Sentenza 27 luglio 2009
Massime • 1
In tema di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo, le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono sulla diversa volontà manifestata nella scrittura privata eventualmente sottoscritta dalle parti, ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla. La valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro tra una società ed un dirigente industriale, qualificato di "collaborazione professionale" nella scrittura privata sottoscritta tra le parti, valorizzando elementi non decisivi per la qualificazione del rapporto, quali la comunicazione inviata a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori recante la qualifica di responsabile di un settore dell'azienda, a capo della direzione commerciale; la quotidiana presenza in azienda; la sottoscrizione della corrispondenza per conto dell'azienda; l'invio periodico ai vertici della società di relazioni sull'attività; la percezione di un compenso fisso mensile e il rimborso delle spese; il rilascio di fatture per le somme mensili ricevute e la percentuale sugli affari).
Commentari • 4
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Nel mondo vasto e dinamico dei rapporti di lavoro sempre più spesso il sinallagma costruito sulla base dell'art. 2094 c.c. viene portato ad una tensione tale da snaturarne l'essenza. È noto che ci siano rapporti di lavoro di dubbia qualificazione che necessitano di indagini approfondite e aggiornate ai criteri e agli indici rilevati da dottrina e giurisprudenza. Il caso esaminato nella sentenza n. 22634/2019 della Corte di Cassazione (1) ripercorre brevemente, ma in modo chiaro, gli aspetti e soprattutto il metodo di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato tradizionale. La Corte ha ribadito che è costante l'affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2009, n. 17455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17455 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSARIO GIUDIZIALE LIQUIDATORE KABELSYSTEM S.R.L., KABELYSTEM S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato PISANI CARLO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI TONNO CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1100/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2008 R.G.N. 7974/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;
udito l'Avvocato PISANI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto del contendere è costituito dalla determinazione della effettiva natura, di collaborazione professionale o invece di lavoro subordinato, di un rapporto intercorso dal marzo 1999 al marzo 2001 tra il signor RD CA e la società EL s.r.l.. Il signor RD\ conveniva in giudizio la società sostenendo che (nonostante la diversa qualificazione, di "collaborazione professionale", contenuta nella scrittura privata sottoscritta dalle parti), si era trattato in realtà, per le modalità di espletamento e le caratteristiche della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato nella qualità di dirigente industriale. Sosteneva, inoltre, che il licenziamento che gli era stato intimato doveva ritenersi ingiustificato.
Chiedeva perciò la condanna della ditta al pagamento di una serie di voci retributive (in particolare dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad otto mensilità, e dell'indennità supplementare, prevista dall'art. 19 del contratto collettivo per i dirigenti industriali nella misura massima di 22 mesi di preavviso, ma anche di ferie non godute, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici, contributi e TFR, tutte le indennità, nella misura del 2%, per i fatturati realizzati, e per quelli da realizzare nei dodici mesi successivi allo scioglimento del rapporto, ed infine le retribuzioni non corrisposte dei mesi di febbraio e marzo 2001).
Sosteneva, inoltre, che il comportamento della società aveva danneggiato la sua immagine professionale e gli aveva provocato uno stress psico - fisico e chiedeva il risarcimento dei danni che ne erano derivati.
Costituitosi il contraddittorio, nel corso del giudizio di primo grado il giudice ordinava in via d'urgenza alla società il pagamento di alcune voci retributive e, al termine, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo anche altre voci, per la verità per un importo complessivo relativamente modesto rispetto a quanto richiesto. Soprattutto, il giudice in motivazione escludeva che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Questa prima pronunzia veniva appellata dall'interessato, e a questa impugnazione si contrapponeva quella incidentale della società. Con sentenza non definitiva n. 1100/2008, in data 11 febbraio - 3 luglio 2008, la Corte d'Appello di Roma andava in contrario avviso rispetto a quello del Tribunale, dichiarando che tra il RD\ e la società era intercorso un rapporto di lavoro subordinato in qualità di dirigente industriale, e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l'esame delle restanti domande.
Avverso questa pronunzia non definitiva, che non risulta notificata, la società EL s.r.l., ora in concordato preventivo, ed il commissario liquidatore di essa, hanno proposto congiuntamente ricorso per Cassazione, con tre motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 9 ottobre 2008.
L'intimato signor LO GI ha resistito con controricorso, notificato, in termine, tra il 16 ed 21 novembre 2008. La ricorrente, infine, ha depositato una memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. per avere erroneamente affermato che la sussistenza di alcuni elementi così detti secondari della subordinazione sia sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione;
nel secondo lamentano la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 2094 c.c. e degli artt. 99, 112 c.p.c., dell'art. 414 c.p.c., n. 4, per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza dell'allegazione nel ricorso dei fatti costitutivi essenziali della fattispecie, e l'omessa motivazione;
nel terzo motivo denunziano, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2094, 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 229 c.p.c. per avere erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in presenza di ammissioni e dichiarazioni del RD\ che - secondo i ricorrenti - escludevano la sussistenza di direttive, o la sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro o la sua sottoposizione agli organi di vertice della società, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2. Nei limiti di questa motivazione il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I vari motivi di impugnazione sono connessi tra loro e debbono perciò essere esaminati congiuntamente.
Le censure svolte in puro diritto non sono giustificate. Sotto questo profilo il primo motivo è infondato, perché non è esatto che il giudice di merito abbia affermato che la sussistenza di quelli che i ricorrenti indicano come elementi secondari della subordinazione era sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato.
La Corte di Appello ha ritenuto, piuttosto, di avvalersi di alcuni di essi come elementi di prova indiziaria utilizzabili in linea di fatto per comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Sul piano logico i due concetti sono ben diversi: in sostanza la sentenza (a differenza del ricorso) non si muove sul piano delle affermazioni di principio, ma soltanto su quello della ricostruzione dei fatti facendo uso anche di elementi indiziari. Sempre sotto il profilo dell'asserita violazione di principi di diritto il secondo ed il terzo motivo di impugnazione sono inammissibili perché si risolvono, in realtà, in censure di fatto relative all'apprezzamento delle circostanze attraverso cui la Corte d'Appello è giunta ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro. In particolare nel secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza dell'allegazione nel ricorso introduttivo dei dati di fatto costitutivi della fattispecie. Sotto il profilo delle lamentate violazioni di legge la censura, però, è inammissibile perché comporta la riproposizione di questioni di fatto, relative all'interpretazione del ricorso introduttivo del procedimento, che, appunto perché di fatto, non possono essere oggetto di un ulteriore esame in un giudizio di legittimità.
Similmente, nel terzo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza avrebbe erroneamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro pur in presenza di ammissioni o dichiarazioni del RD\ che avrebbero escluso la sussistenza di direttive o la sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro e/o ai vertici della società.
Anche questa censura è inammissibile, perché, analogamente alla precedente, comporta la riproposizione di questioni di fatto, relative in questo caso all'interpretazione delle dichiarazioni del RD\ ed all'esistenza e al contenuto di eventuali ammissioni da parte sua, che, appunto perché di fatto, non sono suscettibili di riesame in questa fase di legittimità.
In realtà, tutti i motivi di impugnazione si risolvono in censure alla motivazione della sentenza, e, del resto, contengono tutti espressamente la denunzia del vizio di motivazione. Sotto questo profilo, ed in questi limiti, sono ammissibili, e sono anche fondati.
3. Appare opportuno ricordare i termini generali della questione. Innanzi tutto, il rapporto di lavoro subordinato presuppone necessariamente, per la sua stessa natura, l'esistenza di un vincolo di subordinazione.
Ciò non significa, però, che la subordinazione si esprima necessariamente in direttive scritte, o comunque di carattere formale, ne' che, nel caso in cui il datore di lavoro sia una società o comunque una persona giuridica, comporti necessariamente la sotto posizione formale ad uno o all'altro degli organi della struttura.
In realtà, la sottoposizione gerarchica assume in concreto le forme più diverse in relazione alle situazioni, e, in particolare, al tipo di attività svolta, al livello della prestazione ed alle modalità di svolgimento di essa;
anche l'esercizio dei poteri gerarchici può rimanere virtuale, e non effettivo, quando il datore di lavoro non ritenga di farne uso in concreto. In secondo luogo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, in linea di principio qualsiasi lavorativa umana può essere svolta sia in forma subordinata che in forma autonoma (almeno fino a quando, ad esempio nel pubblico impiego, non esistano vincoli formali che obblighino all'adozione di una forma e non dell'altra), ma ciò non toglie che alcune attività comportino necessariamente vincoli che mal si conciliano con lo svolgimento in forma autonoma, ed altre si adattano maggiormente ad essa. Quando, infine, come nel caso di specie, siano stati stipulati atti scritti, il loro contenuto non è certo irrilevante, ma non può neppure essere considerato decisivo;
come, del resto, in qualsiasi rapporto di durata, in caso di difformità le concrete modalità di svolgimento del rapporto prevalgono necessariamente su quanto indicato nello scritto. Nè va dimenticato che le qualificazioni riportate nell'atto scritto possono non essere esatte, o per volontà delle parti (perché una di esse intende usufruire di una normativa specifica, o invece, non sottostare ad essa, ad esempio a quella in materia di lavoro subordinato, oppure per ragioni fiscali o di altro genere ancora) o per semplice errore delle parti stesse.
4. I principi generali ora riassunti, per la verità, non pongono (o non dovrebbero porre) particolari difficoltà di carattere concettuale, ma solamente difficoltà pratiche, anche rilevanti, nella ricostruzione dei fatti e nella individuazione del tipo di rapporto.
A questi fini è decisiva la valutazione degli elementi di prova, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti. Questo compito di ricostruzione del concreto svolgimento dei fatti spetta, secondo i normali criteri, al giudice del merito che è libero nella valutazione delle prove, ma è tenuto a fornire una adeguata motivazione della ricostruzione effettuata e delle decisioni assunte.
5. Nel caso di specie la motivazione della Corte d'Appello di Roma appare insufficiente, perché fa riferimento ad una serie di elementi scarsamente rilevanti, e comunque di per se stessi non decisivi, ne' per la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ne' per quella come lavoro autonomo, come, ad esempio, il fatto che in una comunicazione inviata a tutti i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, il RD\ fosse qualificato come responsabile di un settore dell'azienda, posto a capo della direzione commerciale. Anche se configura una forma di prestazione tipica di un rapporto di carattere subordinato, di per se non può essere ritenuto decisivo che la presenza del RD\ in azienda fosse quotidiana. Altrettanto vale il fatto che avesse sottoscritto lettere a terzi per conto della EL, mentre il fatto che avesse predisposto atti per conto dell'azienda configura, al contrario, un tipo di attività normalmente svolta in forma libero professionale.
Nè appare decisivo, ne' in un senso ne' nell'altro, che il RD\ inviasse periodicamente relazioni ai vertici della società sull'attività svolta e tenesse rapporti direttamente con essi.
È significativo, perché riporta ad una forma di compenso normalmente proprio di un rapporto di carattere subordinato, che percepisse una retribuzione in cifra mensile fissa, e gli venissero rimborsate le spese, ma va tenuto presente, in senso contrario, che rilasciava fattura per le somme mensili ricevute e che riceveva anche una percentuale sugli affari.
Infine, come si è anticipato e per le ragioni già indicate, non può essere decisiva, di per sè stessa, neppure la qualificazione del rapporto data dalle parti nell'atto negoziale scritto.
6. In definitiva, dunque, la motivazione del giudice del merito appare insufficiente.
Come si è detto, in questo senso ed in questi limiti il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa rimessa, per un nuovo esame da compiersi sulla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio che si individua nella stessa Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, cui è opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2009