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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di CA, dott. EN LE ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2024 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pedone
opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Sgrizzi CP_1
opposto avente a oggetto: opposizione a precetto su diffida accertativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024, l'opponente indicato in epigrafe ha adito il
Tribunale di CA per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli in data 17.01.2024, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
DA-KR/2023/0371 prot. n. 9576 del 18.10.2023, con la quale la Parte_1 veniva diffidata a corrispondere al lavoratore signor la somma di € CP_1
8.533,36, successivamente ridotta – a seguito del parziale accoglimento del ricorso amministrativo – ad € 4.878,72 con atto di ridetermina prot. n. 356 dell'08.01.2025, a titolo di rimborso spese ex art. 100 CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ratione temporis applicabile, relative al periodo dal
25.05.2017 al 12.09.2022, attinenti in particolare al rimborso chilometrico
1 asseritamente spettante al lavoratore per i servizi resi in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
A sostegno della domanda, ha dedotto la carenza del requisito di certezza del credito, erroneamente determinato e liquidato nella diffida accertativa considerando una percorrenza chilometrica non rispondente al dettato di cui all'art. 22 del CCNL cit.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. , eccependo 1) CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione attesa la preclusione, per il datore di lavoro, di impugnare autonomamente la diffida accertativa stante l'inizio dell'azione esecutiva da parte del lavoratore mediante atto di precetto, avverso il quale la società avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.; 2) la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
3) l'infondatezza nel merito delle ragioni a sostegno del ricorso. Parte opposta ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate in € 14.511,23, lamentando la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.
Ha rappresentato, inoltre, di aver formalizzato in data 29.04.2024, mediante notifica pec, atto di rinuncia all'atto di precetto opposto e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Ha chiesto, inoltre, la dichiarazione di piena efficacia della diffida accertativa, avendo l' rigettato il ricorso Controparte_2 amministrativo proposto dall'opponente avverso la predetta diffida, ormai divenuta definitiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall'opposto, per avere la società proposto l'odierna opposizione nella forma del ricorso ex art. 414 c.p.c., anziché mediante opposizione ex art. 615, c.p.c. stante la preclusione, per il datore di lavoro, di impugnare autonomamente la diffida accertativa laddove sia già iniziata l'azione esecutiva da parte del lavoratore.
2 Ed invero, premesso che spetta al giudice, in ragione delle allegazioni e deduzioni della parte, qualificare giuridicamente la domanda proposta, si ritiene che la domanda azionata con l'atto introduttivo del giudizio integri proprio una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo l'opponente articolato motivi di doglianza attinenti al merito della pretesa retributiva, e contestato quindi il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della diffida accertativa a base del precetto notificato il 17.01.2024.
Ancora in via preliminare, ritiene il giudicante che il ricorso introduttivo del giudizio sia strutturato in maniera idonea a superare il vaglio circa la sua conformità ai parametri di cui all'art. 414 c.p.c. e che pertanto non possa essere dichiarato nullo in ragione della indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.
Venendo dunque al merito, deve evidenziarsi che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione),
è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto.
Tanto premesso e tornando al caso di specie, si rileva quanto segue.
Occorre anzitutto chiarire, essendoci controversia sul punto, che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del 28 febbraio 2014, ragione temporis applicabile, così come espressamente previsto nel contratto di assunzione (cfr. 12 del ricorso).
3 Il CCNL cit., allegato dall'opponente con le note di trattazione scritta depositate il
14.01.2025, si acquisisce ex art. 421, comma 2, c.p.c. trovando esplicito richiamo nell'atto introduttivo del giudizio.
La tesi di parte opposta, secondo cui al rapporto di lavoro si applicherebbe il CCNL
Vigilanza Privata, Investigazioni o servizi fiduciari del 15.10.2015, va disattesa, in quanto non richiamato nella lettera di assunzione. Inconferente, sul punto, è il richiamato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale”, dal momento che il principio espresso dalla Suprema Corte, non può che riferirsi alla successione cronologica nel tempo di uno stesso CCNL (nel caso di specie, il CCNL del 28 febbraio 2013 per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari), laddove, invece, la parte opposta ritiene applicabile un diverso contratto collettivo (ossia, il CCNL Vigilanza privata, investigazioni, servizi fiduciari, del 15 ottobre 2015, stipulato dalle OOSS e ). CP_3 Controparte_4
Ciò posto, l'art. 20 del CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni o servizi fiduciari, rubricato “Missioni e rimborsi spese”, prevede che “Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità”, mentre, il successivo art. 21, rubricato “Rimborso spese”, dispone che “Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate. Al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 euro/km”.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti come il sig. , originariamente CP_1 assegnato, in qualità di usciere, a svolgere il servizio di portierato presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio di Crotone, è stato successivamente inviato ad espletare la propria attività presso i Comuni di Santa AR di CA e IA AR (CZ), percorrendo, in riferimento all'anno 2022, n. 10.896 km.
