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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9733/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 01/05/1977 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MASTELLONE PASQUALE
RESISTENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 15.07.2024, a mezzo PEC, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005878000, emessa dall per un importo Controparte_1 complessivo di euro 198.282,65, impugnata limitatamente ai seguenti atti impositivi: 07120240039322023000,
37120230002842777000, 37120230003506822000,
37120230013760977000, 37120230013761078000 e
37120230004251731000, aventi ad oggetto il mancato versamento premi assicurativi I.V.S. e relativi Per_1 Controparte_3 accessori;
- la nullità derivata dalla comunicazione preventiva opposta in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
- l'illegittimità della notifica a mezzo PEC in quanto eseguita da indirizzo non risultante da pubblici registri;
- la mancata indicazione, negli atti presupposti, del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'annullamento delle cartelle.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Gli enti resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio – Competenza territoriale parziale
Con ordinanza del 16.09.2025 questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione agli atti impositivi n.
2 07120240039322023000, 37120230002842777000,
37120230003506822000, 37120230013760977000 e
37120230013761078000, rimettendo la relativa controversia al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Per tali ragioni, la presente decisione è pertanto circoscritta esclusivamente ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n.
37120230004251731000.
Ricostruzione dei rimedi esperibili
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
3 ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Legittimazione attiva e passiva
In via preliminare, In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass. 9016/2016), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di
4 quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste anche la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva anche dell' in quanto parte Controparte_4 ricorrente fa valere anche un vizio proprio della comunicazione preventiva opposta.
Omessa notifica degli atti presupposti – Notifica a mezzo Pec
Il dato normativo di riferimento, per quanto riguarda la notifica a mezzo pec, è l'art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973 secondo cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
5 posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Sulla base di tale disposizione, quindi, risulta ammissibile la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Non è condivisibile, il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 16 ter d.l. 179/2012 in quanto parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione dei pubblici registri dalla quale emerga il mancato inserimento dell'indirizzo pec cui sono stati notificati gli atti. Allo stesso modo, non risulta prodotta alcuna certificazione dei pubblici registri attestante il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente.
Va dato, poi, conto del fatto che, ove l'atto, pur in presenza di qualsivoglia vizio della notifica, sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, opera il principio del raggiungimento dello scopo, previsto dall'art. 156 del
Codice di Procedura Civile, trova piena e inderogabile applicazione anche nella presente materia. Tale principio statuisce che la nullità di un atto non può essere dichiarata se l'atto stesso, nonostante il vizio formale, ha conseguito il suo scopo.
In queste ipotesi, la nullità della notifica, qualora sussistente, non può essere pronunciata, in quanto l'atto ha esaurito la sua funzione informativa nei confronti del destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18684/2023; cfr. anche Cass.
19327/2024), “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il
6 rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023)”.
Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.
Sono, di conseguenza, da ritenersi infondati, e pertanto da respingersi, i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente per pretesa nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Allo stesso modo, non può ritenersi nulla la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto in quanto è stato notificato a mezzo pec allo stesso indirizzo risultante dal registro INIPEC cui è stata poi notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Difettano, inoltre, in radice i presupposti per vagliare la sussistenza di vizi della notificazione, giacché appare inequivocabile che l'atto impugnato sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, infatti, l'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente comprova la sua piena e inequivocabile conoscenza dell'atto e di tutte le informazioni in esso contenute. La conoscenza effettiva e la conseguente impugnazione della comunicazione preventiva sanano il vizio di notifica, rendendo irrilevante ogni eccezione formale in proposito.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato, non potendo, in questa sede, neanche essere valorizzate le censure relative alle modalità di determinazione e prospettazione di sanzioni ed interessi, che avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva impugnazione dell'avviso, notificato in data 14.09.2023, come documentalmente provato dall' CP_2
7
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell
[...]
, delle spese di lite, con attribuzione al Controparte_4 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9733/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 01/05/1977 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MASTELLONE PASQUALE
RESISTENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 15.07.2024, a mezzo PEC, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400005878000, emessa dall per un importo Controparte_1 complessivo di euro 198.282,65, impugnata limitatamente ai seguenti atti impositivi: 07120240039322023000,
37120230002842777000, 37120230003506822000,
37120230013760977000, 37120230013761078000 e
37120230004251731000, aventi ad oggetto il mancato versamento premi assicurativi I.V.S. e relativi Per_1 Controparte_3 accessori;
- la nullità derivata dalla comunicazione preventiva opposta in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
- l'illegittimità della notifica a mezzo PEC in quanto eseguita da indirizzo non risultante da pubblici registri;
- la mancata indicazione, negli atti presupposti, del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, l'annullamento delle cartelle.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Gli enti resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio – Competenza territoriale parziale
Con ordinanza del 16.09.2025 questo Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione agli atti impositivi n.
