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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
DO. Manuela Saracino - Presidente relatore
DO. Nicola Morgese - Consigliere
DO. Marina Mosca - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 704/2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to TRIGGIANI PASQUA
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TORTORELLI GIULIA
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. PECO GIULIO e dall'Avv. PUNZI COSIMO NICOLA
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 6.06.2023 il Giudice del lavoro di Foggia accoglieva la domanda proposta da e, previo accertamento della natura subordinata del rapporto Controparte_3
di lavoro nel periodo dal 6 novembre 1995 al 23 marzo 2018, con mansioni di segretaria IV livello, per 5 giorni a settimana e per 4 ore al giorno alle dipendenze dell'odierna appellante, condannava : a) alla corresponsione in favore dell'istante della somma di € Parte_1
70.708,59 a titolo di differenze retributive e TFR;
b) alla regolarizzazione della posizione contributiva, nei limiti della prescrizione, e al risarcimento dei danni per la contribuzione prescritta;
c) al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Avverso tale sentenza, con ricorso del 28.06.2023, interponeva appello Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda.
Si costituivano e l' tramite memoria difensiva. Controparte_1 CP_2
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado e in data odierna, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio fra i Magistrati del
Collegio composto in base alla tabella della Corte, si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. L'appello è infondato e va disatteso.
3.1. Con ricorso del 27.09.2018, deduceva di: Controparte_1
- aver lavorato “a nero” presso lo studio commercialista di dal 06.11.1995 Parte_1
al marzo 2015, osservando un orario di lavoro di 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00;
- avere svolto mansioni di segretaria, occupandosi anche della tenuta della contabilità con registrazione sui registri cartacei o al computer, del calcolo Iva con relative registrazioni e riepiloghi periodici, del conteggio dei versamenti dovuti con compilazione Mod F24, delle certificazioni di ritenute d'acconto;
-avere fruito di due periodi di ferie, dal 1° agosto all'inizio dell'ultima settimana dello stesso mese, nonché dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- avere percepito, in tale periodo, una retribuzione “in nero” di £ 400.000 mensili, aumentata a £. 500.000 da aprile 1998, a £. 600.000 da aprile 2001, ad € 310,00 da gennaio 2002, ad €
350,00 da gennaio 2005, ad € 400,00 da gennaio 2009 e sino a febbraio 2015;
- essere stata assunta a decorrere dal 02.03.2015, per 12 ore settimanali (in luogo delle 20 originarie) dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:30, percependo una retribuzione di €
400,00 mensili;
- avere ricevuto, in data 09.05.2017, dalla la proposta di sottoscrivere un accordo Parte_1
conciliativo di rinuncia ad ogni richiesta relativa al precedente rapporto di lavoro in nero, e di averla rifiutata, rivendicando somme ben maggiori;
- avere appreso in data 09.10.2017 dalla che dal marzo 2018 l'orario di lavoro Parte_1
sarebbe stato ridotto da 12 ad 8 ore settimanali, dal lunedì al giovedì, dalle 17,00 alle 19.00,
2 con una retribuzione di circa 280/290 euro netti e che in detta occasione la le Parte_1
proponeva nuovamente la sistemazione transattiva dei rapporti pregressi;
- avere registrato su nastro magnetico la conversazione avvenuta il 9.10.2017;
- essere stata licenziata il 23.03.2018 per giustificato motivo oggettivo.
Su tali premesse, la adiva il Giudice del Lavoro, chiedendo di dichiarare la natura P_
subordinata del rapporto intercorso dal 6.11.1995 al 2.3.2015, alla pari del periodo di lavoro successivo già regolarizzato dal 2.3.2015 al 3.4.2018, con inquadramento nella qualifica di segretaria 4° liv. CCNL Studi Professionali.
Per l'effetto, la ricorrente chiedeva la condanna della al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 90.323,96 a titolo di retribuzione differenziale e TFR, secondo i conteggi in ricorso, oltre alla regolarizzazione della contribuzione non prescritta, con condanna anche al risarcimento del danno in caso di ritenuta impossibilità di godere della rendita di cui all'articolo 13 L. 1338/1962.
3.2. Si costituiva con memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso di Controparte_4
primo grado.
Assumeva la che nel periodo precedente la data del 2.3.2015, ovvero dal 1995 a Parte_1
tutto il mese di marzo 2007, la aveva frequentato lo studio per motivi di amicizia e P_
personali, ovvero per fruire delle prestazioni professionali della convenuta o dei suoi parenti.
Aggiungeva che successivamente (dal mese di aprile 2007 sino a dicembre 2014), la P_
aveva reso prestazioni professionali di carattere saltuario ed autonomo, compatibilmente con le sue esigenze familiari, ricevendo il relativo corrispettivo per l'opera svolta, con la precisazione che tale ultima attività avveniva nei soli mesi da aprile a giugno e da novembre a dicembre per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relative incombenze (acconti e saldi Irpef/Iva).
Sosteneva, altresì, la di trovarsi alla data del 6.11.1995 in stato di gravidanza a Parte_1 rischio, di fatto interrotta l'8.11.1995, di non avere in seguito svolto assiduamente e sino al
2003 la propria professione, avendo collaborato con la Facoltà di merceologia presso la
Facoltà di economia dell'Università di Bari e Foggia, sino ad un sostanziale accantonamento della libera professione;
che nel medesimo periodo la si era occupata per anni degli P_
anziani genitori, sicchè sarebbe stato anche impossibile per la ricorrente svolgere la prestazione lavorativa con le modalità descritte nell'atto introduttivo.
3 Disconosceva la registrazione del 9.10.2017, assumendo che non era mai avvenuto alcun colloquio tra le parti.
Riconosceva il rapporto dal marzo 2015, part time, con la qualifica di segretaria con orario di lavoro dalle 16:30 al 19:30, svolto dal lunedì al giovedì.
Da ultimo, la eccepiva l'intervenuta prescrizione contributiva fino al 24.3.2015. Parte_1
3.3. Si costituiva l' rimettendosi all'esito del giudizio. CP_2
4. Il Tribunale, espletata la prova orale e disposta la CTU contabile, decideva come innanzi rilevato, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
-va respinta l'eccezione di nullità moSA dalla convenuta quanto al periodo di lavoro a nero, sotto il preliminare profilo della forma – contenuto dell'atto introduttivo, essendo a tal fine sufficiente l'invocato inserimento della lavoratrice nell'organizzazione lavoratrice dell'altra, la soggezione a poteri direttivi e di controllo, al rispetto di ben precisi orari richiesti dal datore di lavoro;
-non è decisivo quanto dedotto dalla datrice di lavoro in ordine alla data di assunzione della lavoratrice poiché proprio la gravidanza interrotta in data 08.11.1995 potrebbe essere stata motivo per rendere neceSAria l'assunzione della ricorrente già il giorno 06.11.1995;
- le risultanze della prova per testi avvalorano la tesi della ricorrente, con particolare riguardo alle dichiarazioni della teste Tes_1
- il convincimento è che il rapporto di lavoro tra le parti sia iniziato e proseguito secondo il modello della subordinazione e durato per tutto l'arco di tempo invocato dall'attrice;
- va dato rilievo al rifiuto della di sottoporsi all'accertamento peritale sulla Parte_1
registrazione vocale esibita dalla ricorrente, traendo così argomento di prova dalla condotta processuale della parte;
- va condiviso interamente l'esito della disposta CTU contabile, che determinava in €
57.815,59 l'ammontare della retribuzione differenziale dovuta ed in € 12.892,90 il TFR.
Il primo giudice concludeva ordinando la regolarizzazione contributiva non prescritta e la condanna della ex art. 2116 c.c. al risarcimento danni in favore della Parte_1 P_
quanto alla contribuzione prescritta.
5.1. Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante contesta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale nel fiSAre, al 6.11.1995, la data dell'inizio del rapporto di lavoro, senza aver posto a fondamento di tale convincimento alcuna prova documentale o testimoniale.
4 Contesta il capo della sentenza in cui il Giudicante ha ritenuto provato l'orario settimanale di lavoro di 20 o 18 ore, dedotto dalla ricorrente, pur a fronte della corposa documentazione in atti attestante, al contrario, la sua impossibilità di poter esercitare assiduamente la professione di commercialista tra il 1996 e il 2003 per motivi di salute e di impegno universitario.
Insiste sulla circostanza relativa alla quotidiana collaborazione presso l'Università di Bari e
Foggia, con il sostanziale accantonamento della libera professione sino all'azzeramento, a causa della frequenza del corso di dottorato di ricerca, e pertanto sostiene l'erroneità del convincimento del Giudice per aver considerato compatibile l'attività professionale dell'appellante con quella universitaria e, di conseguenza, verosimili gli orari di lavoro indicati dalla P_
Ed ancora, censura l'erroneo convincimento del primo giudice, sulla scorta dell'espletata prova testimoniale, quanto alla sussistenza della subordinazione, pur in assenza di prove relative alla continuità del rapporto di lavoro e alla esistenza degli indici tipici della subordinazione.
Sostiene, oltretutto, l'appellante che le testimonianze raccolte in corso di causa risultano frammentarie e contrastanti e, dunque, inidonee all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Rimarca che non è provata la data di inizio del rapporto individuata il 6.11.1995, non avendo alcun teste dichiarato di avere visto la in studio l'anno 1995. P_
Contesta, in particolare, la deposizione del teste ritenuta dal primo giudice teste Tes_1
“principe”, in quanto basata su generiche affermazioni riferite ad un periodo molto breve
(1996/1997), senza alcuna conferma in ordine al vincolo di subordinazione, con particolare riguardo al potere disciplinare ed organizzativo.
Adduce che, ugualmente, non possono deporre in senso favorevole alla ricostruzione fornita dalla ricorrente le deposizioni dei testi e che nulla riferiscono in ordine Tes_2 Tes_3 contenuto delle mansioni, al potere disciplinare, al potere direttivo, all'osservanza di un orario di lavoro, alla continuità della prestazione.
Ed anzi, a dire della , le deposizioni dei testi e sono Parte_1 Tes_4 Tes_2 Tes_3
addirittura sovrapponibili ed univoche atteso che, al contrario di quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, hanno escluso la sussistenza di un possibile rapporto di lavoro esclusivo con l'appellante.
5 Evidenzia ancora la che la per sua steSA ammissione, si è occupata fino al Parte_1 P_
2006 in modo assiduo dei propri genitori (come comprovato dall'atto pubblico per Notaio
Dr.SA del 17.03.2006, registrato il 12.04.2006) così attestando Persona_1
l'impossibilità di svolgere lavoro in modo subordinato, e quindi continuo, dal lunedì al venerdì, come dedotto nel ricorso.
Quanto alle ulteriori testimonianze, la specifica, nel dettaglio che la teste avv. Parte_1
ha avuto una frequentazione sporadica dello studio legale e nulla ha riferito Tes_1 CP_5
sullo specifico potere direttivo e disciplinare, su ferie, festività e stipendi erogati e soprattutto nulla ho potuto riferire sul potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
Sostiene che le testi e , al di là di fatti riferiti de relato, nulla sono state in Tes_5 Tes_6
grado di riferire sullo specifico potere direttivo e disciplinare esercitato dalla sulla Parte_1
e che difficilmente credibile risulta la conferma degli assunti di cui al ricorso da P_ parte di queste testimoni che mai hanno lavorato all'interno dello studio.
Aggiunge che i testi , e hanno confermato che lo studio era Tes_7 Tes_4 Tes_3 chiuso il venerdì, con l'ulteriore conferma che per un periodo di tempo la resistente non era neanche presente in studio per impegni universitari.
Evidenzia che il teste ha escluso la presenza della nello studio legale Tes_7 P_
, smentendo così le dichiarazioni delle testi e . Parte_1 Tes_5 Tes_6
Ribadisce, dunque, che le deposizioni raccolte non offrono alcuna certezza neanche sulla titolarità del presunto ed intero rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla avendo P_ peraltro ricondotto alcuni testi la titolarità del rapporto in capo all'avvocato (marito CP_5
della ). Parte_1
Insiste nel ritenere non raggiunta la prova circa la continuità del rapporto di lavoro, avendo i testi escussi dichiarato di avere visto la lavorare in diversi e frammentati periodi di P_
tempo, ma mai in modo continuativo;
che nulla hanno riferito circa la particolare tipologia del rapporto dedotto ed alle peculiari modalità del presunto espletamento dello stesso.
