Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Ida
Ponticelli all'udienza cartolare dell'8.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7704/2024
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv.to Francesco Mei, come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe chiedeva a questo giudice –di accertare la derivazione professionale della malattia denunziata e dunque il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, con conseguente danno biologico nella misura pari o superiore al 6%, da determinarsi mediante consulenza tecnica, con condanna dell' al pagamento della somma dovuta e degli interessi legali. CP_2
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito nel merito l'infondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
Poiché i fatti storici posti a base della domanda, ovvero le mansioni di operaio svolte dal ricorrente sono circostanze incontestate tra le parti, così come incontestate tra le parti sono le patologie di cui l'istante è affetto, mentre controversa è la riconducibilità eziologica in via diretta o quale concausa efficiente all'attività lavorativa, questo giudice riteneva –al fine di operare il suddetto accertamento- di servirsi dell'ausilio di un ctu.
Espletato detto accertamento tecnico, al quale questo giudice ritiene di riportarsi integralmente essendo lo stesso redatto con precisione e risultando privo di vizi e contraddizioni, deve ritenersi che la patologia indicata in diagnosi – ovvero la spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con protrusioni discali
- non può ritenersi malattia professionale.
Nello specifico il CTU ben evidenzia come la patologia in questione non sia da ricollegare causalmente all'attività lavorativa del ricorrente, trattandosi di “patologia comune legata a fenomeni degenerativi del rachide connessi all'età del soggetto, che non si discosta significativamente cioè dai fenomeni artrosici
e degenerativi o comunque legati alla quotidianità che si riscontrano nella maggior parte della popolazione di pari età a prescindere dalla esposizione a fattori di rischio” (cfr. risposta del ctu alle osservazioni di parte).
Inoltre, dall'anamnesi e dall'esame dei documenti non è possibile risalire ad una esposizione a fattori lesivi per il rachide di entità rilevante, né particolarmente protratta nel tempo.
Pertanto, considerato il tipo di lavoro svolto secondo le mansioni di cui sopra, vista la natura della patologia osteoarticolare essenzialmente di natura degenerativa, non può ritenersi che il denunciato rischio lavorativo a cui la assicurata è stata esposta, relativamente alle mansioni eseguite possa aver determinato in maniera diretta ed efficiente e dunque in modo esclusivo o prevalente la patologia indicata.
Sulla scorta delle conclusioni della ctu in atti, la domanda va pertanto rigettata.
Nulla per le spese attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di CTU, cui si provvede con separato decreto in pari data, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) condanna l' al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Aversa, 9.4.2025
Il giudice del lavoro
(dr. Ida Ponticelli)