2 07120240039322023000, 37120230002842777000,
37120230003506822000, 37120230013760977000 e
37120230013761078000, rimettendo la relativa controversia al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Per tali ragioni, la presente decisione è pertanto circoscritta esclusivamente ai crediti contenuti nell'avviso di addebito n.
37120230004251731000.
Ricostruzione dei rimedi esperibili
Per quanto riguarda l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
In base agli artt. 24 e 29 d.lgs. 46/1999, avverso una cartella esattoriale ovvero un avviso di addebito è possibile esperire i seguenti strumenti di tutela:
1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
2. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
e art. 29 d.lgs. 46/1999 “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1
c.p.c.);
3. proposizione del c.d. rimedio recuperatorio.
Tali norme si applicano anche agli avvisi di addebito, che dall'1.1.2011 hanno sostituito il previgente sistema dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali, in base all'art. 30 co. 14 d.l. 78/2010, secondo cui “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
3 ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo CP_2 esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Legittimazione attiva e passiva
In via preliminare, In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass. 9016/2016), “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia
a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di
4 quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n.
25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio
2006, n. 984)”. Per tali ragioni, per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. In questo caso, infatti, sussiste anche la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria azionata. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza consolidata seppur nel diverso settore fallimentare, secondo cui “l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale, e l'affidamento per legge al Concessionario delle attività di riscossione e del correlato potere rappresentativo, non escludono la concorrente legittimazione del titolare dell'obbligazione inadempiuta, il quale conserva la titolarità del credito azionato” (cfr. Cass. 24202/2015 e sez. un. 4126/2012).
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva anche dell' in quanto parte Controparte_4 ricorrente fa valere anche un vizio proprio della comunicazione preventiva opposta.
Omessa notifica degli atti presupposti – Notifica a mezzo Pec
Il dato normativo di riferimento, per quanto riguarda la notifica a mezzo pec, è l'art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973 secondo cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
5 posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Sulla base di tale disposizione, quindi, risulta ammissibile la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Non è condivisibile, il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 16 ter d.l. 179/2012 in quanto parte ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione dei pubblici registri dalla quale emerga il mancato inserimento dell'indirizzo pec cui sono stati notificati gli atti. Allo stesso modo, non risulta prodotta alcuna certificazione dei pubblici registri attestante il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente.
Va dato, poi, conto del fatto che, ove l'atto, pur in presenza di qualsivoglia vizio della notifica, sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, opera il principio del raggiungimento dello scopo, previsto dall'art. 156 del
Codice di Procedura Civile, trova piena e inderogabile applicazione anche nella presente materia. Tale principio statuisce che la nullità di un atto non può essere dichiarata se l'atto stesso, nonostante il vizio formale, ha conseguito il suo scopo.
In queste ipotesi, la nullità della notifica, qualora sussistente, non può essere pronunciata, in quanto l'atto ha esaurito la sua funzione informativa nei confronti del destinatario, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 18684/2023; cfr. anche Cass.
19327/2024), “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo
p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il
6 rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023)”.
Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura.
Sono, di conseguenza, da ritenersi infondati, e pertanto da respingersi, i motivi di censura sollevati dalla parte ricorrente per pretesa nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Allo stesso modo, non può ritenersi nulla la notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto in quanto è stato notificato a mezzo pec allo stesso indirizzo risultante dal registro INIPEC cui è stata poi notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Difettano, inoltre, in radice i presupposti per vagliare la sussistenza di vizi della notificazione, giacché appare inequivocabile che l'atto impugnato sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. Nel caso di specie, infatti, l'avvenuta proposizione del ricorso da parte del contribuente comprova la sua piena e inequivocabile conoscenza dell'atto e di tutte le informazioni in esso contenute. La conoscenza effettiva e la conseguente impugnazione della comunicazione preventiva sanano il vizio di notifica, rendendo irrilevante ogni eccezione formale in proposito.
Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato, non potendo, in questa sede, neanche essere valorizzate le censure relative alle modalità di determinazione e prospettazione di sanzioni ed interessi, che avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva impugnazione dell'avviso, notificato in data 14.09.2023, come documentalmente provato dall' CP_2
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Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell
[...]
, delle spese di lite, con attribuzione al Controparte_4 procuratore anticipatario, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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