Sostiene, altresì, che neppure la produzione del registro contabile ha provato la subordinazione.
Specifica ancora la che la teste , lavoratrice presso lo studio legale Parte_1 Tes_5
dall'ottobre 2006 al luglio 2016, aveva un giudizio pendente di accertamento e Parte_1
condanna al pagamento di differenze retributive proprio in danno del predetto studio.
6 Riporta che proprio in quel giudizio aveva sottoscritto in data 21.09.2016 una dichiarazione confessoria stragiudiziale di rinunzia e transazione nella quale aveva espreSAmente confeSAto di aver lavorato esclusivamente nel periodo dall'01.02.2008 al 05.08.2016 e che detta dichiarazione confessoria era stata rinnovata e ribadita in sede di conciliazione giudiziale, sottoscritta in data 21.02.2023 innanzi al Tribunale di Foggia, nella quale la detta teste aveva dichiarato espreSAmente di non aver lavorato dal 2006 al 31.01.2008.
Aggiunge che, nella conciliazione giudiziale, la oltre a confermare l'effettivo Tes_5
periodo lavorativo, aveva precisato di avere osservato, per il periodo 2014/2016, un orario di lavoro part-time, con svolgimento della prestazione solo nel corso degli orari indicati nel contratto prodotto agli atti e pertanto risultava difficilmente credibile la sua dichiarazione testimoniale.
Per quanto attiene alla teste , l'appellante evidenzia che la sua deposizione non Tes_6
sarebbe attendibile avendo dichiarato di essere impiegata presso lo studio nel 1996 quando, invece, dal certificato storico C/2 rilasciato dal centro per l'Impiego della Provincia di
Foggia risultava, nel medesimo anno, disoccupata.
Si duole della mancata considerazione della circostanza secondo cui entrambe le testimoni prestavano la propria attività lavorativa non nello studio dell'appellante (sito al 1^ piano), ma all'interno dello studio legale , ubicato al secondo piano del medesimo stabile, Parte_1
senza alcun collegamento tra i due immobili.
Dunque, sottolinea l'impossibilità per le predette testimoni di poter descrivere, così come invece hanno fatto, l'attività della per il periodo di tempo rivendicato in ricorso. P_
Soggiunge che tale circostanza è avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla che, Tes_2
quotidianamente impegnata a lavorare nello studio legale , non era stata Parte_1
correttamente in grado di riferire alcunché sullo studio commerciale , a Parte_1
dimostrazione della incapacità materiale sua, e quindi anche delle altre testi escusse, di rendere dichiarazioni sullo svolgimento del presunto rapporto di lavoro della P_
5.2. Per mezzo del secondo motivo di appello, la contesta al Giudice di primo Parte_1
grado di avere errato nel disporre la perizia fonica in quanto il suo valore probatorio è praticamente nullo.
Assume che la contestazione della conformità all'originale di una riproduzione informatica, meccanica o fonica, laddove non prodotto l'originale (nel caso di specie il nastro magnetico o il cellulare) comporta la assoluta inutilizzabilità della riproduzione contestata, che pertanto
7 va considerata irrimediabilmente disconosciuta e quindi del tutto priva di valore probatorio.
Pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel trarre dal comportamento dell'appellante - che si è rifiutata di “sottoporsi a perizia fonica” - elemento di valutazione atteso che quel documento era stato contestato.
5.3. Tramite il terzo motivo di appello, la contesta la sentenza per omeSA Parte_1
pronuncia sulla prescrizione.
Non comprende l'appellante a quale prescrizione (quinquennale o decennale) il Giudice di primo grado faccia riferimento, né il termine di decorrenza della steSA, nonostante le specifiche eccezioni sollevate in primo grado.
6. Le doglianze articolate, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione logico-giuridica delle relative questioni, sono infondate e pertanto l'appello va respinto.
6.1. Ritiene il Collegio di poter condividere la statuizione resa dal Tribunale di Foggia, per avere coerentemente formulato un giudizio conclusivo favorevole alla tesi della P_
circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la , ritenendo Parte_1 raggiunta la prova, mediante l'istruttoria giudiziale, e in assenza di adeguati spunti di senso contrario da parte della resistente, per una soluzione di segno diverso.
Difatti, la ha esaustivamente adempiuto all'onere di provare la sussistenza di tutti gli P_
elementi neceSAri a far qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, che è poi l'elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, avuto riguardo al periodo cd. a nero da novembre 1995 a marzo 2015.
Ciò posto, va detto che la risoluzione della presente controversia non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sicché appare utile richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della lite sottoposta all'attenzione della Corte.
Secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
8 impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Alla luce di tali norme, la Suprema Corte ha ribadito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimeSA al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Cass. 25 febbraio 2019 n. 5436).
La Suprema Corte ha, infatti, dotato l'interprete di una cornice - l'eterodeterminazione, unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo - nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
Sono criteri sussidiari:
- il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espreSA dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (v. da ultimo cass. 19 novembre 2021 n.
35687; Cass. n. 17455/2009; 4476/2012);
- l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (CaSAzione n. 6803/2002);
- l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (CaSAzione n.
1274/2009);
9 - la proprietà degli strumenti di lavoro (CaSAzione n. 9812/2008);
- l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (CaSAzione n.5645/2009);
- le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la CaSAzione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in CaSAzione n. 10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (CaSAzione n. 10029/2009 e CaSAzione n.
17534/2002); - la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (CaSAzione n.
21031/2008);
- la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (CaSAzione n. 21380/2008);
- l'insistenza del diritto alle ferie (CaSAzione n. 14868/2009);
- l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.;
- la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla "alienità", considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Con la precisazione che i medesimi elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione steSA, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
10.03.2020, n.6758).
10 Al riguardo, occorre aggiungere - anche al fine di corrispondere al reiterato motivo di appello circa la mancata prova dell'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare esercitato sulla - che l'esistenza del vincolo della subordinazione va P_ concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, essendo divenuta oramai indefettibile una modulazione nella gestione degli indicatori della subordinazione, che debbono essere diversificati per ogni tipo di rapporto considerato (Cass. n. 5079/09).
E invero, la Suprema Corte ha enunciato la regula juris secondo cui l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare – tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione – solitamente riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ma anche, più in generale, come conseguenza dell'evoluzione in senso postfordista e da ultimo su terreni di innovazione guidata dall'automazione, dei modelli organizzativi d'impresa, nella misura in cui essi comportano una maggiore autonomizzazione e responsabilizzazione del lavoratore, può validamente adottarsi, all'opposto, anche con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nella emanazione di direttive afferenti alle modalità esecutive della prestazione lavorativa e nella effettuazione di controlli sul rispetto delle stesse, che, dunque, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (Cass. n.
3674 del 2000, cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia).
Ogniqualvolta, dunque, l'apprezzamento della subordinazione non sia agevole e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, nel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso ai menzionati criteri distintivi sussidiari, i quali costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza.
La CaSAzione ha, altresì, precisato che “spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (così espreSAmente Cass. nn. 14573 del 2012 e 19568 del 2013),
11 così implicitamente riconoscendo che essi, in quanto dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, mantengono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all'art. 2094 c.c. (cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. n. 5079 del 2009)”, potendo assumere valenza discretiva solo se univoci, ossia non contraddittori nel preciso senso di cui all'art. 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
6.2 Sulla scorta di tali premesse e tornando al caso di specie in cui la deduce, P_ appunto, di aver espletato un'attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della , va detto che - come bene ha osservato il primo giudice - dalle dichiarazioni Parte_1
dei testi e in assenza di adeguata contestazione anche documentale da parte della datrice, è emerso il vincolo della subordinazione, avendo la ricorrente dimostrato la durata del rapporto intercorso con la , la predeterminazione da parte di quest'ultima degli orari Parte_1
e dei turni di lavoro, la corresponsione di un compenso a cadenza periodica, la eterodirezione, seppur attenuata, del datore di lavoro.
A fronte, poi, dell'invocato rapporto di lavoro subordinato di durata quasi ventennale dedotto dalla ricorrente (dal 06.11.1995 al marzo 2015) e di un idoneo compendio probatorio, la non ha opposto un'adeguata e rigorosa difesa, né alcuna prova Parte_1 documentale, limitandosi a mettere in risalto l'inattendibilità di alcuni testi, reiterando l'inidoneità degli stessi a provare l'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare sulla dipendente, oltre a contestare il contenuto della registrazione, in quanto disconosciuta.
La ha invocato, altresì, circostanze quali lo stato di gravidanza alla data del Parte_1
6.11.1995, l'attività accademica, la cura della per gli anziani genitori, sino ad P_ ipotizzare - per la prima volta in appello - una titolarità in capo all'avv. con il quale CP_5 aveva condiviso l'immobile sino al 2005; circostanze tutte invero compatibili con un vincolo di subordinazione.
6.3. Venendo, dunque, alla disamina nel merito della controversia, con particolare riguardo alla data di inizio del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, individuata nel giorno
6.11.1995, va respinta la richiesta di riforma avanzata dalla , trattandosi a suo dire Parte_1 di mera congettura, per l'assenza di prova documentale o testimoniale.
12 Osserva, in primis, la Corte che tale doglianza non ha alcuna tenuta, poiché sin dal primo atto difensivo svolto in primo grado, la ha sì contestato l'invocata natura Parte_1
subordinata del rapporto, qualificandolo saltuario e occasionale, senza però mai contestarne la data di inizio.
La AN ha semmai espreSAmente dichiarato che nel periodo antecedente il periodo della assunzione (2/3/2015 al 3/4/2018) la aveva frequentato lo studio dapprima per P_
motivi di amicizia o per chiederle anche per conto di famigliari consulenze professionali, senza però fornirne prova a mezzo testi nè traccia documentale.
Aggiunge, altresì, che successivamente, e precisamente dalla metà dell'anno 2007, sino a dicembre 2014, la era in studio per prestare attività di carattere saltuario e P_ autonomo, ricevendo il relativo corrispettivo per l'opera svolta.
A conforto della propria tesi, la ha sostenuto di essersi assentata da studio alla data Parte_1 del 6.11.1995 per gravidanza a rischio, interrotta l'8.11.1995 e di avere avuto un impegno universitario sempre crescente dal 1996 al 2003, con conseguente ridotta presenza in studio.
Trattasi di circostanze irrilevanti, come ben sottolineato dal primo giudice, trattandosi di fatti che, da soli, non consentono di smentire la data di inizio del rapporto di lavoro;
semmai la confermano, in quanto avvalorano la necessità che qualcuno si dovesse occupare dello studio a causa della mancanza della titolare.
Analogamente non comprova la tesi della la circostanza secondo cui la Parte_1 P_
non poteva assicurare una assidua presenza in studio dovendosi occupare della cura degli anziani genitori -- poi deceduti come comprovato dal relativo certificato di morte -- potendo tale cura essere compatibile con un lavoro giornaliero di sole 4 ore.
Risulta quindi comprovata la data di inizio del rapporto di lavoro al 6.11.1995, poiché la non mai espreSAmente negato la presenza in studio della sin dal Parte_1 P_
6.11.1995, né ha mai negato di avere pagato le somme indicate dalla istante durante il periodo cd. a nero, adducendo per di più motivazioni, come rilevato, a sé non favorevoli.
Militano in questa direzione le dichiarazioni rese dalla teste avv. (la quale, Tes_1
convenendo con il primo giudice, è da ritenersi particolarmente attendibile) che ha confermato la data di inizio del rapporto di lavoro allorquando ha affermato che, pur iniziando a frequentare lo studio dell'avv. nel febbraio 1996, che la CP_6 P_
già lavorava.
13 Ed allora, utile si rende riportare quanto riferito, sul punto, dalla teste avv. “nel Tes_1 febbraio1996 ho iniziato a collaborare con l'Avv. presso lo studio nel quale CP_6 lavorava anche come commercialista la Dr.SA AN, moglie del primo;
….posso solo dire che quando a febbraio '96 ho cominciato a frequentare lo studio la signora P_ collaborava come segretaria, con la Dr.SA ”. Parte_1
Anche la teste ha confermato la data di inizio del rapporto lavorativo tra Testimone_8
e (“Sono a conoscenza dei fatti perché ho lavorato presso lo studio legale P_ Parte_1 dell'avvocato Carmine AN, ubicato nello stesso stabile dello studio della odierna convenuta, in periodi dal 1982 e 1990, nel 1996, dal 2006 al 2010”).
