Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23874 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23874/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07460/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7460 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Risparmio Energetico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desidera' e Eugenio Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18;
contro
Gse – OR dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del provvedimento del OR dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. GS/P20180026252 del 26 marzo 2018, ricevuto a mezzo PEC in pari data, recante “ Attività di controllo di cui alla lettera del 2 gennaio 2018 (prot. GS/P20180000101), ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D.M. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dai codici riportati nell'allegato A alla presente lettera, il cui Soggetto Proponente è la società RISPARMIO ENERGETICO s.r.l. Comunicazione di esito ” con cui l'intimato OR ha disposto la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei certificati bianchi per i progetti di cui alle tredici RVC indicate nell'Allegato A;
- nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento di controllo documentale prot. n. GS/P20180000101 del 2 gennaio 2018, ricevuta via PEC in pari data;
- nonché ancora del documento denominato “Progetti Standard Chiarimenti Operativi” predisposto e pubblicato dal GS, sul proprio sito internet il 17 marzo 2017, laddove se ne faccia applicazione retroattiva;
- nonché, in via subordinata, del D.M. 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. 3 aprile 2017, recante “ Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono es-sere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica ”, qualora si pretenda di dare applicazione retroattiva dell'art. 12, e segnatamente delle violazioni rilevanti ivi previste commi 13 e 14, nonché dell'Allegato 1, capitoli 4, 5 e 7;
e per l'accertamento del diritto
della società Risparmio Energetico S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. GS/P20180026252 del 26.03.2018 (RVC n. 0429853027215R001, RVC n. 0429853027215R004, RVC n. 0429853027215R005, RVC n. 0429853027215R006, RVC n. 0429853027215R010, RVC n. 0429853027215R011, RVC n. 0429853027215R012, RVC n. 0429853027215R013, RVC n. 0429853027215R014, RVC n. 0429853027215R015, RVC n. 0429853027215R016, RVC n. 0429853027215R018, RVC n. 0429853027215R019
e la condanna
del OR dei Servizi Energetici – GS S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. GS/P20180026252 del 26.03.2018 (RVC n. 0429853027215R001, RVC n. 0429853027215R004, RVC n. 0429853027215R005, RVC n. 0429853027215R006, RVC n. 0429853027215R010, RVC n. 0429853027215R011, RVC n. 0429853027215R012, RVC n. 0429853027215R013, RVC n. 0429853027215R014, RVC n. 0429853027215R015, RVC n. 0429853027215R016, RVC n. 0429853027215R018, RVC n. 0429853027215R019).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - OR dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. NO SE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Risparmio Energetico s.r.l. è una Energy Service Company che nell’ambito della propria attività ha presentato al GS le Richieste di Verifica e Certificazione nn. R001, R004, R005, R006, R010, R011, R012, R013, R014, R015, R016, R018, R019 relative a progetti di efficientamento energetico riconducibili alle schede tecniche 5T (“ Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri ”), 6T (“ Isolamento delle pareti e delle coperture ”) e 20T (“ Isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario ” al fine di accedere al meccanismo incentivante di cui al D.M. 28 dicembre 2012, ottenendone l’approvazione.
2. Con nota del 2 gennaio 2018, il GS ha comunicato a Risparmio Energetico s.r.l. l’avvio del procedimento di controllo documentale relativamente alle predette RVC, invitandola a trasmettere:
- « documentazione che consenta di verificare il rispetto dei requisiti previsti nell [e] scheda tecnic [he]» nonché « il numero di UFR oggetto degli interventi » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 1-4);
- « documentazione attestante la data di prima attivazione (es. comunicazione di inizio lavori) » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 5);
- « documentazione che consenta di verificare il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente) » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 6) ;
- « l’autodichiarazione sottoscritta dai soggetti titolari ai sensi degli art. 56 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto, contenente le seguenti informazioni: a) indicazione dell’indirizzo di realizzazione degli interventi (ove applicabile); b) indicazione del titolo in ragione del quale il Soggetto titolare ha la disponibilità del bene (proprietario, affittuario, etc.); c) non aver richiesto e impegnarsi a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; d) liberatoria per la richiesta dei TEE in favore del soggetto proponente », nonché « nei casi in cui il soggetto titolare sia un condominio … delibera assembleare recante la delega all’amministrazione a richiedere i TEE » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 7);
- « copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) dell’allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011 » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 8).
