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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.184/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 284 del 26.11.2019”,
tra
quale titolare della ditta “Unfildifumo”, rappr. e dif. dall' avv. Vincenzo Parte_1
Gaudio
Appellante
contro
, in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. da funzionari Patrizia Di Giorgio, Andrea Pino e Michele Campanelli Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 21 maggio 2021 nella Parte_1 spiegata qualità di titolare della ditta “Unfildifumo”, impugnava la sentenza resa in data 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe indicata e condannato il ricorrente alle spese di quel grado di giudizio.
Si è costituito in questa sede di gravame l' . Controparte_2
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- In corso di giudizio l'appellante ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) domandando, alla luce del DL 84/2025, convertito in legge 108/2025, l'immediata estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Agenzia delle Entrate ha confermato che vi è stata adesione alla definizione agevolata chiedendo un congruo rinvio della causa, in attesa del pagamento integrale.
1 Ebbene, con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto l'art. 12- bis, norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo ordinario/tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 1, comma 236 della L. 197/2022 prevedeva che l'estinzione del giudizio fosse subordinata al pagamento di tutte le rate della definizione agevolata. I processi erano quindi sospesi su istanza di parte, fino al perfezionamento della rottamazione, e si estinguevano solo producendo in giudizio tutti i bollettini di pagamento.
Con l'introduzione dell'art. 12-bis, il legislatore chiarisce che il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo già dopo il pagamento della prima rata, a fronte della produzione di: dichiarazione di adesione alla rottamazione;
comunicazione dell' sull'accettazione Controparte_3 della domanda;
documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Si recepisce così un orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 e successive pronunce).
Alla luce di tale norma sopravvenuta non è più possibile sospendere il processo e deve dichiararsi l'immediata estinzione del processo. Le spese vanno compensate per la novità della normativa sopravvenuta.
p.q.m.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 284 del 26.11.2019”,
tra
quale titolare della ditta “Unfildifumo”, rappr. e dif. dall' avv. Vincenzo Parte_1
Gaudio
Appellante
contro
, in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante p.t., rappr. e dif. da funzionari Patrizia Di Giorgio, Andrea Pino e Michele Campanelli Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 21 maggio 2021 nella Parte_1 spiegata qualità di titolare della ditta “Unfildifumo”, impugnava la sentenza resa in data 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro con cui veniva rigettata l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe indicata e condannato il ricorrente alle spese di quel grado di giudizio.
Si è costituito in questa sede di gravame l' . Controparte_2
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- In corso di giudizio l'appellante ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) domandando, alla luce del DL 84/2025, convertito in legge 108/2025, l'immediata estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Agenzia delle Entrate ha confermato che vi è stata adesione alla definizione agevolata chiedendo un congruo rinvio della causa, in attesa del pagamento integrale.
1 Ebbene, con la conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto l'art. 12- bis, norma di interpretazione autentica sull'estinzione del processo ordinario/tributario a seguito della rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022. Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 1, comma 236 della L. 197/2022 prevedeva che l'estinzione del giudizio fosse subordinata al pagamento di tutte le rate della definizione agevolata. I processi erano quindi sospesi su istanza di parte, fino al perfezionamento della rottamazione, e si estinguevano solo producendo in giudizio tutti i bollettini di pagamento.
Con l'introduzione dell'art. 12-bis, il legislatore chiarisce che il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo già dopo il pagamento della prima rata, a fronte della produzione di: dichiarazione di adesione alla rottamazione;
comunicazione dell' sull'accettazione Controparte_3 della domanda;
documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Si recepisce così un orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428 e successive pronunce).
Alla luce di tale norma sopravvenuta non è più possibile sospendere il processo e deve dichiararsi l'immediata estinzione del processo. Le spese vanno compensate per la novità della normativa sopravvenuta.
p.q.m.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2