Anche la teste , di cui meglio si dirà avanti, dipendente dell'avvocato Testimone_9
Carmine AN per circa 10 anni dal 1995 al 2006 ha confermato la presenza della già all'inizio del 1995, sia pur come segretaria dell'avv. che, come emerso, P_ CP_5
condivideva lo studio con la moglie, DO.SA , sito al primo piano dello Controparte_4
stabile.
6.4. Hanno trovato, altresì, conferma nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali le circostanze addotte dalla in ordine alle giornate di lavoro, all'orario osservato ed alle mansioni P_
svolte, su indicazione della , presente in studio. Parte_1
Sempre la teste avv. ha così dichiarato: “…nelle tre giornate pomeridiane in cui Tes_1 mediamente frequentavo lo studio, la SI.ra era anch'eSA al lavoro;
alle 16.30 che P_ era l'orario in cui normalmente arrivavo la era già al lavoro e rimaneva fino alle P_
20.00; sul capo 4 è vero per quanto riguarda le abitudini in studio mentre nulla so su quanto avveniva all'esterno ……presso le Poste o banche;
per la tenuta della contabilità mi capitava di vederle “maneggiare” dei registri che provvedeva a compilare;
nulla so di specifico oltre a quanto detto;
….specifico che ho lasciato lo studio a settembre 1997 CP_7
e da allora non ho più avuto alcuna conoscenza di fatti relativi alla posizione di cui ho detto;
da ottobre 1996, superata l'abilitazione, iniziai ad essere presente in studio tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20-20:30; all'interno dello studio mi capitava di sentire la voce della dr.SA che si rivolgeva alla signora Parte_1 P_
chiedendo questa o quella attività comunque inerente alla sua attività di segretaria;
Confermo quanto sopra;
lo studio della Dr.SA era aperto dal lunedì al venerdì Parte_1
per quanto mi consta;
confermo che la sig.ra era già in studio e andava via verso le P_ otto;
a volte anche un quarto d'ora o mezz'ora più tardi.”
14 Anche il teste avv. ha confermato la presenza della in studio sin dal Tes_10 P_
marzo 2005 sino al 2014, dal lunedì al venerdì compreso, posto che la circostanza sulla chiusura dello studio della il venerdì pomeriggio è stata riferita de relato. Parte_1
Non sfugge alla Corte che il teste ha dichiarato di avere visto la sempre con la P_
Dr.SA , smentendo di fatto la circostanza relativa alla assenza in studio della CP_4
. Parte_1
Infatti l'avv. ichiara: “Preciso che dal mese di marzo 2005 ho collaborato con l'avv. Tes_4
Carmine AN, il cui studio era ubicato al piano superiore rispetto a quello della
DOoreSA ; il primo anno ero in studio solo la mattina;
di seguito anche il CP_4
pomeriggio dal lunedì al venerdì; ciò fino al 2014; mi capitava di scendere nello studio della dott.SA principalmente per questioni di fatturazione che all'istante Controparte_4
mi rispondevano;
io emettevo fattura allo studio legale;
al capo 7) è vero, mi Parte_1
veniva detto in studio, che lo studio della dr.SA era chiuso al venerdì Controparte_4
pomeriggio; nulla so sulla routine dello stesso piano;
sul capo 8) posso dire di avere iniziato a fatturare non più di un paio d'anni dal marzo 2005; prima di allora non mi capitava di accedere nello studio della Dr.SA ; da quando ciò è invece iniziato CP_4 vedevo la signora sempre con la D.SA ”. P_ CP_4
Altrettanto significativo è quanto emerge dalla testimonianza resa dalla teste , la Tes_5
quale dichiara di avere lavorato da ottobre 2006 sino a luglio 2016 presso lo studio dell'Avvocato Carmine AN (padre dell'appellante), ubicato al secondo piano nel medesimo stabile di quello della commercialista . Controparte_4
Tale testimonianza non può dirsi scalfita - come auspicato dalla parte appellante - da un contenzioso tra la e l'avvocato Carmine AN, definito con transazione relativo Tes_5
al periodo 1.2.2008 – 5.8.2016, posto che nel presente giudizio la teste ha dichiarato di avere lavorato da ottobre 2006, confermando, coerentemente con le dichiarazioni di altri testi, la presenza in tale periodo della P_
La circostanza secondo cui la teste escuSA aveva una causa in corso, peraltro, con l'avvocato Carmine AN, estraneo ai fatti di causa, non inficia affatto la credibilità del teste, anche in presenza di escussione di testi di parte resistente che, in ogni caso, non hanno fornito adeguata prova contraria alla tesi della P_
15 La ha fornito, altresì, valido sostegno in ordine agli orari di lavoro indicati dalla Tes_5
ricorrente, alle giornate di lavoro svolte, al periodo di ferie, allo stipendio mensile e soprattutto alle mansioni svolte su disposizioni della . Parte_1
La teste ha, infatti, dichiarato: “Ho lavorato presso lo studio dell'avvocato Carmine
AN, ubicato nello stesso stabile, al secondo piano, ove era anche lo studio della dottoreSA;
ho lavorato da ottobre 2006 fino a luglio 2016 come segretario;
ero CP_4
pertanto in studio dal lunedì al venerdì dalla 8,40 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 20,00; ho un contenzioso pendente contro l'avvocato Carmine AN, padre della convenuta;
la signora è stata da me indicata come testimone nel processo che ho intentato
contro
P_
l'Avvocato Carmine AN;
sul capo 1 non lo so perché ancora non lavoravo ove ho detto;
sul capo 2 non lo so per le medesime ragioni;
sul capo 3 è vero, confermo integralmente il capitolo;
avevamo orari di arrivo e di uscita che erano coincidenti, sicchè la vedevo arrivare e andare via dal posto di lavoro anche dopo avere preso le chiavi dello studio presso l'abitazione dei genitori della resistente, ubicati nello stesso stabile;
il capo 4
è vero;
a volte mi recavo presso la resistente per avere delucidazioni su come compilare le fatture;
a volte era la che veniva nello studio legale;
ciò avveniva con frequenza P_
pressochè quotidiana;
sul capo 5) è vero;
le mansioni venivano svolte su disposizioni della dottoreSA;
sul capo 6) è vero;
sul capo 7) è vero;
io di solito rientravo dalle ferie Parte_1
con qualche giorno di anticipo;
sul capo 8) non so dire quale fosse la retribuzione nel periodo anteriore al mio rapporto di lavoro;
sul capo 9) posso solo dire che nel periodo in cui ho lavorato nello studio legale apprendevo dalla che il suo stipendio era di € P_
400,00 mensili;
….La signora veniva da tutti chiamata ”. P_ CP_3
Analoghi validi spunti, in favore della emergono dalle dichiarazioni rese dalla teste P_
, sebbene la tenti invano di sconfeSArne gli assunti in quanto Testimone_8 Parte_1 disoccupata alla data del 1996, potendosi semmai ragionevolmente dedurre che anch'eSA come la lavorasse per lo studio dell'avvocato Carmine AN “a nero”. Tes_5
Va invero evidenziato che la - seppur con riferimento alle mansioni svolte e al Parte_1
potere direttivo e disciplinare - non nega che la avesse rapporti di lavoro con lo Tes_6
studio legale , ubicato al secondo piano dello stabile, né nega che la teste Parte_1 Tes_6 analogamente alla teste , si recasse sia pur occasionalmente (“breve permanenza” e Tes_5
“sporadicità di tali occasioni”; cfr. pag. 15 dell'atto di appello) presso lo studio della
16 commercialista , ubicata al primo piano, ove entrambe le testi incontravano la Parte_1
P_
La teste , dopo avere riferito sui propri periodi di lavoro, di cui si è già detto, ha così Tes_6 dichiarato: “…in ragione del mio impiego di segretaria presso lo studio legale mi capitava di scendere presso lo studio commerciale al piano inferiore oppure capitava che fosse la signora a venire sopra per motivi di lavoro tipo portare della documentazione”; il P_ capo 1) è vero;
….sul capo 2 e 3) confermo che nel periodo di cui ho memoria la P_
lavorava dal lunedì al venerdì (compreso) dalle ore 16:00 alle ore 20:00; la P_ all'inizio della giornata veniva presso lo studio legale a prendere le chiavi, anzi veniva a prenderle dalla moglie dell'avvocato Carmine AN;
sui capi 4 e 5 confermo quelle che erano le mansioni della signora proprie del suo ruolo di segretaria della dottoreSA P_
; quindi, quelle specificate nei capitoli;
sul capo 6…..la DO.SA Controparte_4 Parte_1 le impartiva le direttive del lavoro….; sul capo 7) per quanto posso dire, io finivo delle ferie già dalla metà del mese di luglio al giorno 20, secondo gli anni;
le ferie estive dello studio commerciale iniziavano dopo;
per quanto ricordo quando andavo in ferie d'estate lo studio commerciale era ancora aperto;
a fine anno i giorni di ferie erano quelli indicati nel capitolo n. 7) sui capi 8 e 9 riferisco che gli importi indicati nei capitoli sono quelli che la steSA signora mi confidava;
dal 1996 in poi presso lo studio legale hanno lavorato P_ la signora e la signora fino a circa il 2006; ….posso dire che la Testimone_9 Per_2
signora veniva nello studio legale a prendere fatture degli avvocati , Luigi, P_ Parte_1
Antonio e Carmine per eseguire gli adempimenti neceSAri;
…..Non ho alcuna ragione di contenzioso con l'avvocato . Dopo al 2006 nello studio legale hanno lavorato le Parte_1 signore e tale “ ” della quale in questo momento non ricordo il Parte_2 Per_3 cognome”.
L'appellante, peraltro, nell'intento di smentire le dichiarazioni delle testi e Tes_5 Tes_6
invoca la testimonianza del teste nella parte in cui ha escluso la presenza Testimone_11
della nello studio legale , senza tuttavia considerare che la presenza della P_ Parte_1
nello studio legale non è circostanza dirimente ai fini del presente giudizio. P_
Difatti, il teste dichiara di avere visto la nello studio (della ) e Tes_7 P_ Parte_1
tanto riferisce per le rare occasioni in cui si recava nello studio della DOoreSA . CP_4
Neppure la teste consente di inficiare - come preteso dall'appellante - le Testimone_9 dichiarazioni delle testi e operanti presso lo studio dell'avvocato Carmine Tes_5 Tes_6
17 , poiché introduce una circostanza del tutto nuova, mai dedotta dalla in Parte_1 Parte_1
primo grado.
Sta di fatto che la teste, come puntualmente rilevato dal primo giudice, deduce la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'avv. per il solo fatto di avere visto la in CP_5 P_ alcune occasioni, ricevere carte a quello destinate, provenienti dallo studio dell'avv.
Carmine AN.
La teste dichiara: “ho lavorato presso l'Avv. Carmine AN per circa 10 anni, dal 1995 al 2006; sui capi 1 e 2 per quanto me ne ricordo che la era la segretaria dell'avv. P_ che condivideva lo studio con la Dr.SA ; riferisco questi fatti all'inizio del CP_5 Parte_1
1995, erano in cui presi a lavorare presso l'avv. Carmine AN;
non sono in grado di dire degli orari poiché io lavoravo in un altro studio seppure nello stesso stabile;
sui capi 4
e 5, quanto alle mansioni, non sono in grado di rispondere per lo stesso motivo;
sul capo 6 non lo so per quanto ho detto;
preciso che dico che la era la segretaria dell'avv. P_
perché in alcune occasioni portavo dei documenti destinati al predetto avvocato ed CP_5
era la che li riceveva;
era stato lo stesso avvocato a presentarmela come la P_ CP_5
sua segretaria;
sui capi 7 e 8 non lo so;
nulla so con riguardo al capo 17 essendomi licenziata nel 2006; l'avv. si trasferì con lo studio in un periodo anteriore al 2006, CP_5
ma non ricordo le date esatte;
non so dire se la da quel momento non fu più P_ presente nello studio di cui ho detto;
non più incontrato la . P_
Sul punto appare condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inverosimile che la teste , pur a fronte di una presenza nello studio legale in Tes_2
un ampio periodo di lavoro dal 1995 al 2006 - in evidente difformità con quanto detto da altri testi per lo stesso arco temporale e anche per periodi più brevi - abbia dichiarato, operando una deduzione personale, che la fosse la segretaria dell'avv. per il P_ CP_5
solo fatto che la ricorrente accettasse carte provenienti dal piano superiore;
né la teste ha saputo riferire alcuna altra circostanza rilevante ai fini della controversia (orario di lavoro, le giornate e le mansioni svolte).
Appare poco credibile che la teste a fronte di un importante arco temporale (1995 – 2006) affermi la sola circostanza, peraltro mai neppure dedotta in primo grado dalla resistente, che la fosse la segretaria dell'avv. in quanto riceveva carte provenienti dall'avv. P_ CP_5
Carmine AN, senza essere in grado di riferire altro.
18 Piuttosto è verosimile ritenere che l'avv. il quale agli inizi condivideva lo studio con CP_5
la moglie, la commercialista , accettasse carte provenienti dal piano Controparte_4
superiore (studio legale Carmine AN), anche in considerazione del fatto che il CP_5 come riferito dall'avv. , non aveva segretaria. Tes_3
Difatti, il teste avv. , pur ricordando la assidua presenza della nello studio, Tes_3 P_
nonché la sua postazione di lavoro al computer, non è in grado di dire con quale dei due professionisti che condividevano la struttura (per l'appunto l'Avv. e la ) la CP_5 Parte_1 ricorrente collaborasse, salvo, tuttavia, precisare che l'Avvocato non aveva CP_5
segretaria.
Il teste ha dichiarato: “ho conoscenza dei fatti perché dal 1997, febbraio – marzo, ho frequentato abitualmente lo studio dell'avvocato ubicato nella steSA unità CP_5
immobiliare dello studio commerciale della convenuta;
la mia presenza presso lo studio
è avvenuta sino all'estate dell'anno successivo, verso il mese di maggio 1998; sul CP_5
capo 4) ricordo la assidua presenza della nello studio nel quale aveva la posizione P_ di lavoro al computer nella prima stanza dell'unità immobiliare;
non sono in grado di dire a chi dei due professionisti la si relazionasse abitualmente (capitava che l'Avv. P_
le chiedesse di fare fotocopie) ma posso dire che la sua abituale presenza nello CP_5
studio era dovuta a ragioni lavorative;
in quel periodo la DOoreSA non Controparte_4
aveva dipendente o altri dipendenti;
preciso che non sono mai stato a conoscenza di come si articolasse il rapporto formale – ove ve ne fosse – della signora Non so dare P_
specifiche informazioni su come si relazionassero la e la Dr.SA perché le P_ Parte_1
mie giornate lavorative nello studio si svolgeva in un ambiente separato dagli altri, sicché al di là di quanto detto, non ho mai assistito a fatti o a conversazioni che possono avermi fatto intuire …non leggibile….sui rapporti tra le parti;
l'Avv. non aveva segretari;
CP_5
sul capo 5) non sono in grado di rispondere;
sul capo 13) è vero per quanto riportato dalla
Dr.SA ; sul capo 14 riferisco che nel periodo in questione almeno un pomeriggio Parte_1
alla settimana la Dr.SA non era in ufficio;
non ricordo quale fosse il giorno in cui Parte_1
si assentava, credo fosse la fine della settimana, il giovedì o il venerdì; sul capo 14 è vero;
tanto mi veniva riferito dalla steSA Dr.SA , la quale è stata la mia prima Parte_1
commercialista già dal 1997; fu la Dr.SA ad aprirmi la partita Iva;
non ho mai Parte_1
avuto contatti con persone diverse dalla Dr.SA ; alla sola io Parte_1 Persona_4
consegno tutta la documentazione neceSAria e lei steSA mi aiutava a compilare le fatture;
19 sul capo 17 non ricordo che la avesse un giorno in cui non veniva a studio quale P_
che fosse il giorno in cui la Dr.SA seguisse i suoi impegni accademici;
la Dr.SA Parte_1
mi seguì come commercialista per altri quattro o cinque mesi dopo che io a Parte_1 maggio 1998 lasciai lo studio . CP_5
Difatti, anche il teste avv. , marito della appellante, riferiva che la era CP_6 P_
stata la propria collaboratrice occasionale e che la steSA, ad aprile 2005, in occasione del trasferimento del proprio studio, lo aveva aiutato a sistemare i fascicoli e a curare la fase della riorganizzazione, revocando in seguito la propria disponibilità.
Il teste tanto ha dichiarato: “il capo 4 è vero;
sul capo 5 la mi fu proposta da CP_5 P_
mia moglie come collaboratrice occasionale allorquando portai il mio studio al I piano dello stesso stabile ove è lo studio dell'avv. Carmine AN, col quale avevo fino a quel momento lavorato;
per tale motivo era presente nello studio nell'anno 2005, nel mese di aprile, trasferii il mio studio in via Manzi e la signora mi aiutò a trasferire tutti i P_
fascicolo e nella prima fase di riorganizzazione della situazione;
dopo qualche mese la signora mi comunicò la sua sopravvenuta disponibilità a collaborare ulteriormente P_
con me;
sul capo 10 ero io che la retribuivo la ricorrente poiché la steSA collaborava con me;
il rapporto di lavoro non fu regolarizzato;
sul capo 11 è vero;
sul capo 12 è vero, in quel periodo mia moglie rimase a casa in convalescenza a riposo;
sui capi 14 e 15 è vero;
nel primo periodo sino al 2000 circa, mia moglie si recava quasi tutti i giorni a Bari per i suoi impegni con la cattedra del Prof. ; successivamente – dopo la attivazione Persona_5
dei corsi a Foggia, prese a collaborare con la Prof. ; nel primo periodo riusciva a CP_8
dedicarsi alla professione - anche 1° CTU - solo nel fine settimana e si appoggiava all'occorrenza allo studio …. a Bari;
in ogni caso l'attività di tenuta della contabilità era limitata a quella dei più stretti familiari;
nel secondo periodo l'attività di commercialista rimase poco assorbente e lo studio veniva usato più che altro per la redazione di perizie o per attività legate al mondo accademico. Sul capo 15 non sono in grado di rispondere con riferimento all'anno 2015; nell'anno in questione fui molto impegnato come presidente della I Commissione esami avvocato. Sul capo 17 confermo quanto sopra con esclusivo riferimento al periodo in cui ho lavorato nello stesso immobile di via Montegrappa;
altro non so dire”.
Il rapporto di coniugio tra il e la ben può essere valutato quale indice CP_5 Parte_1
soggettivo di potenziale inattendibilità, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
20 interesse diretto all'esito del giudizio, dato dal regime patrimoniale della famiglia, in quanto il teste rimane portatore di una cognizione dei fatti di causa del tutto infondata e nuova, con la sola eccezione di confermare la presenza in studio della senza alcuna regolare P_
assunzione.
Le dichiarazioni del non appaiono, in ogni caso, dirimenti al cospetto di altre CP_5
deposizioni dal contenuto chiaro, preciso, circostanziato e privo di sbavature, fondate su una diretta ed approfondita conoscenza della situazione, nonché del tutto convergenti nell'imputare l'attività lavorativa svolta dalla in favore della , cui va P_ Parte_1
aggiunto che - condividendo i due professionisti lo stesso immobile - è ragionevole pensare che la lavoratrice operasse in alcune rare occasioni anche per il CP_5
7. Va, inoltre, rilevato che parte appellante ha pure omesso - come compiutamente osservato da parte appellata - di dare seguito all'ulteriore richiesta di produzione, disposta dal
Tribunale, su istanza della del registro Iva degli onorari, al registro Iva degli P_
acquisti ed al registro incassi e pagamenti afferenti il periodo dal 1995 al marzo 2018.
Il primo giudice, infatti, sciogliendo la riserva con ordinanza del 21.12.2021 così disponeva:
“quanto alla richiesta di esibizione della documentazione indicata a pg. 7 della medesima memoria, ove si afferma essere costante la grafia della la richiesta- benché non P_ contenuta nell'atto introduttivo, va comunque accolta- ovvero fatta propria d'ufficio- in dipendenza dello sviluppo dell'istruttoria (arg. CaSAzione civile sez. lav., 07/07/2020,
n.14081), in particolare avendo il teste Avv. riferito che la ricorrente era la propria CP_5 segretaria di studio;
sicchè in tale prospettiva la presenza (o l'assenza) della scrittura della ricorrente ha una indubbia valenza dimostrativa che non può essere pretermeSA”.
All'esito, parte convenuta produceva solo il registro “onorari e spese per esercenti arti e professioni” datato 01.01.2015, recanti, secondo la senza alcuna smentita dalla P_ controparte, la propria firma in tutte le pagine del registro, attestante, tra l'altro, le mansioni svolte dalla lavoratrice, tra cui la tenuta della contabilità; nessuna di tali circostanze ha trovato smentita da parte . Parte_1
È fondato ritenere che anche gli ulteriori registri richiesti (registro Iva degli onorari, al registro Iva degli acquisti ed al registro incassi e pagamenti), relativi all'intero periodo di lavoro recassero la firma della P_
Di tale mancata ottemperanza all'ordinanza del Tribunale, il primo Giudice ne ha condivisibilmente tenuto conto ai sensi dell'art. 116 cpc.
21 8. Per corrispondere ulteriormente alle doglianze esposte nel terzo motivo, va poi detto che non è apprezzabile il lamentato malgoverno delle risultanze probatorie che l'appellante addebita alla gravata sentenza. Innanzi tutto, va ribadito che, nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti, è devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (così Cass., n. 9121/2007); in tale contesto, il giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga in concreto irrilevante. Sotto altro profilo, ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è neceSArio che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non è neceSArio dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite
(cfr. Cass. 5241/2011).
Orbene, come già poc'anzi accennato, il Tribunale ha puntualmente preso in esame le testimonianze acquisite, apprezzandole nel loro complesso, selezionando in modo logico e convincente quelle da ritenersi maggiormente utili ai fini della decisione e spiegando chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accordare preferenza ad alcuni contributi dichiarativi. In particolare, il giudice a quo ha scrutinato non soltanto l'attendibilità soggettiva dei testi, bensì anche (conformemente a Cass., n. 16529/2004 e numerose successive pronunce conformi) il contenuto delle dichiarazioni, valutandone l'intrinseca credibilità, anche alla stregua delle fonti di conoscenza della vicenda controversa.
Anche riguardo alla conversazione registrata ha dato correttamente rilievo solo al comportamento processuale dell'appellante, consistito nel rifiuto opposto dalla di Parte_1
sottoporsi a perizia fonica, mentre di fatto di tale conversazione non ne ha tenuto conto ai fini della propria decisione.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali relative a questo grado di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza della . Parte_1
22 10. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
11. Le spese possono essere compensate nei confronti dell' convenuto anche in questa CP_2 sede quale mero litisconsorte processuale, senza l'articolazione, cioè, di alcuna specifica pretesa nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 28.6.2023, avverso la sentenza n.1954/2023 resa in data 6.6.2023 dal Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, nei confronti di e dell' , così Controparte_1 CP_2
provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante a pagare alla le spese di questo secondo grado del giudizio, P_ che liquida in complessivi € 4000,00, oltre agli accessori di legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
CP_ compensa le spese di questo grado con l' dichiara che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bari, il 6/3/2025
Il Presidente relatore
DO. Manuela Saracino
23
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
DO. Manuela Saracino - Presidente relatore
DO. Nicola Morgese - Consigliere
DO. Marina Mosca - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 704/2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to TRIGGIANI PASQUA
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. TORTORELLI GIULIA
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. PECO GIULIO e dall'Avv. PUNZI COSIMO NICOLA
APPELLATI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 6.06.2023 il Giudice del lavoro di Foggia accoglieva la domanda proposta da e, previo accertamento della natura subordinata del rapporto Controparte_3
di lavoro nel periodo dal 6 novembre 1995 al 23 marzo 2018, con mansioni di segretaria IV livello, per 5 giorni a settimana e per 4 ore al giorno alle dipendenze dell'odierna appellante, condannava : a) alla corresponsione in favore dell'istante della somma di € Parte_1
70.708,59 a titolo di differenze retributive e TFR;
b) alla regolarizzazione della posizione contributiva, nei limiti della prescrizione, e al risarcimento dei danni per la contribuzione prescritta;
c) al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Avverso tale sentenza, con ricorso del 28.06.2023, interponeva appello Parte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda.