3. Con provvedimento datato 26 marzo 2018 il GS – preso atto che l’operatore economico non aveva trasmesso i documenti richiesti (nonostante gli fosse stata accordata una proroga del termine originariamente fissato per la produzione degli stessi) – il GS ha disposto la decadenza di Risparmio Energetico s.r.l. dal diritto all’ottenimento degli incentivi relativi alle RVC oggetto del controllo, osservando che la società non aveva reso disponibile « documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato in fase di accesso all’incentivo, nonché a verificare l’effettivo rispetto dei requisiti previsti dalle schede tecniche di riferimento », e notando che tale circostanza costituiva « una violazione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 14, lett. c) del D.M. 11 gennaio 2017 ».
4. Con l’atto introduttivo del giudizio Risparmio Energetico s.r.l. ha impugnato la predetta decisione del gestore e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di sei distinti motivi di diritto.
4.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 9.1 dell’Allegato A alla del. AEEG (ora ARERA) EEN 9/11; violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 17 e dell’art. 16 nonché dei capitoli 4, 5 e 7 dell’Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017; violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla del. n. 70/05 così come modificato dalle deliberazioni EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 20T); violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla Del. n. 234/02 così come modificato dalle deliberazioni n. 111/04, 18/07, EEN 4/08, 6 EEN 17/09, EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 5T e 6T); eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà interna e tra atti; eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di tassatività e certezza del diritto [nonché per] violazione della l. n. 241/1990 », affermando:
- che il OR aveva disposto la decadenza sulla scorta della mancata presentazione di documenti che la normativa vigente negli anni in cui erano state presentante le RVC (2015 e 2016) non richiedeva né prescriveva di conservare a pena di decadenza;
- che il OR aveva erroneamente ritenuto di applicare la normativa sopravvenuta di cui al D.M. 11 gennaio 2017 a RVC presentate prima dell’entrata in vigore di tale ultimo atto, in violazione della prescrizione contenuta all’art. 16 dello stesso D.M.
4.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione del GS per « violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017 e art. 42 d.lgs n. 28/2011; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra atti del medesimo ente; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per carenza, travisamento ed erroneità dei presupposti; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza manifesta » e ha argomentato in ordine alla « illegittimità dell’art. 12 DM 11 gennaio 2017 », nonché alla « violazione, sotto altro profilo, dell’art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017; [alla] violazione dell’art. 1 l. n. 689/1981; [alla] violazione del principio del divieto di retroattività della sanzioni amministrative; [e alla] violazione del principio di proporzionalità , sostenendo – in sintesi – che il provvedimento di decadenza gravato era una sanzione disposta dal GS per una violazione (« comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica » ex art. 12, comma 14, lett. c) D.M. 11 gennaio 2017) che non sussisteva alla data di presentazione della RVC.
4.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione di legge e segnatamente degli articoli 1, commi 1 (principi di buon andamento), 3, 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990; violazione degli articoli 14 e 16 della del. AEEG (ora ARERA) EEN 9/11 e violazione dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra atti del medesimo ente; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 97 Costituzione; eccesso di potere per carenza dei presupposti; [oltreché per] violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità ed irretroattività della legge, desumibili dall’art. 97 della Costituzione, dall’art. 1 della l. n. 241/1990 e dall’art. 25 comma 2 della Costituzione », affermando:
- che il provvedimento gravato era stato adottato in assenza dei presupposti;
- che il GS non aveva tenuto conto « dell’oggettiva difficoltà di reperire tutta la (non dovuta) documentazione illegittimamente richiesta »;
- che il provvedimento di decadenza travolgeva senza giustificazione le precedenti decisioni con cui il GS aveva ritenuto di accogliere le RVC.
4.4. Con il quarto motivo ha argomentato circa « l’illegittimità del D.M. 11 gennaio 2017 in parte qua e dei “Progetti Standard Chiarimenti Operativi” del 17 marzo 2017 » nonché in ordine all’illegittimità dei provvedimenti del OR per « violazione dell’art. 16 D.M. 11 gennaio 2017; violazione dell’art. 1 della l. n. 689/1981; violazione del principio di legalità, certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e del divieto di irretroattività [ed] eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità », osservando che ove le disposizioni del D.M. 11 gennaio 2017 dovessero interpretarsi nel senso di ritenere applicabili retroattivamente le prescrizioni fissate nello stesso alle RVC presentate prima della sua entrata in vigore queste sarebbero evidentemente illegittime.
4.5. Con il quinto motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento oggetto del giudizio per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990; eccesso di potere; carenza e/o erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione [nonché per] contraddittorietà », sostenendo che con l’atto gravato il GS aveva surrettiziamente annullato in autotutela i provvedimenti di approvazione delle RVC in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990.
4.6. Con il sesto e ultimo motivo ha contestato la decisione del GS per « violazione e/o falsa applicazione sotto diverso profilo dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 come modificato dall’art. 1, comma 89 della legge n. 124/2017; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento [ed] eccesso di potere per carenza dei presupposti », notando che il GS non avrebbe dovuto disporre la decadenza retroattiva dagli incentivi, facendo applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 89, l. n. 124/2017 ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011.
5. In data 28 giugno 2018 il GS si è costituito in giudizio.
6. Con motivi aggiunti notificati il 15 febbraio 2021 e depositati il 4 marzo 2021, la ricorrente – alla luce della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56, d.l. n. 76/2020 e dato atto di aver proposto inoltrato al GS istanza di riesame ai sensi del comma 8 della suindicata disposizione – ha articolato due nuove censure avverso lo stesso atto gravato con il ricorso introduttivo, lamentandone l’illegittimità per « violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs n. 28/2011 come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni in l. 11 settembre 2020, n. 120; illegittimità sopravvenuta; violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, rispetto delle garanzie partecipative e di affidamento degli operatori; violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 11 settembre 2020, n. 120 », nonché per « violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3 bis e 3 ter, d.lgs n. 28/2011 come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni in l. 11 settembre 2020, n. 120 – illegittimità sopravvenuta », sostenendo:
- che con la novella del 2020 il legislatore aveva chiarito che il GS nella sua attività di controllo doveva agire nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990;
- che era rilevante ai fini dell’illegittimità del provvedimento gravato l’introduzione – avvenuta ad opera del medesimo d.l. n. 56/2020 – del riferimento ai principi di collaborazione e buona fede all’art. 1, l. n. 241/1990;
- che con la normativa del 2020 il legislatore aveva anche definitivamente chiarito che le previsioni di cui all’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , d.lgs. n. 28/2011 (nella parte in cui limitavano al futuro gli effetti della decadenza dagli incentivi, salve alcune specifiche ipotesi) erano applicabili « a tutte le tipologie di progetti di efficienza energetica ».
7. Con memoria depositata in data 2 settembre 2025 il GS ha spiegato le proprie difese e in particolare:
- in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, evidenziando che nelle more della definizione del gravame era sopravvenuto il provvedimento prot. n. GS/P20210021460 del 9 agosto 2021 con cui era stata rigettata l’istanza di riesame avanzata da Risparmio Energetico s.r.l. e che tale atto non era stato impugnato dalla ricorrente;
- nel merito, ha diffusamente argomentato sull’infondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente.
8. Con memoria di replica del 12 settembre 2025 la ricorrente ha sostenuto che il provvedimento del 9 agosto 2021 – per il suo concreto contenuto – non poteva che essere considerato un atto meramente confermativo e che in ogni caso non poteva ritenersi che la mancata impugnazione del rigetto della peculiare domanda riesame ex art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020 determinasse l’improcedibilità del gravame proposto avverso l’originaria decadenza.
9. All’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 – viste le note depositate dalle parti in data 30 settembre 2025 e 1° ottobre 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione
10. Tutte le doglianze spiegate nel ricorso e nei motivi aggiunti non sono fondate per le ragioni di seguito illustrate, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura del provvedimento del 9 agosto 2021 (con cui il OR ha rigettato l’istanza di riesame presentata da Risparmio Energetico s.r.l. ai sensi dell’art. 56, d.l. n. 76/2020) e sulle eventuali conseguenze in rito della sua mancata impugnazione (circostanza quest’ultima che il GS ha posto a fondamento della sua eccezione di improcedibilità del gravame).
11. Deve in primo luogo evidenziarsi:
- che dalla documentazione versata in atti è comprovato che in sede di presentazione delle RVC oggetto del presente giudizio la società ricorrente ha dichiarato « di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto dal progetto è stata inoltrata richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o liberatoria, una dichiarazione in cui lo stesso affermi: (i) di non aver già precedentemente richiesto per il medesimo intervento ulteriori contributi economici non cumulabili con i Certificati Bianchi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012; (ii) di impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento, anche successivamente all'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, ulteriori contributi economici non cumulabili con i Certificati Bianchi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012; (iii) di essere a conoscenza delle previsioni di cui ai punti a) b) c) relativamente alle ulteriori ipotesi di non cumulabilità con i Certificati Bianchi; (iv) di riconoscere al soggetto titolare del progetto in via esclusiva il diritto di inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli interventi oggetto del progetto » (cfr. doc. 1, produzione documentale di parte ricorrente, pagg. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 44, 50, 57, 64, 71, 77 83);
- che nell’ambito della doverosa attività di controllo documentale svolta ai sensi dell’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 il GS ha chiesto alla ricorrente di produrre tra l’altro documentazione idonea ad attestare la veridicità di quanto dichiarato, invitandolo a produrre « l’autodichiarazione sottoscritta dai soggetti titolari ai sensi degli art. 56 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto, contenente le seguenti informazioni: a) indicazione dell’indirizzo di realizzazione degli interventi (ove applicabile); b) indicazione del titolo in ragione del quale il Soggetto titolare ha la disponibilità del bene (proprietario, affittuario, etc.); c) non aver richiesto e impegnarsi a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento; d) liberatoria per la richiesta dei TEE in favore del soggetto proponente », nonché « nei casi in cui il soggetto titolare sia un condominio … delibera assembleare recante la delega all’amministrazione a richiedere i TEE » (v. doc. 2 allegato al ricorso, nota del 2 gennaio 2018, sub 7);
- che è pacifico e incontestato che la ricorrente non ha mai prodotto le suindicate autodichiarazioni, né documentazione equivalente idonea a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato in sede di RVC (né invero nessun altro dei documenti che sono stati richiesti dal GS in sede di controllo).
12. Tanto precisato appare chiara l’infondatezza delle censure spiegate nel ricorso introduttivo, con cui sono state sostenute in sintesi:
a) l’illegittimità delle richieste documentali avanzate dal GS e l’impossibilità per lo stesso di far conseguire al loro mancato riscontro una decisione di decadenza dagli incentivi, avuto riguardo alla specifica normativa applicabile ratione temporis alle RVC presentate da Risparmio Energetico s.r.l. (cfr. ricorso sub 1, 2. 3 e 4);
b) l’ascrivibilità del potere esercitato dal GS al potere di autotutela e la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 21- nonies , l. n. 241/1990 (cfr. ricorso sub 5);
c) l’illegittimità – in ogni caso – della decisione del GS di disporre una decadenza retroattiva dagli incentivi (cfr. ricorso sub 6).
12.1. A tal riguardo, questo Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza di questo Tribunale è stata costante nell’evidenziare:
- che, com’è noto, « la disciplina dell’attività di controllo e ispettiva del OR è stabilita a livello primario e in via generale dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (ove è specificato che l’erogazione di incentivi è di competenza del GS e che la verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa), il quale, come confermato dalla giurisprudenza in materia, attribuisce all’amministrazione un potere di controllo generale rispetto all’esistenza dei presupposti che consentono l’accesso all’incentivazione » (cfr. ex multis , Tar Lazio, V-stralcio, 7 maggio 2024, n. 9022 e 14 maggio 2024, n. 9537);
- che è dovere del OR « verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della RVC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- ter , 3 aprile 2024, n. 6432);
- che « il potere di verifica del OR rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, “esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio” » (cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823);
- che « ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, al fine di consentire i controlli … i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi » e che la locuzione « documentazione idonea » implica una « categoria aperta » e non un insieme di documenti tassativamente individuati (cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio, 3 aprile 2024, n. 6432);
- che il OR « può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della RVC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza » (cfr. Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583);
- che la necessità di acquisire la cd. liberatoria « trova ragion d’essere nell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012, il quale dispone che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali» ; che quindi l’acquisizione della liberatoria in fase di verifica « è indispensabile per accertare sia l’effettiva riconducibilità dello specifico intervento al singolo “cliente partecipante” indicato dalla società, sia l’effettivo rispetto del divieto di cumulo dei vantaggi derivanti dalla certificazione dei risparmi energetici con altre tipologie di incentivi e/o contributi pubblici per il medesimo intervento » ; e che in particolare «tale documentazione risulta indispensabile per “verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC” , atteso che, nella specie, la società, per ciascuna RVC, ha espressamente dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 di essere consapevole che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo il 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto indicato alle lettere a), b), c) dell’art. 10, comma 1 del medesimo Decreto” » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 29 agosto 2024, n. 15994 e 19 febbraio 2025, n. 3729);
- che anche la mancata produzione dei documenti di identità dei clienti a corredo delle autodichiarazioni « impone di ritenere non dimostrata l’attribuzione dell’iniziativa di risparmio energetico al singolo richiedente e la capacità rappresentativa del soggetto proponente [e] non rende possibile verificare … la veridicità e l’attendibilità degli impegni assunti in ordine al divieto di cumulo degli incentivi » (v. Tar Lazio, III- ter , 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata da Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583) e che « non integra una mera irregolarità l’assenza, nell’autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento, del documento di identità dei medesimi clienti, dell’indicazione del titolo di disponibilità dell’opera e dell’impegno da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi, [atteso che] la mancanza di tali elementi determina … l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative RVC, non risultando attestata (tra l’altro) l’effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale » (cfr. ex multis Tar Lazio, III- ter , 24 marzo 2020, n. 3617, nonché – in termini simili – V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663, confermata da Consiglio di Stato, II, 10 luglio 2025, n. 6023);
- che « la circostanza che le RVC afferenti a progetti standardizzati siano state sottoposte a verifica nell’ambito del procedimento di ammissione all’incentivo, non preclude al GS di porre in essere un’istruttoria ulteriore nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo ad esso attribuiti dall’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 e disciplinati, con specifico riferimento ai certificati bianchi, dal DM 28 dicembre 2012 e dalle linee guida ARERA, in quanto il potere di verifica del OR rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, “esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio” » (Tar Lazio, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823) e che « nel caso di erogazioni indebite di benefici a carico dell’erario, il recupero delle relative risorse pubbliche assume carattere vincolato e doveroso e l’eventuale affidamento del percipiente non può assumere la consistenza di situazione giuridica legittimamente tutelabile, essendo l’originaria ammissione al beneficio priva di stabilità, ove in fase di controllo vengano accertate, come nel caso di specie, violazioni rilevanti della vigente disciplina che determinino la declaratoria di decadenza dagli incentivi in precedenza erogati dal GS » (cfr. Tar Lazio, III-ter, 20 novembre 2023, n. 17234);
- che « la mancata produzione di documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo sulla spettanza degli incentivi, costituisce un comportamento omissivo od ostativo che giustifica l’adozione di un provvedimento di decadenza dagli incentivi » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 3 settembre 2024, n. 16055);
- che « ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la verifica espletata dal OR circa la sussistenza ab origine e la permanenza nel tempo dei requisiti per la fruizione della tariffa agevolata si presenta priva di spazi di discrezionalità tali da renderne possibile l’ascrizione al genus dell’autotutela » (v. Tar Lazio, V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663); che i conseguenti provvedimenti adottati dal GS hanno carattere vincolato e doveroso (Consiglio di Stato, IV, 18 dicembre 2023, n. 10920); e che il potere esercitato dal GS può configurarsi come autotutela solo quando si sia evidentemente in presenza di un mero ripensamento del OR fondato su una diversa considerazione di elementi che gli erano già noti (Consiglio di Stato, II, 17 giugno 2022, n. 4983);
- che « la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 2 settembre 2024, n. 16034) e che la decadenza retroattiva degli incentivi è legittima quando « le carenze documentali hanno riflessi sull’attendibilità del contenuto della scheda e del progetto, come trasmessi dal proponente » (cfr. Tar Lazio, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823).
12.2. Quanto sopra evidenziato appare sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso introduttivo proposto da Risparmio Energetico s.r.l. atteso:
- che non può in alcun modo ritenersi che il provvedimento impugnato sia il frutto di un ripensamento del OR ascrivibile al genus dell’autotutela, essendo invece lo stesso la conseguenza della mancata produzione da parte della società ricorrente di documenti necessari a verificare la veridicità di quanto dichiarato al momento della richiesta degli incentivi e, più a monte, l’effettiva spettanza degli stessi;
- che la mancata produzione da parte della società ricorrente dell’autodichiarazione richiesta dal GS (e quindi della liberatoria che la ricorrente aveva già dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 di aver acquisito dai clienti finali) costituiva quindi già di per sé ragione sufficiente a giustificare la decadenza retroattiva dagli incentivi, avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 42, d.lgs. n. 28/2011, agli art. 10 e 14 D.M. 28 dicembre 2012 e al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
13. Quanto sopra evidenziato appare idoneo a dimostrare l’infondatezza anche delle ulteriori censure spiegate nell’atto di motivi aggiunti , tenuto conto che per giurisprudenza consolidata « la novella del 2020 trova applicazione ai procedimenti conclusi prima della sua entrata in vigore non ex se … bensì solo a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 56 comma 8 del d.l. 76/2020, non avendo natura di interpretazione autentica né incidenza sulla natura del potere esercitato dal GS, che rimane quello di decadenza, seppur accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio » (V. ex multis Tar Lazio, V- ter , 10 gennaio 2024, n. 470, nonché Consiglio di Stato, II, 14 aprile 2022, n. 2747).
14. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
15. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD VO, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
NO SE ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SE ZA | RD VO |
IL SEGRETARIO