Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2259/2024 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Longo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti e Giantony Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ligita Pilipaviciute, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.07.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249006646514000 e gli avvisi di addebito n.
59120160000970928000, n. 59120160001214647000, n. 59120170000099034000, n.
59120180001603900000, n. 59120180001717823000, n. 59120190000109916000, n.
59120180000713120000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
tardività della stessa e chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è, infine, costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160000970928000 (limitatamente ai contributi relativi all'anno 2015), n. 59120190001320229000, n. 59120180000370232000 e n.
59120180000713120000.
Segnatamente, la suddetta opposizione va accolta giacché la mera produzione delle raccomandate con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c., impedisce di ritenere validamente perfezionate le relative notifiche e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dagli stessi portati (2014, 2015 e 2017), si ritiene che alla data di notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120229000492978000
(avvenuta il 9.07.2022, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 59120160000970928000, limitatamente ai contributi relativi all'anno 2015), n. 29120249006646514000 (avvenuta il
10.06.2024, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 59120190001320229000) e n.
29120249004185246000 (avvenuta il 10.06.2024, con riferimento agli avvisi di addebito n.
59120180000370232000 e n. 59120180000713120000) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dei suddetti atti, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza OV, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 risultasse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, tenuto conto dell'altra annualità contributiva (2016) portata dall'avviso di addebito n. 59120150000151535000, si ritiene che – sebbene, come detto, manchi agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. attestante il perfezionamento della relativa notifica – il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 sia stato ritualmente interrotto - tenuto conto dei suindicati periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza OV, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, del d.l.
183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 29120229000492978000 (9.07.2022).
Detto ciò, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160001214647000, n. 59120170000099034000, n. 59120180001603900000, n.
59120180001717823000, n. 59120190000109916000 e n. 59120190000318859000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince come il termine quinquennale decorrente dalla notifica dei suddetti avvisi di addebito (avvenuta rispettivamente l'1.12.2016, il
28.06.2017, il 7.01.2019, il 20.04.2019 e il 17.07.2019) sia stato interrotto – tenuto conto, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59120160001214647000, n. 59120170000099034000, n.
59120180001603900000, n. 59120180001717823000 e n. 59120190000109916000, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – dall'intimazione di pagamento n. 29120229000492978000 (avvenuta, con riguardo agli avvisi di addebito n. 59120160001214647000
e n. 59120170000099034000, il 9.07.2022) nonché, a seguire, dell'intimazione di pagamento n.
29120249006646514000 (avvenuta, per quanto concerne questi ultimi e gli altri avvisi di addebito, il 10.06.2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120160000970928000 (limitatamente ai contributi relativi all'anno 2015), n. 59120190001320229000, n. 59120180000370232000 e n.
59120180000713120000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 28 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo