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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 10921/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile – il Giudice Unico dott.ssa Roberta
Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10921 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariachiara Maione (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a C.F._2
Cremano (Na) al Corso Roma n. 37
OPPONENTE
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i P.IVA_1
cui uffici domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
OPPOSTO
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 16.05.2024, il ricorrente in epigrafe generalizzato, nella qualità di difensore di fiducia di , ammesso al Patrocinio a spese dello stato con CP_3
decreto del giudice monocratico presso questo Tribunale del13.03.2023 ed imputato nell'ambito di un procedimento penale, pendente dinnanzi alla Quarta Sezione Penale del predetto tribunale, definito con sentenza n. 188/2024 pronunciata all'udienza del
9.01.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al predetto difensore emesso dal giudice dott.ssa Alfano in data 06.05.2024(comunicato al difensore a mezzo pec in pari data) e, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto, previo accoglimento dell'opposizione, annullarsi e/o revocarsi il decreto opposto;
riconoscersi la fase di studio e l'attività istruttoria svolta e, quindi, provvedersi a liquidare i compensi come quantificati nella richiesta di liquidazione o, in subordine, liquidarsi le spettanze ritenute eque;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il , regolarmente e Controparte_1
tempestivamente citato per l'udienza del 12.11.2024, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 17.06.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
In via preliminare va ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. tra le altre Controparte_1
Cass. Sez. 6 n. 5314 del 6.03.2018; Cass. Sez. 2 ord. 12322 del 9.05.2019).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il pagina 2 di 6 giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso de quo è stato depositato in data 16.05.2024 e, che la comunicazione, a mezzo pec, del provvedimento è avvenuta il 6.05.2024.
Infatti, va considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), condivise da chi scrive, va applicato il termine di gg. 30 alla fattispecie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011).
Passando al merito della controversia, va ricordato che parte ricorrente ha chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto in esame, che ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi professionali. In particolare, l'avv. dopo aver Parte_1
dichiarato la sua adesione al “Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n.147 e D.M. 10.3.2014 n. 55), e procedure assimilate (art. 116 e
117 DPR 115/2002)” del 10.03.2016, ha chiesto la liquidazione di € 1.311,00 per l'attività difensiva espletata a favore di nel procedimento penale CP_3
R.G.N.R. 31572/2019, R.G. DIB. 12518/2020, per il quale il proprio assistito era stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, con il decreto del 6.05.2024 ha rigettato l'istanza de qua per la ravvisata assenza dei presupposti richiesti dal Protocollo stesso
(avendo l'avv. partecipato, per il tramite di un delegato, alla sola udienza del Parte_1
28.03.2023, rinviata per assenza testi).
Dunque, il ricorrente ha impugnato il decreto de quo, lamentando la mancata considerazione della fase di studio (dovuta ex art. 12 del D.M. 10/03/2014 n. 55) nonché
pagina 3 di 6 della circostanza che all'udienza del 28.03.2023 il Giudice monocratico, oltre a rinviare la causa all'udienza del 9.01.2024, aveva invitato le parti a verificare la possibilità di definire il procedimento in altre forme ed a valutare la possibile decorrenza del termine di prescrizione del reato.
Tanto premesso questo giudice ritiene il ricorso infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Invero, in primo luogo, va chiarito che nel caso di specie, per la determinazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva espletata, per espressa scelta dell'istante, va applicato il solo Protocollo del 10.03.2016 e non anche il D.M. 10/03/2014 n. 55.
Infatti, il Protocollo recita testualmente al foglio 1 che “viene concordata una procedura standard che prevede: …B) che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione, dichiari di aderire al protocollo, rinunciano preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora sia totalmente conforme, per voce ed importi, ai valori concordati”.
L'avv. nell'istanza di liquidazione presentata il 2.03.2024, ha espressamente Parte_1
dichiarato di aderire al Protocollo (come, del resto, risulta anche dal calcolo dei compensi effettuato).
Orbene, nel caso di specie risulta provato che l'avv. per il tramite del suo Parte_1
delegato avv. Chiara Capasso, ha partecipato alla sola udienza del 28.03.2023, nella quale il G.M. rilevata l'assenza testi, ha rinviato all'udienza del 9.01.2024, invitando le parti a valutare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione.
Alla luce di ciò, risulta corretta la valutazione effettuata, ai fini dell'esclusione del compenso professionale, dal giudice penale con il decreto del 6.05.2024. Infatti, il
Protocollo, con riferimento al rito monocratico, alla nota spese n. 4 prevede il compenso di € 1.140,00 per la partecipazione “fino a tre udienze di trattazione”. Lo stesso
Protocollo definisce, altresì, l'udienza di trattazione. In particolare in esso si legge: “Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono: proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e ammessi riti alternativi, richiesti, ammessi ed assunti i mezzi
pagina 4 di 6 istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante”.
Nel caso di specie, l'udienza del 28.03.2023, come si evince dal verbale depositato in atti da parte ricorrente, non rientra nella definizione di udienza di trattazione apprestata dal Protocollo dal momento che nessuna delle elencate attività difensive risulta svolta dalla difesa dell'imputato. Peraltro, l'avv. come dedotto dal Parte_1 Controparte_1
e non contestato, non ha neppure partecipato alla successiva udienza del
[...]
9.01.2024, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p.
Dunque, il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali appare perfettamente legittimo ed in linea con il disposto del Protocollo del 10.03.2016.
Pertanto s'impone il rigetto della presente opposizione.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 - scaglione di riferimento da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00- in relazione ai parametri medi relativi alla fase di studio, a quella introduttiva ed a quella decisionale ridotti del 50% per la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
• condanna l'avv. alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1 rappresentanza in favore del , in persona del Ministro Controparte_1
pagina 5 di 6 p.t.; spese liquidate in euro 1.700,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile – il Giudice Unico dott.ssa Roberta
Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10921 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariachiara Maione (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a C.F._2
Cremano (Na) al Corso Roma n. 37
OPPONENTE
E
, in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i P.IVA_1
cui uffici domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11
OPPOSTO
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 16.05.2024, il ricorrente in epigrafe generalizzato, nella qualità di difensore di fiducia di , ammesso al Patrocinio a spese dello stato con CP_3
decreto del giudice monocratico presso questo Tribunale del13.03.2023 ed imputato nell'ambito di un procedimento penale, pendente dinnanzi alla Quarta Sezione Penale del predetto tribunale, definito con sentenza n. 188/2024 pronunciata all'udienza del
9.01.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al predetto difensore emesso dal giudice dott.ssa Alfano in data 06.05.2024(comunicato al difensore a mezzo pec in pari data) e, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto, previo accoglimento dell'opposizione, annullarsi e/o revocarsi il decreto opposto;
riconoscersi la fase di studio e l'attività istruttoria svolta e, quindi, provvedersi a liquidare i compensi come quantificati nella richiesta di liquidazione o, in subordine, liquidarsi le spettanze ritenute eque;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il , regolarmente e Controparte_1
tempestivamente citato per l'udienza del 12.11.2024, si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 17.06.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
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In via preliminare va ricordato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel (cfr. tra le altre Controparte_1
Cass. Sez. 6 n. 5314 del 6.03.2018; Cass. Sez. 2 ord. 12322 del 9.05.2019).
Pertanto, correttamente il giudizio è stato proposto nei confronti del predetto . CP_1
Inoltre, va sottolineato che competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il pagina 2 di 6 giudice civile poiché l'opposizione regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002 introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Sempre in via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso de quo è stato depositato in data 16.05.2024 e, che la comunicazione, a mezzo pec, del provvedimento è avvenuta il 6.05.2024.
Infatti, va considerato che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2016) e quella di legittimità (sent. n. 4423/2017), condivise da chi scrive, va applicato il termine di gg. 30 alla fattispecie in esame ai sensi degli artt. 170 del DPR n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011).
Passando al merito della controversia, va ricordato che parte ricorrente ha chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto in esame, che ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi professionali. In particolare, l'avv. dopo aver Parte_1
dichiarato la sua adesione al “Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n.147 e D.M. 10.3.2014 n. 55), e procedure assimilate (art. 116 e
117 DPR 115/2002)” del 10.03.2016, ha chiesto la liquidazione di € 1.311,00 per l'attività difensiva espletata a favore di nel procedimento penale CP_3
R.G.N.R. 31572/2019, R.G. DIB. 12518/2020, per il quale il proprio assistito era stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, con il decreto del 6.05.2024 ha rigettato l'istanza de qua per la ravvisata assenza dei presupposti richiesti dal Protocollo stesso
(avendo l'avv. partecipato, per il tramite di un delegato, alla sola udienza del Parte_1
28.03.2023, rinviata per assenza testi).
Dunque, il ricorrente ha impugnato il decreto de quo, lamentando la mancata considerazione della fase di studio (dovuta ex art. 12 del D.M. 10/03/2014 n. 55) nonché
pagina 3 di 6 della circostanza che all'udienza del 28.03.2023 il Giudice monocratico, oltre a rinviare la causa all'udienza del 9.01.2024, aveva invitato le parti a verificare la possibilità di definire il procedimento in altre forme ed a valutare la possibile decorrenza del termine di prescrizione del reato.
Tanto premesso questo giudice ritiene il ricorso infondato e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Invero, in primo luogo, va chiarito che nel caso di specie, per la determinazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva espletata, per espressa scelta dell'istante, va applicato il solo Protocollo del 10.03.2016 e non anche il D.M. 10/03/2014 n. 55.
Infatti, il Protocollo recita testualmente al foglio 1 che “viene concordata una procedura standard che prevede: …B) che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione, dichiari di aderire al protocollo, rinunciano preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora sia totalmente conforme, per voce ed importi, ai valori concordati”.
L'avv. nell'istanza di liquidazione presentata il 2.03.2024, ha espressamente Parte_1
dichiarato di aderire al Protocollo (come, del resto, risulta anche dal calcolo dei compensi effettuato).
Orbene, nel caso di specie risulta provato che l'avv. per il tramite del suo Parte_1
delegato avv. Chiara Capasso, ha partecipato alla sola udienza del 28.03.2023, nella quale il G.M. rilevata l'assenza testi, ha rinviato all'udienza del 9.01.2024, invitando le parti a valutare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione.
Alla luce di ciò, risulta corretta la valutazione effettuata, ai fini dell'esclusione del compenso professionale, dal giudice penale con il decreto del 6.05.2024. Infatti, il
Protocollo, con riferimento al rito monocratico, alla nota spese n. 4 prevede il compenso di € 1.140,00 per la partecipazione “fino a tre udienze di trattazione”. Lo stesso
Protocollo definisce, altresì, l'udienza di trattazione. In particolare in esso si legge: “Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono: proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e ammessi riti alternativi, richiesti, ammessi ed assunti i mezzi
pagina 4 di 6 istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante”.
Nel caso di specie, l'udienza del 28.03.2023, come si evince dal verbale depositato in atti da parte ricorrente, non rientra nella definizione di udienza di trattazione apprestata dal Protocollo dal momento che nessuna delle elencate attività difensive risulta svolta dalla difesa dell'imputato. Peraltro, l'avv. come dedotto dal Parte_1 Controparte_1
e non contestato, non ha neppure partecipato alla successiva udienza del
[...]
9.01.2024, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p.
Dunque, il rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali appare perfettamente legittimo ed in linea con il disposto del Protocollo del 10.03.2016.
Pertanto s'impone il rigetto della presente opposizione.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 - scaglione di riferimento da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00- in relazione ai parametri medi relativi alla fase di studio, a quella introduttiva ed a quella decisionale ridotti del 50% per la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
• condanna l'avv. alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1 rappresentanza in favore del , in persona del Ministro Controparte_1
pagina 5 di 6 p.t.; spese liquidate in euro 1.700,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9.07.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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