Si costituivano e l' tramite memoria difensiva. Controparte_1 CP_2
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado e in data odierna, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio fra i Magistrati del
Collegio composto in base alla tabella della Corte, si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. L'appello è infondato e va disatteso.
3.1. Con ricorso del 27.09.2018, deduceva di: Controparte_1
- aver lavorato “a nero” presso lo studio commercialista di dal 06.11.1995 Parte_1
al marzo 2015, osservando un orario di lavoro di 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00;
- avere svolto mansioni di segretaria, occupandosi anche della tenuta della contabilità con registrazione sui registri cartacei o al computer, del calcolo Iva con relative registrazioni e riepiloghi periodici, del conteggio dei versamenti dovuti con compilazione Mod F24, delle certificazioni di ritenute d'acconto;
-avere fruito di due periodi di ferie, dal 1° agosto all'inizio dell'ultima settimana dello stesso mese, nonché dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- avere percepito, in tale periodo, una retribuzione “in nero” di £ 400.000 mensili, aumentata a £. 500.000 da aprile 1998, a £. 600.000 da aprile 2001, ad € 310,00 da gennaio 2002, ad €
350,00 da gennaio 2005, ad € 400,00 da gennaio 2009 e sino a febbraio 2015;
- essere stata assunta a decorrere dal 02.03.2015, per 12 ore settimanali (in luogo delle 20 originarie) dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:30, percependo una retribuzione di €
400,00 mensili;
- avere ricevuto, in data 09.05.2017, dalla la proposta di sottoscrivere un accordo Parte_1
conciliativo di rinuncia ad ogni richiesta relativa al precedente rapporto di lavoro in nero, e di averla rifiutata, rivendicando somme ben maggiori;
- avere appreso in data 09.10.2017 dalla che dal marzo 2018 l'orario di lavoro Parte_1
sarebbe stato ridotto da 12 ad 8 ore settimanali, dal lunedì al giovedì, dalle 17,00 alle 19.00,
2 con una retribuzione di circa 280/290 euro netti e che in detta occasione la le Parte_1
proponeva nuovamente la sistemazione transattiva dei rapporti pregressi;
- avere registrato su nastro magnetico la conversazione avvenuta il 9.10.2017;
- essere stata licenziata il 23.03.2018 per giustificato motivo oggettivo.
Su tali premesse, la adiva il Giudice del Lavoro, chiedendo di dichiarare la natura P_
subordinata del rapporto intercorso dal 6.11.1995 al 2.3.2015, alla pari del periodo di lavoro successivo già regolarizzato dal 2.3.2015 al 3.4.2018, con inquadramento nella qualifica di segretaria 4° liv. CCNL Studi Professionali.
Per l'effetto, la ricorrente chiedeva la condanna della al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 90.323,96 a titolo di retribuzione differenziale e TFR, secondo i conteggi in ricorso, oltre alla regolarizzazione della contribuzione non prescritta, con condanna anche al risarcimento del danno in caso di ritenuta impossibilità di godere della rendita di cui all'articolo 13 L. 1338/1962.
3.2. Si costituiva con memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso di Controparte_4
primo grado.
Assumeva la che nel periodo precedente la data del 2.3.2015, ovvero dal 1995 a Parte_1
tutto il mese di marzo 2007, la aveva frequentato lo studio per motivi di amicizia e P_
personali, ovvero per fruire delle prestazioni professionali della convenuta o dei suoi parenti.
Aggiungeva che successivamente (dal mese di aprile 2007 sino a dicembre 2014), la P_
aveva reso prestazioni professionali di carattere saltuario ed autonomo, compatibilmente con le sue esigenze familiari, ricevendo il relativo corrispettivo per l'opera svolta, con la precisazione che tale ultima attività avveniva nei soli mesi da aprile a giugno e da novembre a dicembre per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relative incombenze (acconti e saldi Irpef/Iva).
Sosteneva, altresì, la di trovarsi alla data del 6.11.1995 in stato di gravidanza a Parte_1 rischio, di fatto interrotta l'8.11.1995, di non avere in seguito svolto assiduamente e sino al
2003 la propria professione, avendo collaborato con la Facoltà di merceologia presso la
Facoltà di economia dell'Università di Bari e Foggia, sino ad un sostanziale accantonamento della libera professione;
che nel medesimo periodo la si era occupata per anni degli P_
anziani genitori, sicchè sarebbe stato anche impossibile per la ricorrente svolgere la prestazione lavorativa con le modalità descritte nell'atto introduttivo.
3 Disconosceva la registrazione del 9.10.2017, assumendo che non era mai avvenuto alcun colloquio tra le parti.
Riconosceva il rapporto dal marzo 2015, part time, con la qualifica di segretaria con orario di lavoro dalle 16:30 al 19:30, svolto dal lunedì al giovedì.
Da ultimo, la eccepiva l'intervenuta prescrizione contributiva fino al 24.3.2015. Parte_1
3.3. Si costituiva l' rimettendosi all'esito del giudizio. CP_2
4. Il Tribunale, espletata la prova orale e disposta la CTU contabile, decideva come innanzi rilevato, sulla scorta dei seguenti punti motivazionali:
-va respinta l'eccezione di nullità moSA dalla convenuta quanto al periodo di lavoro a nero, sotto il preliminare profilo della forma – contenuto dell'atto introduttivo, essendo a tal fine sufficiente l'invocato inserimento della lavoratrice nell'organizzazione lavoratrice dell'altra, la soggezione a poteri direttivi e di controllo, al rispetto di ben precisi orari richiesti dal datore di lavoro;
-non è decisivo quanto dedotto dalla datrice di lavoro in ordine alla data di assunzione della lavoratrice poiché proprio la gravidanza interrotta in data 08.11.1995 potrebbe essere stata motivo per rendere neceSAria l'assunzione della ricorrente già il giorno 06.11.1995;
- le risultanze della prova per testi avvalorano la tesi della ricorrente, con particolare riguardo alle dichiarazioni della teste Tes_1
- il convincimento è che il rapporto di lavoro tra le parti sia iniziato e proseguito secondo il modello della subordinazione e durato per tutto l'arco di tempo invocato dall'attrice;
- va dato rilievo al rifiuto della di sottoporsi all'accertamento peritale sulla Parte_1
registrazione vocale esibita dalla ricorrente, traendo così argomento di prova dalla condotta processuale della parte;
- va condiviso interamente l'esito della disposta CTU contabile, che determinava in €
57.815,59 l'ammontare della retribuzione differenziale dovuta ed in € 12.892,90 il TFR.
Il primo giudice concludeva ordinando la regolarizzazione contributiva non prescritta e la condanna della ex art. 2116 c.c. al risarcimento danni in favore della Parte_1 P_
quanto alla contribuzione prescritta.
5.1. Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante contesta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale nel fiSAre, al 6.11.1995, la data dell'inizio del rapporto di lavoro, senza aver posto a fondamento di tale convincimento alcuna prova documentale o testimoniale.
4 Contesta il capo della sentenza in cui il Giudicante ha ritenuto provato l'orario settimanale di lavoro di 20 o 18 ore, dedotto dalla ricorrente, pur a fronte della corposa documentazione in atti attestante, al contrario, la sua impossibilità di poter esercitare assiduamente la professione di commercialista tra il 1996 e il 2003 per motivi di salute e di impegno universitario.
Insiste sulla circostanza relativa alla quotidiana collaborazione presso l'Università di Bari e
Foggia, con il sostanziale accantonamento della libera professione sino all'azzeramento, a causa della frequenza del corso di dottorato di ricerca, e pertanto sostiene l'erroneità del convincimento del Giudice per aver considerato compatibile l'attività professionale dell'appellante con quella universitaria e, di conseguenza, verosimili gli orari di lavoro indicati dalla P_
Ed ancora, censura l'erroneo convincimento del primo giudice, sulla scorta dell'espletata prova testimoniale, quanto alla sussistenza della subordinazione, pur in assenza di prove relative alla continuità del rapporto di lavoro e alla esistenza degli indici tipici della subordinazione.
Sostiene, oltretutto, l'appellante che le testimonianze raccolte in corso di causa risultano frammentarie e contrastanti e, dunque, inidonee all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Rimarca che non è provata la data di inizio del rapporto individuata il 6.11.1995, non avendo alcun teste dichiarato di avere visto la in studio l'anno 1995. P_
Contesta, in particolare, la deposizione del teste ritenuta dal primo giudice teste Tes_1
“principe”, in quanto basata su generiche affermazioni riferite ad un periodo molto breve
(1996/1997), senza alcuna conferma in ordine al vincolo di subordinazione, con particolare riguardo al potere disciplinare ed organizzativo.
Adduce che, ugualmente, non possono deporre in senso favorevole alla ricostruzione fornita dalla ricorrente le deposizioni dei testi e che nulla riferiscono in ordine Tes_2 Tes_3 contenuto delle mansioni, al potere disciplinare, al potere direttivo, all'osservanza di un orario di lavoro, alla continuità della prestazione.
Ed anzi, a dire della , le deposizioni dei testi e sono Parte_1 Tes_4 Tes_2 Tes_3
addirittura sovrapponibili ed univoche atteso che, al contrario di quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, hanno escluso la sussistenza di un possibile rapporto di lavoro esclusivo con l'appellante.
5 Evidenzia ancora la che la per sua steSA ammissione, si è occupata fino al Parte_1 P_
2006 in modo assiduo dei propri genitori (come comprovato dall'atto pubblico per Notaio
Dr.SA del 17.03.2006, registrato il 12.04.2006) così attestando Persona_1
l'impossibilità di svolgere lavoro in modo subordinato, e quindi continuo, dal lunedì al venerdì, come dedotto nel ricorso.
Quanto alle ulteriori testimonianze, la specifica, nel dettaglio che la teste avv. Parte_1
ha avuto una frequentazione sporadica dello studio legale e nulla ha riferito Tes_1 CP_5
sullo specifico potere direttivo e disciplinare, su ferie, festività e stipendi erogati e soprattutto nulla ho potuto riferire sul potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
Sostiene che le testi e , al di là di fatti riferiti de relato, nulla sono state in Tes_5 Tes_6
grado di riferire sullo specifico potere direttivo e disciplinare esercitato dalla sulla Parte_1
e che difficilmente credibile risulta la conferma degli assunti di cui al ricorso da P_ parte di queste testimoni che mai hanno lavorato all'interno dello studio.
Aggiunge che i testi , e hanno confermato che lo studio era Tes_7 Tes_4 Tes_3 chiuso il venerdì, con l'ulteriore conferma che per un periodo di tempo la resistente non era neanche presente in studio per impegni universitari.
Evidenzia che il teste ha escluso la presenza della nello studio legale Tes_7 P_
, smentendo così le dichiarazioni delle testi e . Parte_1 Tes_5 Tes_6
Ribadisce, dunque, che le deposizioni raccolte non offrono alcuna certezza neanche sulla titolarità del presunto ed intero rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla avendo P_ peraltro ricondotto alcuni testi la titolarità del rapporto in capo all'avvocato (marito CP_5
della ). Parte_1
Insiste nel ritenere non raggiunta la prova circa la continuità del rapporto di lavoro, avendo i testi escussi dichiarato di avere visto la lavorare in diversi e frammentati periodi di P_
tempo, ma mai in modo continuativo;
che nulla hanno riferito circa la particolare tipologia del rapporto dedotto ed alle peculiari modalità del presunto espletamento dello stesso.
Sostiene, altresì, che neppure la produzione del registro contabile ha provato la subordinazione.
Specifica ancora la che la teste , lavoratrice presso lo studio legale Parte_1 Tes_5
dall'ottobre 2006 al luglio 2016, aveva un giudizio pendente di accertamento e Parte_1
condanna al pagamento di differenze retributive proprio in danno del predetto studio.
6 Riporta che proprio in quel giudizio aveva sottoscritto in data 21.09.2016 una dichiarazione confessoria stragiudiziale di rinunzia e transazione nella quale aveva espreSAmente confeSAto di aver lavorato esclusivamente nel periodo dall'01.02.2008 al 05.08.2016 e che detta dichiarazione confessoria era stata rinnovata e ribadita in sede di conciliazione giudiziale, sottoscritta in data 21.02.2023 innanzi al Tribunale di Foggia, nella quale la detta teste aveva dichiarato espreSAmente di non aver lavorato dal 2006 al 31.01.2008.
Aggiunge che, nella conciliazione giudiziale, la oltre a confermare l'effettivo Tes_5
periodo lavorativo, aveva precisato di avere osservato, per il periodo 2014/2016, un orario di lavoro part-time, con svolgimento della prestazione solo nel corso degli orari indicati nel contratto prodotto agli atti e pertanto risultava difficilmente credibile la sua dichiarazione testimoniale.
Per quanto attiene alla teste , l'appellante evidenzia che la sua deposizione non Tes_6
sarebbe attendibile avendo dichiarato di essere impiegata presso lo studio nel 1996 quando, invece, dal certificato storico C/2 rilasciato dal centro per l'Impiego della Provincia di
Foggia risultava, nel medesimo anno, disoccupata.
Si duole della mancata considerazione della circostanza secondo cui entrambe le testimoni prestavano la propria attività lavorativa non nello studio dell'appellante (sito al 1^ piano), ma all'interno dello studio legale , ubicato al secondo piano del medesimo stabile, Parte_1
senza alcun collegamento tra i due immobili.
Dunque, sottolinea l'impossibilità per le predette testimoni di poter descrivere, così come invece hanno fatto, l'attività della per il periodo di tempo rivendicato in ricorso. P_
Soggiunge che tale circostanza è avvalorata dalle dichiarazioni rese dalla che, Tes_2
quotidianamente impegnata a lavorare nello studio legale , non era stata Parte_1
correttamente in grado di riferire alcunché sullo studio commerciale , a Parte_1
dimostrazione della incapacità materiale sua, e quindi anche delle altre testi escusse, di rendere dichiarazioni sullo svolgimento del presunto rapporto di lavoro della P_
5.2. Per mezzo del secondo motivo di appello, la contesta al Giudice di primo Parte_1
grado di avere errato nel disporre la perizia fonica in quanto il suo valore probatorio è praticamente nullo.
Assume che la contestazione della conformità all'originale di una riproduzione informatica, meccanica o fonica, laddove non prodotto l'originale (nel caso di specie il nastro magnetico o il cellulare) comporta la assoluta inutilizzabilità della riproduzione contestata, che pertanto
7 va considerata irrimediabilmente disconosciuta e quindi del tutto priva di valore probatorio.
Pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel trarre dal comportamento dell'appellante - che si è rifiutata di “sottoporsi a perizia fonica” - elemento di valutazione atteso che quel documento era stato contestato.
5.3. Tramite il terzo motivo di appello, la contesta la sentenza per omeSA Parte_1
pronuncia sulla prescrizione.
Non comprende l'appellante a quale prescrizione (quinquennale o decennale) il Giudice di primo grado faccia riferimento, né il termine di decorrenza della steSA, nonostante le specifiche eccezioni sollevate in primo grado.
6. Le doglianze articolate, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione logico-giuridica delle relative questioni, sono infondate e pertanto l'appello va respinto.
6.1. Ritiene il Collegio di poter condividere la statuizione resa dal Tribunale di Foggia, per avere coerentemente formulato un giudizio conclusivo favorevole alla tesi della P_
circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la , ritenendo Parte_1 raggiunta la prova, mediante l'istruttoria giudiziale, e in assenza di adeguati spunti di senso contrario da parte della resistente, per una soluzione di segno diverso.
Difatti, la ha esaustivamente adempiuto all'onere di provare la sussistenza di tutti gli P_
elementi neceSAri a far qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, che è poi l'elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, avuto riguardo al periodo cd. a nero da novembre 1995 a marzo 2015.
Ciò posto, va detto che la risoluzione della presente controversia non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sicché appare utile richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della lite sottoposta all'attenzione della Corte.
Secondo l'art. 2094 c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
8 impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Alla luce di tali norme, la Suprema Corte ha ribadito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimeSA al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. (Cass. 25 febbraio 2019 n. 5436).
La Suprema Corte ha, infatti, dotato l'interprete di una cornice - l'eterodeterminazione, unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo - nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
Sono criteri sussidiari:
- il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espreSA dal contratto e il nomen iuris utilizzato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualificazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (v. da ultimo cass. 19 novembre 2021 n.
35687; Cass. n. 17455/2009; 4476/2012);
- l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (CaSAzione n. 6803/2002);
- l'esecuzione personale della prestazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, solo in via eccezionale e con il consenso del datore (CaSAzione n.
1274/2009);
9 - la proprietà degli strumenti di lavoro (CaSAzione n. 9812/2008);
- l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (CaSAzione n.5645/2009);
- le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la CaSAzione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato;
- l'obbligo di osservare un orario di lavoro (in CaSAzione n. 10313/2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (CaSAzione n. 10029/2009 e CaSAzione n.
17534/2002); - la continuità temporale: secondo la pronuncia della S.C. n. 58/2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a disposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (CaSAzione n.
21031/2008);
- la giustificazione delle assenze: l'assenza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (CaSAzione n. 21380/2008);
- l'insistenza del diritto alle ferie (CaSAzione n. 14868/2009);
- l'esclusività della prestazione: tale elemento non è ritenuto essenziale ai fini dell'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto, così come stabilito dalla sentenza n. 21380/2008 della S.C.;
- la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla "alienità", considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
Con la precisazione che i medesimi elementi, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione steSA, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
10.03.2020, n.6758).
10 Al riguardo, occorre aggiungere - anche al fine di corrispondere al reiterato motivo di appello circa la mancata prova dell'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare esercitato sulla - che l'esistenza del vincolo della subordinazione va P_ concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, essendo divenuta oramai indefettibile una modulazione nella gestione degli indicatori della subordinazione, che debbono essere diversificati per ogni tipo di rapporto considerato (Cass. n. 5079/09).
E invero, la Suprema Corte ha enunciato la regula juris secondo cui l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare – tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione – solitamente riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ma anche, più in generale, come conseguenza dell'evoluzione in senso postfordista e da ultimo su terreni di innovazione guidata dall'automazione, dei modelli organizzativi d'impresa, nella misura in cui essi comportano una maggiore autonomizzazione e responsabilizzazione del lavoratore, può validamente adottarsi, all'opposto, anche con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nella emanazione di direttive afferenti alle modalità esecutive della prestazione lavorativa e nella effettuazione di controlli sul rispetto delle stesse, che, dunque, potrebbe non avere occasione di manifestarsi (Cass. n.
3674 del 2000, cit., secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia).
Ogniqualvolta, dunque, l'apprezzamento della subordinazione non sia agevole e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, nel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso ai menzionati criteri distintivi sussidiari, i quali costituiscono, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indizi gravi, precisi e concordanti, rivelatori di tale sussistenza.
La CaSAzione ha, altresì, precisato che “spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (così espreSAmente Cass. nn. 14573 del 2012 e 19568 del 2013),
11 così implicitamente riconoscendo che essi, in quanto dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, mantengono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all'art. 2094 c.c. (cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. n. 5079 del 2009)”, potendo assumere valenza discretiva solo se univoci, ossia non contraddittori nel preciso senso di cui all'art. 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
6.2 Sulla scorta di tali premesse e tornando al caso di specie in cui la deduce, P_ appunto, di aver espletato un'attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della , va detto che - come bene ha osservato il primo giudice - dalle dichiarazioni Parte_1
dei testi e in assenza di adeguata contestazione anche documentale da parte della datrice, è emerso il vincolo della subordinazione, avendo la ricorrente dimostrato la durata del rapporto intercorso con la , la predeterminazione da parte di quest'ultima degli orari Parte_1
e dei turni di lavoro, la corresponsione di un compenso a cadenza periodica, la eterodirezione, seppur attenuata, del datore di lavoro.
A fronte, poi, dell'invocato rapporto di lavoro subordinato di durata quasi ventennale dedotto dalla ricorrente (dal 06.11.1995 al marzo 2015) e di un idoneo compendio probatorio, la non ha opposto un'adeguata e rigorosa difesa, né alcuna prova Parte_1 documentale, limitandosi a mettere in risalto l'inattendibilità di alcuni testi, reiterando l'inidoneità degli stessi a provare l'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare sulla dipendente, oltre a contestare il contenuto della registrazione, in quanto disconosciuta.
La ha invocato, altresì, circostanze quali lo stato di gravidanza alla data del Parte_1
6.11.1995, l'attività accademica, la cura della per gli anziani genitori, sino ad P_ ipotizzare - per la prima volta in appello - una titolarità in capo all'avv. con il quale CP_5 aveva condiviso l'immobile sino al 2005; circostanze tutte invero compatibili con un vincolo di subordinazione.
6.3. Venendo, dunque, alla disamina nel merito della controversia, con particolare riguardo alla data di inizio del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, individuata nel giorno
6.11.1995, va respinta la richiesta di riforma avanzata dalla , trattandosi a suo dire Parte_1 di mera congettura, per l'assenza di prova documentale o testimoniale.
12 Osserva, in primis, la Corte che tale doglianza non ha alcuna tenuta, poiché sin dal primo atto difensivo svolto in primo grado, la ha sì contestato l'invocata natura Parte_1
subordinata del rapporto, qualificandolo saltuario e occasionale, senza però mai contestarne la data di inizio.
La AN ha semmai espreSAmente dichiarato che nel periodo antecedente il periodo della assunzione (2/3/2015 al 3/4/2018) la aveva frequentato lo studio dapprima per P_
motivi di amicizia o per chiederle anche per conto di famigliari consulenze professionali, senza però fornirne prova a mezzo testi nè traccia documentale.
Aggiunge, altresì, che successivamente, e precisamente dalla metà dell'anno 2007, sino a dicembre 2014, la era in studio per prestare attività di carattere saltuario e P_ autonomo, ricevendo il relativo corrispettivo per l'opera svolta.
A conforto della propria tesi, la ha sostenuto di essersi assentata da studio alla data Parte_1 del 6.11.1995 per gravidanza a rischio, interrotta l'8.11.1995 e di avere avuto un impegno universitario sempre crescente dal 1996 al 2003, con conseguente ridotta presenza in studio.
Trattasi di circostanze irrilevanti, come ben sottolineato dal primo giudice, trattandosi di fatti che, da soli, non consentono di smentire la data di inizio del rapporto di lavoro;
semmai la confermano, in quanto avvalorano la necessità che qualcuno si dovesse occupare dello studio a causa della mancanza della titolare.
Analogamente non comprova la tesi della la circostanza secondo cui la Parte_1 P_
non poteva assicurare una assidua presenza in studio dovendosi occupare della cura degli anziani genitori -- poi deceduti come comprovato dal relativo certificato di morte -- potendo tale cura essere compatibile con un lavoro giornaliero di sole 4 ore.
Risulta quindi comprovata la data di inizio del rapporto di lavoro al 6.11.1995, poiché la non mai espreSAmente negato la presenza in studio della sin dal Parte_1 P_
6.11.1995, né ha mai negato di avere pagato le somme indicate dalla istante durante il periodo cd. a nero, adducendo per di più motivazioni, come rilevato, a sé non favorevoli.
Militano in questa direzione le dichiarazioni rese dalla teste avv. (la quale, Tes_1
convenendo con il primo giudice, è da ritenersi particolarmente attendibile) che ha confermato la data di inizio del rapporto di lavoro allorquando ha affermato che, pur iniziando a frequentare lo studio dell'avv. nel febbraio 1996, che la CP_6 P_
già lavorava.
13 Ed allora, utile si rende riportare quanto riferito, sul punto, dalla teste avv. “nel Tes_1 febbraio1996 ho iniziato a collaborare con l'Avv. presso lo studio nel quale CP_6 lavorava anche come commercialista la Dr.SA AN, moglie del primo;
….posso solo dire che quando a febbraio '96 ho cominciato a frequentare lo studio la signora P_ collaborava come segretaria, con la Dr.SA ”. Parte_1
Anche la teste ha confermato la data di inizio del rapporto lavorativo tra Testimone_8
e (“Sono a conoscenza dei fatti perché ho lavorato presso lo studio legale P_ Parte_1 dell'avvocato Carmine AN, ubicato nello stesso stabile dello studio della odierna convenuta, in periodi dal 1982 e 1990, nel 1996, dal 2006 al 2010”).
Anche la teste , di cui meglio si dirà avanti, dipendente dell'avvocato Testimone_9
Carmine AN per circa 10 anni dal 1995 al 2006 ha confermato la presenza della già all'inizio del 1995, sia pur come segretaria dell'avv. che, come emerso, P_ CP_5
condivideva lo studio con la moglie, DO.SA , sito al primo piano dello Controparte_4
stabile.
6.4. Hanno trovato, altresì, conferma nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali le circostanze addotte dalla in ordine alle giornate di lavoro, all'orario osservato ed alle mansioni P_
svolte, su indicazione della , presente in studio. Parte_1
Sempre la teste avv. ha così dichiarato: “…nelle tre giornate pomeridiane in cui Tes_1 mediamente frequentavo lo studio, la SI.ra era anch'eSA al lavoro;
alle 16.30 che P_ era l'orario in cui normalmente arrivavo la era già al lavoro e rimaneva fino alle P_
20.00; sul capo 4 è vero per quanto riguarda le abitudini in studio mentre nulla so su quanto avveniva all'esterno ……presso le Poste o banche;
per la tenuta della contabilità mi capitava di vederle “maneggiare” dei registri che provvedeva a compilare;
nulla so di specifico oltre a quanto detto;
….specifico che ho lasciato lo studio a settembre 1997 CP_7
e da allora non ho più avuto alcuna conoscenza di fatti relativi alla posizione di cui ho detto;
da ottobre 1996, superata l'abilitazione, iniziai ad essere presente in studio tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20-20:30; all'interno dello studio mi capitava di sentire la voce della dr.SA che si rivolgeva alla signora Parte_1 P_
chiedendo questa o quella attività comunque inerente alla sua attività di segretaria;
Confermo quanto sopra;
lo studio della Dr.SA era aperto dal lunedì al venerdì Parte_1
per quanto mi consta;
confermo che la sig.ra era già in studio e andava via verso le P_ otto;
a volte anche un quarto d'ora o mezz'ora più tardi.”
14 Anche il teste avv. ha confermato la presenza della in studio sin dal Tes_10 P_
marzo 2005 sino al 2014, dal lunedì al venerdì compreso, posto che la circostanza sulla chiusura dello studio della il venerdì pomeriggio è stata riferita de relato. Parte_1
Non sfugge alla Corte che il teste ha dichiarato di avere visto la sempre con la P_
Dr.SA , smentendo di fatto la circostanza relativa alla assenza in studio della CP_4
. Parte_1
Infatti l'avv. ichiara: “Preciso che dal mese di marzo 2005 ho collaborato con l'avv. Tes_4
Carmine AN, il cui studio era ubicato al piano superiore rispetto a quello della
DOoreSA ; il primo anno ero in studio solo la mattina;
di seguito anche il CP_4
pomeriggio dal lunedì al venerdì; ciò fino al 2014; mi capitava di scendere nello studio della dott.SA principalmente per questioni di fatturazione che all'istante Controparte_4
mi rispondevano;
io emettevo fattura allo studio legale;
al capo 7) è vero, mi Parte_1
veniva detto in studio, che lo studio della dr.SA era chiuso al venerdì Controparte_4
pomeriggio; nulla so sulla routine dello stesso piano;
sul capo 8) posso dire di avere iniziato a fatturare non più di un paio d'anni dal marzo 2005; prima di allora non mi capitava di accedere nello studio della Dr.SA ; da quando ciò è invece iniziato CP_4 vedevo la signora sempre con la D.SA ”. P_ CP_4
Altrettanto significativo è quanto emerge dalla testimonianza resa dalla teste , la Tes_5
quale dichiara di avere lavorato da ottobre 2006 sino a luglio 2016 presso lo studio dell'Avvocato Carmine AN (padre dell'appellante), ubicato al secondo piano nel medesimo stabile di quello della commercialista . Controparte_4
Tale testimonianza non può dirsi scalfita - come auspicato dalla parte appellante - da un contenzioso tra la e l'avvocato Carmine AN, definito con transazione relativo Tes_5
al periodo 1.2.2008 – 5.8.2016, posto che nel presente giudizio la teste ha dichiarato di avere lavorato da ottobre 2006, confermando, coerentemente con le dichiarazioni di altri testi, la presenza in tale periodo della P_
La circostanza secondo cui la teste escuSA aveva una causa in corso, peraltro, con l'avvocato Carmine AN, estraneo ai fatti di causa, non inficia affatto la credibilità del teste, anche in presenza di escussione di testi di parte resistente che, in ogni caso, non hanno fornito adeguata prova contraria alla tesi della P_
15 La ha fornito, altresì, valido sostegno in ordine agli orari di lavoro indicati dalla Tes_5
ricorrente, alle giornate di lavoro svolte, al periodo di ferie, allo stipendio mensile e soprattutto alle mansioni svolte su disposizioni della . Parte_1
La teste ha, infatti, dichiarato: “Ho lavorato presso lo studio dell'avvocato Carmine
AN, ubicato nello stesso stabile, al secondo piano, ove era anche lo studio della dottoreSA;
ho lavorato da ottobre 2006 fino a luglio 2016 come segretario;
ero CP_4
pertanto in studio dal lunedì al venerdì dalla 8,40 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 20,00; ho un contenzioso pendente contro l'avvocato Carmine AN, padre della convenuta;
la signora è stata da me indicata come testimone nel processo che ho intentato
contro
P_
l'Avvocato Carmine AN;
sul capo 1 non lo so perché ancora non lavoravo ove ho detto;
sul capo 2 non lo so per le medesime ragioni;
sul capo 3 è vero, confermo integralmente il capitolo;
avevamo orari di arrivo e di uscita che erano coincidenti, sicchè la vedevo arrivare e andare via dal posto di lavoro anche dopo avere preso le chiavi dello studio presso l'abitazione dei genitori della resistente, ubicati nello stesso stabile;
il capo 4
è vero;
a volte mi recavo presso la resistente per avere delucidazioni su come compilare le fatture;
a volte era la che veniva nello studio legale;
ciò avveniva con frequenza P_
pressochè quotidiana;
sul capo 5) è vero;
le mansioni venivano svolte su disposizioni della dottoreSA;
sul capo 6) è vero;
sul capo 7) è vero;
io di solito rientravo dalle ferie Parte_1
con qualche giorno di anticipo;
sul capo 8) non so dire quale fosse la retribuzione nel periodo anteriore al mio rapporto di lavoro;
sul capo 9) posso solo dire che nel periodo in cui ho lavorato nello studio legale apprendevo dalla che il suo stipendio era di € P_
400,00 mensili;
….La signora veniva da tutti chiamata ”. P_ CP_3
Analoghi validi spunti, in favore della emergono dalle dichiarazioni rese dalla teste P_
, sebbene la tenti invano di sconfeSArne gli assunti in quanto Testimone_8 Parte_1 disoccupata alla data del 1996, potendosi semmai ragionevolmente dedurre che anch'eSA come la lavorasse per lo studio dell'avvocato Carmine AN “a nero”. Tes_5
Va invero evidenziato che la - seppur con riferimento alle mansioni svolte e al Parte_1
potere direttivo e disciplinare - non nega che la avesse rapporti di lavoro con lo Tes_6
studio legale , ubicato al secondo piano dello stabile, né nega che la teste Parte_1 Tes_6 analogamente alla teste , si recasse sia pur occasionalmente (“breve permanenza” e Tes_5
“sporadicità di tali occasioni”; cfr. pag. 15 dell'atto di appello) presso lo studio della
16 commercialista , ubicata al primo piano, ove entrambe le testi incontravano la Parte_1
P_
La teste , dopo avere riferito sui propri periodi di lavoro, di cui si è già detto, ha così Tes_6 dichiarato: “…in ragione del mio impiego di segretaria presso lo studio legale mi capitava di scendere presso lo studio commerciale al piano inferiore oppure capitava che fosse la signora a venire sopra per motivi di lavoro tipo portare della documentazione”; il P_ capo 1) è vero;
….sul capo 2 e 3) confermo che nel periodo di cui ho memoria la P_
lavorava dal lunedì al venerdì (compreso) dalle ore 16:00 alle ore 20:00; la P_ all'inizio della giornata veniva presso lo studio legale a prendere le chiavi, anzi veniva a prenderle dalla moglie dell'avvocato Carmine AN;
sui capi 4 e 5 confermo quelle che erano le mansioni della signora proprie del suo ruolo di segretaria della dottoreSA P_
; quindi, quelle specificate nei capitoli;
sul capo 6…..la DO.SA Controparte_4 Parte_1 le impartiva le direttive del lavoro….; sul capo 7) per quanto posso dire, io finivo delle ferie già dalla metà del mese di luglio al giorno 20, secondo gli anni;
le ferie estive dello studio commerciale iniziavano dopo;
per quanto ricordo quando andavo in ferie d'estate lo studio commerciale era ancora aperto;
a fine anno i giorni di ferie erano quelli indicati nel capitolo n. 7) sui capi 8 e 9 riferisco che gli importi indicati nei capitoli sono quelli che la steSA signora mi confidava;
dal 1996 in poi presso lo studio legale hanno lavorato P_ la signora e la signora fino a circa il 2006; ….posso dire che la Testimone_9 Per_2
signora veniva nello studio legale a prendere fatture degli avvocati , Luigi, P_ Parte_1
Antonio e Carmine per eseguire gli adempimenti neceSAri;
…..Non ho alcuna ragione di contenzioso con l'avvocato . Dopo al 2006 nello studio legale hanno lavorato le Parte_1 signore e tale “ ” della quale in questo momento non ricordo il Parte_2 Per_3 cognome”.
L'appellante, peraltro, nell'intento di smentire le dichiarazioni delle testi e Tes_5 Tes_6
invoca la testimonianza del teste nella parte in cui ha escluso la presenza Testimone_11
della nello studio legale , senza tuttavia considerare che la presenza della P_ Parte_1
nello studio legale non è circostanza dirimente ai fini del presente giudizio. P_
Difatti, il teste dichiara di avere visto la nello studio (della ) e Tes_7 P_ Parte_1
tanto riferisce per le rare occasioni in cui si recava nello studio della DOoreSA . CP_4
Neppure la teste consente di inficiare - come preteso dall'appellante - le Testimone_9 dichiarazioni delle testi e operanti presso lo studio dell'avvocato Carmine Tes_5 Tes_6
17 , poiché introduce una circostanza del tutto nuova, mai dedotta dalla in Parte_1 Parte_1
primo grado.
Sta di fatto che la teste, come puntualmente rilevato dal primo giudice, deduce la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'avv. per il solo fatto di avere visto la in CP_5 P_ alcune occasioni, ricevere carte a quello destinate, provenienti dallo studio dell'avv.
Carmine AN.
La teste dichiara: “ho lavorato presso l'Avv. Carmine AN per circa 10 anni, dal 1995 al 2006; sui capi 1 e 2 per quanto me ne ricordo che la era la segretaria dell'avv. P_ che condivideva lo studio con la Dr.SA ; riferisco questi fatti all'inizio del CP_5 Parte_1
1995, erano in cui presi a lavorare presso l'avv. Carmine AN;
non sono in grado di dire degli orari poiché io lavoravo in un altro studio seppure nello stesso stabile;
sui capi 4
e 5, quanto alle mansioni, non sono in grado di rispondere per lo stesso motivo;
sul capo 6 non lo so per quanto ho detto;
preciso che dico che la era la segretaria dell'avv. P_
perché in alcune occasioni portavo dei documenti destinati al predetto avvocato ed CP_5
era la che li riceveva;
era stato lo stesso avvocato a presentarmela come la P_ CP_5
sua segretaria;
sui capi 7 e 8 non lo so;
nulla so con riguardo al capo 17 essendomi licenziata nel 2006; l'avv. si trasferì con lo studio in un periodo anteriore al 2006, CP_5
ma non ricordo le date esatte;
non so dire se la da quel momento non fu più P_ presente nello studio di cui ho detto;
non più incontrato la . P_
Sul punto appare condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto inverosimile che la teste , pur a fronte di una presenza nello studio legale in Tes_2
un ampio periodo di lavoro dal 1995 al 2006 - in evidente difformità con quanto detto da altri testi per lo stesso arco temporale e anche per periodi più brevi - abbia dichiarato, operando una deduzione personale, che la fosse la segretaria dell'avv. per il P_ CP_5
solo fatto che la ricorrente accettasse carte provenienti dal piano superiore;
né la teste ha saputo riferire alcuna altra circostanza rilevante ai fini della controversia (orario di lavoro, le giornate e le mansioni svolte).
Appare poco credibile che la teste a fronte di un importante arco temporale (1995 – 2006) affermi la sola circostanza, peraltro mai neppure dedotta in primo grado dalla resistente, che la fosse la segretaria dell'avv. in quanto riceveva carte provenienti dall'avv. P_ CP_5
Carmine AN, senza essere in grado di riferire altro.
18 Piuttosto è verosimile ritenere che l'avv. il quale agli inizi condivideva lo studio con CP_5
la moglie, la commercialista , accettasse carte provenienti dal piano Controparte_4
superiore (studio legale Carmine AN), anche in considerazione del fatto che il CP_5 come riferito dall'avv. , non aveva segretaria. Tes_3
Difatti, il teste avv. , pur ricordando la assidua presenza della nello studio, Tes_3 P_
nonché la sua postazione di lavoro al computer, non è in grado di dire con quale dei due professionisti che condividevano la struttura (per l'appunto l'Avv. e la ) la CP_5 Parte_1 ricorrente collaborasse, salvo, tuttavia, precisare che l'Avvocato non aveva CP_5
segretaria.
Il teste ha dichiarato: “ho conoscenza dei fatti perché dal 1997, febbraio – marzo, ho frequentato abitualmente lo studio dell'avvocato ubicato nella steSA unità CP_5
immobiliare dello studio commerciale della convenuta;
la mia presenza presso lo studio
è avvenuta sino all'estate dell'anno successivo, verso il mese di maggio 1998; sul CP_5
capo 4) ricordo la assidua presenza della nello studio nel quale aveva la posizione P_ di lavoro al computer nella prima stanza dell'unità immobiliare;
non sono in grado di dire a chi dei due professionisti la si relazionasse abitualmente (capitava che l'Avv. P_
le chiedesse di fare fotocopie) ma posso dire che la sua abituale presenza nello CP_5
studio era dovuta a ragioni lavorative;
in quel periodo la DOoreSA non Controparte_4
aveva dipendente o altri dipendenti;
preciso che non sono mai stato a conoscenza di come si articolasse il rapporto formale – ove ve ne fosse – della signora Non so dare P_
specifiche informazioni su come si relazionassero la e la Dr.SA perché le P_ Parte_1
mie giornate lavorative nello studio si svolgeva in un ambiente separato dagli altri, sicché al di là di quanto detto, non ho mai assistito a fatti o a conversazioni che possono avermi fatto intuire …non leggibile….sui rapporti tra le parti;
l'Avv. non aveva segretari;
CP_5
sul capo 5) non sono in grado di rispondere;
sul capo 13) è vero per quanto riportato dalla
Dr.SA ; sul capo 14 riferisco che nel periodo in questione almeno un pomeriggio Parte_1
alla settimana la Dr.SA non era in ufficio;
non ricordo quale fosse il giorno in cui Parte_1
si assentava, credo fosse la fine della settimana, il giovedì o il venerdì; sul capo 14 è vero;
tanto mi veniva riferito dalla steSA Dr.SA , la quale è stata la mia prima Parte_1
commercialista già dal 1997; fu la Dr.SA ad aprirmi la partita Iva;
non ho mai Parte_1
avuto contatti con persone diverse dalla Dr.SA ; alla sola io Parte_1 Persona_4
consegno tutta la documentazione neceSAria e lei steSA mi aiutava a compilare le fatture;
19 sul capo 17 non ricordo che la avesse un giorno in cui non veniva a studio quale P_
che fosse il giorno in cui la Dr.SA seguisse i suoi impegni accademici;
la Dr.SA Parte_1
mi seguì come commercialista per altri quattro o cinque mesi dopo che io a Parte_1 maggio 1998 lasciai lo studio . CP_5
Difatti, anche il teste avv. , marito della appellante, riferiva che la era CP_6 P_
stata la propria collaboratrice occasionale e che la steSA, ad aprile 2005, in occasione del trasferimento del proprio studio, lo aveva aiutato a sistemare i fascicoli e a curare la fase della riorganizzazione, revocando in seguito la propria disponibilità.
Il teste tanto ha dichiarato: “il capo 4 è vero;
sul capo 5 la mi fu proposta da CP_5 P_
mia moglie come collaboratrice occasionale allorquando portai il mio studio al I piano dello stesso stabile ove è lo studio dell'avv. Carmine AN, col quale avevo fino a quel momento lavorato;
per tale motivo era presente nello studio nell'anno 2005, nel mese di aprile, trasferii il mio studio in via Manzi e la signora mi aiutò a trasferire tutti i P_
fascicolo e nella prima fase di riorganizzazione della situazione;
dopo qualche mese la signora mi comunicò la sua sopravvenuta disponibilità a collaborare ulteriormente P_
con me;
sul capo 10 ero io che la retribuivo la ricorrente poiché la steSA collaborava con me;
il rapporto di lavoro non fu regolarizzato;
sul capo 11 è vero;
sul capo 12 è vero, in quel periodo mia moglie rimase a casa in convalescenza a riposo;
sui capi 14 e 15 è vero;
nel primo periodo sino al 2000 circa, mia moglie si recava quasi tutti i giorni a Bari per i suoi impegni con la cattedra del Prof. ; successivamente – dopo la attivazione Persona_5
dei corsi a Foggia, prese a collaborare con la Prof. ; nel primo periodo riusciva a CP_8
dedicarsi alla professione - anche 1° CTU - solo nel fine settimana e si appoggiava all'occorrenza allo studio …. a Bari;
in ogni caso l'attività di tenuta della contabilità era limitata a quella dei più stretti familiari;
nel secondo periodo l'attività di commercialista rimase poco assorbente e lo studio veniva usato più che altro per la redazione di perizie o per attività legate al mondo accademico. Sul capo 15 non sono in grado di rispondere con riferimento all'anno 2015; nell'anno in questione fui molto impegnato come presidente della I Commissione esami avvocato. Sul capo 17 confermo quanto sopra con esclusivo riferimento al periodo in cui ho lavorato nello stesso immobile di via Montegrappa;
altro non so dire”.
Il rapporto di coniugio tra il e la ben può essere valutato quale indice CP_5 Parte_1
soggettivo di potenziale inattendibilità, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
20 interesse diretto all'esito del giudizio, dato dal regime patrimoniale della famiglia, in quanto il teste rimane portatore di una cognizione dei fatti di causa del tutto infondata e nuova, con la sola eccezione di confermare la presenza in studio della senza alcuna regolare P_
assunzione.
Le dichiarazioni del non appaiono, in ogni caso, dirimenti al cospetto di altre CP_5
deposizioni dal contenuto chiaro, preciso, circostanziato e privo di sbavature, fondate su una diretta ed approfondita conoscenza della situazione, nonché del tutto convergenti nell'imputare l'attività lavorativa svolta dalla in favore della , cui va P_ Parte_1
aggiunto che - condividendo i due professionisti lo stesso immobile - è ragionevole pensare che la lavoratrice operasse in alcune rare occasioni anche per il CP_5
7. Va, inoltre, rilevato che parte appellante ha pure omesso - come compiutamente osservato da parte appellata - di dare seguito all'ulteriore richiesta di produzione, disposta dal
Tribunale, su istanza della del registro Iva degli onorari, al registro Iva degli P_
acquisti ed al registro incassi e pagamenti afferenti il periodo dal 1995 al marzo 2018.
Il primo giudice, infatti, sciogliendo la riserva con ordinanza del 21.12.2021 così disponeva:
“quanto alla richiesta di esibizione della documentazione indicata a pg. 7 della medesima memoria, ove si afferma essere costante la grafia della la richiesta- benché non P_ contenuta nell'atto introduttivo, va comunque accolta- ovvero fatta propria d'ufficio- in dipendenza dello sviluppo dell'istruttoria (arg. CaSAzione civile sez. lav., 07/07/2020,
n.14081), in particolare avendo il teste Avv. riferito che la ricorrente era la propria CP_5 segretaria di studio;
sicchè in tale prospettiva la presenza (o l'assenza) della scrittura della ricorrente ha una indubbia valenza dimostrativa che non può essere pretermeSA”.
All'esito, parte convenuta produceva solo il registro “onorari e spese per esercenti arti e professioni” datato 01.01.2015, recanti, secondo la senza alcuna smentita dalla P_ controparte, la propria firma in tutte le pagine del registro, attestante, tra l'altro, le mansioni svolte dalla lavoratrice, tra cui la tenuta della contabilità; nessuna di tali circostanze ha trovato smentita da parte . Parte_1
È fondato ritenere che anche gli ulteriori registri richiesti (registro Iva degli onorari, al registro Iva degli acquisti ed al registro incassi e pagamenti), relativi all'intero periodo di lavoro recassero la firma della P_
Di tale mancata ottemperanza all'ordinanza del Tribunale, il primo Giudice ne ha condivisibilmente tenuto conto ai sensi dell'art. 116 cpc.
21 8. Per corrispondere ulteriormente alle doglianze esposte nel terzo motivo, va poi detto che non è apprezzabile il lamentato malgoverno delle risultanze probatorie che l'appellante addebita alla gravata sentenza. Innanzi tutto, va ribadito che, nell'ambito del materiale probatorio fornito dalle parti, è devoluta al giudice di merito la scelta di quello ritenuto idoneo ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (così Cass., n. 9121/2007); in tale contesto, il giudice ha pure la facoltà di escludere, anche mediante un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga in concreto irrilevante. Sotto altro profilo, ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., è neceSArio che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non è neceSArio dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite
(cfr. Cass. 5241/2011).
Orbene, come già poc'anzi accennato, il Tribunale ha puntualmente preso in esame le testimonianze acquisite, apprezzandole nel loro complesso, selezionando in modo logico e convincente quelle da ritenersi maggiormente utili ai fini della decisione e spiegando chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto di non poter accordare preferenza ad alcuni contributi dichiarativi. In particolare, il giudice a quo ha scrutinato non soltanto l'attendibilità soggettiva dei testi, bensì anche (conformemente a Cass., n. 16529/2004 e numerose successive pronunce conformi) il contenuto delle dichiarazioni, valutandone l'intrinseca credibilità, anche alla stregua delle fonti di conoscenza della vicenda controversa.
Anche riguardo alla conversazione registrata ha dato correttamente rilievo solo al comportamento processuale dell'appellante, consistito nel rifiuto opposto dalla di Parte_1
sottoporsi a perizia fonica, mentre di fatto di tale conversazione non ne ha tenuto conto ai fini della propria decisione.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali relative a questo grado di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata – seguono l'accertata soccombenza della . Parte_1
22 10. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
11. Le spese possono essere compensate nei confronti dell' convenuto anche in questa CP_2 sede quale mero litisconsorte processuale, senza l'articolazione, cioè, di alcuna specifica pretesa nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 28.6.2023, avverso la sentenza n.1954/2023 resa in data 6.6.2023 dal Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, nei confronti di e dell' , così Controparte_1 CP_2
provvede: rigetta l'appello; conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante a pagare alla le spese di questo secondo grado del giudizio, P_ che liquida in complessivi € 4000,00, oltre agli accessori di legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
CP_ compensa le spese di questo grado con l' dichiara che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bari, il 6/3/2025
Il Presidente relatore
DO. Manuela Saracino
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