, accolto con riforma integrale della impugnata sentenza.
- In limine litis, va rilevato che la controversia oggetto di esame trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti da a seguito dall'illegittima Controparte_1 iscrizione di ipoteca sui propri beni immobili nonché dal fermo amministrativo dell'autoveicolo, a causa di un errore- da parte dell' , poi rettificato in autotutela- nella valutazione Parte_1
del valore economico di un terreno agricolo, acquistato dal con atto di compravendita, CP_1
regolarmente registrato.
- Come noto, ai fini della risarcibilità del danno, il creditore deve allegare e provare non solo l'altrui condotta illegittima, ma anche l'esistenza della lesione di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della stessa al fatto del debitore.
pagina 3 di 7 - Ciò posto, escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr.,
Cass. civ., 8 gennaio 2019, n. 207), per poter essere accolta la domanda risarcitoria deve essere correttamente allegata e provata, non potendosi provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione.
- Nello specifico, in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr., ex multis: Cass., 22/06/2020, n. 12123), “(…) ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (cfr., Cass. n. 27991/2023).
- Quindi, trattasi di un danno- conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. n. 3133/2020; ex multis: Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo 2018, n. 7594).
- Quindi, il presupposto che legittima l'accoglimento della pretesa risarcitoria richiede, come necessaria, la prova di un effettivo pregiudizio derivato dalla illegittima iscrizione ipotecaria.
- Ed infatti, quando sia “accertata la illegittimità dell'iscrizione (…) ricorre un "danno-evento" (o meglio, un evento di danno), il quale non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che, dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell'iscrizione ipotecaria, sussiste (...) una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l'ipoteca non ha più effettività. Tuttavia, resta inteso che se "la permanenza dell'iscrizione pur dopo che sia acclarata l'insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa", occorre, pur sempre, "valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente", evenienza ipotizzabile "tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene)”, quanto nell'ipotesi in cui "il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle
"utilitates" che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero", si verifica "una diminuzione del prezzo", ovvero il conseguimento di "un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio" (cfr.,
Cass. 12123/2020; in senso conf., Cass. Sez. 3, sent. 2 novembre 2010, n. 22267).
pagina 4 di 7 Inoltre, qualunque tipo di pregiudizio non patrimoniale non si sottrae alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione di un diritto della persona ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva", secondo un "accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata (Cass 3133/2020).
- Trasponendo al caso di specie, l'attore in primo grado ha omesso di provare, in concreto, il pregiudizio economico patito a causa dell'illegittima iscrizione da parte dell'Ente, mancando pertanto di assolvere all'onere probatorio sul medesimo gravante.
- Invero, l'attore- ha dedotto in primo grado che la presenza della iscrizione ipotecaria sui propri beni gli ha provocato un pregiudizio consistente nell'impossibilità di ottenere un finanziamento per l'acquisto della cameretta alla propria figlia.
- Va considerato che tale tipologia di pregiudizio, sicuramente di natura non patrimoniale, non sembra assurgere al carattere della serietà della lesione, in assenza di ulteriori indicazioni circa, ad esempio l'invivibilità della precedente camera, l'assoluta necessità di acquistare mobili ai fini di rendere vivibile l'ambiente e l'impossibilità, per mancato ottenimento del finanziamento e per la situazione economica in cui versava, di reperire ulteriori soluzioni egualmente dignitose.
-Si noti, poi, che l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti "benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate" (cfr. ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass. 03 aprile 2004, n.
4881). Inoltre, "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza", che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di una prova almeno presuntiva (ma v. nello stesso senso Cass. n. 32403 dell'11 dicembre
2019, conf. a Cass. 7595 del 28 marzo 2018). Ed infatti, va ribadito il principio per cui l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti “benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo
pagina 5 di 7 verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate” (Cfr., ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass. 03 aprile 2004, n. 4881).
- con riguardo al caso di specie, i testi escussi hanno fornito informazioni valutative e del tutto generiche circa la mancata concessione di un finanziamento bancario in suo favore (cfr., escussione del teste , zio del il quale all'udienza del 27.06.2017, ha dichiarato “Ricordo che il Testimone_1 CP_1
sig. stava male e neppure potette comprare la cameretta alla figliola perché non ha potuto CP_1 accedere alla finanziaria stante l'ipoteca e il fermo ed essendo (…) entrato nel circuito di cattivo pagatore”; sempre alla stessa udienza, il teste indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_2 dichiarato “Posso dire che il sig. ) ha subito dei gravi danni oltre che morali ed esistenziali CP_1
da stress anche danni quali non poter accedere ad una finanziaria risultando per sbaglio un cattivo pagatore, non potendo comprare la cameretta alla propria figliola che per 9 anni ha dormito nel letto con i genitori”).
- In disparte la circostanza per cui, secondo il narrato dei testo stessi, non sarebbero stati l'iscrizione ipotecaria ed il fermo amministrativo ad aver prodotto il danno, quanto piuttosto l'inserimento del nominativo dell'attore nella banca datio dei cattivi pagatori (condotta non contestata nel presente giudizio), è evidente di come si tratti di circostanze del tutto valutative (“ha subito gravi danni morali esistenziali e da stress”) e generiche (“non ha potuto accedere ad una finanziaria”).
- In ordine, invece, al danno patito a causa del fermo amministrativo del veicolo, si precisa quanto segue.
- È noto che, “Il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale”
- Tuttavia, l'attore si è limitato ad una generica richiesta di risarcimento dei danni discendenti dall'indisponibilità materiale del veicolo, in difetto, quindi, di una specifica allegazione circa le spese sostenute per provvedere al proprio trasporto per il periodo di tempo in cui si è protratta la suddetta indisponibilità nonché in merito agli ulteriori disagi patiti. pagina 6 di 7 - Pertanto, e alla luce di quanto detto, l'atto di appello è fondato e la sentenza di primo grado va integralmente riformata per le ragioni suesposte.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda pari ad € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da di Napoli, avverso la sentenza Giudice di Pace di Nola n. Parte_3
3851/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rogetta la domanda avanzata da
; Controparte_1
- condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Controparte_5 spese del primo grado liquidate in € 671,00 (in applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Controparte_5
spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 852,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere, in favore di , le spese del Controparte_1 Controparte_2
secondo grado di giudizio liquidate in € 852,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 20/5/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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