4 Tanto premesso, l'opponente lamenta l'erroneità di calcolo del conteggio Con chilometrico così come effettuato dall' per conto del lavoratore, in quanto contrastante con la contrattazione collettiva richiamata. Sostiene, in particolare, come il percorso di andata e ritorno da Crotone sino alle due indicate postazioni di servizio
(rispettivamente, 136 km per Santa AR di CA e 102 km per IA AR) sia stato erroneamente calcolato per intero, in luogo del solo “maggior percorso” dal confine della provincia di Crotone (ambito territoriale entro il quale non sarebbe dovuto alcun rimborso spese); lamenta, inoltre, l'errata utilizzazione del costo della benzina prevista dalle tabelle ACI, e non già il previsto rimborso di € 0,30/km ex art. 21 CCNL cit.
Orbene, ritiene il giudicante che la prospettazione di parte opponente sia condivisibile solo in parte.
Ed invero, si condivide la tesi datoriale nella parte in cui ritiene applicabile il rimborso di € 0,30/km, così come previsto dall'art. 21 “SEZIONE SERVIZI FIDUCIARI” del CCNL cit., applicabile al caso di specie ricoprendo il sig. la qualifica di CP_1 usciere. Difatti, il riferimento alle tabelle ACI è inconferente, in quanto previsto dall'art. 204 del CCNL Vigilanza privata, investigazioni, servizi fiduciari, non applicabile al rapporto per le ragioni precedentemente esposte.
Non può condividersi, invece, la tesi dell'opponente secondo cui, ai sensi dell'art. 21
CCNL cit., il percorso di andata e ritorno da Crotone sino alle due località di Santa
AR di CA e IA AR non andrebbe calcolato per intero, bensì soltanto avuto riguardo al “maggior percorso” dal confine della provincia di Crotone.
Difatti, il riferimento al “maggior percorso rispetto al tragitto ordinario” di cui all'art. 21, non può che riguardare il maggior percorso necessario per raggiungere la sede lavorativa ove il dipendente è stato temporaneamente inviato (nella specie, Santa AR di
CA e IA AR), rispetto al tragitto ordinariamente percorso per raggiungere la sede abituale di lavoro (Comune di Crotone).
Nella specie, pacifica la circostanza che il sig. risiedesse, nel periodo di CP_1 riferimento, presso il Comune di Crotone, e che nello stesso Comune è fissata l'ordinaria sede lavorativa (l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone), il “maggior percorso” rispetto al tragitto ordinario va necessariamente calcolato dal Comune di
5 Crotone fino alla nuova sede di lavoro ove lo stesso è stato impiegato negli anni 2021
e 2022 (comuni di Santa AR di CA e IA AR).
Orbene, moltiplicando i chilometri percorsi dal lavoratore, negli anni di riferimento
(n. 10.896 km), per raggiungere la sede di lavoro ove lo stesso è stato temporaneamente impiegato, per € 0,30/km, la somma spettante il sig. ha CP_1 diritto è pari a complessivi € 3.268,80, che la è condannata a Parte_1 corrispondere oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa non può trovare accoglimento.
Il lavoratore, in particolare, premesso di aver percepito una retribuzione di gran lunga inferiore al c.d. minimo vitale, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 36
Cost., chiede la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 13.510,46
a titolo di retribuzione diretta, € 1.000,77 a titolo di T.F.R., così per un totale di €
14.511,23.
Sennonché, parte opposta non ha fornito indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL applicato al rapporto, limitandosi a rinviare alla documentazione depositata in atti (buste paga e indici Istat); tuttavia, al difetto di allegazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda, non è possibile supplire attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati all'atto introduttivo del giudizio.
Si ritiene equo, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, compensare per un mezzo le spese di lite, condannando l'opponente a corrispondere la restante metà, liquidata come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
6 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'importo di € 3.268,80, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante metà, che si liquida in € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avv. Luciano Sgrizzi.
CA, li 29.10.2025
Il giudice del lavoro
EN LE ZI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di CA, dott. EN LE ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2024 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pedone
opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Sgrizzi CP_1
opposto avente a oggetto: opposizione a precetto su diffida accertativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.03.2024, l'opponente indicato in epigrafe ha adito il
Tribunale di CA per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificatogli in data 17.01.2024, in forza del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
DA-KR/2023/0371 prot. n. 9576 del 18.10.2023, con la quale la Parte_1 veniva diffidata a corrispondere al lavoratore signor la somma di € CP_1
8.533,36, successivamente ridotta – a seguito del parziale accoglimento del ricorso amministrativo – ad € 4.878,72 con atto di ridetermina prot. n. 356 dell'08.01.2025, a titolo di rimborso spese ex art. 100 CCNL per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ratione temporis applicabile, relative al periodo dal
25.05.2017 al 12.09.2022, attinenti in particolare al rimborso chilometrico
1 asseritamente spettante al lavoratore per i servizi resi in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
A sostegno della domanda, ha dedotto la carenza del requisito di certezza del credito, erroneamente determinato e liquidato nella diffida accertativa considerando una percorrenza chilometrica non rispondente al dettato di cui all'art. 22 del CCNL cit.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sig. , eccependo 1) CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione attesa la preclusione, per il datore di lavoro, di impugnare autonomamente la diffida accertativa stante l'inizio dell'azione esecutiva da parte del lavoratore mediante atto di precetto, avverso il quale la società avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.; 2) la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
3) l'infondatezza nel merito delle ragioni a sostegno del ricorso. Parte opposta ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate e quantificate in € 14.511,23, lamentando la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost.
Ha rappresentato, inoltre, di aver formalizzato in data 29.04.2024, mediante notifica pec, atto di rinuncia all'atto di precetto opposto e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Ha chiesto, inoltre, la dichiarazione di piena efficacia della diffida accertativa, avendo l' rigettato il ricorso Controparte_2 amministrativo proposto dall'opponente avverso la predetta diffida, ormai divenuta definitiva.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall'opposto, per avere la società proposto l'odierna opposizione nella forma del ricorso ex art. 414 c.p.c., anziché mediante opposizione ex art. 615, c.p.c. stante la preclusione, per il datore di lavoro, di impugnare autonomamente la diffida accertativa laddove sia già iniziata l'azione esecutiva da parte del lavoratore.
2 Ed invero, premesso che spetta al giudice, in ragione delle allegazioni e deduzioni della parte, qualificare giuridicamente la domanda proposta, si ritiene che la domanda azionata con l'atto introduttivo del giudizio integri proprio una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo l'opponente articolato motivi di doglianza attinenti al merito della pretesa retributiva, e contestato quindi il diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della diffida accertativa a base del precetto notificato il 17.01.2024.
Ancora in via preliminare, ritiene il giudicante che il ricorso introduttivo del giudizio sia strutturato in maniera idonea a superare il vaglio circa la sua conformità ai parametri di cui all'art. 414 c.p.c. e che pertanto non possa essere dichiarato nullo in ragione della indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.
Venendo dunque al merito, deve evidenziarsi che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione),
è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art. 2697 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto.
Tanto premesso e tornando al caso di specie, si rileva quanto segue.
Occorre anzitutto chiarire, essendoci controversia sul punto, che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del 28 febbraio 2014, ragione temporis applicabile, così come espressamente previsto nel contratto di assunzione (cfr. 12 del ricorso).
3 Il CCNL cit., allegato dall'opponente con le note di trattazione scritta depositate il
14.01.2025, si acquisisce ex art. 421, comma 2, c.p.c. trovando esplicito richiamo nell'atto introduttivo del giudizio.
La tesi di parte opposta, secondo cui al rapporto di lavoro si applicherebbe il CCNL
Vigilanza Privata, Investigazioni o servizi fiduciari del 15.10.2015, va disattesa, in quanto non richiamato nella lettera di assunzione. Inconferente, sul punto, è il richiamato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di successione di contratti collettivi, si realizza una immediata sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole al lavoratore, salva diversa determinazione delle parti contraenti in ordine alla disciplina intertemporale”, dal momento che il principio espresso dalla Suprema Corte, non può che riferirsi alla successione cronologica nel tempo di uno stesso CCNL (nel caso di specie, il CCNL del 28 febbraio 2013 per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari), laddove, invece, la parte opposta ritiene applicabile un diverso contratto collettivo (ossia, il CCNL Vigilanza privata, investigazioni, servizi fiduciari, del 15 ottobre 2015, stipulato dalle OOSS e ). CP_3 Controparte_4
Ciò posto, l'art. 20 del CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni o servizi fiduciari, rubricato “Missioni e rimborsi spese”, prevede che “Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità”, mentre, il successivo art. 21, rubricato “Rimborso spese”, dispone che “Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate. Al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 euro/km”.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti come il sig. , originariamente CP_1 assegnato, in qualità di usciere, a svolgere il servizio di portierato presso l'Ospedale
San Giovanni di Dio di Crotone, è stato successivamente inviato ad espletare la propria attività presso i Comuni di Santa AR di CA e IA AR (CZ), percorrendo, in riferimento all'anno 2022, n. 10.896 km.
4 Tanto premesso, l'opponente lamenta l'erroneità di calcolo del conteggio Con chilometrico così come effettuato dall' per conto del lavoratore, in quanto contrastante con la contrattazione collettiva richiamata. Sostiene, in particolare, come il percorso di andata e ritorno da Crotone sino alle due indicate postazioni di servizio
(rispettivamente, 136 km per Santa AR di CA e 102 km per IA AR) sia stato erroneamente calcolato per intero, in luogo del solo “maggior percorso” dal confine della provincia di Crotone (ambito territoriale entro il quale non sarebbe dovuto alcun rimborso spese); lamenta, inoltre, l'errata utilizzazione del costo della benzina prevista dalle tabelle ACI, e non già il previsto rimborso di € 0,30/km ex art. 21 CCNL cit.
Orbene, ritiene il giudicante che la prospettazione di parte opponente sia condivisibile solo in parte.
Ed invero, si condivide la tesi datoriale nella parte in cui ritiene applicabile il rimborso di € 0,30/km, così come previsto dall'art. 21 “SEZIONE SERVIZI FIDUCIARI” del CCNL cit., applicabile al caso di specie ricoprendo il sig. la qualifica di CP_1 usciere. Difatti, il riferimento alle tabelle ACI è inconferente, in quanto previsto dall'art. 204 del CCNL Vigilanza privata, investigazioni, servizi fiduciari, non applicabile al rapporto per le ragioni precedentemente esposte.
Non può condividersi, invece, la tesi dell'opponente secondo cui, ai sensi dell'art. 21
CCNL cit., il percorso di andata e ritorno da Crotone sino alle due località di Santa
AR di CA e IA AR non andrebbe calcolato per intero, bensì soltanto avuto riguardo al “maggior percorso” dal confine della provincia di Crotone.
Difatti, il riferimento al “maggior percorso rispetto al tragitto ordinario” di cui all'art. 21, non può che riguardare il maggior percorso necessario per raggiungere la sede lavorativa ove il dipendente è stato temporaneamente inviato (nella specie, Santa AR di
CA e IA AR), rispetto al tragitto ordinariamente percorso per raggiungere la sede abituale di lavoro (Comune di Crotone).
Nella specie, pacifica la circostanza che il sig. risiedesse, nel periodo di CP_1 riferimento, presso il Comune di Crotone, e che nello stesso Comune è fissata l'ordinaria sede lavorativa (l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone), il “maggior percorso” rispetto al tragitto ordinario va necessariamente calcolato dal Comune di
5 Crotone fino alla nuova sede di lavoro ove lo stesso è stato impiegato negli anni 2021
e 2022 (comuni di Santa AR di CA e IA AR).
Orbene, moltiplicando i chilometri percorsi dal lavoratore, negli anni di riferimento
(n. 10.896 km), per raggiungere la sede di lavoro ove lo stesso è stato temporaneamente impiegato, per € 0,30/km, la somma spettante il sig. ha CP_1 diritto è pari a complessivi € 3.268,80, che la è condannata a Parte_1 corrispondere oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposto, la stessa non può trovare accoglimento.
Il lavoratore, in particolare, premesso di aver percepito una retribuzione di gran lunga inferiore al c.d. minimo vitale, in violazione del principio di proporzionalità ex art. 36
Cost., chiede la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 13.510,46
a titolo di retribuzione diretta, € 1.000,77 a titolo di T.F.R., così per un totale di €
14.511,23.
Sennonché, parte opposta non ha fornito indicazioni concrete e persuasive sulla violazione dell'art. 36 Cost. ovvero sulla inadeguatezza della retribuzione percepita in applicazione del CCNL applicato al rapporto, limitandosi a rinviare alla documentazione depositata in atti (buste paga e indici Istat); tuttavia, al difetto di allegazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda, non è possibile supplire attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati all'atto introduttivo del giudizio.
Si ritiene equo, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, compensare per un mezzo le spese di lite, condannando l'opponente a corrispondere la restante metà, liquidata come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
6 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'importo di € 3.268,80, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza delle singole frazioni del credito al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante metà, che si liquida in € 600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avv. Luciano Sgrizzi.
CA, li 29.10.2025
Il giudice del lavoro
EN LE ZI
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